CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente
MANCINI DAVID, TO
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 950/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249040897465 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 notificava ricorso all'Ufficio e all'Agente della Riscossione del Lazio avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249040897465 - notificatagli in data 30/05/2024 - sulla scorta di numerose ed infondate doglianze riferite sia all'atto impugnato che alle cartelle di pagamento ad esso sottese e derivanti dalle iscrizioni a ruolo effettuate da Agenzia Entrate – Direzione Provinciale di Ascoli
Piceno.
Con l'intimazione di pagamento, il concessionario sollecitava la parte al versamento delle somme relative a n. 4 cartelle di pagamento di cui sotto:
- la cartella di pagamento n. 09720190137796587 che l'agente della riscossione del Lazio gli notificava in data 30/10/2019;
- la cartella di pagamento n. 0972019018425262 che l'agente della riscossione del Lazio gli notificava in data 06/07/2022;
- la cartella di pagamento n. 09720200124397189 che l'agente della riscossione del Lazio gli notificava in data 26/02/2022;
- la cartella di pagamento n. 0972021011305623 che l'agente della riscossione del Lazio gli notificava in data 27/02/2023.
Nello specifico, il ricorrente svolgeva i seguenti motivi:
- irritualità delle modalità di notifica della intimazione di pagamento;
- mancata conoscenza giuridica delle cartelle sottese all'intimazione. In particolare controparte eccepiva la mancata notifica con riferimento cartelle esattoriali n. 0972019018425262 e n.
09720200124397189 e l'illegittimità della notifica delle cartelle n. 09720190137796587 e n.
0972021011305623 (con riguardo a queste due ultime cartelle di pagamento, si evidenzia che le stesse sono sub iudice);
- richiesta copia atti sottostanti alla formazione del ruolo;
- mancata indicazione del calcolo degli interessi nella intimazione di pagamento;
- mancata produzione degli atti e delle relative prove, quale violazione del diritto alla difesa.
L'Ufficio si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto dal ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Con riguardo alle contestazioni di notifica, dopo un primo tentativo di notifica avvenuto in data
19/05/2024, l'intimazione di pagamento risulta consegnata con raccomandata a/r n. 67398728696-2 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e ritirata allo sportello postale in data 30/05/2024 come da copia della relata allegata. Tutto ciò è confermato anche dall'esito della spedizione scaricabile dal sito di Poste Italiane ed allegato da controparte.
Precisato quanto sopra, si ricorda comunque che eventuali vizi attinenti la notifica della intimazione di pagamento possono comportare, al più, una mera irregolarità che in alcun modo può inficiare la validità dell'atto impositivo, stante l'ormai granitico principio
“del conseguimento dello scopo” dato dalla tempestiva proposizione del ricorso.
le cartelle n. 09720190137796587 e n. 0972021011305623 sono state già impugnate dalla parte:
- con riguardo la cartella n. 09720190137796587, la stessa è stata già impugnata dal sig. Nominativo_1 e la Corte di Giustizia tributaria di Ascoli Piceno si è pronunciata favorevolmente all'Ufficio con la sentenza n.
13/2021. Parte ricorrente ha impugnato la suddetta sentenza innanzi la Corte di Giustizia di secondo grado delle Marche (RGA 542/2021);
- sulla n. 0972021011305623. Anche in questo caso trattasi di cartella di pagamento impugnata dal sig. Nominativo_1 e su cui la Corte di Giustizia tributaria di Ascoli Piceno si è pronunciata favorevolmente all'Ufficio con la sentenza n. 83/2024 (all.4). Il ricorrente ha impugnato la suddetta pronuncia innanzi la Corte di
Giustizia di secondo grado delle Marche (RGA 644/2024).
Le altre cartelle pure sono state regolarmente notificate
Alla luce di quanto sopra indicato, si rileva la conseguente cristallizzazione del recupero erariale per mancata impugnazione delle cartelle sottese all'atto qui impugnato;
la doglianza afferente la mancata consegna degli avvisi bonari da controllo 36 bis e/o 36 ter non può più trovare ingresso nella presente vertenza dal momento che la parte avrebbe dovute impugnare le relative cartelle di pagamento.
