Sentenza 9 febbraio 2026
Commentario • 1
- 1. Disabili in RSA, indennità di accompagnamento non è redditoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 26 marzo 2026
L'indennità di accompagnamento per i disabili in RSA non costituisce reddito: il TAR conferma che non può influire sul calcolo della quota sociale della retta, garantendo piena tutela economica agli ospiti (TAR Puglia, Sezione di Lecce, sentenza n. 169 del 9 febbraio 2026). I recuperi delle quote di integrazione da parte dei Comuni sono diventati un terreno di scontro legale molto acceso. Entriamo però in un terreno dove la burocrazia spesso blera i diritti. Quando parliamo di RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale), la retta non è un blocco unico, ma ha una composizione mista, due anime diverse che seguono regole opposte. Disabili in RSA, come si compone la retta La retta di una RSA è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00169/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00442/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 442 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona dell’Amministratore di Sostegno -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Comune di NT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Buccoliero e Giovanna Liuzzi, con domicilio eletto presso lo studio MM FA in Lecce, piazzetta Montale n. 2;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato LO Scagliola, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
ND Sanitaria Locale di NT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Tagliente, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
nei confronti
per l’annullamento
- della nota prot. n. -OMISSIS-in data 27.2.2025, ricevuta in pari data, con la quale il Comune di NT rigettava l’istanza per l’annualità 2025 rifiutando di provvedere all’integrazione della retta alla RSA “per un periodo complessivo di 13 mesi” fino a “marzo 2026”, “al fine di recuperare la maggiore spesa sostenuta dall’Ente Civico” pari agli “arretrati … dell’indennità di accompagnamento” richiamando quanto disposto nel “regolamento del Comune di NT per l’accesso al Sistema di Interventi e Servizi Sociali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/01/2023 e successive modifiche effettuate con deliberazione del Consiglio Comunale n.83 del 13/06/2024” nonché “nel verbale UVM n.419 del 19/04/2024”, nonché, quali atti presupposti, ivi richiamati;
- in parte qua , del “Regolamento per l’accesso al Sistema di Interventi e Servizi Sociali” approvato con DCC n. 11 del 30/01/2023 e successive modifiche effettuate con DCC n.83 del 13/06/2024 nonché delle relative delibere di approvazione;
- del verbale in data 19.04.2024 con la quale l’U.V.M. dell’ASL di NT stabiliva che “l’Ente Civico provvederà ad integrare la retta a titolo di anticipazione, atteso che la sig.ra -OMISSIS- risulta comproprietaria per la quota del 50% di un immobile sito in NT e che la stessa ha ottenuto il riconoscimento del beneficio di accompagnamento dal 23/10/2023 … l’ads si impegna a versare le somme arretrate del beneficio di accompagnamento alla struttura -OMISSIS-”;
- per quanto occorrer possa, in parte qua , quali ulteriori atti presupposti: del Regolamento Regionale n. 18 gennaio 2007 n. 4, nonché della relativa delibera di approvazione (non nota né reperita), con riferimento all’art. 6; del “Regolamento accesso al Sistema Integrato dei Servizi e degli Interventi Sociali” approvato con DCC n. 65 del 27/5/2008 nonché della relativa delibera di approvazione (non nota né reperita);
- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la partecipazione al costo del servizio fruito dalla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- presso la RSA “-OMISSIS-”, in gestione alla Fondazione “-OMISSIS-”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di NT, della Regione Puglia e dell’ND Sanitaria Locale di NT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 il dott. LO AR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato e depositato il 26.4.2025, la ricorrente ha dedotto, per quanto di interesse:
- che -OMISSIS- -OMISSIS- è soggetto disabile grave, totalmente invalida e non autosufficiente;
