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Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2024, n. 36120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36120 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LI LE, nato a Caltanissetta il [...], in [...] e quale legale rappresentante della STI s.r.l.s., avverso l'ordinanza del 30-11-2023 del Tribunale di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Marilia di Nardo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 3 Num. 36120 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 15/07/2024 k < RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 ottobre 2023, il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta rigettava la richiesta di applicazione di misure personali e reali avanzata nei confronti di 21 persone indagate a vario titolo dei reati di associazione a delinquere, di truffa aggravata e del reato ex art. 38 bis del d. Igs. n. 81 del 2015. Il G.I.P., in particolare, escludeva la gravità indiziaria rispetto al reato associativo, *riteneva configurabile, quanto ai capi 3, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e 26, il reato ex art. 38 bis del d. Igs. n. 81 del 2015, per il quale non era stata avanzata alcuna richiesta cautelare, trattandosi di fattispecie contravvenzionali, mentre, quanto ai capi 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 e 25, il G.I.P. riteneva configurabile non il contestato delitto di truffa aggravata, ma quello di indebita compensazione, da considerarsi speciale, e rigettava la richiesta cautelare, in base al rilievo secondo cui le risultanze delle verifiche fiscali eseguite in capo alle imprese appaltatrici avevano già formato oggetto di denuncia presso le rispettive sedi giudiziarie, integrando ciò un ne bis in idem cautelare. 2. Con ordinanza del 30 novembre 2023, il Tribunale del riesame di Caltanissetta, in parziale accoglimento dell'appello cautelare proposto dal P.M., disponeva nei confronti di LE LI, in relazione al capo 23 della provvisoria imputazione, la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività di impresa e di rivestire uffici direttivi delle persone giuridiche per la durata di mesi isei, previa riqualificazione della condotta, contestata come truffa aggravata ai danno dello Stato, nel reato ex art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale nisseno, LI, in proprio e quale legale rappresentante della STI s.r.l.s., ha proposto, tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, è stata eccepita la violazione dell'art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, rimarcandosi il difetto della soglia di punibilità del reato contestato, atteso che dal raffronto tra il capo di imputazione 23 e la motivazione del provvedimento impugnato emerge l'errore compiuto dal Tribunale del Riesame, che ha sommato gli importi indicati nel capo di imputazione, sebbene gli stessi si riferiscano a due annualità distinte, ossia il 2018 e il 2019, non essendosi quindi considerato che il presunto profitto ammontava, per l'anno 2018, a 42.442,30 euro e, per l'anno 2019, a 32.582,88 euro, mentre l'importo totale di 75.025,61 euro non rileverebbe ai fini del superamento della soglia di punibilità, che va riferita a ogni singola annualità fiscale. Con il secondo motivo, la difesa censura la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, osservando che il Tribunale ha omesso di considerare che, come era stato sottolineato nella memoria difensiva, la società 2 C r) amministrata dall'odierno ricorrente non ha tratto alcun vantaggio dall'operazione fiscale contestata, avendo pagato regolarmente l'importo pattuito e l'Iva, per cui il reato contestato è insussistente dal punto di vista non solo oggettivo, ma anche soggettivo, atteso che l'operazione sottostante ai fatti di causa era regolare. Anche sotto il profilo delle esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata sarebbe carente e ripiegata acriticamente sulle argomentazioni del P.M., non essendo stata argomentata la configurabilità del pericolo concreto di recidiva, a fronte dell'occasionalità della condotta e della sua risalenza nel tempo. Con il terzo motivo, riferito alla misura reale, oggetto di doglianza è la violazione degli art. 10 quater e 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, 143 della legge n. 244 del 2007, 321, comma 2, cod. proc. pen. e 322 ter cod. pen., rilevandosi che il Tribunale ha commesso un macroscopico errore nel computo dell'imposta evasa, sommando gli importi indicati nel capo di imputazione, sebbene gli stessi si riferiscano a due annualità distinte, ossia il 2018 e il 2019, senza considerare che il presunto profitto ammontava, per l'anno 2018, a 42.442,30 euro e, per l'anno 2019, a 32.582,88 euro, mentre l'importo totale di 75.025,61 euro non rileva ai fini del superamento della soglia di punibilità, che va riferita a ogni singola annualità, incidendo ciò sia sulla valutazione indiziaria, sia sul giudizio relativo al periculum in mora. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Iniziando dalle censure in punto di gravità indiziaria sollevate nei primi due motivi, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, occorre innanzitutto richiamare, in via preliminare, la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Se. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, 3 allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato. 1.1. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del Riesame non presta il fianco a censure di irragionevolezza. E invero, nel ripercorrere le risultanze investigative, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che LE LI, legale rappresentante della Sti s.r.l.s., società committente, abbia concorso nelle compensazioni di crediti inesistenti materialmente effettuate dal consorzio Outsourcing Job Solution, composto dalla Job Quality s.r.l. e dalla HR Solution s.r.I., nella qualità di appaltatore per il pagamento degli oneri previdenziali e fiscali relativi ai lavoratori formalmente assunti dal consorzio, ma in realtà in servizio presso la Sti. Per giungere a tale conclusione, il Tribunale ha premesso che gli accertamenti sono partiti dalle dichiarazioni di alcune persone, le quali avevano riferito di essere state contattate dai coniugi IA ZI e Carmelo TE per lavorare presso imprese della provincia di Caltanissetta e, però, di essere state formalmente assunte da ditte diverse da quelle ad esse indicate nella proposta di lavoro: tra questi, in particolare, vi era LE LA, il quale ha riferito di essere stato contattato per lavorare presso la "Brico Market s.r.l.", e di essere però 4 stato assunto da una società del consorzio "Outsourcing Job Solution", la "HR Solution s.r.l.", e poi dalla "B.M. Servizi s.r.l.", e solo dall'aprile 2020 dalla "Brico Market s.r.l.", società amministrata dai coindagati EP e ER Di Piazza, pur avendo lavorato sempre e ininterrottamente presso quest'ultima. Una successiva denuncia presentata da tale IV GL lamentava un omesso versamento di contributi da parte della società sua formale datrice di lavoro, la "HR Solution s.r.l.", sebbene egli avesse svolto le mansioni presso altra società, la "Calà s.r.l.". Il Tribunale ha quindi osservato che i successivi accertamenti avevano consentito di accertare che ZI e TE, quest'ultimo poi deceduto, avevano operato per vari enti e società, come il consorzio "Outsourcing Job Solution", "Job Quality s.r.l.", "HR Solution s.r.l." e "B.M. Servizi s.r.l.", i quali: a) assumevano alle loro dipendenze diversi lavoratori e poi mettevano gli stessi a disposizione di imprese aventi sede nel nisseno, tra cui appunto la "Sardò s.r.l.", sulla base di contratti di appalto di servizi, applicando ai prestatori di lavoro condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie in materia di retribuzioni, orari di lavoro, compensi per straordinari, permessi e trattamenti di fine rapporto;
b) erano privi di compendio aziendale e non avevano mai presentato dichiarazioni Iva;
c) avevano compensato, nel periodo tra il 2016 ed il 2021, i debiti previdenziali con altri crediti anche attraverso il meccanismo del c.d. "accollo tributario". È stato quindi evidenziato che: 1) "Job Quality s.r.l." ha effettuato compensazioni indebite nell'anno 2018 per 1.765.557,00 euro e nell'anno 2019 per 475.780,00 euro, ed è risultata irreperibile, all'atto della verifica fiscale, sia presso la sede legale, sia presso la sede operativa, come irreperibile è risultata essere anche la sua ultima legale rappresentante, Tania ME;
2) "HR Solution s.r.l." ha effettuato compensazioni indebite nell'anno 2019 per 1.857.278,74 euro, mediante il meccanismo del c.d. "accollo tributario", quindi in contrasto con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 15 novembre 2017, n. 140, per di più utilizzando crediti di imposta di società dichiarate fallite o estinte, ed è risultata irreperibile presso la sede legale dichiarata;
