Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 559
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità della cartella per omessa notifica avvisi di accertamento presupposti e conseguente prescrizione dei crediti

    Per la tassa auto 2019, la cartella è preceduta da avviso di accertamento ritualmente notificato. Per la tassa auto 2021, la cartella è il primo atto di contestazione valido secondo la normativa regionale.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per mancata indicazione della base di calcolo degli interessi

    La cartella contiene gli elementi per il calcolo degli interessi, sia quelli iscritti a ruolo (per ritardata iscrizione) sia quelli di mora, in quanto il contribuente è a conoscenza delle scadenze, della data di consegna del ruolo e della data di notifica della cartella.

  • Rigettato
    Non debenza dei tributi

    La contestazione è generica e non supportata da specifiche argomentazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 559
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 559
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo