CASS
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2025, n. 15222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15222 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'IN che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso ,) Penale Sent. Sez. 4 Num. 15222 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 28/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 26 settembre 2024, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 16 maggio 2023, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art 416 bis 1 cod. pen., ha confermato la condanna di MA NI per il reato di cui agli artt.110, 112, 56 cod pen., 73 D.P.R 309/90, rideterminando la pena inflitta in anni 3 di reclusione ed euro 13.333.,00 di multa. 2. All'imputato era stato contestato di aver compiuto atti diretti in modo non equivoco ad acquisire la detenzione di kg 2 di marijuana e gr. 400 di cocaina, ai fini di rifornire la piazza di spaccio del Rione Traiano, in concorso con altri quattro complici. Parte dello stupefacente era stato rinvenuto nella disponibilità del correo cittadino nigeriano AD LE, detto BO ( reato commesso in TE VO il 10 settembre 2020). Il fatto si inquadrava nel più grave episodio relativo all'omicidio di YI SM, il quale, insieme al connazionale UW LE, aveva rinvenuto, sotterrata in un giardino sito nel rione Traiano ove stavano svolgendo lavori di ripulitura, una busta contenente stupefacente destinato a rifornire la piazza di spaccio del Rione. I due nigeriani erano stati rintracciati dai un gruppo di individui (RI EL, IM MO, CO NE, IL LE, CA IU, RU OL, separatamente giudicati) che si erano più volte recati a Caste! VO pretendendo la restituzione dello stupefacente sottratto. A seguito della richiesta, da parte del SM, di ricevere denaro, avevano simulato la dazione e lo avevano colpito con numerosi colpi di arma da fuoco, cagionando la morte del SM e il ferimento del connazionale OS MO, presente ai fatti. Il MA NI, scagionato dalla originaria imputazione di omicidio, era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di tentata acquisizione del quantitativo di stupefacente caduto nelle mani dei due nigeriani, rivenuto in parte, qualche giorno dopo, nella disponibilità dell'UW. 3. Ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando, con un primo motivo, inosservanza delle norme processuali e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. La motivazione della impugnata sentenza era manifestamente illogica, non aveva valutato le gravi contraddizioni emerse dal contenuto delle deposizioni dei testimoni oculari e non aveva considerato che il riconoscimento fotografico effettuato da AD LE, detto BO, non garantiva alcun grado di certezza. Invero, la sentenza impugnata si basava fondamentalmente sulle dichiarazioni del teste EB, il quale, però, non aveva mai identificato il MA NI come uno dei soggetti con i quali aveva interagito, nonostante gli fosse stata sottoposta la foto in sede di riconoscimento. Di fatto, unico elemento valorizzato dai giudici di merito era l'aggancio delle celle della utenza telefonica attribuita all'imputato nel territorio di Caste! VO, laddove era stato accertato che il MA non era stato riconosciuto dal EB, non aveva viaggiato unitamente agli altri correi per giungere a TE VO;
non si era dato alla fuga dopo la sparatoria. Proprio sulla base di tali valutazioni il Tribunale del Riesame di Napoli aveva escluso i gravi indizi riguardo alla partecipazione del MA alla spedizione organizzata per il recupero della sostanza stupefacente. Inoltre, non era stata raggiunta la prova riguardante la certa riconducibilità al MA NI dell'utenza telefonica n.351 2049889: detto elemento era rimasto del tutto privo di riscontri, mancando intercettazioni dirette sull'utenza citata. La Corte, per di più, non aveva valutato che anche il coimputato OS non aveva riconosciuto il MA come partecipe agli eventi di TE VO. Altro elemento gravemente pretermesso dalla Corte territoriale era la estrema lacunosità e fallacia del riconoscimento fotografico effettuato da " BO", il quale, nel corso di un primo interrogatorio del 23 settembre 2020 aveva escluso la partecipazione del MA, per poi invece indicarlo, nel successivo interrogatorio del 10 dicembre 2020, come settimo componente del gruppo di persone presenti a casa di SM, con grave contraddizione in quanto i componenti accertati erano cinque. La Corte aveva acriticamente recepito il riconoscimento fotografico eseguito nel secondo interrogatorio, senza