- che la stessa, per il tramite dei servizi socio-sanitari, veniva ricoverata a decorrere dal 29.9.2023 presso la Residenza Sanitaria Assistenziale “-OMISSIS-”, situata nel Comune di NT;
- che, in data 26.1.2025, la ricorrente inoltrava al Comune un’istanza avente per oggetto la determinazione della integrazione, da parte del medesimo Ente locale, delle spese di ricovero da sostenere presso la R.S.A. sopra indicata per l’annualità 2025;
- che, con nota prot. n. -OMISSIS-del 27.2.2025, il Comune di NT rigettava detta istanza richiamando le previsioni contenute nel Regolamento comunale per l’accesso al Sistema di Interventi e Servizi Sociali (approvato con deliberazione del Consiglio n. 11 del 30.1.2023, poi modificato con successiva delibera n. 83 del 13.6.2024, d’ora in avanti anche solo il “Regolamento comunale”), rifiutando di provvedere all’integrazione della retta della residenza sanitaria “ per un periodo complessivo di 13 mesi ” - quindi fino al “ marzo 2026 ” - “ al fine di recuperare la maggiore spesa sostenuta dall’Ente Civico ”, non avendo l’odierna ricorrente dichiarato all’Ente la percezione di una indennità di accompagnamento, gravando così il Comune di una maggiore integrazione della retta nel periodo precedente, nonostante l’impegno assunto dal nominato amministratore di sostegno della -OMISSIS-, -OMISSIS-, all’interno del verbale della Unità Valutativa Multidimensionale (U.V.M.) dell’A.S.L. di NT del 19.4.2024 di “ versare le somme arretrate del beneficio di accompagnamento alla struttura -OMISSIS- ”.
Con il presente giudizio, parte ricorrente impugna dunque gli atti in epigrafe meglio indicati, tra cui in particolare la nota comunale n. -OMISSIS-del 27.2.2025, chiedendone la caducazione sulla base dei motivi di doglianza come di seguito compendiati:
I. “ VIOLAZIONE DI LEGGE artt. 3, 32, 38, 53 e 117 co. 2 lett. m) Cost.; D.P.C.M. 159/2013; art 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; artt. 6, 8, 18 e 25 L. 328/2000; L.R.V. 1/2004, art. 33; Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con L. 18/2009; Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 14) e Carta europea dei diritti fondamentali (art. 21); ECCESSO DI POTERE: violazione principio di non discriminazione della persona disabile e principio di proporzionalità; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto ”;
II. “ VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE di LEGGE: DPCM n. 159/2013; artt. 3, 38, 53 e 97 Cost.; art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; artt. 2, 6 L. 328/2000; art. 1 L. 118/1971; art. 1 L. 18/1980; art. 1 L. 104/1992; ECCESSO DI POTERE: sviamento, violazione principio di equità, imparzialità e proporzionalità ”;
III. “ VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE di LEGGE: art. 4, co. 2, lett. f, DPCM 159/2013; art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità; artt. 2, 3, 32, 36, 38 e 53 Cost.; L. 328/2000; art. 3 D.Lgs 917/1986; art. 34 DPR 601/1973; art. 1 L. 118/1971; art. 1 L. 18/1980; art. 1 L. 104/1992; DPCM 14.02.2001; D.Lgs. 502/92; L. 419/1998; ECCESSO DI POTERE: insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto, sviamento, violazione principio di dignità, autonomia ed indipendenza della persona disabile ”;
IV. “ VIOLAZIONE DI LEGGE: Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità; artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost.; L. 104/92 art. 1; L. 328/2000, art. 24 lett. g); art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; ECCESSO DI POTERE: violazione principio indipendenza, dignità, autonomia ed indipendenza della persona disabile; violazione principio proporzionalità; illogicità ed ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria; travisamento dei presupposti di fatto; contraddittorietà ”;
V. “ ERRATA INTERPRETAZIONE e VIOLAZIONE di LEGGE: artt. 23, 32, 38, 117 lett m) Cost.; Convenzione New York sui diritti delle persone con disabilità, art. 3; art. 3 septies D.LGS. 502/92; DPCM 159/2013; DPCM 14.02.2001; DPCM 12.01.2017; art. 2 L. 833/1978; art. 30 L. 730/1983; Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con L. 18/2009, SVIAMENTO: incompetenza, eccesso di potere, motivazione generica e carente ”.
