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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/07/2025, n. 2949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2949 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Avv. Giovanna Testini, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr.12264/2016 del Ruolo Generale degli affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso come da mandato allegato alla comparsa di costituzione del nuovo Parte_1 difensore dall' avv.Vincenzo Mansueto (CF ) pec. CodiceFiscale_1 Email_1 con studio in Noci (BA) in L.go S. Sebastiano n. 16, presso cui é elettivamente domiciliato;
- attore- contro
,(C.F. ) e , (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliati in Alberobello alla via Ten. O. Gigante n. 5, presso lo studio degli Avv. Ornella
Tripaldi (C.F. ), pec: e Avv. Roberta Ragusa (C.F. C.F._4 Email_2
), pec: da cui sono rappresentati e difesi come da C.F._5 Email_3 mandato a margine della comparsa di costituzione
- convenuti – nonché in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_3 elettivamente domiciliata in Bari alla via Manzoni n. 15, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Chiaia Noya
(C.F. ), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti come in atti, C.F._6 pec: Email_4
-convenuta-
Co
(C.F.: , in proprio e quale legale Controparte_5 C.F._7 rappresentante della (P.I.: ), rappresentato e difeso Controparte_6 P.IVA_1 dall'Avv. Antonio Roccanova (C.F.: ) elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._8 dell'Avv. Vincenzo Renna sito in Rutigliano alla via Debellis n.6, (PEC: Email_5
,come da mandato in calce alla comparsa di intervento;
- intervenuto volontario –
All'udienza del 24.6.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sulle pregresse, che devono intendersi qui per trascritte, la causa veniva riservata con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione del 22.7.2016, ritualmente notificato, l'attore premetteva: di essere stato coinvolto in un incidente stradale il giorno 15.09.2015 alle ore 9.20 circa mentre si trovava sulla strada statale 100, in territorio di Cellamare, alla guida dell'autovettura di sua proprietà, tipo Audi Q3, tg.ES 669 BZ;
di essere fermo e incolonnato con altri veicoli;
di essere stato tamponato dal veicolo Audi A3, con targa prova
BAPL0MAN, condotto da ed assicurato con la compagnia assicuratrice Controparte_1 [...]
; di essere entrato in collisione con l'automezzo antistante a seguito del Controparte_7 forte tamponamento;
di avere riportato lesioni fisiche diagnosticate in sede di trasporto presso l'Ospedale
Di Venere di Carbonara “frattura scomposta del piatto tibiale esterno del ginocchio destro – trauma cranico non commotivo – escoriazione della regione occipitale”; di avere riportato il fermo dell'attività lavorativa;
di quantificare il risarcimento dei danni riportati in complessivi € 70.152,60 di cui €. 26.625,80 per le lesioni fisiche;
€ 9.000,00 per danni morali;
€.21.625,80 per i danni materiali arrecati al veicolo Audi Q3 tg. ES669BZ oltre €.3.000,00 danno da fermo tecnico;
€. 10.000,00 per lucro cessante e perdita di chance.
Chiedeva la condanna della società in solido con e Controparte_3 Controparte_1
al risarcimento di tutti i danni oltre al pagamento delle spese processuali. Controparte_2
*****
Si costituivano i convenuti con comparsa del 26.10.2016 esponendo: che il giorno 15.09.2015, CP_1
era alla guida dell'autovettura Audi A3 con targa prova BAPL0MAN, e percorreva la S.S. 100
[...] in direzione Bari;
che era rimasto coinvolto nell'incidente; che aveva eseguito manovra di frenata repentina in quanto l'autovettura che lo precedeva, l'Audi Q3, di proprietà e condotta da , aveva Parte_1 arrestato la marcia improvvisamente andando a tamponare, sempre per via della frenata, il furgone Mercedes condotto da che il tratto di strada era interessato, già da qualche tempo, da code di fila a Persona_1 causa dei lavori di ampliamento della carreggiata in direzione sud/nord che determinavano il restringimento della carreggiata con chiusura di una delle due corsie del senso di marcia in direzione nord per la presenza dei mezzi meccanici e degli operai;
che la responsabilità dell'incidente era da addebitare alla condotta di guida dell'attore; che l'autovettura era coperta da polizza assicurativa sottoscritta con la Compagnia
Generali per cui (essa) era obbligata, contrattualmente, alla manleva della parte CP_3 CP_7 assicurata. Concludeva chiedendo di accertare l'esclusiva responsabilità dell'attore di Parte_1 ovvero di riconoscere il concorso di colpe ex art. 2054, II co., c.c.; di dichiarare obbligato ab origine la compagnia di assicurazioni considerata la copertura assicurativa dell'autovettura di Controparte_3 proprietà di;
con vittoria di spese da distrarsi a favore dei procuratori antistatari. Controparte_1
***** Si costituiva, altresì, con comparsa del 29.11.2016 la eccependo l'inammissibilità Controparte_3 della domanda avversa per carenza di legittimazione, rispettivamente, attiva dell'attore e passiva della deducente e, conseguentemente l'infondatezza delle domande spiegate nei suoi confronti.