fornire motivazione alcuna in ordine alla rilevante discrasia esistente con il primo interrogatorio, nel quale il correo non aveva invece riconosciuto il MA, pur essendogli stata sottoposta la relativa effigie. Le argomentazioni riguardanti il timore per la propria incolumità erano generiche e apparenti e non avevano chiarito perché il teste - chiave nel corso del primo interrogatorio aveva riconosciuto gli altri tre correi, posto che il MA non era stato indicato neppure dagli inquirenti come figura di primo piano nella vicenda delittuosa. La Corte territoriale non aveva congruamente valutato la sentenza di assoluzione emessa a seguito di giudizio abbreviato dal GUP di Napoli che aveva assolto i correi RU e De RO. 3.1. Con un secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi di cui al IV comma dell'art. 73 DPR 309/1990. La motivazione della sentenza impugnata aveva fatto riferimento esclusivamente al valore economico dello stupefacente e alla droga ritrovata nella disponibilità del LE detto BO, elementi del tutto insufficienti. La sentenza emessa dal GUP di Napoli, riguardante i correi, aveva escluso la presenza di cocaina, ma la Corte territoriale aveva omesso di confrontarsi con la relativa motivazione. 3.2. Con il terzo motivo si deduce insufficiente motivazione riguardo alla concessione della riduzione della pena nella massima estensione prevista per il tentativo ex art. 56 cod. pen. e alla determinazione della pena nella misura del minimo edittale. 4. Il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le doglianze dedotte esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova, di ricostruzione del fatto e di determinazione della pena, essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801). Nel solco del medesimo indirizzo, si è affermato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). E, in perfetta coerenza con gli arresti finora richiamati, si è osservato che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). o 3. Anche laddove le doglianze attengono più specificamente a una supposta assenza di risposta, da parte della Corte di merito, alle censure formulate in appello, nondimeno i temi probatori proposti con queste ultime risultano adeguatamente esplorati e illustrati sia dalla sentenza di primo grado, sia da quella impugnata, specie considerando che le due pronunzie, corrispondenti alla nozione ed aventi i requisiti della c.d. "doppia conforme", devono essere lette ed esaminate come un unicum motivazionale. Infatti, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 4. Tanto premesso, la Corte territoriale rende esaustive e non illogiche argomentazioni in ordine alla valutazione del compendio probatorio conducente al sicuro coinvolgimento del MA nella azione volta al recupero della sostanza stupefacente ed affronta pienamente tutti i temi proposti con i motivi di appello, sostanzialmente riproposti nella presente sede di legittimità. I giudici di merito (pag. 7 della sentenza impugnata) valorizzano le dichiarazioni del nigeriano EB BU, il quale aveva riferito di aver incontrato, intorno alle 15.30 del 10 settembre 2020, cinque uomini bianchi scesi da una vettura grigia che gli avevano mostrato, da cellulare, le foto di BO, chiedendogli se sapeva dove fosse;
che lo avevano minacciato con un coltello;
che gli avevano intimato di chiamare i suoi connazionali;
che lui aveva chiamato SM il quale non aveva risposto;
che gli avevano preso il telefono, chiamando un numero corrispondente al 3512049889, in uso a uno di loro, al fine di memorizzare il suo numero così da poterlo rintracciare al fine di trovare il SM;
che prima di andare via gli avevano detto che sarebbero tornati presto per recuperare la droga. Sottolinea la Corte il dato, ritenuto del tutto logicamente fondamentale nella tenuta dell'impianto probatorio, che l'utenza telefonica 3512049889 risultava in uso al MA NI, come accertato in due precedenti procedimenti;
che la cella telefonica risultava agganciata a TE VO il giorno 10 settembre dalle 13 alle 17.55; che da detta utenza telefonica risulta una chiamata al EB alle 15.30 ( orario della visita dei cinque napoletani per cercare BO e SM) e alle 17.01. In ordine a tale ultima chiamata, il predetto EB aveva dichiarato che l'interlocutore, dopo essersi presentato come " la persona di prima" gli aveva chiesto se potevano andare e lui gli aveva ribadito di non aver nulla a che fare con la vicenda, invitandolo a rivolgersi direttamente al SM. Considera dunque la Corte che la presenza del MA nel gruppo dei napoletani che avevano incontrato il EB e si erano messi alla ricerca di SM era ampiamente dimostrata dall'episodio relativo alla telefonata, dal riscontro costituito dall'aggancio della relativa cella telefonica a Caste! VO in orario compatibile con lo svolgimento dei fatti;
