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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 24/02/2026, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1214/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6477/2025 depositato il 15/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 228/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 13/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ023I00768/2022 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 899/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (vedi svolgimento del processo)
Resistente/Appellato: l'ufficio appellato deposita giurisprudenza di Cassazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio iscritto al R.G.A. n. 6477/2025, promosso dalla Ricorrente_1 s.n.c., avverso la sentenza n. 228/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Frosinone, viene impugnato l'Avviso di accertamento n. TKQ023I00768/2022 relativo all'anno d'imposta 2016, con cui l'Agenzia delle
Entrate ha recuperato l'IVA sui compensi percepiti dalla società per le attività svolte quale Esercente nella gestione degli apparecchi da gioco ex art. 110, co. 6, lett. a) T.U.L.P.S.
Con l'atto di appello la società deduce:
1. Nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché il giudice di primo grado avrebbe integralmente trascritto l'avviso di accertamento senza esaminare le difese della ricorrente.
2. Travisamento dei fatti, sostenendo che l'attività svolta dall'Esercente deriva da un mandato diretto del
Concessionario (Società_1 S.p.A.), documentato dal contratto dell'8.2.2016, e non da un rapporto autonomo con il ST (Società 2).
3. Violazione del combinato disposto dell'art. 10, co. 1, n. 6, DPR 633/72 e dell'art. 1, co. 497, L. 311/2004, poiché le attività dell'Esercente – quali blocco apparecchi, vigilanza, comunicazioni ADM, gestione collegamenti, obblighi informativi e custodia – sarebbero funzionali alla raccolta delle giocate e quindi IVA esenti, come riconosciuto da ADM (Circolare 21/E 2005) e da varie pronunce delle Corti territoriali.
L'appellante sostiene, inoltre, che il compenso proviene dal Concessionario, come risulta dall'estratto conto annuale, pur se materialmente versato tramite delega al ST.
Con l'atto di costituzione l'Ufficio eccepisce e deduce:
1. Definitività dei rilievi non impugnati (costi e ricavi per complessivi € 6.562 ai fini II.DD. ed € 472 di IVA).
2. Correttezza della motivazione della sentenza di primo grado, non ritenuta apparente, richiamando giurisprudenza di Cassazione sulla sufficienza della motivazione anche per relationem.
3. Insussistenza dell'esenzione IVA, poiché:
a) l'esenzione opera solo nei rapporti diretti tra concessionario – gestore ed esercente –concessionario;
b) l'attività dell'Esercente nei rapporti con il ST è meramente ausiliaria (messa a disposizione dei locali, manutenzioni minori, vigilanza, collegamento telematico), e non integra raccolta delle giocate;
c) dai documenti acquisiti (contratto ST – Esercente e riepiloghi PREU) risulterebbe che la raccolta materiale delle somme sia svolta dal gestore tramite propri addetti e non dall'Esercente;
d) la Cassazione (ord. nn. 16951–16955/2021) interpreta in senso restrittivo l'esenzione IVA, escludendo le attività dell'Esercente quando svolte solo nel rapporto esercente–gestore, prive di incarico diretto dal concessionario.
L'Ufficio conclude chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di onorari e spese.
Con memoria depositata per l'udienza del 18.02.2026, l'appellante ribadisce che le attività svolte sono tipicamente funzionali alla raccolta delle giocate, come individuate dalla normativa ADM e dal contratto con il Concessionario;
che il primo giudice non ha esaminato le prove documentali, in particolare: iscrizione al
Registro RIES, contratto Concessionario–Esercente, estratto conto del Concessionario, riconoscimento della Guardia di Finanza della natura esente del compenso in un PVC del 30.11.2022; che la memoria dell'Agenzia non confuta le censure, limitandosi a ripetere le argomentazioni già esposte in primo grado.
L'appellante conclude chiedendo la riforma della sentenza e l'annullamento dell'avviso per violazione di legge e travisamento dei fatti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello non merita accoglimento.
1. Inquadramento normativo e interpretazione restrittiva dell'esenzione IVA
L'art. 10, comma 1, n. 6) del DPR 633/72 stabilisce l'esenzione dall'imposta per le operazioni relative all'esercizio dei giochi riservati allo Stato, ivi comprese le attività di raccolta delle giocate. L'art. 1, comma
497, L. 311/2004 estende tale regime “anche ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica e i terzi incaricati della raccolta”.
Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, trattandosi di deroga al principio generale dell'assoggettamento ad IVA di tutte le prestazioni di servizi rese a titolo oneroso da un soggetto passivo, la norma agevolatrice deve essere interpretata in senso restrittivo.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che: “L'esenzione IVA in commento si applica anche alle operazioni di raccolta delle giocate effettuate con apparecchi e congegni d'intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.; trattandosi però di deroga, essa va interpretata restrittivamente e non può estendersi alle attività poste in essere dall'esercente in favore del gestore, consistenti nella messa a disposizione dei locali in cui sono installate le macchine da gioco, le quali costituiscono mere attività ausiliarie e non interferiscono nella fase di raccolta, quest'ultima riservata al concessionario e affidata al gestore.”
La Corte ritiene che tale principio sia pienamente applicabile alla fattispecie.
2. Assenza di un rapporto diretto esercente – concessionario idoneo a integrare l'incarico di raccolta
Dagli atti di causa risulta che la raccolta materiale delle somme è stata svolta dal gestore tramite proprio incaricato, come emerge dai riepiloghi PREU nei quali compare sempre l'esattore Nominativo_3, soggetto estraneo all'esercente; il contratto gestore –esercente individua l'esercente quale mero custode degli apparecchi, obbligato a consentire l'accesso del gestore per il prelievo, e non come soggetto preposto alla raccolta;
l'esercente si limita a mettere a disposizione i locali, garantire energia elettrica, connessione, vigilanza e applicare eventuali blocchi telematici su richiesta, attività che la giurisprudenza qualifica come ausiliarie e non integranti raccolta di giocate.
Il rapporto trilaterale Concessionario – ST – Esercente previsto dalla normativa di settore, come ricostruito dall'Ufficio e condiviso dal primo giudice, non comporta che ogni attività svolta dall'esercente sia automaticamente riconducibile alla “raccolta” ai fini dell'esenzione, occorrendo un affidamento diretto da parte del concessionario.
Anche su tale punto, la Cassazione esclude che il concessionario possa “subaffidare” a soggetti terzi ulteriori livelli di incarico non espressamente previsti dal modello concessorio.
3. Le attività dell'esercente non integrano raccolta delle giocate
La Corte rileva che le attività indicate dal ricorrente – quali informazione agli utenti, custodia delle apparecchiature, applicazione di blocchi, vigilanza sul corretto funzionamento – pur rilevanti nel sistema di controllo del gioco lecito, non incidono sulla fase essenziale della raccolta, che rimane affidata dalla legge e dalla convenzione al concessionario e, per suo mezzo, al gestore.
Ciò coincide con quanto affermato dall'Ufficio nelle proprie controdeduzioni, secondo cui l'esercente non effettua prelievi e riversamenti delle somme al concessionario;
non dispone della facoltà di maneggiare il contante derivante dal gioco;
svolge esclusivamente attività materiali e strumentali, prive di autonomia economica nell'ambito del processo di raccolta.
La ricostruzione dell'Ufficio è conforme alle pronunce della Suprema Corte, che ha chiarito che l'esenzione va riconosciuta solo quando l'attività del terzo “rientri direttamente nella sequenza economico – funzionale della raccolta”, ed è dunque esclusa ove si tratti di prestazioni di mero supporto operativo.
4. Infondatezza dei motivi di appello
Risulta pertanto infondata la censura di travisamento dei fatti, atteso che la documentazione dimostra il ruolo meramente strumentale dell'esercente; infondata la censura di violazione di legge, poiché l'attività svolta non rientra nel perimetro oggettivo dell'esenzione IVA in materia di giochi pubblici;
irrilevante, ai fini del regime IVA, la circostanza che l'estratto conto del concessionario riporti compensi riferiti all'esercente, trattandosi comunque di prestazioni rese nell'interesse del gestore e non di attività qualificabili come
“raccolta”.
L'appellante non fornisce elementi idonei a superare il principio – più volte ribadito dalla Cassazione – secondo cui la messa a disposizione del locale e le attività a essa connesse non interferiscono con la fase di raccolta e non possono essere ricondotte, nemmeno interpretativamente, nel campo di applicazione dell'art. 10, primo comma, n. 6), DPR 633/72.
Alla luce dei principi sopra richiamati, e considerato che l'attività dell'esercente non presenta i caratteri propri della raccolta delle giocate bensì quelli di una prestazione ausiliaria resa al gestore, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conferma della sentenza impugnata e della legittimità del recupero IVA operato dall'Ufficio.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992 per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, considerata l'obiettiva complessità della disciplina applicabile in materia di esenzione IVA per le attività connesse alla raccolta delle giocate, la non univocità dell'orientamento giurisprudenziale all'epoca dei fatti, la natura fattuale articolata della controversia nonché la buona fede e la ragionevolezza delle posizioni giuridiche fatte valere.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6477/2025 depositato il 15/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 228/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 13/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ023I00768/2022 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 899/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (vedi svolgimento del processo)
Resistente/Appellato: l'ufficio appellato deposita giurisprudenza di Cassazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio iscritto al R.G.A. n. 6477/2025, promosso dalla Ricorrente_1 s.n.c., avverso la sentenza n. 228/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Frosinone, viene impugnato l'Avviso di accertamento n. TKQ023I00768/2022 relativo all'anno d'imposta 2016, con cui l'Agenzia delle
Entrate ha recuperato l'IVA sui compensi percepiti dalla società per le attività svolte quale Esercente nella gestione degli apparecchi da gioco ex art. 110, co. 6, lett. a) T.U.L.P.S.
Con l'atto di appello la società deduce:
1. Nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché il giudice di primo grado avrebbe integralmente trascritto l'avviso di accertamento senza esaminare le difese della ricorrente.
2. Travisamento dei fatti, sostenendo che l'attività svolta dall'Esercente deriva da un mandato diretto del
Concessionario (Società_1 S.p.A.), documentato dal contratto dell'8.2.2016, e non da un rapporto autonomo con il ST (Società 2).
3. Violazione del combinato disposto dell'art. 10, co. 1, n. 6, DPR 633/72 e dell'art. 1, co. 497, L. 311/2004, poiché le attività dell'Esercente – quali blocco apparecchi, vigilanza, comunicazioni ADM, gestione collegamenti, obblighi informativi e custodia – sarebbero funzionali alla raccolta delle giocate e quindi IVA esenti, come riconosciuto da ADM (Circolare 21/E 2005) e da varie pronunce delle Corti territoriali.
L'appellante sostiene, inoltre, che il compenso proviene dal Concessionario, come risulta dall'estratto conto annuale, pur se materialmente versato tramite delega al ST.
Con l'atto di costituzione l'Ufficio eccepisce e deduce:
1. Definitività dei rilievi non impugnati (costi e ricavi per complessivi € 6.562 ai fini II.DD. ed € 472 di IVA).
2. Correttezza della motivazione della sentenza di primo grado, non ritenuta apparente, richiamando giurisprudenza di Cassazione sulla sufficienza della motivazione anche per relationem.
3. Insussistenza dell'esenzione IVA, poiché:
a) l'esenzione opera solo nei rapporti diretti tra concessionario – gestore ed esercente –concessionario;
b) l'attività dell'Esercente nei rapporti con il ST è meramente ausiliaria (messa a disposizione dei locali, manutenzioni minori, vigilanza, collegamento telematico), e non integra raccolta delle giocate;
c) dai documenti acquisiti (contratto ST – Esercente e riepiloghi PREU) risulterebbe che la raccolta materiale delle somme sia svolta dal gestore tramite propri addetti e non dall'Esercente;
d) la Cassazione (ord. nn. 16951–16955/2021) interpreta in senso restrittivo l'esenzione IVA, escludendo le attività dell'Esercente quando svolte solo nel rapporto esercente–gestore, prive di incarico diretto dal concessionario.
L'Ufficio conclude chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di onorari e spese.
Con memoria depositata per l'udienza del 18.02.2026, l'appellante ribadisce che le attività svolte sono tipicamente funzionali alla raccolta delle giocate, come individuate dalla normativa ADM e dal contratto con il Concessionario;
che il primo giudice non ha esaminato le prove documentali, in particolare: iscrizione al
Registro RIES, contratto Concessionario–Esercente, estratto conto del Concessionario, riconoscimento della Guardia di Finanza della natura esente del compenso in un PVC del 30.11.2022; che la memoria dell'Agenzia non confuta le censure, limitandosi a ripetere le argomentazioni già esposte in primo grado.
L'appellante conclude chiedendo la riforma della sentenza e l'annullamento dell'avviso per violazione di legge e travisamento dei fatti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello non merita accoglimento.
1. Inquadramento normativo e interpretazione restrittiva dell'esenzione IVA
L'art. 10, comma 1, n. 6) del DPR 633/72 stabilisce l'esenzione dall'imposta per le operazioni relative all'esercizio dei giochi riservati allo Stato, ivi comprese le attività di raccolta delle giocate. L'art. 1, comma
497, L. 311/2004 estende tale regime “anche ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica e i terzi incaricati della raccolta”.
Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, trattandosi di deroga al principio generale dell'assoggettamento ad IVA di tutte le prestazioni di servizi rese a titolo oneroso da un soggetto passivo, la norma agevolatrice deve essere interpretata in senso restrittivo.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che: “L'esenzione IVA in commento si applica anche alle operazioni di raccolta delle giocate effettuate con apparecchi e congegni d'intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.; trattandosi però di deroga, essa va interpretata restrittivamente e non può estendersi alle attività poste in essere dall'esercente in favore del gestore, consistenti nella messa a disposizione dei locali in cui sono installate le macchine da gioco, le quali costituiscono mere attività ausiliarie e non interferiscono nella fase di raccolta, quest'ultima riservata al concessionario e affidata al gestore.”
La Corte ritiene che tale principio sia pienamente applicabile alla fattispecie.
2. Assenza di un rapporto diretto esercente – concessionario idoneo a integrare l'incarico di raccolta
Dagli atti di causa risulta che la raccolta materiale delle somme è stata svolta dal gestore tramite proprio incaricato, come emerge dai riepiloghi PREU nei quali compare sempre l'esattore Nominativo_3, soggetto estraneo all'esercente; il contratto gestore –esercente individua l'esercente quale mero custode degli apparecchi, obbligato a consentire l'accesso del gestore per il prelievo, e non come soggetto preposto alla raccolta;
l'esercente si limita a mettere a disposizione i locali, garantire energia elettrica, connessione, vigilanza e applicare eventuali blocchi telematici su richiesta, attività che la giurisprudenza qualifica come ausiliarie e non integranti raccolta di giocate.
Il rapporto trilaterale Concessionario – ST – Esercente previsto dalla normativa di settore, come ricostruito dall'Ufficio e condiviso dal primo giudice, non comporta che ogni attività svolta dall'esercente sia automaticamente riconducibile alla “raccolta” ai fini dell'esenzione, occorrendo un affidamento diretto da parte del concessionario.
Anche su tale punto, la Cassazione esclude che il concessionario possa “subaffidare” a soggetti terzi ulteriori livelli di incarico non espressamente previsti dal modello concessorio.
3. Le attività dell'esercente non integrano raccolta delle giocate
La Corte rileva che le attività indicate dal ricorrente – quali informazione agli utenti, custodia delle apparecchiature, applicazione di blocchi, vigilanza sul corretto funzionamento – pur rilevanti nel sistema di controllo del gioco lecito, non incidono sulla fase essenziale della raccolta, che rimane affidata dalla legge e dalla convenzione al concessionario e, per suo mezzo, al gestore.
Ciò coincide con quanto affermato dall'Ufficio nelle proprie controdeduzioni, secondo cui l'esercente non effettua prelievi e riversamenti delle somme al concessionario;
non dispone della facoltà di maneggiare il contante derivante dal gioco;
svolge esclusivamente attività materiali e strumentali, prive di autonomia economica nell'ambito del processo di raccolta.
La ricostruzione dell'Ufficio è conforme alle pronunce della Suprema Corte, che ha chiarito che l'esenzione va riconosciuta solo quando l'attività del terzo “rientri direttamente nella sequenza economico – funzionale della raccolta”, ed è dunque esclusa ove si tratti di prestazioni di mero supporto operativo.
4. Infondatezza dei motivi di appello
Risulta pertanto infondata la censura di travisamento dei fatti, atteso che la documentazione dimostra il ruolo meramente strumentale dell'esercente; infondata la censura di violazione di legge, poiché l'attività svolta non rientra nel perimetro oggettivo dell'esenzione IVA in materia di giochi pubblici;
irrilevante, ai fini del regime IVA, la circostanza che l'estratto conto del concessionario riporti compensi riferiti all'esercente, trattandosi comunque di prestazioni rese nell'interesse del gestore e non di attività qualificabili come
“raccolta”.
L'appellante non fornisce elementi idonei a superare il principio – più volte ribadito dalla Cassazione – secondo cui la messa a disposizione del locale e le attività a essa connesse non interferiscono con la fase di raccolta e non possono essere ricondotte, nemmeno interpretativamente, nel campo di applicazione dell'art. 10, primo comma, n. 6), DPR 633/72.
Alla luce dei principi sopra richiamati, e considerato che l'attività dell'esercente non presenta i caratteri propri della raccolta delle giocate bensì quelli di una prestazione ausiliaria resa al gestore, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conferma della sentenza impugnata e della legittimità del recupero IVA operato dall'Ufficio.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992 per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, considerata l'obiettiva complessità della disciplina applicabile in materia di esenzione IVA per le attività connesse alla raccolta delle giocate, la non univocità dell'orientamento giurisprudenziale all'epoca dei fatti, la natura fattuale articolata della controversia nonché la buona fede e la ragionevolezza delle posizioni giuridiche fatte valere.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.