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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIII, sentenza 22/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 13, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ORAZI MARCO, Presidente
SI MA, TO
MARGIOCCO MIRKO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1444/2022 depositato il 31/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 RL - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 82/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 2 e pubblicata il 07/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03MM00917/2019 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03MM00917/2019 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03MM00917/2019 IRAP 2014 - sull'appello n. 1445/2022 depositato il 31/10/2022
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 82/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 2 e pubblicata il 07/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01MM3363/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01MM3363/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01MM3363/2019 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: vd. appelli
Resistente/Appellato: vd. memoria di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine dall'avviso di accertamento n. THH03MM00917, notificato il 24 dicembre 2019 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena alla società Ricorrente_1 RL, per l'anno d'imposta 2014. L'Ufficio, a seguito di mancata risposta a un questionario notificato per affissione (irreperibilità dichiarata), ha proceduto ad accertamento induttivo puro, contestando due operazioni ritenute oggettivamente inesistenti:
Fattura n. 3 del 31/12/2014: emissione di fattura per affitto anticipato di locali industriali (euro 220.000), considerata priva di ragionevolezza economica e di requisiti formali (assenza di contratto registrato, data certa, incongruenze tra due versioni della fattura, inclusione di unità abitativa non strumentale).
Fattura n. 3643 del 31/12/2014: acquisto di stampi e ricambi Società_1 (euro 256.590), ritenuto fittizio per mancanza di prova del trasferimento dei beni, impossibilità di riconciliare i codici con il magazzino del venditore e contestualità sospetta dei pagamenti.
L'Ufficio ha recuperato a tassazione IRES (€ 11.620), IRAP (€ 1.648), IVA (€ 46.763) e irrogato sanzioni per
€ 70.144, calcolando un vantaggio fiscale presunto pari al 26% dell'imponibile, sulla base delle aliquote cumulate delle imposte evase.
La società, unitamente ai soci Nominativo_2 e Ricorrente_2, ha impugnato l'atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena (RGR 487/2020), assumendone l'illegittimità sotto vari profili
(la società era dotata di PEC e quindi non era irreperibile, l'accertamento induttivo risultava illegittimo eccependo la mancanza del verbale di ispezione ex art. 55 DPR 633/72, le operazioni contestate sarebbero state reali e coerenti con un progetto imprenditoriale di lungo periodo, basato su accordo commerciale con TÀ RL ispirato a contratti storici con Società_1, investimenti per magazzino verticale, assunzione di personale e acquisto di ricambi originali).
Si costituiva quindi l'Agenzia che insisteva per il rigetto del ricorso.
La CTP di Modena (Sentenza n. 82/2022) rigettava il ricorso
Il Collegio ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo l'atto impugnato attesa l'esistenza di presunzioni (gravi, precise e concordanti) in relazione all'inesistenza delle operazioni (mancanza di prova contraria da parte della società, contratto di affitto fittizio e operazione di acquisto non provata, merce mai spostata) con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese legali sostenute dall'Agenzia.
La società ha proposto appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, riproponendo i motivi di primo grado e contestando:
Errata qualificazione dell'accordo come locazione.
Errata valutazione degli investimenti e della strategia imprenditoriale.
Mancata considerazione dei documenti probatori.
Errata applicazione delle norme IVA e TUIR.
Illegittimità delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate, nelle controdeduzioni, ha chiesto il rigetto dell'appello, ribadendo la legittimità dell'accertamento e richiamando giurisprudenza di Cassazione sull'onere probatorio in tema di fatture inesistenti. Ha inoltre evidenziato il giudicato formatosi nei confronti di TÀ RL (sentenza definitiva CTP Modena n. 30/2022), che ha confermato l'inesistenza delle operazioni.