dalla circostanza che lo stesso MA aveva ammesso la sua presenza a TE VO quel pomeriggio, giustificandola con una visita a familiari. Le censure dell'imputato all'impianto motivazionale della sentenza impugnata attengono alla mancata valutazione dei seguenti elementi, militanti, a suo avviso, in senso contrario al ritenuto coinvolgimento nell'azione delittuosa volta al recupero della stupefacente e, segnatamente: 1) le valutazioni il Tribunale del Riesame di Napoli, che aveva escluso i gravi indizi riguardo alla partecipazione del MA alla spedizione organizzata per il recupero della sostanza stupefacente;
2) la inattendibilità del riconoscimento fotografico effettuato da AD LE, detto BO e il mancato riconoscimento da parte degli altri testimoni oculari;
3) la mancanza di prova riguardante la certa riconducibilità al MA NI dell'utenza telefonica n.351 2049889; 4) l'insufficienza dell' unico elemento valorizzato, e cioè l'aggancio delle celle alla utenza telefonica a lui attribuita;
5) la sentenza di assoluzione emessa a seguito di giudizio abbreviato dal GUP di Napoli che aveva assolto i correi RU e De RO. 5. Orbene, su tutti i predetti punti la Corte territoriale spende congrue, esaustive ed adeguate argomentazioni, che non presentano fratture logiche. Quanto alla diversa valutazione del Tribunale del Riesame i giudici di appello considerano in primo luogo la concreta dinamica del fatto, articolatosi in più spedizioni compiute dal gruppo del Rione Traiano di Napoli a Caste! VO onde recuperare la droga caduta in possesso dei "neri". Ciò premesso, l'impugnata sentenza rileva (cfr. pag. 8) che i giudici della cautela avevano valutato la insussistenza di elementi indizianti a carico del MA soltanto con riferimento all'ultimo segmento dell'azione delittuosa, riguardante l'omicidio del SM. Sul punto, i giudici d'appello riportano un preciso ed inequivocabile passaggio della ordinanza del Tribunale del riesame in cui emerge con chiarezza che la valutazione della insufficienza di indizi era limitata alla partecipazione all'omicidio, e non al tentativo di recupero dello stupefacente in possesso dei nigeriani. La sentenza impugnata riporta detto passaggio testuale dell'ordinanza di riesame, e precisamente "accertato che l'indagato faceva parte del gruppetto che ha avuto il primo contatto con i cittadini nigeriani, la sua cooperazione nell'ultimo e decisivo segmento della articolata vicenda dovrebbe essere ricavata da indizi ( ivi citati, ndr) , nessuno dei quali possiede valenza univoca rispetto al thema probandum". La Corte dunque mette bene in luce che il Tribunale del riesame aveva ritenuto certo che il MA facesse parte del gruppo dei napoletani che si erano messi alla ricerca dei cittadini nigeriani ( e tanto all'evidente fine di recuperare la droga) e che, sempre secondo le argomentazioni della ordinanza del riesame, il MA era "ben a conoscenza delle circostanze che avevano determinato la" caccia all'uomo" nel territorio di TE VO". Si tratta di affermazioni chiare che affrontano con lucidità la questione relativa alla diversa valutazione indiziaria in sede cautelare, neppure specificamente censurate nei motivi di ricorso. Ancora, sulla riconducibilità al MA della utenza telefonica, la Corte precisa ( e tale affermazione non risulta specificamente censurata) che l'uso della utenza in capo al MA era stato accertato in due diversi procedimenti;
che la difesa si era solo limitata a ventilare l'ipotesi che vi fosse un diverso utilizzatore;
che l'utenza era stata agganciata, il pomeriggio del 10 settembre, proprio a Caste! VO ed il MA aveva ammesso la propria presenza a TE VO, giustificandola con la necessità di andare a trovare i familiari. E' dunque perfettamente conforme a logica il ragionamento dei giudici di merito, secondo cui il fatto che si trattasse del telefono in uso al MA emergeva anche dall'ulteriore elemento costituito dalla presenza (ammessa dallo stesso MA) proprio a TE VO, luogo ove erano state agganciate le celle telefoniche. In tale contesto, la Corte considera, altrettanto logicamente, che, una volta perirnetrata al solo tentativo di recupero dello stupefacente la responsabilità del MA NI, non ha decisiva rilevanza la lamentata inattendibilità del riconoscimento del MA da parte di BO e di OS MO, presenti solo alla fase finale dell'accaduto, in cui era avvenuta la sparatoria.Infine, altrettanto logicamente argomentata è l'irrilevanza della sentenza assolutoria di RU OL e De RO SI, posto che, per i predetti, non costava alcuna prova quale quella relativa allo scambio di numeri di cellulare, a carico invece dell'odierno imputato. 6. Stesse considerazioni si impongono quanto al ritenuto raggiungimento della prova circa la natura della sostanza stupefacente corrispondente a cocaina, con conseguente inquadramento del reato contestato nel primo comma dell'art. 73 DPR 309/1990. La Corte territoriale riporta il chiaro tenore della conversazione intercettata sul telefono in uso alla compagna del RI ( autore dell'omicidio) in cui si fa riferimento alla sparatoria, al fatto che ne hanno" pigliato uno e mezzo", ossia un morto e un ferito, nonché che la roba era stata trovata, " erano due di fumo, 400 grammi di roba, quasi 38 mila euro , 40 mila di roba". Considera a Corte che l'BO, al momento del suo arresto avvenuto a L'Aquila il 14 settembre, appena quattro giorni dopo i fatti, era stato trovato in possesso di 2 chili di marijuana e 400 grammi di cocaina.II ricorrente lamenta la mancata coincidenza del dato quantitativo della droga rinvenuta al momento dell'arresto del SM, pari a 100 grammi di cocaina e 166 grammi di" fumo". Si tratta di dato non decisivo, considerata la brevissima distanza temporale dai fatti ( 4 giorni) e le inequivocabilii risultanze del materiale intercettivo esaminato, che ricollega espressamente il quantitativo di droga all'omicidio del SM. 7. E' manifestamente infondato l'ultimo motivo, attinente alla dosimetria della pena. Va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita infatti la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, 1 4 S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). E' dunque ammissibile il sindacato di legittimità solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata in considerazione della estrema gravità del fatto e della personalità aggressiva dell'imputato, che aveva operato con la minaccia di un coltello al fine di recuperare la droga per restituirla al gruppo criminale. 8. Alla inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'IN che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso ,) Penale Sent. Sez. 4 Num. 15222 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 28/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 26 settembre 2024, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 16 maggio 2023, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art 416 bis 1 cod. pen., ha confermato la condanna di MA NI per il reato di cui agli artt.110, 112, 56 cod pen., 73 D.P.R 309/90, rideterminando la pena inflitta in anni 3 di reclusione ed euro 13.333.,00 di multa. 2. All'imputato era stato contestato di aver compiuto atti diretti in modo non equivoco ad acquisire la detenzione di kg 2 di marijuana e gr. 400 di cocaina, ai fini di rifornire la piazza di spaccio del Rione Traiano, in concorso con altri quattro complici. Parte dello stupefacente era stato rinvenuto nella disponibilità del correo cittadino nigeriano AD LE, detto BO ( reato commesso in TE VO il 10 settembre 2020). Il fatto si inquadrava nel più grave episodio relativo all'omicidio di YI SM, il quale, insieme al connazionale UW LE, aveva rinvenuto, sotterrata in un giardino sito nel rione Traiano ove stavano svolgendo lavori di ripulitura, una busta contenente stupefacente destinato a rifornire la piazza di spaccio del Rione. I due nigeriani erano stati rintracciati dai un gruppo di individui (RI EL, IM MO, CO NE, IL LE, CA IU, RU OL, separatamente giudicati) che si erano più volte recati a Caste! VO pretendendo la restituzione dello stupefacente sottratto. A seguito della richiesta, da parte del SM, di ricevere denaro, avevano simulato la dazione e lo avevano colpito con numerosi colpi di arma da fuoco, cagionando la morte del SM e il ferimento del connazionale OS MO, presente ai fatti. Il MA NI, scagionato dalla originaria imputazione di omicidio, era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di tentata acquisizione del quantitativo di stupefacente caduto nelle mani dei due nigeriani, rivenuto in parte, qualche giorno dopo, nella disponibilità dell'UW. 3. Ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando, con un primo motivo, inosservanza delle norme processuali e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. La motivazione della impugnata sentenza era manifestamente illogica, non aveva valutato le gravi contraddizioni emerse dal contenuto delle deposizioni dei testimoni oculari e non aveva considerato che il riconoscimento fotografico effettuato da AD LE, detto BO, non garantiva alcun grado di certezza. Invero, la sentenza impugnata si basava fondamentalmente sulle dichiarazioni del teste EB, il quale, però, non aveva mai identificato il MA NI come uno dei soggetti con i quali aveva interagito, nonostante gli fosse stata sottoposta la foto in sede di riconoscimento. Di fatto, unico elemento valorizzato dai giudici di merito era l'aggancio delle celle della utenza telefonica attribuita all'imputato nel territorio di Caste! VO, laddove era stato accertato che il MA non era stato riconosciuto dal EB, non aveva viaggiato unitamente agli altri correi per giungere a TE VO;
non si era dato alla fuga dopo la sparatoria. Proprio sulla base di tali valutazioni il Tribunale del Riesame di Napoli aveva escluso i gravi indizi riguardo alla partecipazione del MA alla spedizione organizzata per il recupero della sostanza stupefacente. Inoltre, non era stata raggiunta la prova riguardante la certa riconducibilità al MA NI dell'utenza telefonica n.351 2049889: detto elemento era rimasto del tutto privo di riscontri, mancando intercettazioni dirette sull'utenza citata. La Corte, per di più, non aveva valutato che anche il coimputato OS non aveva riconosciuto il MA come partecipe agli eventi di TE VO. Altro elemento gravemente pretermesso dalla Corte territoriale era la estrema lacunosità e fallacia del riconoscimento fotografico effettuato da " BO", il quale, nel corso di un primo interrogatorio del 23 settembre 2020 aveva escluso la partecipazione del MA, per poi invece indicarlo, nel successivo interrogatorio del 10 dicembre 2020, come settimo componente del gruppo di persone presenti a casa di SM, con grave contraddizione in quanto i componenti accertati erano cinque. La Corte aveva acriticamente recepito il riconoscimento fotografico eseguito nel secondo interrogatorio, senza fornire motivazione alcuna in ordine alla rilevante discrasia esistente con il primo interrogatorio, nel quale il correo non aveva invece riconosciuto il MA, pur essendogli stata sottoposta la relativa effigie. Le argomentazioni riguardanti il timore per la propria incolumità erano generiche e apparenti e non avevano chiarito perché il teste - chiave nel corso del primo interrogatorio aveva riconosciuto gli altri tre correi, posto che il MA non era stato indicato neppure dagli inquirenti come figura di primo piano nella vicenda delittuosa. La Corte territoriale non aveva congruamente valutato la sentenza di assoluzione emessa a seguito di giudizio abbreviato dal GUP di Napoli che aveva assolto i correi RU e De RO. 3.1. Con un secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi di cui al IV comma dell'art. 73 DPR 309/1990. La motivazione della sentenza impugnata aveva fatto riferimento esclusivamente al valore economico dello stupefacente e alla droga ritrovata nella disponibilità del LE detto BO, elementi del tutto insufficienti. La sentenza emessa dal GUP di Napoli, riguardante i correi, aveva escluso la presenza di cocaina, ma la Corte territoriale aveva omesso di confrontarsi con la relativa motivazione. 3.2. Con il terzo motivo si deduce insufficiente motivazione riguardo alla concessione della riduzione della pena nella massima estensione prevista per il tentativo ex art. 56 cod. pen. e alla determinazione della pena nella misura del minimo edittale. 4. Il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le doglianze dedotte esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova, di ricostruzione del fatto e di determinazione della pena, essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801). Nel solco del medesimo indirizzo, si è affermato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). E, in perfetta coerenza con gli arresti finora richiamati, si è osservato che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). o 3. Anche laddove le doglianze attengono più specificamente a una supposta assenza di risposta, da parte della Corte di merito, alle censure formulate in appello, nondimeno i temi probatori proposti con queste ultime risultano adeguatamente esplorati e illustrati sia dalla sentenza di primo grado, sia da quella impugnata, specie considerando che le due