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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2025, n. 23407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23407 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AD DA IO, nato a [...] il [...], avverso l’ordinanza del 26-11-2024 del Tribunale di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Cinzia RA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato Luca Cianferoni, difensore di fiducia dell’indagato, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 23407 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 26/02/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 novembre 2024, il Tribunale del riesame di Firenze confermava l’ordinanza del 13 agosto 2024, con cui, nell’ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di indagati, il G.I.P. del Tribunale di Firenze aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di DA IO AD, ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui agli art. 110 – 61 bis – 416bis1 cod. pen. e 73, comma 1 bis, 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo F), delitto a lui contestato per aver concorso nell’importazione in Italia di oltre 400 chili di cocaina provenienti dall’Ecuador, avendo l’indagato agito quale collaboratore nell’attività di esfiltrazione dal porto di Livorno del narcotico e di supervisore alle attività di recupero, essendo stato a tal fine inviato dalla ‘ndrina Molè; fatti commessi in Livorno il 14 marzo 2022. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale toscano, AD, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi. Con il primo, è stata eccepita la violazione del criterio attributivo della competenza territoriale, evidenziandosi che l’intesa per l’importazione dello stupefacente si ebbe chiaramente a perfezionare a VI EL in Provincia di Roma, con conseguente competenza territoriale in capo al Tribunale di Roma. Con il secondo motivo, la difesa censura la valutazione indiziaria, avendo il Tribunale valorizzato la sola chiamata in correità operata da D’AM, senza verificarne l’attendibilità e senza dare conto di pregresse conoscenze tra l’indagato e D’AM; questi peraltro avrebbe collocato il ricorrente nei pressi del porto di Livorno in concomitanza dell’esfiltrazione, ma tale circostanza è rimasta non circostanziata, non avendo il servizio di osservazione predisposto dalla P.G. fornito elementi di riscontro al riguardo, né risultano contatti tra DA AD e il padre GI, tali da far ritenere che il primo sia stato un emissario del secondo. Invero, secondo la difesa, da alcun atto di indagine risulta l’ipotesi di una presunta alleanza Molè-Cinquefrondi, alleanza che, oltre a essere oggettivamente non credibile, appare comunque soggettivamente estranea al ricorrente. Il terzo motivo è dedicato all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 416 bis1, cod. pen., rispetto alla quale si osserva che alcuna abitualità è ravvisabile nella condotta del ricorrente;
questi, infatti, secondo la stessa accusa, è stato coinvolto in maniera del tutto occasionale in un solo carico, a ciò aggiungendosi che D’AM, di cui non è stato dimostrato lo status di collaboratore di giustizia, non ha riferito che il telefono criptato e l’importo in denaro consegnati a AK da GI AD, padre del ricorrente, venissero dalla “’ndrina Molè” e meno che mai da altre consorterie, fermo restando, si ribadisce, che DA AD è stato coinvolto nella vicenda in maniera episodica rispetto a un unico carico. 3 Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è l’applicazione dell’aggravante ex art. 61 bis cod. pen., incidente sulla determinazione del termine di fase della misura cautelare;
sul punto si evidenzia come sarebbe meramente congetturale l’esistenza di gruppi organizzati transnazionali, posto che tutta la vicenda risulta basata su conoscenze personali derivanti da pregresse carcerazioni, senza alcuna struttura tesa a condurre in permanenza traffici di droga transnazionali. Con il quinto motivo, infine, si contesta il giudizio relativo sia alla sussistenza delle esigenze cautelari che alla scelta della misura, rilevandosi che nel caso di specie difetterebbero i parametri sia dell’attualità della pericolosità sociale che dell’adeguatezza della misura, essendosi al cospetto di un giovane di 23 anni rimasto ignoto sul palcoscenico dell’indagine, a tal fine osservandosi che la presunzione di pericolosità richiede un apprezzamento in concreto del caso specifico, apprezzamento che, nel caso di specie, risulterebbe manifestamente illogico, essendo stati attribuiti al ricorrente elementi relativi ad altre posizioni. CONSIDERATO IN DIRITTO Il motivo sulla competenza territoriale non è meritevole di accoglimento, mentre sono fondate e assorbenti le doglianze in punto di gravità indiziaria. 