Art. 1-bis. (( (Esami di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale). )) (( 1. Gli esami di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale sono indetti, con provvedimento dell'Agenzia, con cadenza annuale. Il bando di indizione degli esami e' pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del direttore dell'Agenzia, e' presieduta dal predetto direttore o da altro dirigente di prima fascia dell'Agenzia medesima ed e' composta da:
a) due dirigenti di seconda fascia appartenenti, rispettivamente, al ruolo dell'Agenzia e al ruolo dell'Agenzia delle entrate;
b) due spedizionieri doganali designati dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, di cui uno con funzioni di vicepresidente;
c) un professore universitario titolare dell'insegnamento di diritto doganale o di diritto tributario.
3. La commissione opera senza oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 8. ))
2. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del direttore dell'Agenzia, e' presieduta dal predetto direttore o da altro dirigente di prima fascia dell'Agenzia medesima ed e' composta da:
a) due dirigenti di seconda fascia appartenenti, rispettivamente, al ruolo dell'Agenzia e al ruolo dell'Agenzia delle entrate;
b) due spedizionieri doganali designati dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, di cui uno con funzioni di vicepresidente;
c) un professore universitario titolare dell'insegnamento di diritto doganale o di diritto tributario.
3. La commissione opera senza oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 8. ))