Rappresentava che, affinché fosse operativa la garanzia assicurativa della targa prova, era necessario che: fosse esposta nella parte posteriore dell'auto; che nel veicolo fosse presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega;
che la circolazione avesse la finalità di prova e/o dimostrativa. Deduceva che, secondo i verbali e gli accertamenti eseguiti dai Carabinieri di Triggiano e dai Vigili del Fuoco: l'autovettura Audi A3 non era condotta da , Controparte_1 titolare dell'autorizzazione alla circolazione del mezzo con la targa prova BAPL0MAN, ma da il veicolo era stato indentificato come “Audi A3 targato BB935RB” ; non circolava Controparte_8 esponendo la targa prova né aveva finalità di prova.
Contestava altresì la dinamica dell'incidente e lo stato di stasi dell'autovettura Audi Q3 in quanto, nella causa civile pendente dinanzi il giudice di Pace di Bari promossa per il risarcimento subito da e , rispettivamente, proprietario e conducente dell'autovettura Mercedes Persona_1 CP_9
IT, targata EJ 805ZB, era stato indicato il veicolo in movimento e, in considerazione dei danni e dei fatti dedotti, che il sinistro si era verificato per l'omesso rispetto delle distanze di sicurezza, della velocità, dell'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza. Contestava l'entità del risarcimento per le lesioni subite trattandosi di microlesioni nonché le richieste attinenti i danni materiali. Concludeva chiedendo di: 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversa per carenza di legittimazione, rispettivamente, attiva dell'attore, e passiva della deducente, ovvero, a seconda delle opzioni qualificatorie, l'infondatezza della detta domanda, rispettivamente, per carenza di titolarità sostanziale attiva, in capo al predetto attore, e sostanziale passiva in capo alla deducente, dell'obbligazione dedotta in giudizio per inesistenza e/o inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza n. T73/00246237017 relativa alla targa prova BAPL0MAN, per le ragioni esposte sub
I della narrativa del presente atto;
2)in via gradata, senza recesso dall'eccezione che precede, di carattere assolutamente assorbente, salvo gravame, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, nell'an oltre che nel quantum debeatur, e comunque non provata per le ulteriori ragioni esposte sub II della narrativa del presente atto;
3)in via ulteriormente gradata, sempre salvo gravame, accertare e dichiarare il prevalente, o quanto meno paritario, concorso colposo dell'odierno attore nella causazione del sinistro e nella produzione dei pregiudizi lamentati, determinandone il grado percentuale e, conseguentemente, limitare l'accoglimento della domanda in proporzione alle predette colpe ed all'entità delle conseguenze derivatene, e comunque nei limiti delle colpe che dovessero essere eventualmente accertate in capo al conducente dell'Audi A3, con esclusione, in ogni caso delle somme percepite dall' ovvero da altro ente competente. 4) Con vittoria di CP_10 competenze e spese di causa, oltre IVA e CAP come per legge.
*****
Il terzo intervenuto, costituitosi con comparsa del 30.10.2019, ha Controparte_11 dato per certo il coinvolgimento delle autovetture indicate nei rapporti redatti dalle forze dell'ordine nonché della Mercedes GLK 320, TG. DS 164 WW di proprietà della società Controparte_6
assicurata per la RC con la società con polizza n.
[...] Controparte_12
2015/565352. Argomentava di viaggiare a velocità ridottissima, a causa di un ingorgo per lavori in corso sulla sede stradale;
ipotizzava le responsabilità individuali dei tamponanti e si costituiva al fine di dichiarare l'esclusione della propria responsabilità essendo stata tamponata dall'autovettura tipo
AUDI Q3 Tg. ES 669 BZ di proprietà e condotta da nonché il riconoscimento del diritto Parte_1 ad ottenere il risarcimento dei danni e delle lesioni subite in occasione del sinistro da quantificare in separata sede;
con condanna del soccombente alla refusione delle spese legali.
*****
Istruita la causa da altro giudicante;
autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c.; escussi i testi, e l'interpello, espletate la CTU, medica e tecnica, la causa è stata rimessa sul ruolo per chiarimenti e trattenuta in decisione.
La domanda avanzata da parte attrice è parzialmente fondata sia in linea di fatto che di diritto, per le motivazioni di seguito esplicitate.
Appare opportuno evidenziare che non si ritiene di grande ausilio la relazione tecnica redatta dall'Ing. Per_2 giacché, a parere di questo giudicante, il nominato CTU avrebbe potuto determinare dal tipo di danno almeno la presumibile velocità dei mezzi coinvolti, se gli stessi fossero fermi o in movimento essendo diversa l'incidenza. Pertanto ai fini della ricostruzione dell'evento e della fondatezza della domanda risarcitoria di parte attrice si dovranno trarre elementi utili dai rilievi eseguiti dalle forze dell'ordine confrontandoli con l'esito della prova testimoniale.
