Sentenza 12 novembre 2013
Massime • 1
In tema di lesioni aggravate, il pericolo di vita di cui all'art. 583, comma primo, n. 1, cod. pen. è configurabile quando esiste, in un momento qualunque del corso del processo morboso, la probabilità della morte dell'offeso, desunta, secondo l'"id quod plerumque accidit", attraverso un giudizio obiettivo, non fondato su mere congetture, ma su una seria e grave constatazione del perturbamento prodotto nelle grandi funzioni organiche del soggetto e in base a tutti i sintomi che accompagnano la malattia; ne deriva che, in genere, non sono di per sé sufficienti alla insorgenza di detto pericolo la natura e la sede della lesione e il timore di gravi complicazioni, né l'avvenuta formulazione di prognosi riservata. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva desunto la sussistenza dell'aggravante del ricovero della vittima nel reparto di rianimazione dell'ospedale in stato di shock emorragico per una coltellata inferta in prossimità di un organo vitale).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 2816 del 30https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2816 Anno 2013 Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO Relatore: GRASSO GIUSEPPE SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA nei confronti di: 1) BALDISSERA ATTILIO N. IL 25/03/1963 * C/ avverso la sentenza n. 3278/2011 GIP TRIBUNALE di TREVISO, del 15/12/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. lette/ ~ le conclusioni del PG Dott. ki12LL CO 12.1~Cite PE G SSO ; ept.44 tt12/1/42 Uditi dif vv.; Data Udienza: 30/11/2012 FATTO E DIRITTO 1. Il G.U.P. del Tribunale di Treviso con sentenza del 15/12/2011, all'esito di richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., applicò nei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2013, n. 2816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2816 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 12/11/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 2873
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 5979/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NG IG N. IL 25/08/1990;
avverso la sentenza n. 510/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del 29/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
udito il P.G. in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 29 giugno 2012, ha sostanzialmente confermato, escludendo l'aggravante dei futili motivi, la sentenza del GUP presso il Tribunale di Macerata del 12 gennaio 2012 che aveva condannato NG GH per il delitto di lesioni personali aggravate dal pericolo di vita in danno di EZ Khalid.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentandone:
a) una violazione di legge e un'erronea motivazione circa la sussistenza dell'aggravante del pericolo di vita;
b) una motivazione illogica quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è da rigettare.
2. Quanto al primo motivo, si afferma in giurisprudenza (v. Cass. Sez. 1 3 novembre 1964 n. 1606 e la citata Sez. 5 21 giugno 2007 n. 31134) come la nozione di "pericolo di vita", ai fini dell'aggravante di cui all'art. 583 c.p., n. 1 comporti un problema di qualificazione giuridica di un fatto, la cui soluzione è soggetta al sindacato di legittimità: sindacato, che si esercita non solo per determinare il significato dell'espressione, per se stessa amplissima, ma anche per specificare, almeno entro i limiti della necessita dell'applicazione della norma al caso concreto, ipotesi più ristrette che in quella formula possono essere contenute.
Il concetto generale richiede che il pericolo di vita sia attuale e non virtuale e ne indica l'esistenza allorquando sia in atto, in un momento qualunque del corso del processo morboso, la probabilità della morte dell'offeso desunta dall'id quod plerumque accidit, desumendosi l'accertamento di tale probabilità attraverso un giudizio obbiettivo, non fondato su mere congetture ma su una seria e grave constatazione del perturbamento prodottosi nelle grandi funzioni organiche del soggetto ed in base a tutti i sintomi che accompagnano la malattia.
Il suddetto concetto implica, negativamente, che non sono sufficienti, in genere, alla insorgenza del pericolo di vita, la natura e la sede della lesione e il timore di gravi complicazioni: la prognosi riservata quoad vitam non si identifica col pericolo di vita.
La generalità del concetto enunciato, postula altresì, che esso non sia applicabile ai vari casi concreti se non in base alla determinazione della sindrome clinica occorrente perché possa parlarsi di pericolo di vita.
Siffatta determinazione non si identifica con una semplice valutazione di merito del caso concreto, in quanto non si stabilisce una realtà effettivamente esistente ma si formula un'ipotesi che sia bensì più ristretta di quella amplissima risultante dalla formula legislativa ma pur sempre astratta, e in relazione alla quale occorre confrontare le caratteristiche della fattispecie concreta per esaminare se essa sia assumibile nella norma giuridica. In altri termini, la formulazione di quell'ipotesi più ristretta in base alla determinazione della sindrome clinica comporta pur sempre una interpretazione della norma giuridica, la precisazione di un aspetto di essa e la giuridicità del procedimento logico- interpretativo non è escluso dal fatto che esso formi oggetto anche delle scienze mediche, giacche le nozioni tecniche non hanno, nel caso, la funzione di accertare un fatto concreto, bensì hanno la ben diversa funzione (derivante dal fatto che la norma giuridica assume come propria una nozione naturalistica) di servire di ausilio all'interprete per intendere il vero significato del precetto legislativo: ne consegue che l'esame di tali nozioni tecniche, equivalendo al processo logico proprio della interpretazione della norma giuridica, non incorre in alcun limite nel giudizio, a differenza di quanto avviene nei casi in cui dette nozioni costituiscono soltanto mezzi di indagine per l'accertamento di un fatto concreto.
Nella specie il convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la sussistenza della contestata aggravante trova giustificazione negli accertamenti medico-legali esperiti e si ispira ai principi di diritto dianzi espressi per cui sfuggono a qualsiasi vizio proponibile avanti questa Corte.
Ha infatti logicamente spiegato la sentenza impugnata come l'applicazione della aggravante derivasse dal ricovero della vittima nel reparto di rianimazione dell'ospedale in stato di shock emorragico per una coltellata inferta in prossimità di un organo vitale.
3. Quanto al secondo motivo, si rammenta, al riguardo, che la concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso Giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del Giudice, ne' l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (V. Cass. sez. 6 28 ottobre 2010 n. 41365 e sez. 3 27 gennaio 2012 n. 19639). A ciò può aggiungersi come, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche sia sufficiente che il Giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art.133 c.p., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (V. Cass. sez. 2 18 gennaio 2011 n. 3609). Nella specie, l'odierno ricorrente non aveva neppure richiesto in appello le attenuanti generiche.
4. Il ricorso va, in definitiva, rigettato e il ricorrente condannato, altresì, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2014