CASS
Sentenza 4 agosto 2020
Sentenza 4 agosto 2020
Massime • 1
In tema di misure per il contrasto della violenza in occasione di competizioni sportive, è nulla l'ordinanza di convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, emessa cumulativamente nei confronti di più diffidati, con provvedimento "standard", senza una specifica motivazione per ciascun prevenuto in ordine a tutti i presupposti di legittimità della misura ed alla congruità della sua durata e senza alcun riferimento alle deduzioni oggetto di singole, specifiche, memorie difensive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/08/2020, n. 23514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23514 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2020 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. ZZ FA, nato a [...] il [...] 2. RO TE NI, nato a [...] il [...] 3. PE ON, nato a [...] il [...] 4. DI IZ, nato a [...] il [...] 5. RT TO, nato a [...] il [...] 6. IN EA, nato a [...] il [...] 7. LA TE, nato a [...] il [...] 8. RT CA, nato a [...] il [...] 9. MP LO, nato a [...] il [...] 10. AN AS, nato a [...] il [...] 11. ON ST, nato a [...] il [...] 12. RE TE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/10/2019 del Tribunale di Rimini visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberta Barberini, che ha concluso chiedendo l'annullamento delle Penale Sent. Sez. 3 Num. 23514 Anno 2020 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 08/07/2020 ordinanze impugnate limitatamente alla proporzionalità della misura ed alla pericolosità dei ricorrenti RITENUTO IN FATTO 1. Con distinte ordinanze del 31 ottobre 2019 il Giudice pier le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha convalidato i provvedimenti impositivi emessi il 30 (quanto ai tifosi berici) e il 29 (quanto ai sostenitori euganei) ottobre 2019 dal Questore di Rimini a carico degli odierni ricorrenti. 1.1. In particolare, a FA ZZ, TE NI RO, IZ Manfredì, AS AN era imposto l'obbligo dì presentarsi alla Questura di Vicenza;
a ON PE al Comando della Stazione dei Carabinieri di Thiene;
a ST ON al Commissariato Ps di Bassano del Grappa;
a TE RE al Comando Tenenza Carabinieri di Lonigo, in coincidenza con ogni incontro, e comunque secondo le modalità ivi stabilite, della compagine calcistica del Vicenza. 1.2. Al contempo, veniva imposto a TO RT, ON IN, TE LA, l'obbligo di presentarsi alla Questura di PA;
a CA RT, LO MP al Comando della Tenenza Carabinieri di Dolo, in coincidenza con ogni incontro, e comunque secondo le modalità ivi stabilite, della compagine calcistica del PA. 2. Avverso i provvedimenti gli interessati hanno proposto, tramite il difensore, separati ricorsi per cassazione. 3. Ricorso ZZ 3.1. Coi primo motivo il ricorrente ha invocato l'annullamento del provvedimento per eccessiva compressione della difesa, atteso che la notifica del provvedimento questorile era avvenuta il 30 ottobre 2019 alle ore 19,45, mentre la convalida - tra l'altro priva di motivazione - era intervenuta il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 19, con provvedimento depositato il giorno 2 novembre 2019. 3.2. Col secondo motivo l'ordinanza è stata censurata per la mancata motivazione circa la sufficienza della comminatoria del solo divieto di -ingresso agli stadi, essendosi limitata a dare conto di cronologia, prova dei fatti ed esaustività del provvedimento del Questore, nulla osservando in relazione al disposto obbligo di presentazione all'Autorità di polizia. 3.3. Col terzo motivo è stata lamentata l'omessa motivazione circa le eventuali ragioni di necessità ed urgenza che avrebbero condotto all'emissione del provvedimento, tanto da parte del Questore che in sede di convalida. 3.4. Col quarto motivo è stata contestata l'assenza di motivazione in relazione all'attribuíbilità dei fatti al ricorrente, non sussistendo alcun idoneo 7 concreto riferimento tramite il richiamo al "profilo sostanziale" dei fatti. Al contempo faceva difetto ogni valutazione sulla pretesa pericolosità del soggetto, nonché in ordine alla durata dell'obbligo prescrittivo. 3.5. Col quinto motivo è stata lamentata violazione di legge in relazione all'obbligo di presentazione in Questura anche in occasione delle partite amichevoli della squadra di calcio del Vicenza, tenuto conto dell'oggettiva difficoltà già di seguire i calendari ufficiali ed ancor più della pratica impossibilità, e della conseguente indeterminatezza di conoscere gli impegni non ufficiali, che in realtà potevano concretizzarsi anche in eventi del tutto marginali. 4. Ricorso RO 4.1. Viene replicata la censura di cui al punto 3.1., osservando che la notifica del provvedimento questorile era avvenuta il 30 ottobre 2019 alle ore 20,35, mentre la convalida - tra l'altro priva di motivazione - era appunto intervenuta il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 19, con provvedimento depositato il giorno 2 novembre 2019. 