3) "B.M. Servizi s.r.l." è risultata inesistente presso la sede legale, per l'anno 2018 ha presentato esclusivamente la dichiarazione IVA riportando un credito IVA di 1.961.586,00, risultante da operazioni di cessioni per 187.755,00 euro e di acquisti per 25.266.387,00 euro non documentate da fatture e non risultanti nemmeno dallo "spesometro integrato", non ha avuto posizione debitorie per lavoratori presso l'INPS fino al 2018, per poi avere 509 posizioni assicurative per rapporti di lavoro nel 2019 e 402 posizioni assicurative per rapporti di lavoro nel 2020; 4) il consorzio "Outsourcing Job Solution" ha effettuato compensazioni indebite nell'anno 2019 per 616.113,00 euro, mediante il meccanismo del c.d. "accollo tributario", ed utilizzando crediti di imposta di società di cui è stata disposta la cessazione d'ufficio 5 della partita Iva, ed alcune delle quali accollanti anche per la "HR Solution s.r.l.", aveva un amministratore risultato irreperibile, e anche nel 2018 ha effettuato compensazioni indebite per 249.581,98 euro, mediante il meccanismo del c.d. "accollo tributario", utilizzando crediti di imposta di società spesso risultate irreperibili e che, comunque, non hanno presentato alcuna dichiarazione fiscale oltre quelle ai fini Iva per il 2017, recanti, appunto, i crediti ceduti per consentire le compensazioni. In definitiva, è emersa dalle indagini l'esistenza di una fitta rete di enti variamente dislocati sul territorio nazionale che, assumendo la veste formale di soggetto appaltatore, simulavano contratti di appalto di servizi con i rappresentanti di alcune imprese committenti locali al fine di dissimulare una fraudolenta somministrazione di lavoratori dalla società appaltatrice a quella committente, di modo che le imprese locali, gestendo il personale senza assumere la veste formale di datori di lavoro, realizzavano un ingiusto arricchimento, omettendo di assolvere all'obbligo di versamento dei contributi all'Inps e delle imposte relative ai rapporti di lavoro, mentre le imprese appaltatrici, quali formali datori di lavoro, pur assumendo il debito fiscale, previdenziale e contributivo, eludevano l'effettivo versamento dei relativi importi, opponendo crediti fittizi all'Agenzia delle Entrate e all'Inps. I coindagati UR, DI, ME, CI e Virdò, grazie alla intermediazione di IA ZI e del consulente del lavoro ET AV, sono entrati in particolare in contatto con LE LI, legale rappresentante della Sti s.r.l.s., società committente, in ultimo beneficiaria delle compensazioni indebite direttamente realizzate dalle società appaltatrici. Con riferimento alla posizione soggettiva di LI, l'ordinanza impugnata (pag. 28-29) ha sottolineato che in capo afistessDera ravvisabile il dolo richiesto ai fini della configurabilità del reato, ciò in ragione del fatto che il meccanismo dell'opposizione al Fisco di crediti inesistenti rappresentava uno stratagemma essenziale per la riuscita della frode, atteso che chi agiva in nome e per conto della società committente non poteva accontentarsi del solo trasferimento ai coindagati che rappresentavano le società appaltatrici dei loro debiti fiscali, ma doveva pretendere necessariamente che questi ultimi provvedessero, sia pur fittiziamente, ad assolvere al pagamento del debito medesimo, non potendo quindi disinteressarsi delle modalità attraverso le quali ciò sarebbe accaduto, rientrando dunque evidentemente la compensazione del debito fiscale nell'accordo criminoso. In tal senso, è stato altresì ricordato il meccanismo della responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, nel caso di appalto di servizi, per il trattamento retributivo, per i contributi previdenziali e per i premi assicurativi dovuti dall'appaltatore e da eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto di servizi, ed entro il termine di due anni dalla 6 cessazione dell'appalto, da ciò ricavandosi che l'impresa beneficiaria, perché potesse effettivamente liberarsi del debito tributario, non doveva limitarsi a trasferirlo sul terzo appaltatore, ma doveva assicurarsi che quest'ultimo riuscisse a simularne il pagamento, incorrendo in caso contrario nell'azione di recupero dello Stato, che avrebbe potuto agire anche nei confronti del soggetto committente. 1.2. Nel calcolare la somma algebrica degli importi delle indebite compensazioni, richiamando a tal fine i contratti di appalto simulati con i quali è stato traslato alle società compiacenti il proprio debito tributario, i giudici cautelari (pag. 29-31) hanno ritenuto superata, per il solo reato di cui al capo 23, non anche per quello di cui al capo 25, la soglia di punibilità del reato di cui all'art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, essendo la relativa somma pari a 75.025,61 euro, apparendo la valutazione del Tribunale coerente con il principio affermato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20718 del 21/01/2022, Rv. 283343), secondo cui, in tema di indebita compensazione, la valutazione del "quantum" dei crediti non spettanti o inesistenti, necessaria ai fini della verifica del superamento della soglia legale di punibilità, deve essere unitaria e complessiva, non essendo consentita la suddivisione della soglia per ogni singola imposta. In ogni caso, le censure difensive sul punto risultano non adeguatamente specifiche, oltre che connotate da palesi limiti di autosufficienza, stante la mancata allegazione degli elementi di prova indicati a supporto delle proprie deduzioni, per cui la riqualificazione giuridica del fatto operata dal G.I.P. prima e dal Tribunale poi non può allo stato ritenersi lesiva delle prerogative difensive, e ciò anche in ragione della fluidità che spesso connota le imputazioni della fase cautelare. 