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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 9462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9462 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato in data 19 dicembre 2025, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 18-12-2025, ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9668/2025 del ruolo generale (cui è riunita la n. 16005/2024), avente ad oggetto: invalidità civile T R A
nato a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1 a Napoli, rapp.to e difeso dall'Avv. Eugenio Pollastro e dall'avv. Carola Pipitone e, unitamente agli stessi, elett.te dom.to presso lo studio legale Pollastro in Napoli, Via Ulisse Prota Giurleo 56/a, come da procura in atti Ricorrente E
, in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via A. De Gasperi 55, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Anna di Stefano Convenuto Ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa al riconoscimento dell'assegno ordinario di inabilità ex lege n. 222/84; esponeva che in sede amministrativa non aveva ottenuto esito positivo alla propria richiesta. Si costituiva l' che concludeva per il rigetto della domanda. Il c.t.u. CP_1 nominato concludeva la sua relazione, non riconoscendo la sussistenza dello status patologico richiesto per il riconoscimento del beneficio. Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 14-3-2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e quindi la condanna dell' al riconoscimento del beneficio richiesto. L' si costituiva CP_1 CP_1 concludendo per il rigetto della domanda. Il giudice acquisiva la documentazione prodotta e disponeva accertamento peritale, fissando per la discussione l'udienza del 18-12-2025; acquisita la relazione peritale, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle stesse con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
*****
Va preliminarmente disposta la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 16005/2024. Nel merito, il ricorso non appare meritevole di accoglimento e va, quindi rigettato. Ritiene, preliminarmente, il giudicante, di dover dar conto del mutamento del proprio orientamento (seguito costantemente in precedenti pronunce), nel senso di dover oggi affermare, melius re perpensa, che la decisione in sede di giudizio di opposizione ad ATP riguardi soltanto l'accertamento del requisito
1 sanitario e non investa il diritto alla prestazione con conseguente inammissibilità della domanda di condanna. Questa affermazione, in effetti, viene reiteratamente sostenuta dalla suprema Corte, a partire da Cass. sez. lav. nelle sentenze nn. 6084 e 6085/2014, e, ancora, da Cass. n. 27010/18 e Cass. n. 4866/22 e, da ultimo, da Cassazione civile sez. lav., sentenza del 12/12/2025, n.32427; ritiene, dunque, il giudicante di aderire a detto orientamento, secondo cui la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è destinata a riguardare soltanto un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), ragion per cui quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Si ritiene, poi applicabile, nel corso del giudizio di opposizione, l'art. 149 disp. att. c.p.c secondo una interpretazione costituzionalmente orientata che si armonizza con i vincoli di sistema nascenti, da un lato, dal divieto di presentazione delle domande amministrative nel corso di un giudizio pendente (art. 56 legge n. 69 del 2009 e art.11 legge n. 222/1984) e dall'altra, della circostanza che la decorrenza della prestazione è il primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa: la parte che ha un giudizio in corso e si aggrava può conseguire la prestazione senza dover ripresentare una nuova domanda amministrativa attendendo l'eventuale omologa, con possibile perdita di alcuni ratei della prestazione che decorre come si è detto dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa. Inoltre, tale interpretazione appare conforme a principi di economia processuale e di deflazione dei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali ed assistenziali. Ciò posto va rilevato che il c.t.u. nominato nel presente giudizio all'esito della consulenza espletata, ha escluso che l'interessato, in considerazione del complesso patologico accertato presentasse i presupposti sanitari idonei al riconoscimento della prestazione richiesta. Il CTU, precisamente, ha affermato che “Tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate, per età, sesso, tipo di istruzione e tipo di attività lavorativa, possiamo concludere che il paziente non raggiunge quella riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa confacente le sue attitudini. Il paziente non presenta limitazioni o prescrizioni documentate sulla sua attività lavorativa, è ricollocabile in ambiente lavorativo anche grazie al grado di istruzione. Il parere valutativo espresso dal CTU nominato in fase di ATP è, pertanto, condivisibile”. Le conclusioni dell'esperto, adesive rispetto a quelle del consulente incaricato per la prima fase, risultano adeguatamente motivate e vanno pertanto condivise, anche per l'assenza di specifiche censure. Ne consegue il rigetto della domanda. Sussistono giusti motivi per la compensazione per intero delle spese di lite, in considerazione delle condizioni soggettive delle parti contrapposte e del contenuto della dichiarazione sul reddito proveniente da parte ricorrente. Vanno poste a carico delle parti in solido le spese di ctu della doppia fase, liquidate con separato provvedimento. Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 16005/2024, così decide così decide:
➢ Rigetta il ricorso;
➢ compensa per intero le pese di lite;
➢ pone a carico delle parti in solido le spese di CTU della doppia fase, liquidate con separato decreto.