All'udienza del 19 gennaio 2026 si procedeva alla riunione dell'appello presentato dal socio Ricorrente_2
e il procedimento veniva quindi trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli sono infondati e, in quanto tale, vanno respinti. In sede di appello della società vengono riproposte una serie di doglianze già valutate nel corso del giudizio di primo grado. In particolare:
1. Notifica del questionario e accertamento induttivo
Secondo la società l'Agenzia avrebbe dovuto notificare il questionario via PEC, essendo la società dotata di posta elettronica certificata con la conseguenza che la mancata ricezione del questionario cartaceo non avrebbe potuto giustificare l'accertamento induttivo atteso, non essendo la società irreperibile, l'accertamento induttivo sarebbe stato emesso per un disguido postale, non per reale irreperibilità o mancata collaborazione.
L'eccezione va disattesa in quanto la normativa non impone l'uso della PEC per la notifica dei questionari
(art. 60 DPR 600/1973) e l'Agenzia può legittimamente notificare tramite servizio postale. La mancata risposta al questionario, regolarmente notificato, legittima l'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 2,
DPR 600/1973.
2. Presunzione di operazioni inesistenti e onere della prova
Secondo la società appellante l'accertamento de quo sarebbe fondato solo su presunzioni, senza che l'Agenzia abbia fornito prova effettiva della percezione di somme o di un vantaggio illecito atteso che le operazioni contestate sarebbero state reali, supportate da investimenti, personale assunto, e una strategia imprenditoriale coerente con l'oggetto sociale.
Anche tale eccezione risulta infondata.
In materia di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti questione fondamentale ai fini della decisone è quella di stabilire su quale delle parti gravi l'onere della prova. A questo proposito la Suprema Corte ha avuto modo, sistematicamente, di affermare il principio di diritto secondo cui “In tema di IVA, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma") dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.” ( Cass.
n.17619/2018 ).
In ulteriore esplicazione di questo principio di diritto la suprema Corte ha infatti precisato come “In tema d'imposte sui redditi, è legittimo il ricorso all'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa ex art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, potendosi, in tale ipotesi, evincere l'esistenza di maggiori ricavi o minori costi in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente, per il cui assolvimento, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, da cui il fisco ha dedotto l'inesistenza delle passività dichiarate, non è sufficiente né la regolare annotazione delle fatture nelle scritture contabili né l'effettività delle spese, le quali difettano del requisito dell'inerenza all'attività imprenditoriale, in quanto, derivando da un illecito penale, sono espressive di finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'impresa.” ( Cass. n. 23550/2014 ).
Nel caso di specie la sentenza impugnata evidenzia una serie di elementi presuntivi (assenza di contratto registrato, pagamenti incongruenti, mancanza di struttura operativa, assenza di personale, ecc.) che giustificano la qualificazione delle operazioni come oggettivamente inesistenti con la conseguenza che, una volta che l'Agenzia fornisce elementi presuntivi, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni, cosa che non è avvenuta nel caso di specie. Atteso che la semplice esibizione di fatture o mezzi di pagamento non è sufficiente a tale scopo.
3. Ammortamenti e costi dedotti
La società afferma di non aver mai effettuato ammortamenti relativi alla fattura contestata per l'acquisto di stampi e ricambi, atteso che i beni acquistati sarebbero stati correttamente iscritti tra le immobilizzazioni e le rimanenze, senza deduzione di ammortamenti.
Anche tale assunto non risulta provato. Dall'esame del bilancio emerge che la voce “attrezzature specifiche” in bilancio comprendeva tali beni e la prassi ragionieristica imponeva l'ammortamento dei beni strumentali anche se non utilizzati. Peraltro la società appellante non ha fornito, come era suo onere, documentazione idonea a dimostrare la mancata deduzione degli ammortamenti.
4. Vantaggio fiscale e infedele dichiarazione
Secondo l'assunto della società appellante non vi sarebbe stato alcun vantaggio fiscale illecito l'emissione delle fatture contestate ha aumentato l'imponibile.
Anche tale argomentazione va disattesa. La quantificazione del vantaggio fiscale (26% dell'importo della fattura) è ritenuta coerente con la prassi e giustificata dalla somma delle aliquote delle imposte evase, divisa tra emittente e utilizzatore delle fatture atteso che la fatturazione di operazioni inesistenti produce un vantaggio fiscale sia per l'utilizzatore che per l'emittente.
5. Errori normativi e procedurali su IVA e sanzioni
L'appellante rileva errori nell'indicazione e nell'applicazione degli articoli di legge (artt. 54, 55, 56 DPR
633/1972), nonché la mancanza di un verbale di ispezione, ritenendo quindi nullo l'accertamento induttivo ai fini IVA.
A questo proposito va evidenziato che eventuali errori formali nell'indicazione delle norme non inficiano la sostanza dell'accertamento, che resta valido. La correzione di un riferimento normativo non comporta nullità dell'atto se la motivazione sostanziale è chiara. La conferma delle sanzioni deriva dalla fondatezza delle riprese fiscali e dalla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge.
6. Appello del socio
La società ribadisce che le operazioni contestate sono reali, supportate da investimenti, personale assunto,
e una strategia imprenditoriale coerente con l'oggetto sociale contestandosi la presunzione di distribuzione di utili ai soci in assenza di prova concreta.
Per quanto riguarda la posizione del socio appellante va evidenziato come, in materia di accertamento di esistenza di utili extracontabili in società di capitali a ristretta base sociale, la prevalente giurisprudenza della
Suprema Corte abbia stabilito i seguenti principi: a) legittimità di attribuzione pro quota degli utili extra contabili in caso di società a ristretta base azionaria.
In proposito infatti la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato come “ L'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima, anche nell'ipotesi di accertamento con adesione, la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti.” (vd. Cass. n. 32959/2018 e anche Cass. n.
24534/2017);
b) ammissibilità della prova contraria da parte del contribuente.
Peraltro è pacifico, secondo l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “… l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 ..., sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni “(Vd., ex pluribus, Cass, n, 26036/2015 ord.).
Nel caso in disamina nessuna prova è stata invece offerta dal contribuente, socio al 61,70% di una società di capitali a ristretta base sociale, che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti e siano stati accantonati o reinvestiti e non abbia percepito personalmente alcun utile, ragione per cui opera a suo carico la presunzione che, pro quota, abbia percepito il maggior reddito accertato a carico della società. Infatti le operazioni contestate (emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) hanno generato flussi finanziari che, per logica e secondo l'esperienza, sono stati appresi alla disponibilità dei soci. La natura delle operazioni, la struttura della società e la gestione accentrata rafforzano la presunzione che tali risorse siano state effettivamente distribuite ai soci di riferimento. La quota di partecipazione detenuta da RI IN
Sergio, anche indirettamente, supera la soglia prevista dall'art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR, configurando una partecipazione qualificata che giustifica l'imputazione proporzionale degli utili extracontabili accertati.
Le spese di lite di questo grado di giudizio, in applicazione della generale regola della soccombenza, vengono poste a carico delle parti appellanti.
P.Q.M.
1. RESPINGE entrambi i riuniti ricorsi.
2. CONFERMA la sentenza di primo grado in ogni sua parte.
3. CONDANNA la società Ricorrente_1 S.R.L. al pagamento delle spese di lite di questa fase, "pro parte"; esse si liquidano in danno di Ricorrente_1 S.R.L. in euro 6.500,00 somma finale omnicomprensiva, che già include le diminuzioni e gli aumenti di legge.
4. CONDANNA il signor IS RG ER al pagamento delle spese di lite di questa fase, "pro parte"; esse si liquidano in danno dello stesso in euro 2.500,00 somma finale omnicomprensiva, che già include le diminuzioni e gli aumenti di legge.
5. DICHIARA che non vi è solidarietà fra le condanne di cui ai punti 3 e 4; entrambe dovute da ciascuno dei due appellanti, per un totale di euro 9.000,00, non sono in solido e le parti non sono tenute a pagare le spese dell'altro appellante.
Bologna, 19 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
(dott. Massimiliano Rossi)
IL PRESIDENTE
(dott. Marco D'Orazi)
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 13, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ORAZI MARCO, Presidente
SI MA, TO
MARGIOCCO MIRKO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1444/2022 depositato il 31/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 RL - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 82/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 2 e pubblicata il 07/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03MM00917/2019 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03MM00917/2019 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03MM00917/2019 IRAP 2014 - sull'appello n. 1445/2022 depositato il 31/10/2022
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 82/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 2 e pubblicata il 07/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01MM3363/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01MM3363/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01MM3363/2019 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: vd. appelli
Resistente/Appellato: vd. memoria di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine dall'avviso di accertamento n. THH03MM00917, notificato il 24 dicembre 2019 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena alla società Ricorrente_1 RL, per l'anno d'imposta 2014. L'Ufficio, a seguito di mancata risposta a un questionario notificato per affissione (irreperibilità dichiarata), ha proceduto ad accertamento induttivo puro, contestando due operazioni ritenute oggettivamente inesistenti:
Fattura n. 3 del 31/12/2014: emissione di fattura per affitto anticipato di locali industriali (euro 220.000), considerata priva di ragionevolezza economica e di requisiti formali (assenza di contratto registrato, data certa, incongruenze tra due versioni della fattura, inclusione di unità abitativa non strumentale).
Fattura n. 3643 del 31/12/2014: acquisto di stampi e ricambi Società_1 (euro 256.590), ritenuto fittizio per mancanza di prova del trasferimento dei beni, impossibilità di riconciliare i codici con il magazzino del venditore e contestualità sospetta dei pagamenti.
L'Ufficio ha recuperato a tassazione IRES (€ 11.620), IRAP (€ 1.648), IVA (€ 46.763) e irrogato sanzioni per
€ 70.144, calcolando un vantaggio fiscale presunto pari al 26% dell'imponibile, sulla base delle aliquote cumulate delle imposte evase.
La società, unitamente ai soci Nominativo_2 e Ricorrente_2, ha impugnato l'atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena (RGR 487/2020), assumendone l'illegittimità sotto vari profili
(la società era dotata di PEC e quindi non era irreperibile, l'accertamento induttivo risultava illegittimo eccependo la mancanza del verbale di ispezione ex art. 55 DPR 633/72, le operazioni contestate sarebbero state reali e coerenti con un progetto imprenditoriale di lungo periodo, basato su accordo commerciale con TÀ RL ispirato a contratti storici con Società_1, investimenti per magazzino verticale, assunzione di personale e acquisto di ricambi originali).
Si costituiva quindi l'Agenzia che insisteva per il rigetto del ricorso.
La CTP di Modena (Sentenza n. 82/2022) rigettava il ricorso
Il Collegio ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo l'atto impugnato attesa l'esistenza di presunzioni (gravi, precise e concordanti) in relazione all'inesistenza delle operazioni (mancanza di prova contraria da parte della società, contratto di affitto fittizio e operazione di acquisto non provata, merce mai spostata) con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese legali sostenute dall'Agenzia.
La società ha proposto appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, riproponendo i motivi di primo grado e contestando:
Errata qualificazione dell'accordo come locazione.
Errata valutazione degli investimenti e della strategia imprenditoriale.
Mancata considerazione dei documenti probatori.
Errata applicazione delle norme IVA e TUIR.
Illegittimità delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate, nelle controdeduzioni, ha chiesto il rigetto dell'appello, ribadendo la legittimità dell'accertamento e richiamando giurisprudenza di Cassazione sull'onere probatorio in tema di fatture inesistenti. Ha inoltre evidenziato il giudicato formatosi nei confronti di TÀ RL (sentenza definitiva CTP Modena n. 30/2022), che ha confermato l'inesistenza delle operazioni.
All'udienza del 19 gennaio 2026 si procedeva alla riunione dell'appello presentato dal socio Ricorrente_2
e il procedimento veniva quindi trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli sono infondati e, in quanto tale, vanno respinti. In sede di appello della società vengono riproposte una serie di doglianze già valutate nel corso del giudizio di primo grado. In particolare:
1. Notifica del questionario e accertamento induttivo
Secondo la società l'Agenzia avrebbe dovuto notificare il questionario via PEC, essendo la società dotata di posta elettronica certificata con la conseguenza che la mancata ricezione del questionario cartaceo non avrebbe potuto giustificare l'accertamento induttivo atteso, non essendo la società irreperibile, l'accertamento induttivo sarebbe stato emesso per un disguido postale, non per reale irreperibilità o mancata collaborazione.
L'eccezione va disattesa in quanto la normativa non impone l'uso della PEC per la notifica dei questionari
(art. 60 DPR 600/1973) e l'Agenzia può legittimamente notificare tramite servizio postale. La mancata risposta al questionario, regolarmente notificato, legittima l'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 2,
DPR 600/1973.
2. Presunzione di operazioni inesistenti e onere della prova
Secondo la società appellante l'accertamento de quo sarebbe fondato solo su presunzioni, senza che l'Agenzia abbia fornito prova effettiva della percezione di somme o di un vantaggio illecito atteso che le operazioni contestate sarebbero state reali, supportate da investimenti, personale assunto, e una strategia imprenditoriale coerente con l'oggetto sociale.
Anche tale eccezione risulta infondata.
In materia di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti questione fondamentale ai fini della decisone è quella di stabilire su quale delle parti gravi l'onere della prova. A questo proposito la Suprema Corte ha avuto modo, sistematicamente, di affermare il principio di diritto secondo cui “In tema di IVA, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma") dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.” ( Cass.
n.17619/2018 ).
In ulteriore esplicazione di questo principio di diritto la suprema Corte ha infatti precisato come “In tema d'imposte sui redditi, è legittimo il ricorso all'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa ex art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, potendosi, in tale ipotesi, evincere l'esistenza di maggiori ricavi o minori costi in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente, per il cui assolvimento, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, da cui il fisco ha dedotto l'inesistenza delle passività dichiarate, non è sufficiente né la regolare annotazione delle fatture nelle scritture contabili né l'effettività delle spese, le quali difettano del requisito dell'inerenza all'attività imprenditoriale, in quanto, derivando da un illecito penale, sono espressive di finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'impresa.” ( Cass. n. 23550/2014 ).
Nel caso di specie la sentenza impugnata evidenzia una serie di elementi presuntivi (assenza di contratto registrato, pagamenti incongruenti, mancanza di struttura operativa, assenza di personale, ecc.) che giustificano la qualificazione delle operazioni come oggettivamente inesistenti con la conseguenza che, una volta che l'Agenzia fornisce elementi presuntivi, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni, cosa che non è avvenuta nel caso di specie. Atteso che la semplice esibizione di fatture o mezzi di pagamento non è sufficiente a tale scopo.
3. Ammortamenti e costi dedotti
La società afferma di non aver mai effettuato ammortamenti relativi alla fattura contestata per l'acquisto di stampi e ricambi, atteso che i beni acquistati sarebbero stati correttamente iscritti tra le immobilizzazioni e le rimanenze, senza deduzione di ammortamenti.
Anche tale assunto non risulta provato. Dall'esame del bilancio emerge che la voce “attrezzature specifiche” in bilancio comprendeva tali beni e la prassi ragionieristica imponeva l'ammortamento dei beni strumentali anche se non utilizzati. Peraltro la società appellante non ha fornito, come era suo onere, documentazione idonea a dimostrare la mancata deduzione degli ammortamenti.
4. Vantaggio fiscale e infedele dichiarazione
Secondo l'assunto della società appellante non vi sarebbe stato alcun vantaggio fiscale illecito l'emissione delle fatture contestate ha aumentato l'imponibile.
Anche tale argomentazione va disattesa. La quantificazione del vantaggio fiscale (26% dell'importo della fattura) è ritenuta coerente con la prassi e giustificata dalla somma delle aliquote delle imposte evase, divisa tra emittente e utilizzatore delle fatture atteso che la fatturazione di operazioni inesistenti produce un vantaggio fiscale sia per l'utilizzatore che per l'emittente.
