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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
18040/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18040 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
[...]
nato a [...]è de Ocoa (Repubblica Dominicana) il Parte_1
10/05/1973, C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._1 atti, dagli avv.ti DI MARTINO RO e UG LE, presso i quali elettivamente domicilia in San Giorgio a Cremano (NA) alla Piazza Mario
Cabirio Cautela, n. 3;
E
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti DI MARTINO
RO e UG LE, presso i quali elettivamente domicilia in
San Giorgio a Cremano (NA) alla Piazza Mario Cabirio Cautela, n. 3;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/10/2024, e , Parte_1 CP_1 premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 19/11/1998, e che dalla loro unione era nata la figlia riferendo che tra le parti, in seguito a Persona_1 comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 12/11/2001, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa cron. n. 6857 del
28/11/2001, reso nel procedimento RG 13956/2001, e che dal momento della loro separazione le parti non avevano più convissuto, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM, formulate in data 06/11/2024, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
- i ricorrenti danno atto della reciproca indipendenza economica dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- la figlia , divenuta maggiorenne, è economicamente autosufficiente;
Persona_1
- il Sig. non sarà più tenuto a corrispondere la quota per il Parte_2 mantenimento della figlia”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il
19/11/1998 (atto n. 54, parte I, s. sez. O, reg. Atti Matrimonio anno 1998);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 6/6/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18040 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
[...]
nato a [...]è de Ocoa (Repubblica Dominicana) il Parte_1
10/05/1973, C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._1 atti, dagli avv.ti DI MARTINO RO e UG LE, presso i quali elettivamente domicilia in San Giorgio a Cremano (NA) alla Piazza Mario
Cabirio Cautela, n. 3;
E
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti DI MARTINO
RO e UG LE, presso i quali elettivamente domicilia in
San Giorgio a Cremano (NA) alla Piazza Mario Cabirio Cautela, n. 3;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/10/2024, e , Parte_1 CP_1 premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 19/11/1998, e che dalla loro unione era nata la figlia riferendo che tra le parti, in seguito a Persona_1 comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 12/11/2001, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa cron. n. 6857 del
28/11/2001, reso nel procedimento RG 13956/2001, e che dal momento della loro separazione le parti non avevano più convissuto, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM, formulate in data 06/11/2024, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
- i ricorrenti danno atto della reciproca indipendenza economica dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- la figlia , divenuta maggiorenne, è economicamente autosufficiente;
Persona_1
- il Sig. non sarà più tenuto a corrispondere la quota per il Parte_2 mantenimento della figlia”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il
19/11/1998 (atto n. 54, parte I, s. sez. O, reg. Atti Matrimonio anno 1998);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 6/6/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino