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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 6707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6707 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1883/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PP DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PP GU INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli artt. 281-sexies, ultimo comma, 350, co. III, ultimo inciso e 350-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1883 dell'anno 2025, vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Osvaldo EL e Parte_1 C.F._1
IO EL.
CP_1
e
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Marco Mazza e dall'avv. Parte_2 C.F._2
AG FF.
- APPELLATO -
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 3932/2024 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 24.10.2024, in tema di opposizione a precetto”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da atti introduttivi e da note di trattazione scritta per l'udienza del 16.12.2025 (depositate il 15.12.2025 sia dalla difesa dell'appellante che dalla difesa dell'appellato), il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 23.4.2025, ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1
a questa Corte, , proponendo appello avverso la sentenza n. 3932/2024 emessa dal Tribunale Parte_2 di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 24.10.2024, con cui è stato così statuito: “
1. Dichiara cessata la materia del contendere 2. Compensa le spese di lite tra le parti.”. In particolare il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la detta sentenza, ha definito nei suddetti termini il giudizio recante il n. 9925/2021 R.G., introdotto da proponendo opposizione al precetto a Parte_1 mezzo del quale gli aveva intimato il pagamento della somma di euro 125.252,90 , oltre interessi Parte_2 pari ad euro 10.544,29, in forza della sentenza n. 2008/2020 emessa dallo stesso Tribunale.
A fondamento dell'opposizione proposta aveva eccepito l'insussistenza, in parte, del diritto Parte_1
a procedere ad esecuzione forzata del , stante la non debenza di una parte della somma precettata e Pt_2 deducendo, in particolare, che non fosse debitore dell'importo indicato in precetto, essendo stato condannato al pagamento (con la detta sentenza n. 2008/2020) solo nei limiti della quota pari alla metà e, dunque, della somma di euro 62.626,45.
Costituitosi in giudizio, aveva dichiarato di aderire alla richiesta di rideterminazione Parte_2 dell'importo precettato, così come indicato nell'avverso atto di opposizione, invocando la compensazione delle spese di lite anche per la non particolare chiarezza del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, tenuto conto, da un lato, del fatto che la parte opponente avesse dovuto instaurare il giudizio in ragione della minacciata esecuzione per un credito più elevato e considerato, tuttavia, che nel primo scritto difensivo utile la parte opposta avesse immediatamente riconosciuto la fondatezza della opposizione, ha dichiarato cessata la materia del contendere e nel procedere, così, alla regolamentazione delle spese di lite sulla base della c.d. soccombenza virtuale, ha ritenuto che, sebbene l'opposizione meritasse accoglimento (con conseguente soccombenza “virtuale” della parte convenuta, in ragione del fatto che con il precetto era stata richiesta una somma superiore a quella dovuta), sussistessero, tuttavia, eccezionali ragioni - rappresentate, in particolare, dal comportamento processuale della parte opposta (tenuto anche in sede esecutiva) - per procedere alla compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
****
ha censurato la sentenza n. n. 3932/2024 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Parte_1 sulla base di un unico, articolato, motivo di gravame, lamentando la violazione degli artt. 91, 92 e 306, co.4,
c.p.c., per non avere il primo giudice fatto corretta applicazione dei principi che regolano il principio della soccombenza e la rinuncia agli atti nel processo civile, disponendo la compensazione delle spese di lite al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 92, co.2, c.p.c.
Al riguardo ha dedotto l'irrilevanza del riconoscimento della fondatezza, operata dalla controparte, della opposizione da lui (dall'opponente/appellante, si intende) proposta, in quanto effettuata soltanto dopo l'introduzione del giudizio;
ciò anche alla luce del fatto che fosse sufficiente una lettura del titolo esecutivo azionato con l'atto di precetto per appurare che, in virtù della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 2008/2020, egli (l'opponente/appellante, si intende) non fosse affatto debitore dell'importo di €.