1. Iniziando dal primo motivo, non può che rimarcarsene la genericità, essendosi la difesa limitata a criticare la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata rispetto al rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale, senza confrontarsi con le pertinenti considerazioni dei giudici cautelari, secondo cui, sulla base delle risultanze investigative, le attività criminose per cui si procede sono state programmate e dirette nel territorio toscano, e soprattutto senza considerare che, come sottolineato anche dal Procuratore generale, a VI EL, secondo il racconto del collaboratore D’AM, avvenne non la pianificazione della importazione, ma solo l’incontro in cui venne consegnato al concorrente KL Usaku un telefono con piattaforma criptata per il prosieguo delle operazioni. Di qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva. 2. Il secondo motivo è invece fondato. Deve al riguardo premettersi che le censure difensive investono la sola posizione soggettiva del ricorrente e la sua responsabilità concorsuale e non anche la ricostruzione del più generale contesto in cui si inseriscono i fatti, aventi ad oggetto l’importazione di una partita di oltre 400 chili di cocaina proveniente dall’Ecuador. L’operazione complessiva, cui hanno preso parte una pluralità di soggetti di diversa nazionalità in un arco temporale non breve di circa un mese, è stata invero ben delineata dai giudici cautelari, che a tal fine hanno ragionevolmente valorizzato sia i tre verbali contenenti le dichiarazioni del collaboratore di giustizia CO 4 D’AM, sia i risultati delle analisi delle chat Sky Ecc., sia gli accertamenti della Guardia di Finanza di Livorno, oltre che dei Carabinieri di Frattamaggiore. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che, rispetto allo scenario generale, come detto non contestato, è rimasta invece non adeguatamente illustrata la posizione di DA IO AD. Questi è il figlio di GI AD, soggetto appartenente alla cosca di Cinquefrondi, alleata della cosca Molè e, secondo l’impostazione accusatoria, avrebbe concorso nell’operazione di recupero dello stupefacente. Ma gli indizi di tale compartecipazione non sono stati sufficientemente approfonditi, dovendosi rilevare che l’elemento di riscontro delle dichiarazioni del collaboratore CO D’AM, ossia la presenza del ricorrente a Livorno in occasione del tentativo di recupero degli oltre 400 kg. di cocaina, pare sia rimasto incerto, non essendo provato né che DA IO AD abbia pernottato presso l’albergo Adone, né che il medesimo sia una delle due persone viste scendere dalla Smart bianca a due posti notata nel posto indicato dal collaboratore di giustizia. 3. Alla luce di tali considerazioni, si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con conseguente rinvio al Tribunale del Riesame di Firenze per nuovo giudizio, dovendosi approfondire in sede di merito, ai fini della valutazione sulla gravità indiziaria e all’esito di una più esauriente disamina delle risultanze investigative disponibili (con particolare riferimento alla verifica dei riscontri alle dichiarazioni di D’AM), se, al di là dello stretto legame tra l’indagato e GI AD, di cui va verificata l’effettiva incidenza rispetto alla dinamica dei fatti di causa, al ricorrente sia ascrivibile un concreto apporto causale al compimento delle operazioni finalizzate all’importazione del carico di cocaina. 4. L’accoglimento delle censure in punto di gravità indiziaria deve ritenersi assorbente rispetto alla valutazione delle ulteriori doglianze sollevate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26.02.2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Cinzia RA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato Luca Cianferoni, difensore di fiducia dell’indagato, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 23407 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 26/02/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 novembre 2024, il Tribunale del riesame di Firenze confermava l’ordinanza del 13 agosto 2024, con cui, nell’ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di indagati, il G.I.P. del Tribunale di Firenze aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di DA IO AD, ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui agli art. 110 – 61 bis – 416bis1 cod. pen. e 73, comma 1 bis, 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo F), delitto a lui contestato per aver concorso nell’importazione in Italia di oltre 400 chili di cocaina provenienti dall’Ecuador, avendo l’indagato agito quale collaboratore nell’attività di esfiltrazione dal porto di Livorno del narcotico e di supervisore alle attività di recupero, essendo stato a tal fine inviato dalla ‘ndrina Molè; fatti commessi in Livorno il 14 marzo 2022. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale toscano, AD, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi. Con il primo, è stata eccepita la violazione del criterio attributivo della competenza territoriale, evidenziandosi che l’intesa per l’importazione dello stupefacente si ebbe chiaramente a perfezionare a VI EL in Provincia di Roma, con conseguente competenza territoriale in capo al Tribunale di Roma. Con il secondo motivo, la difesa censura la valutazione indiziaria, avendo il Tribunale valorizzato la sola chiamata in correità operata da D’AM, senza verificarne l’attendibilità e senza dare conto di pregresse conoscenze tra l’indagato e D’AM; questi peraltro avrebbe collocato il ricorrente nei pressi del porto di Livorno in concomitanza dell’esfiltrazione, ma tale circostanza è rimasta non circostanziata, non avendo il servizio di osservazione predisposto dalla P.G. fornito elementi di riscontro al riguardo, né risultano contatti tra DA AD e il padre GI, tali da far ritenere che il primo sia stato un emissario del secondo. Invero, secondo la difesa, da alcun atto di indagine risulta l’ipotesi di una presunta alleanza Molè-Cinquefrondi, alleanza che, oltre a essere oggettivamente non credibile, appare comunque soggettivamente estranea al ricorrente. Il terzo motivo è dedicato all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 416 bis1, cod. pen., rispetto alla quale si osserva che alcuna abitualità è ravvisabile nella condotta del ricorrente;