1.3. In definitiva, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale in corso, occorre evidenziare che la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato oggetto di imputazione provvisoria, in quanto fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenti con le acquisizioni investigative, resiste alle censure difensive che, invero in termini non sufficientemente specifici, sollecitano una differente lettura delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che non può trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una valutazione alternativa delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 7 2. Ugualmente immune da censure è il giudizio sulle esigenze cautelari. E invero il Tribunale del Riesame, nel ritenere sussistente il pericolo di reiterazione dei reati, unica delle esigenze ravvisate, ha rimarcato (pag. 35-36 dell'ordinanza impugnata) la gravità delle condotte poste in essere, oltre che la loro sistematicità, avendo l'indagato più volte fatto ricorso all'ingegnoso stratagemma ideato da correi, stipulando contratti simulati con una pluralità di persone giuridiche, in modo da rendere assai difficoltosa la ricostruzione del meccanismo delinquenziale, il che ha consentito un'evasione di imposta per un importo tutt'altro che trascurabile. Di qui l'applicazione della misura interdittiva, ritenuta idonea a salvaguardare il pericolo di condotte recidivanti, perché in grado di precludere a LI di ricoprire i ruoli e di svolgere le funzioni che gli hanno consentito di agire illecitamente. Orbene, con tali considerazioni, non manifestamente illogiche, oltre che sufficientemente critiche rispetto a quelle della richiesta del P.M., il ricorso non si confronta adeguatamente, per cui deve ritenersi che, anche in punto di esigenze cautelari, non vi sia spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive. 3. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, in quanto riferito alla misura cautelare reale, che tuttavia è estranea al contenuto decisorio dell'ordinanza impugnata, avente ad oggetto esclusivamente la misura cautelare personale. 4. Alla stregua delle argomentazioni svolte, il ricOrso proposto nell'interesse di LI deve essere dichiarato quindi inammissibile, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15.07.2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Marilia di Nardo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 3 Num. 36120 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 15/07/2024 k < RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 ottobre 2023, il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta rigettava la richiesta di applicazione di misure personali e reali avanzata nei confronti di 21 persone indagate a vario titolo dei reati di associazione a delinquere, di truffa aggravata e del reato ex art. 38 bis del d. Igs. n. 81 del 2015. Il G.I.P., in particolare, escludeva la gravità indiziaria rispetto al reato associativo, *riteneva configurabile, quanto ai capi 3, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e 26, il reato ex art. 38 bis del d. Igs. n. 81 del 2015, per il quale non era stata avanzata alcuna richiesta cautelare, trattandosi di fattispecie contravvenzionali, mentre, quanto ai capi 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 e 25, il G.I.P. riteneva configurabile non il contestato delitto di truffa aggravata, ma quello di indebita compensazione, da considerarsi speciale, e rigettava la richiesta cautelare, in base al rilievo secondo cui le risultanze delle verifiche fiscali eseguite in capo alle imprese appaltatrici avevano già formato oggetto di denuncia presso le rispettive sedi giudiziarie, integrando ciò un ne bis in idem cautelare. 2. Con ordinanza del 30 novembre 2023, il Tribunale del riesame di Caltanissetta, in parziale accoglimento dell'appello cautelare proposto dal P.M., disponeva nei confronti di LE LI, in relazione al capo 23 della provvisoria imputazione, la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività di impresa e di rivestire uffici direttivi delle persone giuridiche per la durata di mesi isei, previa riqualificazione della condotta, contestata come truffa aggravata ai danno dello Stato, nel reato ex art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale nisseno, LI, in proprio e quale legale rappresentante della STI s.r.l.s., ha proposto, tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, è stata eccepita la violazione dell'art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, rimarcandosi il difetto della soglia di punibilità del reato contestato, atteso che dal raffronto tra il capo di imputazione 23 e la motivazione del provvedimento impugnato emerge l'errore compiuto dal Tribunale del Riesame, che ha sommato gli importi indicati nel capo di imputazione, sebbene gli stessi si riferiscano a due annualità distinte, ossia il 2018 e il 2019, non essendosi quindi considerato che il presunto profitto ammontava, per l'anno 2018, a 42.442,30 euro e, per l'anno 2019, a 32.582,88 euro, mentre l'importo totale di 75.025,61 euro non rileverebbe ai fini del superamento della soglia di punibilità, che va riferita a ogni singola annualità fiscale. Con il secondo motivo, la difesa censura la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, osservando che il Tribunale ha omesso di considerare che, come era stato sottolineato nella memoria difensiva, la società 2 C r) amministrata dall'odierno ricorrente non ha tratto alcun vantaggio dall'operazione fiscale contestata, avendo pagato regolarmente l'importo pattuito e l'Iva, per cui il reato contestato è insussistente dal punto di vista non solo oggettivo, ma anche soggettivo, atteso che l'operazione sottostante ai fatti di causa era regolare. Anche sotto il profilo delle esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata sarebbe carente e ripiegata acriticamente sulle argomentazioni del P.M., non essendo stata argomentata la configurabilità del pericolo concreto di recidiva, a fronte dell'occasionalità della condotta e della sua risalenza nel tempo. Con il terzo motivo, riferito alla misura reale, oggetto di doglianza è la violazione degli art. 10 quater e 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, 143 della legge n. 244 del 2007, 321, comma 2, cod. proc. pen. e 322 ter cod. pen., rilevandosi che il Tribunale ha commesso un macroscopico errore nel computo dell'imposta evasa, sommando gli importi indicati nel capo di imputazione, sebbene gli stessi si riferiscano a due annualità distinte, ossia il 2018 e il 2019, senza considerare che il presunto profitto ammontava, per l'anno 2018, a 42.442,30 euro e, per l'anno 2019, a 32.582,88 euro, mentre l'importo totale di 75.025,61 euro non rileva ai fini del superamento della soglia di punibilità, che va riferita a ogni singola annualità, incidendo ciò sia sulla valutazione indiziaria, sia sul giudizio relativo al periculum in mora. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Iniziando dalle censure in punto di gravità indiziaria sollevate nei primi due motivi, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, occorre innanzitutto richiamare, in via preliminare, la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Se. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, 3 allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato. 1.1. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del Riesame non presta il fianco a censure di irragionevolezza. E invero, nel ripercorrere le risultanze investigative, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che LE LI, legale rappresentante della Sti s.r.l.s., società committente, abbia concorso nelle compensazioni di crediti inesistenti materialmente effettuate dal consorzio Outsourcing Job Solution, composto dalla Job Quality s.r.l. e dalla HR Solution s.r.I., nella qualità di appaltatore per il pagamento degli oneri previdenziali e fiscali relativi ai lavoratori formalmente assunti dal consorzio, ma in realtà in servizio presso la Sti. Per giungere a tale conclusione, il Tribunale ha premesso che gli accertamenti sono partiti dalle dichiarazioni di alcune persone, le quali avevano riferito di essere state contattate dai coniugi IA ZI e Carmelo TE per lavorare presso imprese della provincia di Caltanissetta e, però, di essere state formalmente assunte da ditte diverse da quelle ad esse indicate nella proposta di lavoro: tra questi, in particolare, vi era LE LA, il quale ha riferito di essere stato contattato per lavorare presso la "Brico Market s.r.l.", e di essere però 4 stato assunto da una società del consorzio "Outsourcing Job Solution", la "HR Solution s.r.l.", e poi dalla "B.M. Servizi s.r.l.", e solo dall'aprile 2020 dalla "Brico Market s.r.l.", società amministrata dai coindagati EP e ER Di Piazza, pur avendo lavorato sempre e ininterrottamente presso quest'ultima. Una successiva denuncia presentata da tale IV GL lamentava un omesso versamento di contributi da parte della società sua formale datrice di lavoro, la "HR Solution s.r.l.", sebbene egli avesse svolto le mansioni presso altra società, la "Calà s.r.l.". Il Tribunale ha quindi osservato che i successivi accertamenti avevano consentito di accertare che ZI e TE, quest'ultimo poi deceduto, avevano operato per vari enti e società, come il consorzio "Outsourcing Job Solution", "Job Quality s.r.l.", "HR Solution s.r.l." e "B.M. Servizi s.r.l.", i quali: a) assumevano alle loro dipendenze diversi lavoratori e poi mettevano gli stessi a disposizione di imprese aventi sede nel nisseno, tra cui appunto la "Sardò s.r.l.", sulla base di contratti di appalto di servizi, applicando ai prestatori di lavoro condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie in materia di retribuzioni, orari di lavoro, compensi per straordinari, permessi e trattamenti di fine rapporto;