pronunzie, corrispondenti alla nozione ed aventi i requisiti della c.d. "doppia conforme", devono essere lette ed esaminate come un unicum motivazionale. Infatti, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 4. Tanto premesso, la Corte territoriale rende esaustive e non illogiche argomentazioni in ordine alla valutazione del compendio probatorio conducente al sicuro coinvolgimento del MA nella azione volta al recupero della sostanza stupefacente ed affronta pienamente tutti i temi proposti con i motivi di appello, sostanzialmente riproposti nella presente sede di legittimità. I giudici di merito (pag. 7 della sentenza impugnata) valorizzano le dichiarazioni del nigeriano EB BU, il quale aveva riferito di aver incontrato, intorno alle 15.30 del 10 settembre 2020, cinque uomini bianchi scesi da una vettura grigia che gli avevano mostrato, da cellulare, le foto di BO, chiedendogli se sapeva dove fosse;
che lo avevano minacciato con un coltello;
che gli avevano intimato di chiamare i suoi connazionali;
che lui aveva chiamato SM il quale non aveva risposto;
che gli avevano preso il telefono, chiamando un numero corrispondente al 3512049889, in uso a uno di loro, al fine di memorizzare il suo numero così da poterlo rintracciare al fine di trovare il SM;
che prima di andare via gli avevano detto che sarebbero tornati presto per recuperare la droga. Sottolinea la Corte il dato, ritenuto del tutto logicamente fondamentale nella tenuta dell'impianto probatorio, che l'utenza telefonica 3512049889 risultava in uso al MA NI, come accertato in due precedenti procedimenti;
che la cella telefonica risultava agganciata a TE VO il giorno 10 settembre dalle 13 alle 17.55; che da detta utenza telefonica risulta una chiamata al EB alle 15.30 ( orario della visita dei cinque napoletani per cercare BO e SM) e alle 17.01. In ordine a tale ultima chiamata, il predetto EB aveva dichiarato che l'interlocutore, dopo essersi presentato come " la persona di prima" gli aveva chiesto se potevano andare e lui gli aveva ribadito di non aver nulla a che fare con la vicenda, invitandolo a rivolgersi direttamente al SM. Considera dunque la Corte che la presenza del MA nel gruppo dei napoletani che avevano incontrato il EB e si erano messi alla ricerca di SM era ampiamente dimostrata dall'episodio relativo alla telefonata, dal riscontro costituito dall'aggancio della relativa cella telefonica a Caste! VO in orario compatibile con lo svolgimento dei fatti;
dalla circostanza che lo stesso MA aveva ammesso la sua presenza a TE VO quel pomeriggio, giustificandola con una visita a familiari. Le censure dell'imputato all'impianto motivazionale della sentenza impugnata attengono alla mancata valutazione dei seguenti elementi, militanti, a suo avviso, in senso contrario al ritenuto coinvolgimento nell'azione delittuosa volta al recupero della stupefacente e, segnatamente: 1) le valutazioni il Tribunale del Riesame di Napoli, che aveva escluso i gravi indizi riguardo alla partecipazione del MA alla spedizione organizzata per il recupero della sostanza stupefacente;
2) la inattendibilità del riconoscimento fotografico effettuato da AD LE, detto BO e il mancato riconoscimento da parte degli altri testimoni oculari;
3) la mancanza di prova riguardante la certa riconducibilità al MA NI dell'utenza telefonica n.351 2049889; 4) l'insufficienza dell' unico elemento valorizzato, e cioè l'aggancio delle celle alla utenza telefonica a lui attribuita;
5) la sentenza di assoluzione emessa a seguito di giudizio abbreviato dal GUP di Napoli che aveva assolto i correi RU e De RO. 5. Orbene, su tutti i predetti punti la Corte territoriale spende congrue, esaustive ed adeguate argomentazioni, che non presentano fratture logiche. Quanto alla diversa valutazione del Tribunale del Riesame i giudici di appello considerano in primo luogo la concreta dinamica del fatto, articolatosi in più spedizioni compiute dal gruppo del Rione Traiano di Napoli a Caste! VO onde recuperare la droga caduta in possesso dei "neri". Ciò premesso, l'impugnata sentenza rileva (cfr. pag. 8) che i giudici della cautela avevano valutato la insussistenza di elementi indizianti a carico del MA soltanto con riferimento all'ultimo segmento dell'azione delittuosa, riguardante l'omicidio del SM. Sul punto, i giudici d'appello riportano un preciso ed inequivocabile passaggio della ordinanza del Tribunale del riesame in cui emerge con chiarezza che la valutazione della insufficienza di indizi era limitata alla