125.252,90 riportato in precetto, bensì della ben minore somma di euro 62.626,45. E ha aggiunto che, nonostante la notifica della opposizione e l'evidenza dell'errore in cui era incorso l'opposto nella quantificazione del proprio credito, aveva dato anche seguito all'atto di precetto - a distanza di circa tre mesi dalla instaurazione dell'opposizione - promuovendo apposito pignoramento presso terzi, sempre per l'importo raddoppiato, e che, solo nella comparsa di costituzione depositata in data 12.04.2022 avesse, finalmente, riconosciuto la fondatezza dell'opposizione e l'effettiva entità del credito consacrato nel titolo esecutivo azionato.
Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., ha Parte_1 chiesto che, contrariamente a quanto disposto dal primo giudice, fosse condannato al Parte_2 pagamento delle spese di lite del primo grado in favore dell'appellante, rassegnando le seguenti conclusioni:
“…in parziale riforma della sentenza n. 3932/2024, pubbl. il 24/10/2024 e non notificata - RG n. 9925/2021 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere G.U. dott.ssa E. Vecchione, stante la fondatezza dell'opposizione promossa dall'appellante, per tutte le suesposte ragioni, condannare l'Ing. al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese legali di primo e secondo grado, con Parte_2 distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
Iscritta la causa al n. 1883/2025 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
9.10.2025, , contestando la fondatezza dell'avverso gravame - ritenendo che il primo giudice Parte_2 avesse correttamente compensato le spese di lite tra le parti, considerando il suo (dell'opposto/appellato, si intende) contegno processuale che, nel giudizio di primo grado, prima che si celebrasse la prima udienza fissata per il 15 aprile 2022, aveva espressamente aderito alla domanda dell'opponente- rassegnando le seguenti conclusioni: “- rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto;
- conseguenze di legge in merito a spese ed onorai, con attribuzione.”.
Con ordinanza del 4.11.2025 è stata fissata per la discussione l'udienza del 16.12.2025, ai sensi degli artt.
350, co.3, ultimo inciso, 350-bis e 281-sexies c.p.c., concedendo alle parti termine sino a sette giorni prima di tale udienza per il deposito di note conclusionali, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. (modalità decisoria ritenuta compatibile con la c.d. trattazione scritta;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 11/12/2024, n. 31984; Sez. III, 19/12/2022, n. 37137; cfr., anche, sebbene con riferimento specifico al rito del lavoro, Cass. civ., Sez. Unite, 30/06/2025, n. 17603), con l'assegnazione alle parti del termine perentorio fino al giorno dell'udienza sopra indicata per il deposito telematico delle predette note scritte.
E, depositate le note conclusionali (il 9.12.2025 dalla difesa dell'appellante e il 4.12.2025 dalla difesa dell'appellato) nonché le note di trattazione scritta (il 15.12.2025 dalle difese di entrambe le parti costituite), la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281- sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e, pertanto, merita accoglimento, avendo il primo giudice Parte_1 erroneamente compensato le spese tra le parti dovendo, invece, in seguito all'adesione dell'opposto all'avversa opposizione (equivalente, in sostanza, ad una rinuncia al precetto per metà dell'importo in esso indicato), condannare al pagamento delle spese di lite in favore della controparte (o, meglio, dei suoi Parte_2 difensori, dichiaratisi antistatari), in base al principio di causalità, sotteso a quello di soccombenza, ex art. 91
c.p.c.
Premessa, effettivamente, la legittimazione di (ossia della parte, anziché dei suoi difensori Parte_1 antistatari) ad impugnare la detta statuizione di compensazione delle spese (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20/10/2016,
n. 21248; Sez. VI - 3, Ord., 11/12/2014, n. 26089), va detto, invero, che, effettivamente, anche in base a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale riconoscimento (equivalente, nella sostanza, si ribadisce, ad una rinuncia al precetto in relazione ad una parte dell'importo nello stesso indicato) comportava, sì, la declaratoria di cessazione della materia del contendere (disposta dal primo giudice), ma con condanna della parte opposta/rinunciante al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, avendo Parte_2 comunque costretto quest'ultimo alla reazione giudiziale avverso tale atto di precetto (cfr., in argomento, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 10/01/2023, n. 351; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, 25/05/1998, n. 5207).