5. Errori normativi e procedurali su IVA e sanzioni
L'appellante rileva errori nell'indicazione e nell'applicazione degli articoli di legge (artt. 54, 55, 56 DPR
633/1972), nonché la mancanza di un verbale di ispezione, ritenendo quindi nullo l'accertamento induttivo ai fini IVA.
A questo proposito va evidenziato che eventuali errori formali nell'indicazione delle norme non inficiano la sostanza dell'accertamento, che resta valido. La correzione di un riferimento normativo non comporta nullità dell'atto se la motivazione sostanziale è chiara. La conferma delle sanzioni deriva dalla fondatezza delle riprese fiscali e dalla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge.
6. Appello del socio
La società ribadisce che le operazioni contestate sono reali, supportate da investimenti, personale assunto,
e una strategia imprenditoriale coerente con l'oggetto sociale contestandosi la presunzione di distribuzione di utili ai soci in assenza di prova concreta.
Per quanto riguarda la posizione del socio appellante va evidenziato come, in materia di accertamento di esistenza di utili extracontabili in società di capitali a ristretta base sociale, la prevalente giurisprudenza della
Suprema Corte abbia stabilito i seguenti principi: a) legittimità di attribuzione pro quota degli utili extra contabili in caso di società a ristretta base azionaria.
In proposito infatti la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato come “ L'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima, anche nell'ipotesi di accertamento con adesione, la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti.” (vd. Cass. n. 32959/2018 e anche Cass. n.
24534/2017);
b) ammissibilità della prova contraria da parte del contribuente.
Peraltro è pacifico, secondo l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “… l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 ..., sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni “(Vd., ex pluribus, Cass, n, 26036/2015 ord.).
Nel caso in disamina nessuna prova è stata invece offerta dal contribuente, socio al 61,70% di una società di capitali a ristretta base sociale, che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti e siano stati accantonati o reinvestiti e non abbia percepito personalmente alcun utile, ragione per cui opera a suo carico la presunzione che, pro quota, abbia percepito il maggior reddito accertato a carico della società. Infatti le operazioni contestate (emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) hanno generato flussi finanziari che, per logica e secondo l'esperienza, sono stati appresi alla disponibilità dei soci. La natura delle operazioni, la struttura della società e la gestione accentrata rafforzano la presunzione che tali risorse siano state effettivamente distribuite ai soci di riferimento. La quota di partecipazione detenuta da RI IN
Sergio, anche indirettamente, supera la soglia prevista dall'art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR, configurando una partecipazione qualificata che giustifica l'imputazione proporzionale degli utili extracontabili accertati.
Le spese di lite di questo grado di giudizio, in applicazione della generale regola della soccombenza, vengono poste a carico delle parti appellanti.
P.Q.M.
1. RESPINGE entrambi i riuniti ricorsi.
2. CONFERMA la sentenza di primo grado in ogni sua parte.
3. CONDANNA la società Ricorrente_1 S.R.L. al pagamento delle spese di lite di questa fase, "pro parte"; esse si liquidano in danno di Ricorrente_1 S.R.L. in euro 6.500,00 somma finale omnicomprensiva, che già include le diminuzioni e gli aumenti di legge.
4. CONDANNA il signor IS RG ER al pagamento delle spese di lite di questa fase, "pro parte"; esse si liquidano in danno dello stesso in euro 2.500,00 somma finale omnicomprensiva, che già include le diminuzioni e gli aumenti di legge.
5. DICHIARA che non vi è solidarietà fra le condanne di cui ai punti 3 e 4; entrambe dovute da ciascuno dei due appellanti, per un totale di euro 9.000,00, non sono in solido e le parti non sono tenute a pagare le spese dell'altro appellante.
Bologna, 19 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
(dott. Massimiliano Rossi)
IL PRESIDENTE
(dott. Marco D'Orazi)