b) erano privi di compendio aziendale e non avevano mai presentato dichiarazioni Iva;
c) avevano compensato, nel periodo tra il 2016 ed il 2021, i debiti previdenziali con altri crediti anche attraverso il meccanismo del c.d. "accollo tributario". È stato quindi evidenziato che: 1) "Job Quality s.r.l." ha effettuato compensazioni indebite nell'anno 2018 per 1.765.557,00 euro e nell'anno 2019 per 475.780,00 euro, ed è risultata irreperibile, all'atto della verifica fiscale, sia presso la sede legale, sia presso la sede operativa, come irreperibile è risultata essere anche la sua ultima legale rappresentante, Tania ME;
2) "HR Solution s.r.l." ha effettuato compensazioni indebite nell'anno 2019 per 1.857.278,74 euro, mediante il meccanismo del c.d. "accollo tributario", quindi in contrasto con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 15 novembre 2017, n. 140, per di più utilizzando crediti di imposta di società dichiarate fallite o estinte, ed è risultata irreperibile presso la sede legale dichiarata;
3) "B.M. Servizi s.r.l." è risultata inesistente presso la sede legale, per l'anno 2018 ha presentato esclusivamente la dichiarazione IVA riportando un credito IVA di 1.961.586,00, risultante da operazioni di cessioni per 187.755,00 euro e di acquisti per 25.266.387,00 euro non documentate da fatture e non risultanti nemmeno dallo "spesometro integrato", non ha avuto posizione debitorie per lavoratori presso l'INPS fino al 2018, per poi avere 509 posizioni assicurative per rapporti di lavoro nel 2019 e 402 posizioni assicurative per rapporti di lavoro nel 2020; 4) il consorzio "Outsourcing Job Solution" ha effettuato compensazioni indebite nell'anno 2019 per 616.113,00 euro, mediante il meccanismo del c.d. "accollo tributario", ed utilizzando crediti di imposta di società di cui è stata disposta la cessazione d'ufficio 5 della partita Iva, ed alcune delle quali accollanti anche per la "HR Solution s.r.l.", aveva un amministratore risultato irreperibile, e anche nel 2018 ha effettuato compensazioni indebite per 249.581,98 euro, mediante il meccanismo del c.d. "accollo tributario", utilizzando crediti di imposta di società spesso risultate irreperibili e che, comunque, non hanno presentato alcuna dichiarazione fiscale oltre quelle ai fini Iva per il 2017, recanti, appunto, i crediti ceduti per consentire le compensazioni. In definitiva, è emersa dalle indagini l'esistenza di una fitta rete di enti variamente dislocati sul territorio nazionale che, assumendo la veste formale di soggetto appaltatore, simulavano contratti di appalto di servizi con i rappresentanti di alcune imprese committenti locali al fine di dissimulare una fraudolenta somministrazione di lavoratori dalla società appaltatrice a quella committente, di modo che le imprese locali, gestendo il personale senza assumere la veste formale di datori di lavoro, realizzavano un ingiusto arricchimento, omettendo di assolvere all'obbligo di versamento dei contributi all'Inps e delle imposte relative ai rapporti di lavoro, mentre le imprese appaltatrici, quali formali datori di lavoro, pur assumendo il debito fiscale, previdenziale e contributivo, eludevano l'effettivo versamento dei relativi importi, opponendo crediti fittizi all'Agenzia delle Entrate e all'Inps. I coindagati UR, DI, ME, CI e Virdò, grazie alla intermediazione di IA ZI e del consulente del lavoro ET AV, sono entrati in particolare in contatto con LE LI, legale rappresentante della Sti s.r.l.s., società committente, in ultimo beneficiaria delle compensazioni indebite direttamente realizzate dalle società appaltatrici. Con riferimento alla posizione soggettiva di LI, l'ordinanza impugnata (pag. 28-29) ha sottolineato che in capo afistessDera ravvisabile il dolo richiesto ai fini della configurabilità del reato, ciò in ragione del fatto che il meccanismo dell'opposizione al Fisco di crediti inesistenti rappresentava uno stratagemma essenziale per la riuscita della frode, atteso che chi agiva in nome e per conto della società committente non poteva accontentarsi del solo trasferimento ai coindagati che rappresentavano le società appaltatrici dei loro debiti fiscali, ma doveva pretendere necessariamente che questi ultimi provvedessero, sia pur fittiziamente, ad