2. Si è costituita nel presente giudizio l’ND Sanitaria Locale di NT (“A.S.L. NT”) in data 29.4.2025, la quale, con successiva memoria depositata in data 21.5.2025, oltre a contestare l’infondatezza nel merito del ricorso, ha eccepito in via preliminare:
i. il difetto di giurisdizione del giudice adìto, dovendosi il contenzioso di causa ricondurre alla cognizione del giudice ordinario;
ii. la tardività e/o l’inammissibilità del ricorso con riferimento all’impugnativa del verbale U.V.M. del 19.4.2024, in quanto atto già gravato dalla ricorrente nell’ambito di un diverso procedimento pendente innanzi al medesimo Tribunale (n. -OMISSIS- R.G.);
iii. la tardività dell’impugnazione con riferimento agli atti presupposti di cui al Regolamento comunale per l’accesso al Sistema di Interventi e Servizi Sociali e al Regolamento della Regione Puglia n. 4/2007;
iv. l’inammissibilità del ricorso nei confronti di A.S.L. NT per carenza di interesse alla proposizione dell’azione nei confronti anche di tale parte.
3. Si è costituita in giudizio, altresì, la Regione Puglia in data 21.5.2025, sviluppando le proprie difese con memoria del 23.5.2025.
4. In tale ultima data si è infine costituito il Comune di NT, resistendo al ricorso di controparte ed eccependo, in via preliminare, la tardività dell’impugnativa degli atti normativi secondari in gravame.
5. All’udienza camerale del 26.5.2025, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare formulata nell’atto introduttivo di giudizio.
6. Depositate dalle parti ulteriori memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a., all’esito dell’udienza pubblica del 12.1.2026 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
7. In primo luogo è necessario esaminare l’eccezione sollevata da A.S.L. NT circa il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rispetto al contenzioso per cui si procede (in tal senso, si veda Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5/2015).
7.1. L’eccezione è infondata.
Si osserva invero che, nel caso di specie, la situazione giuridica che viene in rilievo nell’odierno giudizio si correla alla fruizione, da parte di -OMISSIS- -OMISSIS-, di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie residenziali per l’anno 2025 implicanti una possibile compartecipazione alle spese ad opera del Comune di NT.
Più precisamente, parte attrice impugna in questa sede un atto amministrativo - ossia la nota prot. n. -OMISSIS-del 27.2.2025 adottata dal predetto Comune - da cui si evince la volontà dell’Ente di non farsi carico dei costi della retta di degenza dell’assistita relativamente all’anno 2025 in ragione dei maggiori esborsi che l’Amministrazione ritiene aver sostenuto, a vantaggio della degente, precedentemente.
La qualificazione della posizione soggettiva della ricorrente va, dunque, effettuata tenendo conto della sussistenza di un potere, attribuito al Comune competente, di fare corretta applicazione dei criteri di riparto dei costi di degenza tra collettività e privato, secondo le direttrici elaborate a livello legislativo, regolamentare e amministrativo, conformanti in via generale il contenuto di tale potere di ripartizione.
Ne discende che la situazione soggettiva dedotta nell’odierno giudizio deve essere qualificata, in accordo con consolidata giurisprudenza, come interesse legittimo, essendo “ insuperabile il dato che si tratta di una situazione ‘discrezionalmente conformata’ a monte dall’Amministrazione, al fine di conciliare l’interesse del privato a sostenere i costi della prestazione assistenziale (sia con riguardo alla sua componente sanitaria, siccome riconducibile ai Livelli Essenziali di Assistenza, sia con riferimento a quella sociale) in misura compatibile con la sua capacità economica e quello pubblico a non addossare alla collettività costi che il beneficiario della medesima prestazione, in ragione delle sue disponibilità reddituali e patrimoniali, sia in grado di sostenere autonomamente ” (così Cons. Stato, III, n. 2295/2022).
D’altro canto, in disparte ogni valutazione circa la possibile riconducibilità della vicenda di causa nell’ambito della giurisdizione esclusiva delineata dall’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., “ oggetto del ricorso non è la ‘pretesa di ottenere dal Comune la compartecipazione alla retta’, bensì la dedotta violazione delle norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia ” (Id., VI, n. 778/2025) ai soli fini di una caducazione degli atti amministrativi in gravame.