questi, infatti, secondo la stessa accusa, è stato coinvolto in maniera del tutto occasionale in un solo carico, a ciò aggiungendosi che D’AM, di cui non è stato dimostrato lo status di collaboratore di giustizia, non ha riferito che il telefono criptato e l’importo in denaro consegnati a AK da GI AD, padre del ricorrente, venissero dalla “’ndrina Molè” e meno che mai da altre consorterie, fermo restando, si ribadisce, che DA AD è stato coinvolto nella vicenda in maniera episodica rispetto a un unico carico. 3 Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è l’applicazione dell’aggravante ex art. 61 bis cod. pen., incidente sulla determinazione del termine di fase della misura cautelare;
sul punto si evidenzia come sarebbe meramente congetturale l’esistenza di gruppi organizzati transnazionali, posto che tutta la vicenda risulta basata su conoscenze personali derivanti da pregresse carcerazioni, senza alcuna struttura tesa a condurre in permanenza traffici di droga transnazionali. Con il quinto motivo, infine, si contesta il giudizio relativo sia alla sussistenza delle esigenze cautelari che alla scelta della misura, rilevandosi che nel caso di specie difetterebbero i parametri sia dell’attualità della pericolosità sociale che dell’adeguatezza della misura, essendosi al cospetto di un giovane di 23 anni rimasto ignoto sul palcoscenico dell’indagine, a tal fine osservandosi che la presunzione di pericolosità richiede un apprezzamento in concreto del caso specifico, apprezzamento che, nel caso di specie, risulterebbe manifestamente illogico, essendo stati attribuiti al ricorrente elementi relativi ad altre posizioni. CONSIDERATO IN DIRITTO Il motivo sulla competenza territoriale non è meritevole di accoglimento, mentre sono fondate e assorbenti le doglianze in punto di gravità indiziaria. 1. Iniziando dal primo motivo, non può che rimarcarsene la genericità, essendosi la difesa limitata a criticare la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata rispetto al rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale, senza confrontarsi con le pertinenti considerazioni dei giudici cautelari, secondo cui, sulla base delle risultanze investigative, le attività criminose per cui si procede sono state programmate e dirette nel territorio toscano, e soprattutto senza considerare che, come sottolineato anche dal Procuratore generale, a VI EL, secondo il racconto del collaboratore D’AM, avvenne non la pianificazione della importazione, ma solo l’incontro in cui venne consegnato al concorrente KL Usaku un telefono con piattaforma criptata per il prosieguo delle operazioni. Di qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva. 2. Il secondo motivo è invece fondato. Deve al riguardo premettersi che le censure difensive investono la sola posizione soggettiva del ricorrente e la sua responsabilità concorsuale e non anche la ricostruzione del più generale contesto in cui si inseriscono i fatti, aventi ad oggetto l’importazione di una partita di oltre 400 chili di cocaina proveniente dall’Ecuador. L’operazione complessiva, cui hanno preso parte una pluralità di soggetti di diversa nazionalità in un arco temporale non breve di circa un mese, è stata invero ben delineata dai giudici cautelari, che a tal fine hanno ragionevolmente valorizzato sia i tre verbali contenenti le dichiarazioni del collaboratore di giustizia CO 4 D’AM, sia i risultati delle analisi delle chat Sky Ecc., sia gli accertamenti della Guardia di Finanza di Livorno, oltre che dei Carabinieri di Frattamaggiore. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che, rispetto allo scenario generale, come detto non contestato, è rimasta invece non adeguatamente illustrata la posizione di DA IO AD. Questi è il figlio di GI AD, soggetto appartenente alla cosca di Cinquefrondi, alleata della cosca Molè e, secondo l’impostazione accusatoria, avrebbe concorso nell’operazione di recupero dello stupefacente. Ma gli indizi di tale compartecipazione non sono stati sufficientemente approfonditi, dovendosi rilevare che l’elemento di riscontro delle dichiarazioni del collaboratore CO D’AM, ossia la presenza del ricorrente a Livorno in occasione del tentativo di recupero degli oltre 400 kg. di cocaina, pare sia rimasto incerto, non essendo provato né che DA IO AD abbia pernottato presso l’albergo Adone, né che il medesimo sia una delle due persone viste scendere dalla Smart bianca a due posti notata nel posto indicato dal collaboratore di giustizia. 3. Alla luce di tali considerazioni, si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con conseguente rinvio al Tribunale del Riesame di Firenze per nuovo giudizio, dovendosi approfondire in sede di merito, ai fini della valutazione sulla gravità indiziaria e all’esito di una più esauriente disamina delle risultanze investigative disponibili (con particolare riferimento alla verifica dei riscontri alle dichiarazioni di D’AM), se, al di là dello stretto legame tra l’indagato e GI AD, di cui va verificata l’effettiva incidenza rispetto alla dinamica dei fatti di causa, al ricorrente sia ascrivibile un concreto apporto causale al compimento delle operazioni finalizzate all’importazione del carico di cocaina. 4. L’accoglimento delle censure in punto di gravità indiziaria deve ritenersi assorbente rispetto alla valutazione delle ulteriori doglianze sollevate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26.02.2025