A tal proposito si osserva ugualmente che l'interpello e la prova testimoniale assunta devono valutarsi attentamente per essere le parti processuali interessate all'esito del giudizio così come i trasportati, spesso anche legati da vincolo coniugale o di parentela.
È altresì necessario evidenziare anche che il teste ( , fermo sulla complanare, non poteva avere Testimone_1
l'esatta percezione dell'esistenza e dell'esposizione della targa prova se la stessa era stata collocata sul lunotto posteriore, all'interno dell'auto, secondo quanto riferito da altri testi. Alcun elemento utile è stato descritto quanto alla distanza esistente dall'autovettura di al punto di impatto e della possibilità di Tes_1 visualizzare integralmente i mezzi coinvolti. Quindi gli elementi di riscontro e di prova per la ricostruzione della dinamica del tamponamento a catena vanno desunti dalla relazione dei Carabinieri e soprattutto dai rilievi fotografici seppure non eseguiti dai verbalizzanti.
Si desume dai rilievi nonché dalle dichiarazioni rese quasi nell'immediatezza del sinistro, quale fosse la posizione di , conducente dell'autovettura Audi A3, con targa prova BAPL0MAN ,di Controparte_1 proprietà di che, nel percorrere la S.S. 100 in direzione Bari, proveniente Controparte_2 evidentemente a forte velocità, avrebbe causato il tamponamento dell'autovettura Audi Q3, condotta da entrambi i veicoli erano in movimento;
nessuno di loro ha tentato né ha avuto tempo di Parte_1 frenare tant'è che non risultano tracce sul manto stradale;
a seguito del tamponamento l'autovettura Audi
Q3 ha tamponato, a sua volta, il furgone Mercedes IT tg.EJ805ZB; quest'ultima, a sua volta, tamponava la Mercedes CLK 320 tg. DS164WW.
Pertanto a questi due ultimi mezzi (Mercedes IT e soprattutto Mercedes CLK 320) alcuna responsabilità può attribuirsi.
Non appare plausibile che , dopo l'impatto, per motivi di sicurezza, abbia invitato la Controparte_1 sorella a spostarsi dal lato guida.
Considerati i danni riportati, i punti di impatto e l'assenza di tracce di frenatura lasciate sull'asfaltato si ritiene che gli altri due veicoli (Audi Q 3 e Audi A3) erano in movimento e non procedevano con velocità adeguata né hanno osservato la distanza e nemmeno è merso se indossassero la cintura di sicurezza.
In relazione a tale ipotesi va applicato l'art. 2054, co.2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura dei conducenti di ciascun veicolo (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salvo non venga offerta la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nella vicenda in esame si è integrata la fattispecie del "tamponamento a catena tra veicoli in movimento"; fattispecie in relazione alla quale trova applicazione la presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura dei conducenti - fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante - in ordine ai danni subìti dal conducente del veicolo tamponato. E' costante il principio della Suprema Corte secondo cui “L'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza” (Cassazione civile sez. III, 09/05/2024, n.12663).
Il suddetto principio si fonda sulla norma del codice della strada, art .149, co.1, d.lgs. n.285 /92, secondo cui il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza.
Invero, mentre nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa, invece, nella diversa ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054 , secondo comma, c.c. con presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (ex aliis, Cass. 29/05/2003, n. 8646/2003; Cass.
19702/2013, n. 4021; Cass. 01/06/2022, n. 17896).
In ordine ai danni del veicolo tamponato non possono essere circoscritti al ristoro del solo danno inferto alla parte posteriore del veicolo. Nel caso di auto in movimento, stante la presunzione di responsabilità condivisa tra tutti i conducenti coinvolti, salvo a non dimostrare il rispetto della distanza di sicurezza, il risarcimento va dimezzato e non è possibile distinguere tra i danni alla parte anteriore e posteriore del veicolo. ( Cass.Civ.
n. 15923/2024).
Questa somma, vertendosi in materia di obbligazione risarcitoria, avente natura di debito di valore, deve essere annualmente rivalutata, secondo gli indici Istat, dal momento dell'illecito sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e deve essere accresciuta degli interessi, nella misura legale, da calcolarsi sulla somma capitale annualmente rivalutata sino al saldo ( Cass., Sez. Un., 17/02/1995, n.1712; successivamente, Cass. 18/07/2011, n. 15709; Cass. 17/09/2015, n. 18243).
Ricostruito cosi il sinistro e la determinazione della responsabilità è da considerare l'entità del risarcimento.