Se ne conclude che l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da A.S.L. NT non risulta meritevole di condivisione, ravvisandosi invece nella vicenda de qua la giurisdizione del giudice amministrativo (nei medesimi termini, sempre di recente, si vedano anche, tra le molte, T.A.R. Veneto, III, nn. 2380/2025 e 130/2025).
8. Parimenti infondata risulta l’eccezione di A.S.L. NT circa il proprio difetto di legittimazione passiva, in detti termini dovendosi riqualificare l’obiezione sollevata dalla parte con riguardo alla presunta carenza di un interesse di -OMISSIS- -OMISSIS- alla proposizione dell’azione nei confronti dell’ND (cfr. memoria di parte resistente, pp. 11-13).
8.1. Si osserva invero che, all’interno del provvedimento oggetto principale di gravame n. -OMISSIS-del 27.2.2025, il Comune di NT, nel negare sostanzialmente la propria compartecipazione alle spese di degenza che l’odierna ricorrente avrebbe dovuto sostenere per il suo ricovero presso la R.S.A. “-OMISSIS-” nell’anno 2025, ha operato, tra l’altro, un richiamo al contenuto del verbale U.V.M. del 19.4.2024.
Dunque, la legittimazione di A.S.L. NT ad essere convenuta nel presente giudizio discende dalla riferibilità a tale Ente dell’atto presupposto in questione in ragione del parziale rinvio per relationem al verbale in esame effettuato dal diniego del 27.2.2025.
9. Infine, sempre in punto di rito, non merita accoglimento l’eccezione sollevata sia da A.S.L. NT sia dal Comune di NT con riferimento alla supposta tardività dell’impugnazione, ad opera di parte attrice, del Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 11/2023, nonché del Regolamento regionale n. 4/2007, essendo principio pretorio consolidato quello secondo cui i regolamenti, non contenendo disposizioni in grado di ledere in via diretta ed immediata le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari, non sono normalmente impugnabili in via immediata, divenendo passibili di gravame solo unitamente all’atto che ne faccia concreta applicazione, producendo una lesione effettiva nella sfera giuridica del privato e radicando materialmente un interesse a ricorrere in capo a quest’ultimo (in tal senso, ex multis , Cons. Stato, IV, n. 3953/2021 e n. 665/2020; Id., VI, 778 cit.; Id., V, n. 2913/2016; T.A.R. Lazio, Roma, IV, n. 6840/2024).
Regola, questa, che non è smentita nel caso di specie, posto che la lesione della sfera giuridica di -OMISSIS- -OMISSIS- si è concretizzata nell’odierna vicenda, non già al momento dell’entrata in vigore dei regolamenti sopra citati, aventi portata precettiva generale, bensì all’esito dell’adozione, da parte del Comune, della nota in gravame del 27.2.2025, con cui l’Ente si è espressamente determinato in senso negativo con riguardo al pagamento dell’integrazione della retta della R.S.A. nei confronti della ricorrente, facendo applicazione della disciplina secondaria di cui sopra.
10. Ciò premesso, è possibile passare ad esaminare nel merito i diversi motivi di doglianza sollevati in questa sede da parte attrice.
11. Ai fini di una migliore comprensione delle ragioni che verranno di seguito esposte, è opportuno evidenziare che, a fronte della richiesta inoltrata dalla ricorrente al Comune di NT in data 26.1.2025 affinché si provvedesse “ al calcolo per l’anno 2025 della compartecipazione a carico della sig.ra -OMISSIS- nonché dell’integrazione a carico di codesto Comune ” (cfr. istanza sub doc. 21, fascicolo di parte ricorrente), con il provvedimento in contestazione n. -OMISSIS-del 27.2.2025 l’Amministrazione comunale ha risposto che non avrebbe provveduto ad integrare la retta della degente per un periodo complessivo di 13 mesi al fine di recuperare la maggiore spesa sostenuta dall’Ente Civico, tenuto conto che la stessa -OMISSIS-, senza comunicarlo all’Amministrazione, aveva percepito taluni importi a titolo di indennità di accompagnamento, che dovevano essere accantonati per sostenere le sue spese di ricovero presso la R.S.A., in accordo con quanto previsto dal Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 11/2023 e secondo quanto indicato, altresì, nel verbale U.V.M. del 19.4.2024, sottoscritto dallo stesso amministratore di sostegno della degente (cfr. doc. A, ibidem ).
La motivazione portata dal Comune di NT a sostegno della propria scelta di non procedere ad alcuna integrazione della retta di degenza di -OMISSIS- -OMISSIS- per il 20225 risiede dunque, in estrema sintesi, nella prospettata necessità dell’Ente di dover recuperare, operando una sostanziale compensazione, i maggiori esborsi sostenuti per i costi di degenza nel periodo precedente, nel quale la ricorrente, secondo l’impostazione dell’Amministrazione, avrebbe dovuto personalmente farsi carico di dette spese alla luce degli emolumenti percepiti per indennità di accompagnamento e della sua qualità di comproprietaria di un immobile.
12. Parte ricorrente, con i primi due ordini di censure, che possono essere trattati congiuntamente, contesta anzitutto in questa sede la ricostruzione offerta dall’Amministrazione, lamentando, da un lato, che il Comune di NT ha rigettato la richiesta di compartecipazione al costo dei servizi residenziali della -OMISSIS- senza tener in alcuna considerazione la dichiarazione ISEE della stessa, e, dall’altro lato, che la condotta operata dall’Ente si pone, in ogni caso, in radicale contrasto con la disciplina normativa delineata dall’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., dal d.P.C.M. n. 159/2013 e dalla L. n. 328/2000, ai sensi della quale è impedito al Comune di introdurre criteri diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dall’ISEE al fine di determinare il livello di compartecipazione di un soggetto al costo delle prestazioni sociosanitarie, tra l’altro qualificando come reddito importi percepiti a titolo indennitario.
12. Le censure in esame meritano accoglimento.
12.1. Va anzitutto rammentato che l’art. 25 della L. n. 328/2000, recante la “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ”, stabilisce che, “ Ai fini dell’accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 ”.
Il citato D.lgs. n. 109 reca poi le “ Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate [...]”, rinviando per le modalità attuative a un successivo d.P.C.M., ossia il n. 159/2013, titolato “ Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ”.
E l’art. 2 di tale d.P.C.M. dispone che “ L’ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate . La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari (…)”.
12.2. Da tale ultima disposizione si ricava pertanto che lo strumento dell’ISEE, oltre che per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, va applicato anche per determinare la quota di compartecipazione al costo delle medesime da parte dell’interessato, tra tali prestazioni rientrando, per quanto di maggiore interesse in questa sede, anche quelle di natura sociosanitaria ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. f) e 6 del medesimo d.P.C.M.
La giurisprudenza è, invero, consolidata nell’affermare che l’ISEE rappresenta il livello massimo di compartecipazione dell’assistito ai costi delle suddette prestazioni (cfr. Cons. Stato, III, nm. 1505/2020 e 2979/2022,) ovvero la soglia dell’eventuale sopportazione della spesa da parte del beneficiario della prestazione assistenziale (così Id., n. 3072/2023), soglia che spetta allo Stato determinare, venendo in rilievo la garanzia di assicurare l’uniformità delle prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (cfr. Corte Cost., n. 91/2020).
Ne consegue che l’ISEE rappresenta “ l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa del Comune di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva ” (in tali termini si vedano, tra le molte, Cons. Stato, III, nn. 6371/2018, 5684/2019, 264/2020, 7850/2020, 2520/2021), atteso che, afferendo ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., la competenza attuativa degli enti preposti consente unicamente di “ampliare” e meglio “modulare”, ma mai “restringere”, le misure di tutela (così T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 628/2022).