4.1.1. Oltre a ciò, è stato rilevato che in data 1. novembre 2019 alle ore 18,16 era stata depositata memoria difensiva nei termini di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del Questore, cui il Giudice per le indagini preliminari non aveva risposto in quanto aveva già provveduto nei termini appena indicati, a prescindere dalla data successiva di formale deposito. 4.2. Si replica la censura di cui al punto 3.2.. 4.3. Idem quanto al punto 3.3.. 4.4. Idem quanto al punto 3.4.. 4.5. Idem quanto al punto 3.5.. 5. Ricorso PE 5.1. E' replicata la censura di cui al punto 3.1., osservando che la notifica del provvedimento questorile era avvenuta il 30 ottobre 2019 alle ore 17,00, mentre la convalida - tra l'altro priva di motivazione - era intervenuta il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 19, con provvedimento depositato il giorno 2 novembre 2019. 5.2. Gli ulteriori motivi di censura sono anche graficamente identici alle altre doglianze sviluppate dal ricorrente ZZ da 3.2. a 3.5.. 6. Ricorso DI 6.1. E' replicata la censura di cui al punto 3.1., osservando che la notifica del provvedimento questorile era avvenuta il 30 ottobre 2019 alle ore 18,30, mentre la convalida - tra l'altro priva di motivazione - era intervenuta il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 19, con provvedimento depositato il giorno 2 novembre 2019. 6.1.1. Oltre a ciò, è stato osservato che in data 1. novembre 2019 alle ore 17,45 era stata depositata memoria difensiva nei termini di quarantotto ore dalla 3 notifica del provvedimento del Questore, cui il Giudice per le indagini preliminari non aveva risposto in quanto aveva già provveduto nei termini appena indicati, a prescindere dalla data successiva di formale deposito. 6.2. Gli ulteriori motivi di censura sono anche graficamente identici alle altre doglianze sviluppate dal ricorrente ZZ da 3.2. a 3.5.. 7. Ricorso RT 7.1. Viene replicata la censura di cui al punto 3.1., osservando che la notifica del provvedimento questorile era avvenuta il 30 ottobre 2019, mentre la convalida - tra l'altro priva di motivazione - era intervenuta il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 19, con provvedimento depositato il giorno 2 novembre 2019. 7.1.1. Oltre a ciò, è stato osservato che in data 1. novembre 2019 era stata depositata memoria difensiva nei termini di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del Questore, cui il Giudice per le indagini preliminari non aveva risposto in quanto aveva già provveduto nei termini appena indicati, a prescindere dalla data successiva di formale deposito. 7.2. Gli ulteriori motivi di censura sono anche graficamente identici alle altre doglianze sviluppate dal ricorrente ZZ da 3.2. a 3.5., col sostituito riferimento alle partite del CI PA. 8. Ricorso IN 8.1. Il ricorrente sviluppa integralmente i medesimi contenuti, anche sotto il profilo grafico, del ricorrente RT. 9. Ricorso LA 9.1. Viene replicata la censura di cui al punto 3.1., osservando che la notifica del provvedimento questorile era avvenuta il 30 ottobre 2019 alle ore 11.10, mentre la convalida - tra l'altro priva di motivazione - era intervenuta il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 19, con provvedimento depositato il giorno 2 novembre 2019. 9.1.1. Oltre a ciò, è stato osservato che in data 1. novembre 2019 era stata depositata memoria difensiva nei termini di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del Questore, cui il Giudice per le indagini preliminari non aveva risposto in quanto aveva già provveduto nei termini appena indicati, a prescindere dalla data successiva di formale deposito. 9.2. Quanto all'attribuibilità del fatto, il ricorrente ha sottolineato che nel provvedimento del Questore non vi era stata neppure una ricostruzione sommaria della condotta ascritta allo stesso, trovato senza alcun oggetto atto ad offendere e con una ferita evidente al volto. 9.2.1. Quanto alla durata, il Questore aveva prescritto l'obbligo di presentazione per anni otto, il Pubblico Ministero aveva richiesto la convalida per anni cinque e nulla il Giudice per le indagini preliminari aveva osservato in proposito. 4 9.3. Fatte salve le precisazioni di cui sub 9.2. e 9.2.1., gli ulteriori motivi hanno replicato il punto 7.2.. 10. Ricorso RT 10.1. Viene replicata la censura di cui al punto 3.1., osservando che la notifica del provvedimento questorile era avvenuta il 30 ottobre 2019 alle ore 12.12, mentre la convalida - tra l'altro priva di motivazione - era intervenuta il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 19, con provvedimento depositato il giorno 2 novembre 2019. 10.2. Quanto alla durata, il Questore aveva prescritto l'obbligo di presentazione per anni otto, il Pubblico Ministero aveva richiesto la convalida per anni cinque e nulla il Giudice per le indagini preliminari aveva osservato in proposito. 10.3. Fatta salva la precisazione di cui sub 10.2., gli ulteriori motivi hanno replicato il punto 7.2.. 11. Ricorso MP 11.1. Viene replicata la censura di cui al punto 3.1., osservando che la notifica del provvedimento questorile era avvenuta il 30 ottobre 2019 alle ore 12, mentre la convalida - tra l'altro priva di motivazione - era intervenuta il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 19, con provvedimento depositato il giorno 2 novembre 2019. 11.1.1. Oltre a ciò, è stato osservato che in data 1. novembre 2019 alle ore 11,22 era stata depositata memoria difensiva nei termini di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del Questore, cui il Giudice per le indagini preliminari non aveva risposto in quanto aveva già provveduto nei termini appena indicati, a prescindere dalla data successiva di formale deposito. 11.2. Quanto all'attribuibilità del fatto, il ricorrente ha sottolineato che il Giudice per le indagini preliminari non aveva dato alcun riscontro alle proteste di estraneità dell'interessato. 11.2.1. Quanto alla durata, il Questore aveva prescritto l'obbligo di presentazione per anni otto, il Pubblico Ministero aveva richiesto la convalida per anni cinque e nulla il Giudice per le indagini preliminari aveva osservato in proposito. 11.3. Fatte salve le precisazioni di cui sub 11.2. e 11.2.1., gli ulteriori motivi hanno replicato il punto 7.2.. 12. Ricorso AN 12.1. E' replicata la censura di cui al punto 3.1., osservando che la notifica del provvedimento questorile era avvenuta il 30 ottobre 2019 alle ore 19,10, mentre la convalida - tra l'altro priva di motivazione - era intervenuta il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 19, con provvedimento depositato il giorno 2 novembre 2019. 5 5.2. Gli ulteriori motivi di censura sono anche graficamente identici alle altre doglianze sviluppate dal ricorrente ZZ da 3.2. a 3.5.. 13. Ricorso ON 13.1. Sono replicati tutti i motivi di censura del ricorrente ZZ, con la precisazione che la notifica del provvedimento del Questore era stata eseguita il 30 ottobre 2019. 14. Ricorso RE 14.1. Idem rispetto al ricorso ON, la notifica del provvedimento del Questore risaliva al 30 ottobre 2019 alle ore 19,08. 15. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento delle ordinanze impugnate limitatamente alla proporzionalità della misura, circa l'omessa motivazione delle ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore al duplice obbligo di presentazione, ed alla pericolosità specifica dei ricorrenti, a prescindere dalla già avvenuta inflizione di pregressi divieti di accesso a manifestazioni sportive. CONSIDERATO IN DIRITTO 16. I ricorsi sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione. 16.1. In linea di premessa generale, va osservato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha inteso convalidare "il AS disposto dal Questore della Provincia di Rimini nei confronti delle persone generalizzate nella sopraestesa richiesta". Tutto ciò "sussistendone i requisiti di legge sotto il profilo cronologico, sostanziale (prova dei fatti) e motivazionale (il provvedimento questorile è esaustivo), letto l'art. 6 L. 401/1989". 16.1.1. Il provvedimento, unico e replicato per tutti gli interessati, è stato datato dal Giudice il 31/10/2019 h. 19,00, mentre il timbro di depositato in Cancelleria reca la data del 2 novembre 2019. 16.2. Ciò premesso, deve essere disattesa la preliminare eccezione, comune a tutti i ricorrenti, relativa al mancato rispetto del termine dilatorio di quarantotto ore per la decisione, decorrente dalla notificazione agli interessati dei provvedimenti del Questore, rispettivamente adottati (v. supra) il 29 e 30 ottobre 2019 e tutti notificati il giorno 30 ottobre 2019. 16.2.1. Al riguardo, infatti, vero è che il Giudice per le indagini preliminari ha datato il proprio provvedimento "Rimini, 31/10/2019 h. 19,00", laddove i provvedimenti del Questore di Rimini sono stati tutti notificati il giorno 30 ottobre 2019. In tal modo non risulterebbe, all'evidenza, essere stato rispettato il termine di quarantotto ore tra la notificazione del provvedimento questorile e l'impugnata ordinanza di convalida. 6 E' infatti ormai giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte che l'inosservanza di detto termine viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., e, pertanto, integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale (Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, La Marca, Rv. 266769; cfr. Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013, Di Giuseppe, Rv. 257350). 16.2.2. Ciò posto, peraltro, l'ordinanza del Giudice risulta depositata in cancelleria il giorno 2 novembre 2019, con rispetto pertanto del ridetto termine di quarantotto ore. In proposito, il momento dell'emissione di un provvedimento da parte del giudice è quello nel quale avviene il deposito presso la cancelleria, e non quello della data inserita in sede di materiale stesura del provvedimento, atteso che tale deposito è requisito formale della esternazione del provvedimento e con esso si raggiunge la rilevanza intersoggettiva dell'atto processuale (così, .in motivazione, Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep. 2017, Sangrellí, Rv. 269304). Invero, un provvedimento del P.M. o del giudice è pubblicato con il deposito presso la segreteria o la cancelleria, dal momento che esso è requisito formale dell'esternazione del provvedimento e con esso si perfeziona la rilevanza intersoggettiva dell'atto processuale. Ne consegue che - anche in specie - la data apposta dal Giudice per le indagini preliminari sul provvedimento di convalida è inidonea a integrare la formalità richiesta (cfr. Sez. 2, n. 1317 del 23/11/2004, Sufaj, Rv. 230969; amplius, Sez. 3, n. 840 del 15/11/2019, dep. 2020, Superchi, non mass.). Il motivo di censura non è quindi fondato. 16.3. Come è stato osservato anche dal Procuratore generale, il provvedimento è stato peraltro redatto cumulativamente, valido indistintamente per tutti i ricorrenti, senza alcuno specifico richiamo ai requisiti prescritti dalla legge e dalla stessa giurisprudenza di questa Corte. 16.4. Al riguardo, infatti, i presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgénza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento;
b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto;
c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778; Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Beani, Rv. 247186). Del pari, quanto al controllo di legalità demandato al Giudice della convalida, l'obbligo di controllo (e della relativa motivazione) che incombe deve essere assolto in modo non apparente, deve investire tutti i presupposti di legittimità 7 della misura di prevenzione e deve avere ad oggetto anche la congruità della sua durata (così, in motivazione, Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, Marchesini, Rv. 242988 e ss.; Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, dep. 2006, Zito, Rv. 232711)(cfr. Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016, Califano, Rv. 267294), e deve altresì essere tra l'altro del tutto autonomo rispetto alle valutazioni intervenute nel procedimento penale (cfr. Sez. 3, n. 46204 del 21/09/2011, CA, Rv. 251590). Allo stesso tempo, questa Corte ha già osservato che è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez. 3, n. 20143 del 10/3/2010, Vezzoli, Rv. 247174; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, dep. 2015, Luraschi, Rv. 262900). In ogni caso, peraltro, siffatta omissione non può comunque non avere rilievo (v. in fra) su congruità e correttezza del ragionamento alla base del provvedimento impugnato (cfr. ad es. Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600). 16.5. Va da sé che alcun controllo, nei termini che precedono, risulta invece essere stato effettuato, come già si evince dal mero provvedimento standard adottato, e richiamato al punto 16.1.. 16.6. In proposito, infatti, e per quanto possa ulteriormente occorrere, i ricorrenti OS, DI, RT, IN, LA e IE hanno altresì documentato il deposito di memorie difensive in data 1. novembre 2019, in merito alle quali il provvedimento ha omesso di prendere qualsiasi posizione. Inoltre LA, RT e MP hanno altresì annotato che il Questore aveva disposto un obbligo di presentazione determinato in anni otto, laddove il Pubblico Ministero aveva richiesto la convalida per una durata di anni cinque e il G.i.p. aveva sì convalidato ma senza dire alcunché al riguardo. Allo stesso modo, e sempre senza alcuna presa di posizione del Giudice, va parimenti osservato che per RE vi era stata prescrizione questorile per anni sei, con ridotta richiesta del Pubblico ministero nei termini del quinquennio, mentre per AN la prescrizione del Questore era di anni otto, così come per RO. 17. In definitiva, quindi, ferma la tempestività della convalida alla stregua delle osservazioni che precedono, vanno comunque annullate le ordinanze impugnate del 29 e 30 ottobre 2019 - con rinvio al Tribunale di Rimini per nuovo esame - in ragione del palese mancato controllo di spettanza del Giudice della convalida. 8 Il Presidente GI NO Il Consigliere estensore dio Cerroni 17.1. Quanto all'efficacia del provvedimento nella parte in cui dispone l'obbligo di presentazione all'Autorità di Polizia, essa va dichiarata sospesa nelle more della nuova valutazione che il G.i.p., in sede di rinvio, è tenuto a svolgere. Si manda infine alla Cancelleria per la comunicazione al Questore di Rimini.