Nel giudizio di opposizione esecutiva l'opponente va considerato vittorioso, invero, anche quando si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento "in parte qua" della opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
29/11/2022, n. 35037; Sez. III, 11/10/2016, n. 20374).
In altri termini tale rinuncia non poteva giustificare la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., non ricorrendo le situazioni disciplinate da tale norma, anche in seguito alla sentenza n.77/2018 della
Corte Costituzionale.
In base a tale sentenza, infatti, la compensazione delle spese di lite deve dirsi ragionevolmente disposta solo ove ricorra soccombenza reciproca e in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o in ipotesi di sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2; quindi, eventualmente, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione a esse data in giurisprudenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 15/03/2025, n.
6901; Sez. III, Ord., 16/07/2024, n. 19534; Sez. lavoro, Ord., 01/07/2024, n. 17966Sez. II, Ord., 23/11/2023, n.
32547; Sez. VI - 2, Ord., 11/03/2022, n. 7992).
E ciò vale anche nel caso – come in quello in esame- di dichiarazione di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/05/2025, n. 13835).
Risulta condivisibile, del resto, l'ordinanza n. 14036/2024 della Suprema Corte, richiamata dall'appellante, con CP_ cui è stato ritenuto (sebbene in tema di riconoscimento di una pretesa previdenziale da parte dell' ), che il riconoscimento dell'avversa pretesa solo in corso di causa non possa costituire una ragione valida per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che la detta compensazione (fondata esclusivamente sul mero fatto di riconoscere l'altrui pretesa) non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione da parte del convenuto nonché della necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino al momento del detto riconoscimento (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 21/05/2024, n. 14036).
****
In conseguenza dell'accoglimento dell'appello proposto da va riformata parzialmente la Parte_1 sentenza impugnata, con condanna di al pagamento delle spese di lite del primo grado di Parte_2 giudizio in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, ex art. 93 c.p.c., dell'opponente.
I compensi professionali del primo grado spettanti ai detti difensori vanno liquidati, in particolare, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi
(ossia a quelli medi ridotti del 50%) di cui al D.M. n.55/2014, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025,
n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n.
10206), per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2), con riferimento allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 in considerazione del valore della controversia, ancorato all'importo precettato (ex art. 17
c.p.c.).
Occorre precisare, a tal proposito, che nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. il valore della controversia si determina in base al "credito per cui si procede" a norma dell'art. 17 cod. proc. civ. e, cioè, con riferimento alla somma precettata nella sua interezza, non all'importo (eventualmente diverso ed inferiore) contestato.
In definitiva, il valore della lite da assumere a parametro di individuazione dello scaglione tariffario di riferimento per la liquidazione delle spese di lite va ancorato all'intero importo precettato, non già all'entità delle voci di precetto contestate (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30/04/2025, n. 11371).
Così come non è superfluo precisare che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n.
25664 cit.).
****
Anche le spese del secondo grado di giudizio seguono il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti ai difensori dell'appellante vittorioso vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla durata, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) di cui al D.M. n.55/2014, per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664 cit.; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343 cit.; Sez. III, Ord.,
11/11/2024, n. 29077 cit.; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206 cit.) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €. 5.200,01 ad euro 26.000,00 (avendo riguardo all'importo spettante alla parte vittoriosa in relazione alle spese di lite, ossia in relazione all'unico capo che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr., in argomento, Cass. civ., Sez. V, Ord., 18/07/2025, n. 20171; Sez.
I, Ord., 02/08/2022, n. 23982).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando, ai sensi degli artt. 281-sexies, ultimo comma, 350, co. III, ultimo inciso, e 350- bis, c.p.c., nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.