partecipazione all'omicidio, e non al tentativo di recupero dello stupefacente in possesso dei nigeriani. La sentenza impugnata riporta detto passaggio testuale dell'ordinanza di riesame, e precisamente "accertato che l'indagato faceva parte del gruppetto che ha avuto il primo contatto con i cittadini nigeriani, la sua cooperazione nell'ultimo e decisivo segmento della articolata vicenda dovrebbe essere ricavata da indizi ( ivi citati, ndr) , nessuno dei quali possiede valenza univoca rispetto al thema probandum". La Corte dunque mette bene in luce che il Tribunale del riesame aveva ritenuto certo che il MA facesse parte del gruppo dei napoletani che si erano messi alla ricerca dei cittadini nigeriani ( e tanto all'evidente fine di recuperare la droga) e che, sempre secondo le argomentazioni della ordinanza del riesame, il MA era "ben a conoscenza delle circostanze che avevano determinato la" caccia all'uomo" nel territorio di TE VO". Si tratta di affermazioni chiare che affrontano con lucidità la questione relativa alla diversa valutazione indiziaria in sede cautelare, neppure specificamente censurate nei motivi di ricorso. Ancora, sulla riconducibilità al MA della utenza telefonica, la Corte precisa ( e tale affermazione non risulta specificamente censurata) che l'uso della utenza in capo al MA era stato accertato in due diversi procedimenti;
che la difesa si era solo limitata a ventilare l'ipotesi che vi fosse un diverso utilizzatore;
che l'utenza era stata agganciata, il pomeriggio del 10 settembre, proprio a Caste! VO ed il MA aveva ammesso la propria presenza a TE VO, giustificandola con la necessità di andare a trovare i familiari. E' dunque perfettamente conforme a logica il ragionamento dei giudici di merito, secondo cui il fatto che si trattasse del telefono in uso al MA emergeva anche dall'ulteriore elemento costituito dalla presenza (ammessa dallo stesso MA) proprio a TE VO, luogo ove erano state agganciate le celle telefoniche. In tale contesto, la Corte considera, altrettanto logicamente, che, una volta perirnetrata al solo tentativo di recupero dello stupefacente la responsabilità del MA NI, non ha decisiva rilevanza la lamentata inattendibilità del riconoscimento del MA da parte di BO e di OS MO, presenti solo alla fase finale dell'accaduto, in cui era avvenuta la sparatoria.Infine, altrettanto logicamente argomentata è l'irrilevanza della sentenza assolutoria di RU OL e De RO SI, posto che, per i predetti, non costava alcuna prova quale quella relativa allo scambio di numeri di cellulare, a carico invece dell'odierno imputato. 6. Stesse considerazioni si impongono quanto al ritenuto raggiungimento della prova circa la natura della sostanza stupefacente corrispondente a cocaina, con conseguente inquadramento del reato contestato nel primo comma dell'art. 73 DPR 309/1990. La Corte territoriale riporta il chiaro tenore della conversazione intercettata sul telefono in uso alla compagna del RI ( autore dell'omicidio) in cui si fa riferimento alla sparatoria, al fatto che ne hanno" pigliato uno e mezzo", ossia un morto e un ferito, nonché che la roba era stata trovata, " erano due di fumo, 400 grammi di roba, quasi 38 mila euro , 40 mila di roba". Considera a Corte che l'BO, al momento del suo arresto avvenuto a L'Aquila il 14 settembre, appena quattro giorni dopo i fatti, era stato trovato in possesso di 2 chili di marijuana e 400 grammi di cocaina.II ricorrente lamenta la mancata coincidenza del dato quantitativo della droga rinvenuta al momento dell'arresto del SM, pari a 100 grammi di cocaina e 166 grammi di" fumo". Si tratta di dato non decisivo, considerata la brevissima distanza temporale dai fatti ( 4 giorni) e le inequivocabilii risultanze del materiale intercettivo esaminato, che ricollega espressamente il quantitativo di droga all'omicidio del SM. 7. E' manifestamente infondato l'ultimo motivo, attinente alla dosimetria della pena. Va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita infatti la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, 1 4 S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). E' dunque ammissibile il sindacato di legittimità solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata in considerazione della estrema gravità del fatto e della personalità aggressiva dell'imputato, che aveva operato con la minaccia di un coltello al fine di recuperare la droga per restituirla al gruppo criminale. 8. Alla inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente