CASS
Sentenza 18 settembre 2023
Sentenza 18 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/09/2023, n. 37999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37999 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO ON LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA Penale Sent. Sez. 4 Num. 37999 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 16/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale del riesame di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto, ai sensi dell'art. 322- bis cod. proc. pen., nell'interesse di Lo NO CA avverso il provvedimento del Tribunale di Termini Imerese che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo funzionale alla confisca "per sproporzione", anche per equivalente, ex art. 240-bis cod. pen., fino alla concorrenza della somma di euro 481.407,48, disposto con decreto del Giudice per le indagini preliminari in relazione al delitto di cui all'art. 81 cpv. e 603- bis cod. pen. Il Tribunale di Termini Imerese premetteva che, in parte qua, si era formato il giudicato cautelare a seguito di provvedimento ex art 322 cod. proc. pen. di rigetto della richiesta di riesame da parte del Tribunale del riesame in data 03/11/2021; osservava che, in ogni caso, la relazione di consulenza tecnica a firma del prof. Carlo Amenta, allegata all'istanza difensiva, faceva seguito ad un precedente elaborato tecnico sempre a firma del medesimo (non allegato alla istanza di dissequestro) e si limitava alla disamina del solo aspetto relativo alla spesa media del nucleo familiare del Lo NO nel periodo 2011 2021, operata su base presuntiva sulla scorta dell'indice ISTAT di "spesa media annuale" e, pertanto, non concernente dati certi. E ciò vieppiù tenuto conto dei cospicui versamenti bancari risultanti dalle movimentazioni del conto corrente bancario intestato all'indagato, a fronte della contestata restituzione in contanti da parte degli emolumenti retributivi corrisposti ai dipendenti. 2. Avverso il provvedimento del Tribunale di Palermo propone ricorso il difensore dell'indagato che deduce la manifesta violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto sussistente la preclusione di un giudicato cautelare di cui non ricorrerebbero le condizioni e per la contestuale pendenza di altro giudizio cautelare, anch'esso erroneamente ritenuto preclusivo di un nuovo giudizio cautelare, omettendo in conseguenza la motivazione sullo specifico oggetto dell'appello. Nel caso di specie, l'istanza di revoca e l'appello rigettato non avevano ad oggetto "questioni già dedotte, sia implicitamente che esplicitamente" con la richiesta di riesame a seguito della quale era stata pronunciata l'ordinanza del Tribunale della libertà su cui si sarebbe costituito il giudicato cautelare, né i medesimi elementi valutati nel giudizio di Cassazione che si è concluso con l'annullamento della detta ordinanza, a seguito del quale pende giudizio di rinvio. Con la richiesta di riesame, si era affrontata la questione della sproporzione finanziaria non già tra entrate e spese del nucleo 2 familiare del Lo NO, ma in esclusiva relazione al conto corrente, al fine di dimostrare che la sproporzione ritenuta dagli inquirenti era frutto di errori ed omissioni. Per provare questo, la difesa produceva una documentata relazione tecnica, a firma del consulente prof. Carlo Amenta, che, concentrandosi unicamente sulle entrate del conto corrente, oggetto della motivazione del decreto di sequestro preventivo, indicava i redditi percepiti dal Lo NO di cui la polizia giudiziaria non aveva tenuto conto nel confronto con dette entrate. La successiva consulenza del prof. Amenta possiede un indubbio carattere di novità, diversamente da quanto si legge nel provvedimento impugnato, perché egli, redigendo tale sua nuova relazione sulla scorta della medesima documentazione fiscale reddituale già in atti ha preso in considerazione anche le spese, e quindi dati che in precedenza non erano stati tenuti in alcun conto nel titolo genetico e quindi non erano stati considerati nella prima relazione tecniche e neppure nei motivi di riesame. Quanto all'ipotesi della litispendenza (tra il presente procedimento e il procedimento di riesame ancora su giudice a seguito della sentenza di annullamento con rinvio della Suprema Corte), occorre segnalare che il giudizio di rinvio ha ad oggetto il percorso motivazionale posto a sostegno del provvedimento di sequestro preventivo. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Palermo per nuovo esame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Per come risulta dagli atti di interesse, ricostruiti in ricorso nella loro integrale sequenza cronologica, il ricorrente ha prodotto nel presente incidente cautelare alcuni nova probatori. È noto che il procedimento cautelare ha insita nella propria ratio la natura contingente dei provvedimenti e la necessità del loro tendenziale adeguamento al mutare delle situazioni: ciò è evidente, e di forte significato garantistico, soprattutto in relazione alle tutele poste a presidio dell'indagato, attivabili e reiterabili con grande facilità, ma vale, seppure in termini non sovrapponibili, anche dalla parte dell'accusa. Ne consegue che l'idem il cui bis è precluso non può concretarsi ed esaurirsi, in ambito cautelare, come avviene invece nel processo cognitivo, nella mera identità del fatto, ma ricomprende necessariamente anche l'identità degli elementi posti (e valutati) 3 a sostegno o a confutazione di esso e della sua rilevanza cautelare. Tale conclusione, pacificamente accolta dalla giurisprudenza per la determinazione dei limiti del giudicato cautelare, non può non valere simmetricamente, per comunanza di ratio, anche in tema di "giudicando" cautelare, ravvisabile nel caso di specie. Sarebbe, invero, oltremodo illogico, e contrario alle esigenze di tempestività tipiche del settore in discorso, negare, a causa di una pendenza in atto, l'immediato utilizzo dei nova utili a sostenere una determinata posizione, rinviandolo alla cessazione di quella pendenza. È, dunque, certamente legittima, essendo peraltro prassi corrente, la proposizione, da parte dell'indagato, di istanze di revoca o sostituzione della misura, personale o reale, purché basate su elementi nuovi, mentre è in corso, non importa in quale fase, un procedimento cautelare relativo alla stessa contestazione;
con quanto poi ne può conseguire, in termini di interesse, sulla sorte di quest'ultimo. Erroneamente, pertanto, il Tribunale di Palermo non ha dato corso alla nuova istanza dell'indagato in pendenza della procedura di riesame proposto dallo stesso avverso il provvedimento genetico. 3. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Palermo per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale del riesame di Palermo per il giudizio. Così deciso il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidirte
lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA Penale Sent. Sez. 4 Num. 37999 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 16/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale del riesame di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto, ai sensi dell'art. 322- bis cod. proc. pen., nell'interesse di Lo NO CA avverso il provvedimento del Tribunale di Termini Imerese che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo funzionale alla confisca "per sproporzione", anche per equivalente, ex art. 240-bis cod. pen., fino alla concorrenza della somma di euro 481.407,48, disposto con decreto del Giudice per le indagini preliminari in relazione al delitto di cui all'art. 81 cpv. e 603- bis cod. pen. Il Tribunale di Termini Imerese premetteva che, in parte qua, si era formato il giudicato cautelare a seguito di provvedimento ex art 322 cod. proc. pen. di rigetto della richiesta di riesame da parte del Tribunale del riesame in data 03/11/2021; osservava che, in ogni caso, la relazione di consulenza tecnica a firma del prof. Carlo Amenta, allegata all'istanza difensiva, faceva seguito ad un precedente elaborato tecnico sempre a firma del medesimo (non allegato alla istanza di dissequestro) e si limitava alla disamina del solo aspetto relativo alla spesa media del nucleo familiare del Lo NO nel periodo 2011 2021, operata su base presuntiva sulla scorta dell'indice ISTAT di "spesa media annuale" e, pertanto, non concernente dati certi. E ciò vieppiù tenuto conto dei cospicui versamenti bancari risultanti dalle movimentazioni del conto corrente bancario intestato all'indagato, a fronte della contestata restituzione in contanti da parte degli emolumenti retributivi corrisposti ai dipendenti. 2. Avverso il provvedimento del Tribunale di Palermo propone ricorso il difensore dell'indagato che deduce la manifesta violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto sussistente la preclusione di un giudicato cautelare di cui non ricorrerebbero le condizioni e per la contestuale pendenza di altro giudizio cautelare, anch'esso erroneamente ritenuto preclusivo di un nuovo giudizio cautelare, omettendo in conseguenza la motivazione sullo specifico oggetto dell'appello. Nel caso di specie, l'istanza di revoca e l'appello rigettato non avevano ad oggetto "questioni già dedotte, sia implicitamente che esplicitamente" con la richiesta di riesame a seguito della quale era stata pronunciata l'ordinanza del Tribunale della libertà su cui si sarebbe costituito il giudicato cautelare, né i medesimi elementi valutati nel giudizio di Cassazione che si è concluso con l'annullamento della detta ordinanza, a seguito del quale pende giudizio di rinvio. Con la richiesta di riesame, si era affrontata la questione della sproporzione finanziaria non già tra entrate e spese del nucleo 2 familiare del Lo NO, ma in esclusiva relazione al conto corrente, al fine di dimostrare che la sproporzione ritenuta dagli inquirenti era frutto di errori ed omissioni. Per provare questo, la difesa produceva una documentata relazione tecnica, a firma del consulente prof. Carlo Amenta, che, concentrandosi unicamente sulle entrate del conto corrente, oggetto della motivazione del decreto di sequestro preventivo, indicava i redditi percepiti dal Lo NO di cui la polizia giudiziaria non aveva tenuto conto nel confronto con dette entrate. La successiva consulenza del prof. Amenta possiede un indubbio carattere di novità, diversamente da quanto si legge nel provvedimento impugnato, perché egli, redigendo tale sua nuova relazione sulla scorta della medesima documentazione fiscale reddituale già in atti ha preso in considerazione anche le spese, e quindi dati che in precedenza non erano stati tenuti in alcun conto nel titolo genetico e quindi non erano stati considerati nella prima relazione tecniche e neppure nei motivi di riesame. Quanto all'ipotesi della litispendenza (tra il presente procedimento e il procedimento di riesame ancora su giudice a seguito della sentenza di annullamento con rinvio della Suprema Corte), occorre segnalare che il giudizio di rinvio ha ad oggetto il percorso motivazionale posto a sostegno del provvedimento di sequestro preventivo. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Palermo per nuovo esame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Per come risulta dagli atti di interesse, ricostruiti in ricorso nella loro integrale sequenza cronologica, il ricorrente ha prodotto nel presente incidente cautelare alcuni nova probatori. È noto che il procedimento cautelare ha insita nella propria ratio la natura contingente dei provvedimenti e la necessità del loro tendenziale adeguamento al mutare delle situazioni: ciò è evidente, e di forte significato garantistico, soprattutto in relazione alle tutele poste a presidio dell'indagato, attivabili e reiterabili con grande facilità, ma vale, seppure in termini non sovrapponibili, anche dalla parte dell'accusa. Ne consegue che l'idem il cui bis è precluso non può concretarsi ed esaurirsi, in ambito cautelare, come avviene invece nel processo cognitivo, nella mera identità del fatto, ma ricomprende necessariamente anche l'identità degli elementi posti (e valutati) 3 a sostegno o a confutazione di esso e della sua rilevanza cautelare. Tale conclusione, pacificamente accolta dalla giurisprudenza per la determinazione dei limiti del giudicato cautelare, non può non valere simmetricamente, per comunanza di ratio, anche in tema di "giudicando" cautelare, ravvisabile nel caso di specie. Sarebbe, invero, oltremodo illogico, e contrario alle esigenze di tempestività tipiche del settore in discorso, negare, a causa di una pendenza in atto, l'immediato utilizzo dei nova utili a sostenere una determinata posizione, rinviandolo alla cessazione di quella pendenza. È, dunque, certamente legittima, essendo peraltro prassi corrente, la proposizione, da parte dell'indagato, di istanze di revoca o sostituzione della misura, personale o reale, purché basate su elementi nuovi, mentre è in corso, non importa in quale fase, un procedimento cautelare relativo alla stessa contestazione;
con quanto poi ne può conseguire, in termini di interesse, sulla sorte di quest'ultimo. Erroneamente, pertanto, il Tribunale di Palermo non ha dato corso alla nuova istanza dell'indagato in pendenza della procedura di riesame proposto dallo stesso avverso il provvedimento genetico. 3. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Palermo per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale del riesame di Palermo per il giudizio. Così deciso il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidirte