Art. 20. (Consiglio delle insegnanti e consiglio di direzione)
Presso ogni scuola materna statale costituita almeno da tre sezioni e' istituito il consiglio delle insegnanti.
Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale e' istituito il consiglio di direzione.
Le modalita' di composizione e funzionamento dei due consigli sono stabilite da apposito regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza del 8 - 16 giugno 1983, n. 173 (in G.U. 1a s.s. 22/6/1983, n. 170) ha dichiarato ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 8, 10, 11, secondo comma, 18, terzo comma, 19, 20, 28 della citata legge n. 444 del 1968 nella parte in cui tali disposizioni si riferiscono alle insegnanti, invece che al corpo docente di ambo i sessi.
Presso ogni scuola materna statale costituita almeno da tre sezioni e' istituito il consiglio delle insegnanti.
Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale e' istituito il consiglio di direzione.
Le modalita' di composizione e funzionamento dei due consigli sono stabilite da apposito regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza del 8 - 16 giugno 1983, n. 173 (in G.U. 1a s.s. 22/6/1983, n. 170) ha dichiarato ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 8, 10, 11, secondo comma, 18, terzo comma, 19, 20, 28 della citata legge n. 444 del 1968 nella parte in cui tali disposizioni si riferiscono alle insegnanti, invece che al corpo docente di ambo i sessi.