Art. 7. (Equiparazione dei figli degli invalidi di guerra di 1ª categoria agli orfani di guerra)
I figli degli invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidita', sono equiparati agli orfani di guerra anche se lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante.
I figli degli invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidita', sono equiparati agli orfani di guerra anche se lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante.