Art. 3.
In corrispondenza di ciascun versamento effettuato alla BIRS, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a rilasciare all'Ufficio italiano dei cambi ed alla Banca d'Italia speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di L. 14.000.000.000.
Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile posticipatamente al 1 gennaio ed al 1 luglio di ogni anno.
Tali certificati sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, dei privilegi e dei benefici ad essi concessi.
Il Ministro per il tesoro determinera' con proprio decreto i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.
Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione, sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia alla Banca internazionale, dell'interesse dell'1 per cento per il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte degli istituti stessi e quella della emissione dei relativi certificati.
In corrispondenza di ciascun versamento effettuato alla BIRS, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a rilasciare all'Ufficio italiano dei cambi ed alla Banca d'Italia speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di L. 14.000.000.000.
Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile posticipatamente al 1 gennaio ed al 1 luglio di ogni anno.
Tali certificati sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, dei privilegi e dei benefici ad essi concessi.
Il Ministro per il tesoro determinera' con proprio decreto i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.
Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione, sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia alla Banca internazionale, dell'interesse dell'1 per cento per il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte degli istituti stessi e quella della emissione dei relativi certificati.