P.Q.M.
Annulla le ordinanze impugnate nei confronti di ZZ FA, RO TE NI, PE ON, DI IZ, RT TO, IN EA, LA TE, RT CA, MP LO, AN AS, ON ST, RE TE, con rinvio al Tribunale di Rimini per nuovo esame. Dichiara sospesa l'efficacia dei provvedimenti emessi dal Questore di Rimini 2 9 te- in dà- P-31710.2019 nei confronti dei predetti, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Questore di Rimini. Così deciso in Roma il 08/07/2020 •
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberta Barberini, che ha concluso chiedendo l'annullamento delle Penale Sent. Sez. 3 Num. 23514 Anno 2020 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 08/07/2020 ordinanze impugnate limitatamente alla proporzionalità della misura ed alla pericolosità dei ricorrenti RITENUTO IN FATTO 1. Con distinte ordinanze del 31 ottobre 2019 il Giudice pier le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha convalidato i provvedimenti impositivi emessi il 30 (quanto ai tifosi berici) e il 29 (quanto ai sostenitori euganei) ottobre 2019 dal Questore di Rimini a carico degli odierni ricorrenti. 1.1. In particolare, a FA ZZ, TE NI RO, IZ Manfredì, AS AN era imposto l'obbligo dì presentarsi alla Questura di Vicenza;
a ON PE al Comando della Stazione dei Carabinieri di Thiene;
a ST ON al Commissariato Ps di Bassano del Grappa;
a TE RE al Comando Tenenza Carabinieri di Lonigo, in coincidenza con ogni incontro, e comunque secondo le modalità ivi stabilite, della compagine calcistica del Vicenza. 1.2. Al contempo, veniva imposto a TO RT, ON IN, TE LA, l'obbligo di presentarsi alla Questura di PA;
a CA RT, LO MP al Comando della Tenenza Carabinieri di Dolo, in coincidenza con ogni incontro, e comunque secondo le modalità ivi stabilite, della compagine calcistica del PA. 2. Avverso i provvedimenti gli interessati hanno proposto, tramite il difensore, separati ricorsi per cassazione. 3. Ricorso ZZ 3.1. Coi primo motivo il ricorrente ha invocato l'annullamento del provvedimento per eccessiva compressione della difesa, atteso che la notifica del provvedimento questorile era avvenuta il 30 ottobre 2019 alle ore 19,45, mentre la convalida - tra l'altro priva di motivazione - era intervenuta il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 19, con provvedimento depositato il giorno 2 novembre 2019. 3.2. Col secondo motivo l'ordinanza è stata censurata per la mancata motivazione circa la sufficienza della comminatoria del solo divieto di -ingresso agli stadi, essendosi limitata a dare conto di cronologia, prova dei fatti ed esaustività del provvedimento del Questore, nulla osservando in relazione al disposto obbligo di presentazione all'Autorità di polizia. 3.3. Col terzo motivo è stata lamentata l'omessa motivazione circa le eventuali ragioni di necessità ed urgenza che avrebbero condotto all'emissione del provvedimento, tanto da parte del Questore che in sede di convalida. 3.4. Col quarto motivo è stata contestata l'assenza di motivazione in relazione all'attribuíbilità dei fatti al ricorrente, non sussistendo alcun idoneo 7 concreto riferimento tramite il richiamo al "profilo sostanziale" dei fatti. Al contempo faceva difetto ogni valutazione sulla pretesa pericolosità del soggetto, nonché in ordine alla durata dell'obbligo prescrittivo. 3.5. Col quinto motivo è stata lamentata violazione di legge in relazione all'obbligo di presentazione in Questura anche in occasione delle partite amichevoli della squadra di calcio del Vicenza, tenuto conto dell'oggettiva difficoltà già di seguire i calendari ufficiali ed ancor più della pratica impossibilità, e della conseguente indeterminatezza di conoscere gli impegni non ufficiali, che in realtà potevano concretizzarsi anche in eventi del tutto marginali. 4. Ricorso RO 4.1. Viene replicata la censura di cui al punto 3.1., osservando che la notifica del provvedimento questorile era avvenuta il 30 ottobre 2019 alle ore 20,35, mentre la convalida - tra l'altro priva di motivazione - era appunto intervenuta il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 19, con provvedimento depositato il giorno 2 novembre 2019. 4.1.1. Oltre a ciò, è stato rilevato che in data 1. novembre 2019 alle ore 18,16 era stata depositata memoria difensiva nei termini di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del Questore, cui il Giudice per le indagini preliminari non aveva risposto in quanto aveva già provveduto nei termini appena indicati, a prescindere dalla data successiva di formale deposito. 4.2. Si replica la censura di cui al punto 3.2.. 4.3. Idem quanto al punto 3.3.. 4.4. Idem quanto al punto 3.4.. 4.5. Idem quanto al punto 3.5.. 