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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 21/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Busto Arsizio
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1306 /2024
Il Giudice Franca Molinari, all'udienza camerale del 21/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa proposta da
LU IA , rappresentata e difesa dall'Avv.to DE RISI MICHELA e dall'Avv. Massimo Scala
ricorrente contro
I.N.P.S., rappresentato e difeso difesa dall'Avv.to PEREGO NADIA
resistente
OGGETTO: opposizione ATP
Conclusioni : come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis comma VI c.p.c. in opposizione a esito ATPO, la parte ricorrente contestava la
CTU disposta in sede di ATPO che negava la sussistenza dei presupposti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Inps costituendosi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
L'opponente ha contestato il fatto che CTU avrebbe sottovalutato le gravi patologie presentate dal ricorrente e quanto queste si ripercuotano sull'autonomia del soggetto, rendendo il sig. IA IM incapace di compiere autonomamente i compiti, le funzioni e gli atti della vita quotidiana, necessitando dell'aiuto di terze persone.
La parte ricorrente in opposizione ha richiesto, pertanto, il rinnovo della CTU.
Rispetto alle conclusioni rassegnate dall'opponente, va chiarito come oggetto del giudizio di merito che la parte dissenziente introduce ai sensi del comma 6 dell'art. 445bis c.p.c. investe solo la CTU "preventiva" e, dunque, il solo requisito sanitario. L'eventuale ulteriore giudizio sulla spettanza della prestazione potrà dunque essere eventualmente introdotto solo nel caso di inadempimento dell'INPS nei 120 giorni successivi alla sentenza di accoglimento dell'opposizione.
Nella perizia il ctu ha da atto che, inviata la bozza alle parti, non pervenivano osservazioni.
Le contestazioni svolte dall'opponente sono fondate sulla medesima documentazione allegata in occasione dell'accertamento tecnico preventivo. Il richiamo a un referto di una visita neurologica eseguita il 25/05/2023 presso il PO CTO di Milano ove, nelle conclusioni, lo specialista afferma: “Parkinson peggiorato che necessita di supervisione” non appare idoneo a confutare le conclusioni medico legali del ctu. Le risultanze della CTU sono condivisibili in quanto adeguatamente motivate.
La giurisprudenza richiamata dall'opponente evidenzia come le questioni oggetto del presente giudizio legittimino approcci differenti e lascino ampi spazi a valutazioni di diverso orientamento.
Sulla scorta delle suddette considerazioni si ritiene equo compensare le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
-rigetta l'opposizione.
Spese di lite compensate.
Busto Arsizio,
21/02/2025 Il Giudice del lavoro
Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1306 /2024
Il Giudice Franca Molinari, all'udienza camerale del 21/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa proposta da
LU IA , rappresentata e difesa dall'Avv.to DE RISI MICHELA e dall'Avv. Massimo Scala
ricorrente contro
I.N.P.S., rappresentato e difeso difesa dall'Avv.to PEREGO NADIA
resistente
OGGETTO: opposizione ATP
Conclusioni : come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis comma VI c.p.c. in opposizione a esito ATPO, la parte ricorrente contestava la
CTU disposta in sede di ATPO che negava la sussistenza dei presupposti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Inps costituendosi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
L'opponente ha contestato il fatto che CTU avrebbe sottovalutato le gravi patologie presentate dal ricorrente e quanto queste si ripercuotano sull'autonomia del soggetto, rendendo il sig. IA IM incapace di compiere autonomamente i compiti, le funzioni e gli atti della vita quotidiana, necessitando dell'aiuto di terze persone.
La parte ricorrente in opposizione ha richiesto, pertanto, il rinnovo della CTU.
Rispetto alle conclusioni rassegnate dall'opponente, va chiarito come oggetto del giudizio di merito che la parte dissenziente introduce ai sensi del comma 6 dell'art. 445bis c.p.c. investe solo la CTU "preventiva" e, dunque, il solo requisito sanitario. L'eventuale ulteriore giudizio sulla spettanza della prestazione potrà dunque essere eventualmente introdotto solo nel caso di inadempimento dell'INPS nei 120 giorni successivi alla sentenza di accoglimento dell'opposizione.
Nella perizia il ctu ha da atto che, inviata la bozza alle parti, non pervenivano osservazioni.
Le contestazioni svolte dall'opponente sono fondate sulla medesima documentazione allegata in occasione dell'accertamento tecnico preventivo. Il richiamo a un referto di una visita neurologica eseguita il 25/05/2023 presso il PO CTO di Milano ove, nelle conclusioni, lo specialista afferma: “Parkinson peggiorato che necessita di supervisione” non appare idoneo a confutare le conclusioni medico legali del ctu. Le risultanze della CTU sono condivisibili in quanto adeguatamente motivate.
La giurisprudenza richiamata dall'opponente evidenzia come le questioni oggetto del presente giudizio legittimino approcci differenti e lascino ampi spazi a valutazioni di diverso orientamento.
Sulla scorta delle suddette considerazioni si ritiene equo compensare le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
-rigetta l'opposizione.
Spese di lite compensate.
Busto Arsizio,
21/02/2025 Il Giudice del lavoro
Franca Molinari