Inoltre, gli interessi, riportati nell'intimazione di pagamento, sono stati correttamente calcolati.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del reistente che liquida in euro 4.000,00
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente
MANCINI DAVID, TO
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 950/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249040897465 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 notificava ricorso all'Ufficio e all'Agente della Riscossione del Lazio avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249040897465 - notificatagli in data 30/05/2024 - sulla scorta di numerose ed infondate doglianze riferite sia all'atto impugnato che alle cartelle di pagamento ad esso sottese e derivanti dalle iscrizioni a ruolo effettuate da Agenzia Entrate – Direzione Provinciale di Ascoli
Piceno.
Con l'intimazione di pagamento, il concessionario sollecitava la parte al versamento delle somme relative a n. 4 cartelle di pagamento di cui sotto:
- la cartella di pagamento n. 09720190137796587 che l'agente della riscossione del Lazio gli notificava in data 30/10/2019;
- la cartella di pagamento n. 0972019018425262 che l'agente della riscossione del Lazio gli notificava in data 06/07/2022;
- la cartella di pagamento n. 09720200124397189 che l'agente della riscossione del Lazio gli notificava in data 26/02/2022;
- la cartella di pagamento n. 0972021011305623 che l'agente della riscossione del Lazio gli notificava in data 27/02/2023.
Nello specifico, il ricorrente svolgeva i seguenti motivi:
- irritualità delle modalità di notifica della intimazione di pagamento;
- mancata conoscenza giuridica delle cartelle sottese all'intimazione. In particolare controparte eccepiva la mancata notifica con riferimento cartelle esattoriali n. 0972019018425262 e n.
09720200124397189 e l'illegittimità della notifica delle cartelle n. 09720190137796587 e n.
0972021011305623 (con riguardo a queste due ultime cartelle di pagamento, si evidenzia che le stesse sono sub iudice);
- richiesta copia atti sottostanti alla formazione del ruolo;
- mancata indicazione del calcolo degli interessi nella intimazione di pagamento;
- mancata produzione degli atti e delle relative prove, quale violazione del diritto alla difesa.
L'Ufficio si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto dal ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Con riguardo alle contestazioni di notifica, dopo un primo tentativo di notifica avvenuto in data
19/05/2024, l'intimazione di pagamento risulta consegnata con raccomandata a/r n. 67398728696-2 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e ritirata allo sportello postale in data 30/05/2024 come da copia della relata allegata. Tutto ciò è confermato anche dall'esito della spedizione scaricabile dal sito di Poste Italiane ed allegato da controparte.
Precisato quanto sopra, si ricorda comunque che eventuali vizi attinenti la notifica della intimazione di pagamento possono comportare, al più, una mera irregolarità che in alcun modo può inficiare la validità dell'atto impositivo, stante l'ormai granitico principio
“del conseguimento dello scopo” dato dalla tempestiva proposizione del ricorso.
le cartelle n. 09720190137796587 e n. 0972021011305623 sono state già impugnate dalla parte:
- con riguardo la cartella n. 09720190137796587, la stessa è stata già impugnata dal sig. Nominativo_1 e la Corte di Giustizia tributaria di Ascoli Piceno si è pronunciata favorevolmente all'Ufficio con la sentenza n.
13/2021. Parte ricorrente ha impugnato la suddetta sentenza innanzi la Corte di Giustizia di secondo grado delle Marche (RGA 542/2021);
- sulla n. 0972021011305623. Anche in questo caso trattasi di cartella di pagamento impugnata dal sig. Nominativo_1 e su cui la Corte di Giustizia tributaria di Ascoli Piceno si è pronunciata favorevolmente all'Ufficio con la sentenza n. 83/2024 (all.4). Il ricorrente ha impugnato la suddetta pronuncia innanzi la Corte di
Giustizia di secondo grado delle Marche (RGA 644/2024).
Le altre cartelle pure sono state regolarmente notificate
Alla luce di quanto sopra indicato, si rileva la conseguente cristallizzazione del recupero erariale per mancata impugnazione delle cartelle sottese all'atto qui impugnato;
la doglianza afferente la mancata consegna degli avvisi bonari da controllo 36 bis e/o 36 ter non può più trovare ingresso nella presente vertenza dal momento che la parte avrebbe dovute impugnare le relative cartelle di pagamento.
Inoltre, gli interessi, riportati nell'intimazione di pagamento, sono stati correttamente calcolati.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del reistente che liquida in euro 4.000,00