1883/2025 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3932/2024 emessa dal Tribunale di Parte_1
Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 24.10.2024 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore degli avvocati Osvaldo EL e IO Parte_2
EL, quali difensori, dichiaratisi antistatari, di , delle spese del primo grado di giudizio, Parte_1 liquidate complessivamente in euro 7.837,5 (di cui euro 786,00 per esborsi ed euro 7.051,5 per compensi professionali), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) per legge.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore degli avvocati Osvaldo EL e Parte_2
IO EL, quali difensori, dichiaratisi antistatari, di , delle spese del secondo grado di Parte_1 giudizio, liquidate complessivamente in euro 2.365,5 (di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 1.983,00 per compensi professionali), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) per legge.
Napoli, 16.12.2025
Il Presidente
PP De TU
Il Consigliere est.
PP GU NF
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PP DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PP GU INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli artt. 281-sexies, ultimo comma, 350, co. III, ultimo inciso e 350-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1883 dell'anno 2025, vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Osvaldo EL e Parte_1 C.F._1
IO EL.
CP_1
e
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Marco Mazza e dall'avv. Parte_2 C.F._2
AG FF.
- APPELLATO -
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 3932/2024 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 24.10.2024, in tema di opposizione a precetto”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da atti introduttivi e da note di trattazione scritta per l'udienza del 16.12.2025 (depositate il 15.12.2025 sia dalla difesa dell'appellante che dalla difesa dell'appellato), il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 23.4.2025, ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1
a questa Corte, , proponendo appello avverso la sentenza n. 3932/2024 emessa dal Tribunale Parte_2 di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 24.10.2024, con cui è stato così statuito: “
1. Dichiara cessata la materia del contendere 2. Compensa le spese di lite tra le parti.”. In particolare il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la detta sentenza, ha definito nei suddetti termini il giudizio recante il n. 9925/2021 R.G., introdotto da proponendo opposizione al precetto a Parte_1 mezzo del quale gli aveva intimato il pagamento della somma di euro 125.252,90 , oltre interessi Parte_2 pari ad euro 10.544,29, in forza della sentenza n. 2008/2020 emessa dallo stesso Tribunale.
A fondamento dell'opposizione proposta aveva eccepito l'insussistenza, in parte, del diritto Parte_1
a procedere ad esecuzione forzata del , stante la non debenza di una parte della somma precettata e Pt_2 deducendo, in particolare, che non fosse debitore dell'importo indicato in precetto, essendo stato condannato al pagamento (con la detta sentenza n. 2008/2020) solo nei limiti della quota pari alla metà e, dunque, della somma di euro 62.626,45.
Costituitosi in giudizio, aveva dichiarato di aderire alla richiesta di rideterminazione Parte_2 dell'importo precettato, così come indicato nell'avverso atto di opposizione, invocando la compensazione delle spese di lite anche per la non particolare chiarezza del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, tenuto conto, da un lato, del fatto che la parte opponente avesse dovuto instaurare il giudizio in ragione della minacciata esecuzione per un credito più elevato e considerato, tuttavia, che nel primo scritto difensivo utile la parte opposta avesse immediatamente riconosciuto la fondatezza della opposizione, ha dichiarato cessata la materia del contendere e nel procedere, così, alla regolamentazione delle spese di lite sulla base della c.d. soccombenza virtuale, ha ritenuto che, sebbene l'opposizione meritasse accoglimento (con conseguente soccombenza “virtuale” della parte convenuta, in ragione del fatto che con il precetto era stata richiesta una somma superiore a quella dovuta), sussistessero, tuttavia, eccezionali ragioni - rappresentate, in particolare, dal comportamento processuale della parte opposta (tenuto anche in sede esecutiva) - per procedere alla compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
****
ha censurato la sentenza n. n. 3932/2024 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Parte_1 sulla base di un unico, articolato, motivo di gravame, lamentando la violazione degli artt. 91, 92 e 306, co.4,
c.p.c., per non avere il primo giudice fatto corretta applicazione dei principi che regolano il principio della soccombenza e la rinuncia agli atti nel processo civile, disponendo la compensazione delle spese di lite al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 92, co.2, c.p.c.
