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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/12/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
In persona del Giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio e in composizione monocratica, all'esito dell'udienza trattata nelle forme e con le modalità di cui all'art
127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1281 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
CF: , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv.to Fabiano Pezzani
(ATTORE)
Contro
codice fiscale e Partita IVA n. Controparte_1
– in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv.to Salvatore Matragna
(CONVENUTA)
1
(CF ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
(CONVENUTA)
avente ad oggetto: Pegno-Ipoteca-Trascrizione e pubblicità di beni mobili e immobili
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con ricorso regolarmente notificato la odierna parte istante conveniva in giudizio l' (d'ora in poi ), nonché la Controparte_3 CP_4 [...]
di Reggio Calabria, al fine di ottenere la riduzione del valore Controparte_5
dell'Iscrizione Ipotecaria, pendente su immobile di sua proprietà, del 20/12/2019 -
Registro Particolare 2129 Registro Generale 20490 - Repertorio 4208/9419 del
18/12/2019 .
La parte istante con l'odierna azione contesta l'illegittimità del comportamento posto in essere da poiché non procedeva al discarico di cartelle di pagamento riportate CP_4
nella summenzionata ipoteca che, nel merito, erano già state annullate da precedente sentenza di questo Tribunale, con sentenza del Tribunale Civile di Palmi n. 146/2020 a firma del Giudice Punturieri del 17.02.2020 e qui di seguito riportate:
1) Cartella n. 09420100007228380000, notificata il 03/05/2010 Controparte_5
di Reggio Calabria
[...]
2) Cartella n. 09420100034358609000, notificata il 27/12/2010 Controparte_5
di Reggio Calabria
[...]
2
3) Cartella n. 09420120021668822000, notificata il 11/10/2012 Controparte_5
di Reggio Calabria.
[...]
Il credito annullato con la predetta sentenza ammontava ad euro 25.688,90 e pertanto,
l'istante chiedeva per il medesimo importo, la riduzione dell'ipoteca oggi opposta.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda per come formulata, che in CP_4
primo luogo eccepiva la mancata allegazione da parte attrice di una visura ipotecaria dalla quale si evincesse l'importo dell'ipoteca e, contemporaneamente, di ogni altra documentazione utile a rilevare quali fossero le cartelle oggetto della sentenza n.
146/2020 di annullamento resa dal Giudice del Lavoro di Palmi in data 17.02.2020
In secondo luogo evidenziava la correttezza del proprio operato, poiché la convenuta notificava all'opponente mediante posta elettronica certificata le intimazioni di pagamento n. 09420199002085414000 il 12.03.2019, n. 09420229003727314000
l'8.06.20222, n. 09420239007012924000 il 26.07.2023, in ognuna delle quali tra le altre veniva richiesto alla Sig.ra il pagamento delle cartelle oggetto di Parte_1
contestazione ( n. 09420100007228380000, n. 09420100034358609000, n.
09420120021668822000) e dette intimazioni non sono mai state opposte dalla medesima.
Successivamente, si costituiva in giudizio l' Controparte_6
a quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva in virtù
[...]
dell'inesistenza di crediti dell' nei confronti della ricorrente fra CP_6 CP_5
quelli per i quali è stata iscritta ipoteca;
in secondo luogo rileva l'infondatezza della domanda, poiché essendo già avvenuto nel contraddittorio tra le parti l'annullamento giurisdizionale delle cartelle, avrebbe dovuto procedere direttamente al discarico CP_4
delle cartelle.
La causa considerata dal giudice istruttore matura per la decisione senza la necessità di alcun approfondimento istruttorio e rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 18.12.25 previo scambio di note conclusive, e riservata in decisione.
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La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti e secondo le motivazioni che seguono.
A) Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico- giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema Corte:
“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”
(Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016
e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
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Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, sulla base di dati oggettivi non contestabili, direttamente nel merito.
Risulta dagli atti di causa che le tre cartelle annullate con la sentenza n. 146/2020 resa dal Giudice del Lavoro di Palmi in data 17.02.2020 risultano ancora poste alla base della ipoteca indicata .
La presenza di cartelle e quindi di crediti annullati da un provvedimento giudiziario, divenuto esecutivo, determina illegittimità del comportamento dell'agente per la riscossione con la conseguenza che lo stesso è tenuto a provvedere come per legge alla eliminazione delle posizioni debitorie ed a ridurre l'iscrizione ipotecarie proporzionalmente
Ogni altra doglianza è da ritenersi riassorbita.
Ad ogni buon conto è da rilevarsi che non vi è difetto di legittimazione passiva dell' in quanto le cartelle sottese alla sentenza del Tribunale di Palmi CP_7
riguardavo proprio crediti della ex Direzione Provinciale del lavoro di RC.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione dell'attività compiuta e del valore della causa dichiarato secondo le tabelle di cui al DM
n. 55/14 e succ. mod. nei valori al minimo in ragione del tenore delle difese e poste a carico di mentre sono compensate tra le parte parti. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice unico, dott.ssa Emanuela Ruscio, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
Accoglie la domanda e per l'effetto
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Ordina la riduzione della ipoteca del 20/12/2019 - Registro Particolare 2129
Registro Generale 20490 - Pubblico ufficiale Controparte_3
Repertorio 4208/9419 del 18/12/2019 in relazione al credito portato
[...]
dalle seguenti cartelle:
1) Cartella n. 09420100007228380000, notificata il 03/05/2010 Controparte_5
di Reggio Calabria
[...]
2) Cartella n. 09420100034358609000, notificata il 27/12/2010 Controparte_5
di Reggio Calabria
[...]
3) Cartella n. 09420120021668822000, notificata il 11/10/2012 Controparte_5
di Reggio Calabria.
[...]
Condanna alla refusione in favore di delle spese CP_4 Parte_1
di lite liquidate in complessive euro 1700,00 per compensi, oltre spese vive per euro
145,50 spese gen., cpa e iva come per legge;
dispone la distrazione delle spese di lite in favore avv. Fabiano Pezzani che ne ha fatto rituale richiesta;
Dichiara compensate le spese di lite tra l'attore e le altre parti;
Così deciso in Palmi, 19 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio
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