assolvere al pagamento del debito medesimo, non potendo quindi disinteressarsi delle modalità attraverso le quali ciò sarebbe accaduto, rientrando dunque evidentemente la compensazione del debito fiscale nell'accordo criminoso. In tal senso, è stato altresì ricordato il meccanismo della responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, nel caso di appalto di servizi, per il trattamento retributivo, per i contributi previdenziali e per i premi assicurativi dovuti dall'appaltatore e da eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto di servizi, ed entro il termine di due anni dalla 6 cessazione dell'appalto, da ciò ricavandosi che l'impresa beneficiaria, perché potesse effettivamente liberarsi del debito tributario, non doveva limitarsi a trasferirlo sul terzo appaltatore, ma doveva assicurarsi che quest'ultimo riuscisse a simularne il pagamento, incorrendo in caso contrario nell'azione di recupero dello Stato, che avrebbe potuto agire anche nei confronti del soggetto committente. 1.2. Nel calcolare la somma algebrica degli importi delle indebite compensazioni, richiamando a tal fine i contratti di appalto simulati con i quali è stato traslato alle società compiacenti il proprio debito tributario, i giudici cautelari (pag. 29-31) hanno ritenuto superata, per il solo reato di cui al capo 23, non anche per quello di cui al capo 25, la soglia di punibilità del reato di cui all'art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, essendo la relativa somma pari a 75.025,61 euro, apparendo la valutazione del Tribunale coerente con il principio affermato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20718 del 21/01/2022, Rv. 283343), secondo cui, in tema di indebita compensazione, la valutazione del "quantum" dei crediti non spettanti o inesistenti, necessaria ai fini della verifica del superamento della soglia legale di punibilità, deve essere unitaria e complessiva, non essendo consentita la suddivisione della soglia per ogni singola imposta. In ogni caso, le censure difensive sul punto risultano non adeguatamente specifiche, oltre che connotate da palesi limiti di autosufficienza, stante la mancata allegazione degli elementi di prova indicati a supporto delle proprie deduzioni, per cui la riqualificazione giuridica del fatto operata dal G.I.P. prima e dal Tribunale poi non può allo stato ritenersi lesiva delle prerogative difensive, e ciò anche in ragione della fluidità che spesso connota le imputazioni della fase cautelare. 1.3. In definitiva, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale in corso, occorre evidenziare che la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato oggetto di imputazione provvisoria, in quanto fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenti con le acquisizioni investigative, resiste alle censure difensive che, invero in termini non sufficientemente specifici, sollecitano una differente lettura delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che non può trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una valutazione alternativa delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 7 2. Ugualmente immune da censure è il giudizio sulle esigenze cautelari. E invero il Tribunale del Riesame, nel ritenere sussistente il pericolo di reiterazione dei reati, unica delle esigenze ravvisate, ha rimarcato (pag. 35-36 dell'ordinanza impugnata) la gravità delle condotte poste in essere, oltre che la loro sistematicità, avendo l'indagato più volte fatto ricorso all'ingegnoso stratagemma ideato da correi, stipulando contratti simulati con una pluralità di persone giuridiche, in modo da rendere assai difficoltosa la ricostruzione del meccanismo delinquenziale, il che ha consentito un'evasione di imposta per un importo tutt'altro che trascurabile. Di qui l'applicazione della misura interdittiva, ritenuta idonea a salvaguardare il pericolo di condotte recidivanti, perché in grado di precludere a LI di ricoprire i ruoli e di svolgere le funzioni che gli hanno consentito di agire illecitamente. Orbene, con tali considerazioni, non manifestamente illogiche, oltre che sufficientemente critiche rispetto a quelle della richiesta del P.M., il ricorso non si confronta adeguatamente, per cui deve ritenersi che, anche in punto di esigenze cautelari, non vi sia spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive. 3. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, in quanto riferito alla misura cautelare reale, che tuttavia è estranea al contenuto decisorio dell'ordinanza impugnata, avente ad oggetto esclusivamente la misura cautelare personale. 4. Alla stregua delle argomentazioni svolte, il ricOrso proposto nell'interesse di LI deve essere dichiarato quindi inammissibile, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15.07.2024