5. Ricorso PE 5.1. E' replicata la censura di cui al punto 3.1., osservando che la notifica del provvedimento questorile era avvenuta il 30 ottobre 2019 alle ore 17,00, mentre la convalida - tra l'altro priva di motivazione - era intervenuta il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 19, con provvedimento depositato il giorno 2 novembre 2019. 5.2. Gli ulteriori motivi di censura sono anche graficamente identici alle altre doglianze sviluppate dal ricorrente ZZ da 3.2. a 3.5.. 6. Ricorso DI 6.1. E' replicata la censura di cui al punto 3.1., osservando che la notifica del provvedimento questorile era avvenuta il 30 ottobre 2019 alle ore 18,30, mentre la convalida - tra l'altro priva di motivazione - era intervenuta il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 19, con provvedimento depositato il giorno 2 novembre 2019. 6.1.1. Oltre a ciò, è stato osservato che in data 1. novembre 2019 alle ore 17,45 era stata depositata memoria difensiva nei termini di quarantotto ore dalla 3 notifica del provvedimento del Questore, cui il Giudice per le indagini preliminari non aveva risposto in quanto aveva già provveduto nei termini appena indicati, a prescindere dalla data successiva di formale deposito. 6.2. Gli ulteriori motivi di censura sono anche graficamente identici alle altre doglianze sviluppate dal ricorrente ZZ da 3.2. a 3.5.. 7. Ricorso RT 7.1. Viene replicata la censura di cui al punto 3.1., osservando che la notifica del provvedimento questorile era avvenuta il 30 ottobre 2019, mentre la convalida - tra l'altro priva di motivazione - era intervenuta il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 19, con provvedimento depositato il giorno 2 novembre 2019. 7.1.1. Oltre a ciò, è stato osservato che in data 1. novembre 2019 era stata depositata memoria difensiva nei termini di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del Questore, cui il Giudice per le indagini preliminari non aveva risposto in quanto aveva già provveduto nei termini appena indicati, a prescindere dalla data successiva di formale deposito. 7.2. Gli ulteriori motivi di censura sono anche graficamente identici alle altre doglianze sviluppate dal ricorrente ZZ da 3.2. a 3.5., col sostituito riferimento alle partite del CI PA. 8. Ricorso IN 8.1. Il ricorrente sviluppa integralmente i medesimi contenuti, anche sotto il profilo grafico, del ricorrente RT. 9. Ricorso LA 9.1. Viene replicata la censura di cui al punto 3.1., osservando che la notifica del provvedimento questorile era avvenuta il 30 ottobre 2019 alle ore 11.10, mentre la convalida - tra l'altro priva di motivazione - era intervenuta il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 19, con provvedimento depositato il giorno 2 novembre 2019. 9.1.1. Oltre a ciò, è stato osservato che in data 1. novembre 2019 era stata depositata memoria difensiva nei termini di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del Questore, cui il Giudice per le indagini preliminari non aveva risposto in quanto aveva già provveduto nei termini appena indicati, a prescindere dalla data successiva di formale deposito. 9.2. Quanto all'attribuibilità del fatto, il ricorrente ha sottolineato che nel provvedimento del Questore non vi era stata neppure una ricostruzione sommaria della condotta ascritta allo stesso, trovato senza alcun oggetto atto ad offendere e con una ferita evidente al volto. 9.2.1. Quanto alla durata, il Questore aveva prescritto l'obbligo di presentazione per anni otto, il Pubblico Ministero aveva richiesto la convalida per anni cinque e nulla il Giudice per le indagini preliminari aveva osservato in proposito. 4 9.3. Fatte salve le precisazioni di cui sub 9.2. e 9.2.1., gli ulteriori motivi hanno replicato il punto 7.2.. 10. Ricorso RT 10.1. Viene replicata la censura di cui al punto 3.1., osservando che la notifica del provvedimento questorile era avvenuta il 30 ottobre 2019 alle ore 12.12, mentre la convalida - tra l'altro priva di motivazione - era intervenuta il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 19, con provvedimento depositato il giorno 2 novembre 2019. 10.2. Quanto alla durata, il Questore aveva prescritto l'obbligo di presentazione per anni otto, il Pubblico Ministero aveva richiesto la convalida per anni cinque e nulla il Giudice per le indagini preliminari aveva osservato in proposito. 10.3. Fatta salva la precisazione di cui sub 10.2., gli ulteriori motivi hanno replicato il punto 7.2.. 11. Ricorso MP 11.1. Viene replicata la censura di cui al punto 3.1., osservando che la notifica del provvedimento questorile era avvenuta il 30 ottobre 2019 alle ore 12, mentre la convalida - tra l'altro priva di motivazione - era intervenuta il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 19, con provvedimento depositato il giorno 2 novembre 2019. 