E' stato acclarato con orientamento costante della Suprema Corte il principio secondo cui non è sufficiente una semplice riparazione antieconomica a giustificare il risarcimento per equivalente, occorre che vi sia una sproporzione tale da apportare un effettivo vantaggio e che l'eccessiva onerosità̀ ricorre quando “il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo” (sentenza 10196/2022),
Considerato il valore di mercato dell'auto al momento dell'acquisto secondo la valutazione in base al dettato normativo dell' art. 1908 c.c. non si può attribuire un valore superiore a quello che aveva al momento del sinistro. Stante il valore commerciale, i chilometri percorsi, la data di acquisto e la mancanza di elementi da cui desumere che l'auto fosse stata già oggetto di altri sinistri o di riparazione, condividendo il costo per non essere stato prodotto da nessuna delle altre parti contestazioni specifiche si ritiene di condividere la perizia del CTP e di liquidare il danno in €. 16.452,46 esclusa la svalutazione commerciale rilevando che agli atti non è stato depositato l'atto di acquisto dell'autovettura.
Si ritiene di abbattere l'entità del risarcimento del 50% per la causalità del sinistro.
Quanto alle lesioni si condividono le conclusioni assunte nella relazione del 30.5.2019 dal CTU, Dott. Dott.
il quale ha descritto le lesioni in riportate in “frattura scomposta piatto tibiale esterno Persona_3 ginocchio dx e cervicalgia post-traumatica, trauma cranico minore con escoriazioni multiple” quantificando: la durata della incapacità temporanea totale di 30 giorni, parziale al 50% di 70 giorni ed altri 30 giorni al 50% con danno biologico permanente valutabile nella misura del 2% senza alcuna incidenza sulla capacità lavorativa oltre alle spese mediche ritenute congrue.
Il risarcimento secondo le tabelle di Milano va quantificato come di seguito:
Danno biologico permanente 2% € 1.615,15 Invalidità temporanea totale 30 gg € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.762,00
Totale danno biologico temporaneo € 4.419,20
Danno morale (33,33%) € 2.011,25
TOTALE GENERALE: € 8.045,60
Seppure in ultima analisi, ma non per minor rilevanza, deve considerarsi l'operatività della copertura assicurativa dell'autovettura Audi A3. Secondo quanto statuito dall'articolo 1, comma IV del regolamento
(DRP del 2001), ciascuna autorizzazione è valida per un solo veicolo e deve essere custodita a bordo del medesimo. Sulla medesima vettura deve essere fisicamente presente il titolare dell'autorizzazione o, in alternativa, un suo rappresentante regolarmente munito di delega. Quest'ultimo deve essere parte di un rapporto di collaborazione con il titolare dell'autorizzazione, comprovato da apposita documentazione.
Sulla vettura impegnata nella circolazione temporanea, possono salire finanche eventuali lavoratori dipendenti, impegnati in operazioni di prova, qualora l'autorizzazione sia stata richiesta per scopi tecnici.
Diversamente, se l'autorizzazione concerne la messa in strada di un'auto nuova, sono ammessi a bordo anche gli eventuali acquirenti potenziali.
La Suprema Corte ha specificato che il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione: se la targa di prova presuppone l'autorizzazione ministeriale, e se quest'ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, l'apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Di talché, conclude la Suprema Corte, “dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere – ove ne ricorrano i presupposti – solo l'assicuratore del veicolo e non l'assicuratore della targa di prova”. (Cass.Civ.Sez.III ordinanza del 14 dicembre 2020, n. 28433).
Nel caso specifico invece il mezzo aveva solo targa prova.
Dalle prove documentali risulta che l'autovettura non fosse condotta dall'autorizzato; ciò non toglie che la
Compagnia debba eseguire il pagamento della somma salvo il diritto di rivalsa.
Il risarcimento per quanto innanzi va determinato nella misura del 50% di €. 24.498,06 di cui €. 16.452,46 per i danni al veicolo oltre IVA
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo mentre vanno integralmente compensate tra le altre parti.
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Avv. Testini Giovanna Lucia, definitamene pronunciando sulla domanda, in accoglimento parziale della stessa, rigettata ogni ulteriore eccezione, richiesta e domanda così provvede:
- dichiara la responsabilità concorsuale dell'attore, , e del convenuto principale, Parte_1 CP_1
, nella causazione del sinistro verificatosi in data 15.09.2015;
[...]
- e per l'effetto, condanna e la Compagnia di Assicurazione salvo rivalsa) , in Controparte_1 CP_3 solido, al pagamento della somma di €. 8.045,60 per le lesioni e di €. 16.452,46 per danni materiali oltre Par IVA in favore di;
Parte_1
- condanna e la (salvo rivalsa), in solido, al Controparte_1 Controparte_13 pagamento in favore di non essendosi il procuratore costituito successivamente dichiaratosi Parte_1 antistatario delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di €. 5.077,00 oltre spese borsuali in €. 237,00 15% spese forfetarie;
c.a.p. e iva come per legge;
- Dichiara esenti da responsabilità le ulteriori parti processuali come in motivazione;
- Compensa tra tutte le altre parti le spese processuali.
Bari, 24.7.2025
Il Giudice
Avv.Testini Giovanna Lucia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Avv. Giovanna Testini, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr.12264/2016 del Ruolo Generale degli affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso come da mandato allegato alla comparsa di costituzione del nuovo Parte_1 difensore dall' avv.Vincenzo Mansueto (CF ) pec. CodiceFiscale_1 Email_1 con studio in Noci (BA) in L.go S. Sebastiano n. 16, presso cui é elettivamente domiciliato;
- attore- contro
,(C.F. ) e , (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliati in Alberobello alla via Ten. O. Gigante n. 5, presso lo studio degli Avv. Ornella
Tripaldi (C.F. ), pec: e Avv. Roberta Ragusa (C.F. C.F._4 Email_2
), pec: da cui sono rappresentati e difesi come da C.F._5 Email_3 mandato a margine della comparsa di costituzione
- convenuti – nonché in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_3 elettivamente domiciliata in Bari alla via Manzoni n. 15, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Chiaia Noya
(C.F. ), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti come in atti, C.F._6 pec: Email_4
-convenuta-
Co
(C.F.: , in proprio e quale legale Controparte_5 C.F._7 rappresentante della (P.I.: ), rappresentato e difeso Controparte_6 P.IVA_1 dall'Avv. Antonio Roccanova (C.F.: ) elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._8 dell'Avv. Vincenzo Renna sito in Rutigliano alla via Debellis n.6, (PEC: Email_5
,come da mandato in calce alla comparsa di intervento;
- intervenuto volontario –
All'udienza del 24.6.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sulle pregresse, che devono intendersi qui per trascritte, la causa veniva riservata con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione del 22.7.2016, ritualmente notificato, l'attore premetteva: di essere stato coinvolto in un incidente stradale il giorno 15.09.2015 alle ore 9.20 circa mentre si trovava sulla strada statale 100, in territorio di Cellamare, alla guida dell'autovettura di sua proprietà, tipo Audi Q3, tg.ES 669 BZ;
di essere fermo e incolonnato con altri veicoli;
di essere stato tamponato dal veicolo Audi A3, con targa prova
BAPL0MAN, condotto da ed assicurato con la compagnia assicuratrice Controparte_1 [...]
; di essere entrato in collisione con l'automezzo antistante a seguito del Controparte_7 forte tamponamento;
di avere riportato lesioni fisiche diagnosticate in sede di trasporto presso l'Ospedale
Di Venere di Carbonara “frattura scomposta del piatto tibiale esterno del ginocchio destro – trauma cranico non commotivo – escoriazione della regione occipitale”; di avere riportato il fermo dell'attività lavorativa;
di quantificare il risarcimento dei danni riportati in complessivi € 70.152,60 di cui €. 26.625,80 per le lesioni fisiche;
€ 9.000,00 per danni morali;
€.21.625,80 per i danni materiali arrecati al veicolo Audi Q3 tg. ES669BZ oltre €.3.000,00 danno da fermo tecnico;
€. 10.000,00 per lucro cessante e perdita di chance.
Chiedeva la condanna della società in solido con e Controparte_3 Controparte_1
al risarcimento di tutti i danni oltre al pagamento delle spese processuali. Controparte_2
*****
Si costituivano i convenuti con comparsa del 26.10.2016 esponendo: che il giorno 15.09.2015, CP_1
era alla guida dell'autovettura Audi A3 con targa prova BAPL0MAN, e percorreva la S.S. 100
[...] in direzione Bari;
che era rimasto coinvolto nell'incidente; che aveva eseguito manovra di frenata repentina in quanto l'autovettura che lo precedeva, l'Audi Q3, di proprietà e condotta da , aveva Parte_1 arrestato la marcia improvvisamente andando a tamponare, sempre per via della frenata, il furgone Mercedes condotto da che il tratto di strada era interessato, già da qualche tempo, da code di fila a Persona_1 causa dei lavori di ampliamento della carreggiata in direzione sud/nord che determinavano il restringimento della carreggiata con chiusura di una delle due corsie del senso di marcia in direzione nord per la presenza dei mezzi meccanici e degli operai;
che la responsabilità dell'incidente era da addebitare alla condotta di guida dell'attore; che l'autovettura era coperta da polizza assicurativa sottoscritta con la Compagnia
Generali per cui (essa) era obbligata, contrattualmente, alla manleva della parte CP_3 CP_7 assicurata. Concludeva chiedendo di accertare l'esclusiva responsabilità dell'attore di Parte_1 ovvero di riconoscere il concorso di colpe ex art. 2054, II co., c.c.; di dichiarare obbligato ab origine la compagnia di assicurazioni considerata la copertura assicurativa dell'autovettura di Controparte_3 proprietà di;
con vittoria di spese da distrarsi a favore dei procuratori antistatari. Controparte_1
***** Si costituiva, altresì, con comparsa del 29.11.2016 la eccependo l'inammissibilità Controparte_3 della domanda avversa per carenza di legittimazione, rispettivamente, attiva dell'attore e passiva della deducente e, conseguentemente l'infondatezza delle domande spiegate nei suoi confronti.
Rappresentava che, affinché fosse operativa la garanzia assicurativa della targa prova, era necessario che: fosse esposta nella parte posteriore dell'auto; che nel veicolo fosse presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega;
che la circolazione avesse la finalità di prova e/o dimostrativa. Deduceva che, secondo i verbali e gli accertamenti eseguiti dai Carabinieri di Triggiano e dai Vigili del Fuoco: l'autovettura Audi A3 non era condotta da , Controparte_1 titolare dell'autorizzazione alla circolazione del mezzo con la targa prova BAPL0MAN, ma da il veicolo era stato indentificato come “Audi A3 targato BB935RB” ; non circolava Controparte_8 esponendo la targa prova né aveva finalità di prova.
Contestava altresì la dinamica dell'incidente e lo stato di stasi dell'autovettura Audi Q3 in quanto, nella causa civile pendente dinanzi il giudice di Pace di Bari promossa per il risarcimento subito da e , rispettivamente, proprietario e conducente dell'autovettura Mercedes Persona_1 CP_9
IT, targata EJ 805ZB, era stato indicato il veicolo in movimento e, in considerazione dei danni e dei fatti dedotti, che il sinistro si era verificato per l'omesso rispetto delle distanze di sicurezza, della velocità, dell'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza. Contestava l'entità del risarcimento per le lesioni subite trattandosi di microlesioni nonché le richieste attinenti i danni materiali. Concludeva chiedendo di: 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversa per carenza di legittimazione, rispettivamente, attiva dell'attore, e passiva della deducente, ovvero, a seconda delle opzioni qualificatorie, l'infondatezza della detta domanda, rispettivamente, per carenza di titolarità sostanziale attiva, in capo al predetto attore, e sostanziale passiva in capo alla deducente, dell'obbligazione dedotta in giudizio per inesistenza e/o inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza n. T73/00246237017 relativa alla targa prova BAPL0MAN, per le ragioni esposte sub
I della narrativa del presente atto;
2)in via gradata, senza recesso dall'eccezione che precede, di carattere assolutamente assorbente, salvo gravame, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, nell'an oltre che nel quantum debeatur, e comunque non provata per le ulteriori ragioni esposte sub II della narrativa del presente atto;
3)in via ulteriormente gradata, sempre salvo gravame, accertare e dichiarare il prevalente, o quanto meno paritario, concorso colposo dell'odierno attore nella causazione del sinistro e nella produzione dei pregiudizi lamentati, determinandone il grado percentuale e, conseguentemente, limitare l'accoglimento della domanda in proporzione alle predette colpe ed all'entità delle conseguenze derivatene, e comunque nei limiti delle colpe che dovessero essere eventualmente accertate in capo al conducente dell'Audi A3, con esclusione, in ogni caso delle somme percepite dall' ovvero da altro ente competente. 4) Con vittoria di CP_10 competenze e spese di causa, oltre IVA e CAP come per legge.
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Il terzo intervenuto, costituitosi con comparsa del 30.10.2019, ha Controparte_11 dato per certo il coinvolgimento delle autovetture indicate nei rapporti redatti dalle forze dell'ordine nonché della Mercedes GLK 320, TG. DS 164 WW di proprietà della società Controparte_6
assicurata per la RC con la società con polizza n.
[...] Controparte_12
2015/565352. Argomentava di viaggiare a velocità ridottissima, a causa di un ingorgo per lavori in corso sulla sede stradale;
ipotizzava le responsabilità individuali dei tamponanti e si costituiva al fine di dichiarare l'esclusione della propria responsabilità essendo stata tamponata dall'autovettura tipo
AUDI Q3 Tg. ES 669 BZ di proprietà e condotta da nonché il riconoscimento del diritto Parte_1 ad ottenere il risarcimento dei danni e delle lesioni subite in occasione del sinistro da quantificare in separata sede;
con condanna del soccombente alla refusione delle spese legali.
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Istruita la causa da altro giudicante;
autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c.; escussi i testi, e l'interpello, espletate la CTU, medica e tecnica, la causa è stata rimessa sul ruolo per chiarimenti e trattenuta in decisione.
La domanda avanzata da parte attrice è parzialmente fondata sia in linea di fatto che di diritto, per le motivazioni di seguito esplicitate.
Appare opportuno evidenziare che non si ritiene di grande ausilio la relazione tecnica redatta dall'Ing. Per_2 giacché, a parere di questo giudicante, il nominato CTU avrebbe potuto determinare dal tipo di danno almeno la presumibile velocità dei mezzi coinvolti, se gli stessi fossero fermi o in movimento essendo diversa l'incidenza. Pertanto ai fini della ricostruzione dell'evento e della fondatezza della domanda risarcitoria di parte attrice si dovranno trarre elementi utili dai rilievi eseguiti dalle forze dell'ordine confrontandoli con l'esito della prova testimoniale.
A tal proposito si osserva ugualmente che l'interpello e la prova testimoniale assunta devono valutarsi attentamente per essere le parti processuali interessate all'esito del giudizio così come i trasportati, spesso anche legati da vincolo coniugale o di parentela.
È altresì necessario evidenziare anche che il teste ( , fermo sulla complanare, non poteva avere Testimone_1
l'esatta percezione dell'esistenza e dell'esposizione della targa prova se la stessa era stata collocata sul lunotto posteriore, all'interno dell'auto, secondo quanto riferito da altri testi. Alcun elemento utile è stato descritto quanto alla distanza esistente dall'autovettura di al punto di impatto e della possibilità di Tes_1 visualizzare integralmente i mezzi coinvolti. Quindi gli elementi di riscontro e di prova per la ricostruzione della dinamica del tamponamento a catena vanno desunti dalla relazione dei Carabinieri e soprattutto dai rilievi fotografici seppure non eseguiti dai verbalizzanti.
Si desume dai rilievi nonché dalle dichiarazioni rese quasi nell'immediatezza del sinistro, quale fosse la posizione di , conducente dell'autovettura Audi A3, con targa prova BAPL0MAN ,di Controparte_1 proprietà di che, nel percorrere la S.S. 100 in direzione Bari, proveniente Controparte_2 evidentemente a forte velocità, avrebbe causato il tamponamento dell'autovettura Audi Q3, condotta da entrambi i veicoli erano in movimento;
nessuno di loro ha tentato né ha avuto tempo di Parte_1 frenare tant'è che non risultano tracce sul manto stradale;
a seguito del tamponamento l'autovettura Audi
Q3 ha tamponato, a sua volta, il furgone Mercedes IT tg.EJ805ZB; quest'ultima, a sua volta, tamponava la Mercedes CLK 320 tg. DS164WW.
Pertanto a questi due ultimi mezzi (Mercedes IT e soprattutto Mercedes CLK 320) alcuna responsabilità può attribuirsi.
Non appare plausibile che , dopo l'impatto, per motivi di sicurezza, abbia invitato la Controparte_1 sorella a spostarsi dal lato guida.
Considerati i danni riportati, i punti di impatto e l'assenza di tracce di frenatura lasciate sull'asfaltato si ritiene che gli altri due veicoli (Audi Q 3 e Audi A3) erano in movimento e non procedevano con velocità adeguata né hanno osservato la distanza e nemmeno è merso se indossassero la cintura di sicurezza.
In relazione a tale ipotesi va applicato l'art. 2054, co.2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura dei conducenti di ciascun veicolo (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salvo non venga offerta la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nella vicenda in esame si è integrata la fattispecie del "tamponamento a catena tra veicoli in movimento"; fattispecie in relazione alla quale trova applicazione la presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura dei conducenti - fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante - in ordine ai danni subìti dal conducente del veicolo tamponato. E' costante il principio della Suprema Corte secondo cui “L'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza” (Cassazione civile sez. III, 09/05/2024, n.12663).
Il suddetto principio si fonda sulla norma del codice della strada, art .149, co.1, d.lgs. n.285 /92, secondo cui il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza.
Invero, mentre nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa, invece, nella diversa ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054 , secondo comma, c.c. con presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (ex aliis, Cass. 29/05/2003, n. 8646/2003; Cass.
19702/2013, n. 4021; Cass. 01/06/2022, n. 17896).
In ordine ai danni del veicolo tamponato non possono essere circoscritti al ristoro del solo danno inferto alla parte posteriore del veicolo. Nel caso di auto in movimento, stante la presunzione di responsabilità condivisa tra tutti i conducenti coinvolti, salvo a non dimostrare il rispetto della distanza di sicurezza, il risarcimento va dimezzato e non è possibile distinguere tra i danni alla parte anteriore e posteriore del veicolo. ( Cass.Civ.
n. 15923/2024).
Questa somma, vertendosi in materia di obbligazione risarcitoria, avente natura di debito di valore, deve essere annualmente rivalutata, secondo gli indici Istat, dal momento dell'illecito sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e deve essere accresciuta degli interessi, nella misura legale, da calcolarsi sulla somma capitale annualmente rivalutata sino al saldo ( Cass., Sez. Un., 17/02/1995, n.1712; successivamente, Cass. 18/07/2011, n. 15709; Cass. 17/09/2015, n. 18243).
Ricostruito cosi il sinistro e la determinazione della responsabilità è da considerare l'entità del risarcimento.
E' stato acclarato con orientamento costante della Suprema Corte il principio secondo cui non è sufficiente una semplice riparazione antieconomica a giustificare il risarcimento per equivalente, occorre che vi sia una sproporzione tale da apportare un effettivo vantaggio e che l'eccessiva onerosità̀ ricorre quando “il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo” (sentenza 10196/2022),
Considerato il valore di mercato dell'auto al momento dell'acquisto secondo la valutazione in base al dettato normativo dell' art. 1908 c.c. non si può attribuire un valore superiore a quello che aveva al momento del sinistro. Stante il valore commerciale, i chilometri percorsi, la data di acquisto e la mancanza di elementi da cui desumere che l'auto fosse stata già oggetto di altri sinistri o di riparazione, condividendo il costo per non essere stato prodotto da nessuna delle altre parti contestazioni specifiche si ritiene di condividere la perizia del CTP e di liquidare il danno in €. 16.452,46 esclusa la svalutazione commerciale rilevando che agli atti non è stato depositato l'atto di acquisto dell'autovettura.
Si ritiene di abbattere l'entità del risarcimento del 50% per la causalità del sinistro.
Quanto alle lesioni si condividono le conclusioni assunte nella relazione del 30.5.2019 dal CTU, Dott. Dott.
il quale ha descritto le lesioni in riportate in “frattura scomposta piatto tibiale esterno Persona_3 ginocchio dx e cervicalgia post-traumatica, trauma cranico minore con escoriazioni multiple” quantificando: la durata della incapacità temporanea totale di 30 giorni, parziale al 50% di 70 giorni ed altri 30 giorni al 50% con danno biologico permanente valutabile nella misura del 2% senza alcuna incidenza sulla capacità lavorativa oltre alle spese mediche ritenute congrue.
Il risarcimento secondo le tabelle di Milano va quantificato come di seguito:
Danno biologico permanente 2% € 1.615,15 Invalidità temporanea totale 30 gg € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.762,00
Totale danno biologico temporaneo € 4.419,20
Danno morale (33,33%) € 2.011,25
TOTALE GENERALE: € 8.045,60
Seppure in ultima analisi, ma non per minor rilevanza, deve considerarsi l'operatività della copertura assicurativa dell'autovettura Audi A3. Secondo quanto statuito dall'articolo 1, comma IV del regolamento
(DRP del 2001), ciascuna autorizzazione è valida per un solo veicolo e deve essere custodita a bordo del medesimo. Sulla medesima vettura deve essere fisicamente presente il titolare dell'autorizzazione o, in alternativa, un suo rappresentante regolarmente munito di delega. Quest'ultimo deve essere parte di un rapporto di collaborazione con il titolare dell'autorizzazione, comprovato da apposita documentazione.
Sulla vettura impegnata nella circolazione temporanea, possono salire finanche eventuali lavoratori dipendenti, impegnati in operazioni di prova, qualora l'autorizzazione sia stata richiesta per scopi tecnici.
Diversamente, se l'autorizzazione concerne la messa in strada di un'auto nuova, sono ammessi a bordo anche gli eventuali acquirenti potenziali.
La Suprema Corte ha specificato che il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione: se la targa di prova presuppone l'autorizzazione ministeriale, e se quest'ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, l'apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Di talché, conclude la Suprema Corte, “dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere – ove ne ricorrano i presupposti – solo l'assicuratore del veicolo e non l'assicuratore della targa di prova”. (Cass.Civ.Sez.III ordinanza del 14 dicembre 2020, n. 28433).
Nel caso specifico invece il mezzo aveva solo targa prova.
Dalle prove documentali risulta che l'autovettura non fosse condotta dall'autorizzato; ciò non toglie che la
Compagnia debba eseguire il pagamento della somma salvo il diritto di rivalsa.
Il risarcimento per quanto innanzi va determinato nella misura del 50% di €. 24.498,06 di cui €. 16.452,46 per i danni al veicolo oltre IVA
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo mentre vanno integralmente compensate tra le altre parti.
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Avv. Testini Giovanna Lucia, definitamene pronunciando sulla domanda, in accoglimento parziale della stessa, rigettata ogni ulteriore eccezione, richiesta e domanda così provvede:
- dichiara la responsabilità concorsuale dell'attore, , e del convenuto principale, Parte_1 CP_1
, nella causazione del sinistro verificatosi in data 15.09.2015;
[...]
- e per l'effetto, condanna e la Compagnia di Assicurazione salvo rivalsa) , in Controparte_1 CP_3 solido, al pagamento della somma di €. 8.045,60 per le lesioni e di €. 16.452,46 per danni materiali oltre Par IVA in favore di;
Parte_1
- condanna e la (salvo rivalsa), in solido, al Controparte_1 Controparte_13 pagamento in favore di non essendosi il procuratore costituito successivamente dichiaratosi Parte_1 antistatario delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di €. 5.077,00 oltre spese borsuali in €. 237,00 15% spese forfetarie;
c.a.p. e iva come per legge;
- Dichiara esenti da responsabilità le ulteriori parti processuali come in motivazione;
- Compensa tra tutte le altre parti le spese processuali.
Bari, 24.7.2025
Il Giudice
Avv.Testini Giovanna Lucia