Sentenza 18 giugno 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/06/2019, n. 26926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26926 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: ER DA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/01/2019 del GIP TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, dr.ssa Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 G.i.p. del Tribunale di Pescara ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a DE ET, imputato del reato di guida in stato di alterazione psicofisica derivante da assunzione di sostanza stupefacente (art. 187, commi 1 e 1-quater, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatto contestato come commesso il 25 agosto 2018, la pena concordata tra l'imputato ed il P.M., sostituita con lavoro di pubblica utilità, disponendo altresì la sospensione della patente di guida dell'imputato per la durata di due anni.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza il P.G. della Corte di appello di L'Aquila, che lamenta, come unico motivo, violazione di legge (art. 187, comma 1, ultima parte, del d.lgs. n. 285 del 1992) da parte del Tribunale per avere omesso di provvedere sulla confisca dell'automobile condotta nell'occasione dall'imputato.
3. Il Procuratore generale della S.C. nella sua requisitoria scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. del 2-3 maggio 2019 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, per difetto di specificità e mancanza di interesse, segnalando che «il P.G., pur dolendosi della omessa confisca del veicolo, non richiama elementi deponenti nel senso della sua appartenenza all'imputato e/o, comunque, a persona non estranea al reato, sebbene il disposto dell'art. 187 co. 1 D.d.S. preveda la confisca del veicolo, salva la sua appartenenza a persona estranea al reato. Donde la mancata evidenziazione da parte del P. G. di un presupposto essenziale a connotare di interesse il ricorso stesso. Tanto più che gli atti documentano l'intestazione del veicolo a ET PE, persona diversa dall'imputato, in assenza di indicazione alcuna di un suo coinvolgimento» (così alla p.1 del ricorso).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che carente di interesse. Come correttamente segnalato dal P.G. della Corte di cassazione, infatti, il ricorrente, pur censurando la omessa confisca del veicolo, non richiama elementi che depongano nel senso della sua appartenenza all'imputato ovvero, comunque, a persona non estranea al reato, con la conseguenza che non è enunciato un presupposto essenziale che possa denotare l'interesse all'impugnazione; l'impugnazione mira ad un annullamento, per così dire, meramente "esplorativo", per l'evenienza cioè, nemmeno compiutamente affermata, che sia doverosa la confisca nel caso di specie, in ciò difettando vistosamente di specificità. Peraltro, il verbale della Polizia stradale di Pescara del 3 settembre 2018 (p. 2 del fascicolo principale, atti cui ha accesso il Collegio, atteso il tipo di vizio denunziato), cui fa riferimento il Requirente di legittimità, indica che il veicolo è intestata a persona diversa dall'imputato.
2. Discende la decisione in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15 maggio 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Daniel enci Francesco ia Ciampi DEPOrATON