11.1.1. Oltre a ciò, è stato osservato che in data 1. novembre 2019 alle ore 11,22 era stata depositata memoria difensiva nei termini di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del Questore, cui il Giudice per le indagini preliminari non aveva risposto in quanto aveva già provveduto nei termini appena indicati, a prescindere dalla data successiva di formale deposito. 11.2. Quanto all'attribuibilità del fatto, il ricorrente ha sottolineato che il Giudice per le indagini preliminari non aveva dato alcun riscontro alle proteste di estraneità dell'interessato. 11.2.1. Quanto alla durata, il Questore aveva prescritto l'obbligo di presentazione per anni otto, il Pubblico Ministero aveva richiesto la convalida per anni cinque e nulla il Giudice per le indagini preliminari aveva osservato in proposito. 11.3. Fatte salve le precisazioni di cui sub 11.2. e 11.2.1., gli ulteriori motivi hanno replicato il punto 7.2.. 12. Ricorso AN 12.1. E' replicata la censura di cui al punto 3.1., osservando che la notifica del provvedimento questorile era avvenuta il 30 ottobre 2019 alle ore 19,10, mentre la convalida - tra l'altro priva di motivazione - era intervenuta il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 19, con provvedimento depositato il giorno 2 novembre 2019. 5 5.2. Gli ulteriori motivi di censura sono anche graficamente identici alle altre doglianze sviluppate dal ricorrente ZZ da 3.2. a 3.5.. 13. Ricorso ON 13.1. Sono replicati tutti i motivi di censura del ricorrente ZZ, con la precisazione che la notifica del provvedimento del Questore era stata eseguita il 30 ottobre 2019. 14. Ricorso RE 14.1. Idem rispetto al ricorso ON, la notifica del provvedimento del Questore risaliva al 30 ottobre 2019 alle ore 19,08. 15. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento delle ordinanze impugnate limitatamente alla proporzionalità della misura, circa l'omessa motivazione delle ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore al duplice obbligo di presentazione, ed alla pericolosità specifica dei ricorrenti, a prescindere dalla già avvenuta inflizione di pregressi divieti di accesso a manifestazioni sportive. CONSIDERATO IN DIRITTO 16. I ricorsi sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione. 16.1. In linea di premessa generale, va osservato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha inteso convalidare "il AS disposto dal Questore della Provincia di Rimini nei confronti delle persone generalizzate nella sopraestesa richiesta". Tutto ciò "sussistendone i requisiti di legge sotto il profilo cronologico, sostanziale (prova dei fatti) e motivazionale (il provvedimento questorile è esaustivo), letto l'art. 6 L. 401/1989". 16.1.1. Il provvedimento, unico e replicato per tutti gli interessati, è stato datato dal Giudice il 31/10/2019 h. 19,00, mentre il timbro di depositato in Cancelleria reca la data del 2 novembre 2019. 16.2. Ciò premesso, deve essere disattesa la preliminare eccezione, comune a tutti i ricorrenti, relativa al mancato rispetto del termine dilatorio di quarantotto ore per la decisione, decorrente dalla notificazione agli interessati dei provvedimenti del Questore, rispettivamente adottati (v. supra) il 29 e 30 ottobre 2019 e tutti notificati il giorno 30 ottobre 2019. 16.2.1. Al riguardo, infatti, vero è che il Giudice per le indagini preliminari ha datato il proprio provvedimento "Rimini, 31/10/2019 h. 19,00", laddove i provvedimenti del Questore di Rimini sono stati tutti notificati il giorno 30 ottobre 2019. In tal modo non risulterebbe, all'evidenza, essere stato rispettato il termine di quarantotto ore tra la notificazione del provvedimento questorile e l'impugnata ordinanza di convalida. 6 E' infatti ormai giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte che l'inosservanza di detto termine viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., e, pertanto, integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale (Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, La Marca, Rv. 266769; cfr. Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013, Di Giuseppe, Rv. 257350). 16.2.2. Ciò posto, peraltro, l'ordinanza del Giudice risulta depositata in cancelleria il giorno 2 novembre 2019, con rispetto pertanto del ridetto termine di quarantotto ore. In proposito, il momento dell'emissione di un provvedimento da parte del giudice è quello nel quale avviene il deposito presso la cancelleria, e non quello della data inserita in sede di materiale stesura del provvedimento, atteso che tale deposito è requisito formale della esternazione del provvedimento e con esso si raggiunge la rilevanza intersoggettiva dell'atto processuale (così, .in motivazione, Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep. 2017, Sangrellí, Rv. 269304). Invero, un provvedimento del P.M. o del giudice è pubblicato con il deposito presso la segreteria o la cancelleria, dal momento che esso è requisito formale dell'esternazione del provvedimento e con esso si perfeziona la rilevanza intersoggettiva dell'atto processuale. Ne consegue che - anche in specie - la data apposta dal Giudice per le indagini preliminari sul provvedimento di convalida è inidonea a integrare la formalità richiesta (cfr. Sez. 2, n. 1317 del 23/11/2004, Sufaj, Rv. 230969; amplius, Sez. 3, n. 840 del 15/11/2019, dep. 2020, Superchi, non mass.). Il motivo di censura non è quindi fondato. 16.3. Come è stato osservato anche dal Procuratore generale, il provvedimento è stato peraltro redatto cumulativamente, valido indistintamente per tutti i ricorrenti, senza alcuno specifico richiamo ai requisiti prescritti dalla legge e dalla stessa giurisprudenza di questa Corte. 16.4. Al riguardo, infatti, i presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgénza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento;
b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto;
c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778; Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Beani, Rv. 247186). Del pari, quanto al controllo di legalità demandato al Giudice della convalida, l'obbligo di controllo (e della relativa motivazione) che incombe deve essere assolto in modo non apparente, deve investire tutti i presupposti di legittimità 7 della misura di prevenzione e deve avere ad oggetto anche la congruità della sua durata (così, in motivazione, Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, Marchesini, Rv. 242988 e ss.; Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, dep. 2006, Zito, Rv. 232711)(cfr. Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016, Califano, Rv. 267294), e deve altresì essere tra l'altro del tutto autonomo rispetto alle valutazioni intervenute nel procedimento penale (cfr. Sez. 3, n. 46204 del 21/09/2011, CA, Rv. 251590). Allo stesso tempo, questa Corte ha già osservato che è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez. 3, n. 20143 del 10/3/2010, Vezzoli, Rv. 247174; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, dep. 2015, Luraschi, Rv. 262900). In ogni caso, peraltro, siffatta omissione non può comunque non avere rilievo (v. in fra) su congruità e correttezza del ragionamento alla base del provvedimento impugnato (cfr. ad es. Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600). 16.5. Va da sé che alcun controllo, nei termini che precedono, risulta invece essere stato effettuato, come già si evince dal mero provvedimento standard adottato, e richiamato al punto 16.1.. 16.6. In proposito, infatti, e per quanto possa ulteriormente occorrere, i ricorrenti OS, DI, RT, IN, LA e IE hanno altresì documentato il deposito di memorie difensive in data 1. novembre 2019, in merito alle quali il provvedimento ha omesso di prendere qualsiasi posizione. Inoltre LA, RT e MP hanno altresì annotato che il Questore aveva disposto un obbligo di presentazione determinato in anni otto, laddove il Pubblico Ministero aveva richiesto la convalida per una durata di anni cinque e il G.i.p. aveva sì convalidato ma senza dire alcunché al riguardo. Allo stesso modo, e sempre senza alcuna presa di posizione del Giudice, va parimenti osservato che per RE vi era stata prescrizione questorile per anni sei, con ridotta richiesta del Pubblico ministero nei termini del quinquennio, mentre per AN la prescrizione del Questore era di anni otto, così come per RO. 17. In definitiva, quindi, ferma la tempestività della convalida alla stregua delle osservazioni che precedono, vanno comunque annullate le ordinanze impugnate del 29 e 30 ottobre 2019 - con rinvio al Tribunale di Rimini per nuovo esame - in ragione del palese mancato controllo di spettanza del Giudice della convalida. 8 Il Presidente GI NO Il Consigliere estensore dio Cerroni 17.1. Quanto all'efficacia del provvedimento nella parte in cui dispone l'obbligo di presentazione all'Autorità di Polizia, essa va dichiarata sospesa nelle more della nuova valutazione che il G.i.p., in sede di rinvio, è tenuto a svolgere. Si manda infine alla Cancelleria per la comunicazione al Questore di Rimini.
P.Q.M.
Annulla le ordinanze impugnate nei confronti di ZZ FA, RO TE NI, PE ON, DI IZ, RT TO, IN EA, LA TE, RT CA, MP LO, AN AS, ON ST, RE TE, con rinvio al Tribunale di Rimini per nuovo esame. Dichiara sospesa l'efficacia dei provvedimenti emessi dal Questore di Rimini 2 9 te- in dà- P-31710.2019 nei confronti dei predetti, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Questore di Rimini. Così deciso in Roma il 08/07/2020 •