Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi indicati all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 17, 15 e XX degli accordi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1.
Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi indicati all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 17, 15 e XX degli accordi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1.