Napoli, 19 dicembre 2025 Il giudice
dott. Francesco Armato
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Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato in data 19 dicembre 2025, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 18-12-2025, ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9668/2025 del ruolo generale (cui è riunita la n. 16005/2024), avente ad oggetto: invalidità civile T R A
nato a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1 a Napoli, rapp.to e difeso dall'Avv. Eugenio Pollastro e dall'avv. Carola Pipitone e, unitamente agli stessi, elett.te dom.to presso lo studio legale Pollastro in Napoli, Via Ulisse Prota Giurleo 56/a, come da procura in atti Ricorrente E
, in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via A. De Gasperi 55, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Anna di Stefano Convenuto Ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa al riconoscimento dell'assegno ordinario di inabilità ex lege n. 222/84; esponeva che in sede amministrativa non aveva ottenuto esito positivo alla propria richiesta. Si costituiva l' che concludeva per il rigetto della domanda. Il c.t.u. CP_1 nominato concludeva la sua relazione, non riconoscendo la sussistenza dello status patologico richiesto per il riconoscimento del beneficio. Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 14-3-2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e quindi la condanna dell' al riconoscimento del beneficio richiesto. L' si costituiva CP_1 CP_1 concludendo per il rigetto della domanda. Il giudice acquisiva la documentazione prodotta e disponeva accertamento peritale, fissando per la discussione l'udienza del 18-12-2025; acquisita la relazione peritale, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle stesse con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
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Va preliminarmente disposta la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 16005/2024. Nel merito, il ricorso non appare meritevole di accoglimento e va, quindi rigettato. Ritiene, preliminarmente, il giudicante, di dover dar conto del mutamento del proprio orientamento (seguito costantemente in precedenti pronunce), nel senso di dover oggi affermare, melius re perpensa, che la decisione in sede di giudizio di opposizione ad ATP riguardi soltanto l'accertamento del requisito
1 sanitario e non investa il diritto alla prestazione con conseguente inammissibilità della domanda di condanna. Questa affermazione, in effetti, viene reiteratamente sostenuta dalla suprema Corte, a partire da Cass. sez. lav. nelle sentenze nn. 6084 e 6085/2014, e, ancora, da Cass. n. 27010/18 e Cass. n. 4866/22 e, da ultimo, da Cassazione civile sez. lav., sentenza del 12/12/2025, n.32427; ritiene, dunque, il giudicante di aderire a detto orientamento, secondo cui la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è destinata a riguardare soltanto un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), ragion per cui quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Si ritiene, poi applicabile, nel corso del giudizio di opposizione, l'art. 149 disp. att. c.p.c secondo una interpretazione costituzionalmente orientata che si armonizza con i vincoli di sistema nascenti, da un lato, dal divieto di presentazione delle domande amministrative nel corso di un giudizio pendente (art. 56 legge n. 69 del 2009 e art.11 legge n. 222/1984) e dall'altra, della circostanza che la decorrenza della prestazione è il primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa: la parte che ha un giudizio in corso e si aggrava può conseguire la prestazione senza dover ripresentare una nuova domanda amministrativa attendendo l'eventuale omologa, con possibile perdita di alcuni ratei della prestazione che decorre come si è detto dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa. Inoltre, tale interpretazione appare conforme a principi di economia processuale e di deflazione dei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali ed assistenziali. Ciò posto va rilevato che il c.t.u. nominato nel presente giudizio all'esito della consulenza espletata, ha escluso che l'interessato, in considerazione del complesso patologico accertato presentasse i presupposti sanitari idonei al riconoscimento della prestazione richiesta. Il CTU, precisamente, ha affermato che “Tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate, per età, sesso, tipo di istruzione e tipo di attività lavorativa, possiamo concludere che il paziente non raggiunge quella riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa confacente le sue attitudini. Il paziente non presenta limitazioni o prescrizioni documentate sulla sua attività lavorativa, è ricollocabile in ambiente lavorativo anche grazie al grado di istruzione. Il parere valutativo espresso dal CTU nominato in fase di ATP è, pertanto, condivisibile”. Le conclusioni dell'esperto, adesive rispetto a quelle del consulente incaricato per la prima fase, risultano adeguatamente motivate e vanno pertanto condivise, anche per l'assenza di specifiche censure. Ne consegue il rigetto della domanda. Sussistono giusti motivi per la compensazione per intero delle spese di lite, in considerazione delle condizioni soggettive delle parti contrapposte e del contenuto della dichiarazione sul reddito proveniente da parte ricorrente. Vanno poste a carico delle parti in solido le spese di ctu della doppia fase, liquidate con separato provvedimento. Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 16005/2024, così decide così decide:
➢ Rigetta il ricorso;
➢ compensa per intero le pese di lite;
➢ pone a carico delle parti in solido le spese di CTU della doppia fase, liquidate con separato decreto.
Napoli, 19 dicembre 2025 Il giudice
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