Art. 2.
Il Ministero della sanita' e' autorizzato ad emettere sul capitolo da istituire ai sensi dell'articolo 1 ordini di accreditamento a favore del prefetto di Bari, derogando dai limiti stabiliti dall'articolo 284 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
Il Ministero della sanita' e' autorizzato ad emettere sul capitolo da istituire ai sensi dell'articolo 1 ordini di accreditamento a favore del prefetto di Bari, derogando dai limiti stabiliti dall'articolo 284 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.