12.3. Orbene, nel caso di specie, il Comune di NT ha essenzialmente ritenuto che l’indennità di accompagnamento riconosciuta ad -OMISSIS- -OMISSIS-, nonché i relativi arretrati corrisposti in suo favore, incidessero sulla condizione patrimoniale di quest’ultima, incrementandola e riducendo, per l’effetto, l’onere di compartecipazione sui costi di degenza gravanti sull’Ente comunale.
A sostegno della propria conclusione, nel provvedimento impugnato n. -OMISSIS-del 27.2.2025, l’Amministrazione fa espresso richiamo all’art. 12 del Regolamento per l’accesso al sistema di interventi e servizi sociali, nella parte in cui, in tema di “ Compartecipazione al costo delle rette di ricovero per i servizi residenziali a ciclo continuativo e a ciclo diurno ”, viene stabilito che “ Il Comune integra economicamente le rette di ricovero solo nei casi in cui il beneficiario non riesca a far fronte al pagamento con tutti i suoi redditi, nel rispetto degli equilibri di bilancio e con riferimento alle risorse economiche stanziate. L’integrazione è determinata nella misura della differenza tra la quota a carico dell’utente al netto di indennità ed eventuale benefici percepiti (es. Reddito di Cittadinanza) tenendo conto, comunque, delle necessità materiali dell’utente per un importo aggiuntivo pari ad € 100/150 mensili, previa valutazione del Servizio Sociale nelle sedi competenti ”.
L’ente comunale risulta, dunque, aver inteso equiparare l’indennità di accompagnamento percepita dalla -OMISSIS- a un vero e proprio reddito della stessa, incidente sulla sua condizione patrimoniale.
12.4. Una simile equiparazione tuttavia, alla luce del complesso delle disposizioni ordinamentali sopra richiamate, non è ammissibile.
12.5. Invero, l’indennità di accompagnamento, istituita con la L. n. 18/1980, è una prestazione economica di carattere assistenziale, erogata a domanda a favore dei soggetti invalidi al 100% per i quali è stata accertata l’incapacità di deambulare senza l’ausilio di un accompagnatore oppure di compiere gli atti quotidiani della vita, non potendo quindi essere qualificata come reddito in senso proprio (come, peraltro, dimostrato anche dal fatto che è esente da IR ex art. 34, comma 2, D.P.R. n. 601/1973).
Ne consegue che detto emolumento non può neppure essere valorizzato quale elemento utile a definire il livello di compartecipazione del privato al costo delle prestazioni sociali erogate in suo favore, salvo ciò non venga espressamente contemplato nei pertinenti criteri ISEE.
Tuttavia, lo stesso art. 2- sexies del D.l. n. 42/2016, convertito con L. n. 89/2016, proprio in riferimento all’ISEE, ha ribadito l’esclusione dal “reddito” disponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti, in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IR.
Di tal che la medesima disposizione, tuttora vigente, impone che, anche in ambito residenziale, l’indennità di accompagnamento resti esclusa dal calcolo dell’ISEE, con la conseguenza che essa non può essere computata come indice della capacità contributiva del beneficiario, nemmeno in modo indiretto, come invece preteso dal Comune resistente ( ex multis , Cons. Stato, III, n. 2979/2022).
Del resto, come già autorevolmente chiarito, l’indennità di accompagnamento ha natura diversa da una componente reddituale, posto che non serve “ a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendentemente da ogni eventuale prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale ” (così Cons. Stato, IV, n. 838/2016).
12.6. Alla luce di quanto precede, non costituendo l’indennità di accompagnamento un “reddito” rilevante ai fini ISEE, assume una connotazione del tutto neutra la circostanza, evidenziata nel diniego del 27.2.2025, che -OMISSIS- -OMISSIS- avesse percepito importi per indennità di accompagnamento, essendo in ogni caso impedita al Comune di NT la possibilità di considerare la percezione di tali emolumenti come potenzialmente incidenti sulla propria compartecipazione alle spese di degenza dell’invalida, dovendo l’accezione di “reddito” (o “redditi”) di cui al Regolamento comunale essere intesa solamente quale reddito rilevante ai fini ISEE (in tal senso si vedano anche Cons. Stato, I, parere 420/2025, che richiama anche il precedente n. 2062/2022), pena un’evidente violazione della disciplina di cui al d.P.C.M. n. 159/2013.
12.7. A ciò si aggiunga che, all’interno del medesimo provvedimento n. -OMISSIS-, nessuna menzione viene fatta dall’Amministrazione in merito all’ISEE della richiedente per l’anno in questione, ancorché tale documento, come sopra evidenziato, rappresenti invece l’unico parametro realmente in grado di incidere, fondandolo o escludendolo, sull’obbligo compartecipativo a carico dell’Ente.
13. Tanto basta, assorbita ogni ulteriore censura sollevata in ricorso, per determinare l’illegittimità del provvedimento n. -OMISSIS-del 27.2.2025, con conseguente caducazione di tale atto, facendosi in esso riferimento ad elementi non riferibili alla condizione economica della -OMISSIS- per come risultante dalla pertinente ISEE.
14. Ne discende, altresì, l’annullamento del verbale U.V.M. del 19.4.2024, anch’esso viziato per le medesime ragioni appena esposte, non potendo in ogni caso rilevare, pur in ipotesi, l’eventuale adesione dell’amministratore di sostegno della -OMISSIS- all’impostazione seguita dal Comune di NT.
A fronte dell’annullamento dei predetti atti, resta evidentemente ferma la facoltà per l’Amministrazione di procedere a un riesercizio del potere, pur nei limiti dei vincoli conformativi sopra espressi.
15. Non ritiene, invece, il Collegio di accogliere la domanda annullatoria formulata da parte attrice con riguardo agli artt. 12 e 13 del Regolamento comunale, atteso che, come già sopra esposto, nella nozione di “reddito” ivi richiamata non può essere sussunta quella - ontologicamente e giuridicamente distinta - di “indennità”.
Con la conseguenza che, nel caso di specie, non si ravvisa alcun contrasto insuperabile tra la disciplina posta dal citato Regolamento e quella contenuta nella normativa primaria più sopra richiamata, ponendosi unicamente un problema di corretta interpretazione e applicazione delle norme, e senza dunque alcuna necessità di operare una disapplicazione della fonte regolamentare, essendo già garantita, sotto il profilo dell’effettività della tutela, la posizione della ricorrente con la caducazione degli atti sopra indicati.
16. In virtù di tutte le argomentazioni che precedono il ricorso in esame deve essere accolto, con conseguente annullamento della nota adottata dal Comune di NT prot. n. -OMISSIS-del 27.2.2025, nonché del verbale U.V.M. del 19.4.2024 di A.S.L. NT, dal primo richiamato in punto di motivazione.
17. Va inoltre confermata l’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già disposta in via provvisoria con decreto della competente Commissione istituita presso questo Tribunale n. -OMISSIS-, pubblicato il 4.8.2025, posto che il presunto superamento della soglia reddituale della parte, segnalato dall’Agenzia delle Entrate con atto n. -OMISSIS- del 7.10.2025 depositato nel fascicolo del presente procedimento in data 4.11.2025, risulta da correlare a “ somme che non concorrono alla determinazione del reddito imponibile ”.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, da porre a carico della Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, nella misura meglio indicata in dispositivo, disponendone il pagamento in favore dell’Erario.
19. Va infine liquidato in favore del difensore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso professionale spettante per l’attività difensiva svolta nel presente giudizio in misura pari a complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre gli accessori di legge, in applicazione delle tariffe (dimezzate) previste dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e ss.mm, ponendo le relative somme a carico dell’Erario e ordinandone il pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati meglio indicati in motivazione;
b) conferma l’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
c) condanna il Comune di NT, A.S.L. NT e la Regione Puglia, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che sono liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, disponendone il pagamento in favore dell’Erario;
d) liquida in favore del difensore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso professionale spettante per l’attività difensiva svolta nel presente giudizio in misura pari a complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ponendo le relative somme a carico dell’Erario e ordinandone il pagamento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO CA, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
LO AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO AR | TO CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.