Al riguardo ha dedotto l'irrilevanza del riconoscimento della fondatezza, operata dalla controparte, della opposizione da lui (dall'opponente/appellante, si intende) proposta, in quanto effettuata soltanto dopo l'introduzione del giudizio;
ciò anche alla luce del fatto che fosse sufficiente una lettura del titolo esecutivo azionato con l'atto di precetto per appurare che, in virtù della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 2008/2020, egli (l'opponente/appellante, si intende) non fosse affatto debitore dell'importo di €.
125.252,90 riportato in precetto, bensì della ben minore somma di euro 62.626,45. E ha aggiunto che, nonostante la notifica della opposizione e l'evidenza dell'errore in cui era incorso l'opposto nella quantificazione del proprio credito, aveva dato anche seguito all'atto di precetto - a distanza di circa tre mesi dalla instaurazione dell'opposizione - promuovendo apposito pignoramento presso terzi, sempre per l'importo raddoppiato, e che, solo nella comparsa di costituzione depositata in data 12.04.2022 avesse, finalmente, riconosciuto la fondatezza dell'opposizione e l'effettiva entità del credito consacrato nel titolo esecutivo azionato.
Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., ha Parte_1 chiesto che, contrariamente a quanto disposto dal primo giudice, fosse condannato al Parte_2 pagamento delle spese di lite del primo grado in favore dell'appellante, rassegnando le seguenti conclusioni:
“…in parziale riforma della sentenza n. 3932/2024, pubbl. il 24/10/2024 e non notificata - RG n. 9925/2021 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere G.U. dott.ssa E. Vecchione, stante la fondatezza dell'opposizione promossa dall'appellante, per tutte le suesposte ragioni, condannare l'Ing. al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese legali di primo e secondo grado, con Parte_2 distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
Iscritta la causa al n. 1883/2025 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
9.10.2025, , contestando la fondatezza dell'avverso gravame - ritenendo che il primo giudice Parte_2 avesse correttamente compensato le spese di lite tra le parti, considerando il suo (dell'opposto/appellato, si intende) contegno processuale che, nel giudizio di primo grado, prima che si celebrasse la prima udienza fissata per il 15 aprile 2022, aveva espressamente aderito alla domanda dell'opponente- rassegnando le seguenti conclusioni: “- rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto;
- conseguenze di legge in merito a spese ed onorai, con attribuzione.”.
Con ordinanza del 4.11.2025 è stata fissata per la discussione l'udienza del 16.12.2025, ai sensi degli artt.
350, co.3, ultimo inciso, 350-bis e 281-sexies c.p.c., concedendo alle parti termine sino a sette giorni prima di tale udienza per il deposito di note conclusionali, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. (modalità decisoria ritenuta compatibile con la c.d. trattazione scritta;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 11/12/2024, n. 31984; Sez. III, 19/12/2022, n. 37137; cfr., anche, sebbene con riferimento specifico al rito del lavoro, Cass. civ., Sez. Unite, 30/06/2025, n. 17603), con l'assegnazione alle parti del termine perentorio fino al giorno dell'udienza sopra indicata per il deposito telematico delle predette note scritte.
E, depositate le note conclusionali (il 9.12.2025 dalla difesa dell'appellante e il 4.12.2025 dalla difesa dell'appellato) nonché le note di trattazione scritta (il 15.12.2025 dalle difese di entrambe le parti costituite), la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281- sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e, pertanto, merita accoglimento, avendo il primo giudice Parte_1 erroneamente compensato le spese tra le parti dovendo, invece, in seguito all'adesione dell'opposto all'avversa opposizione (equivalente, in sostanza, ad una rinuncia al precetto per metà dell'importo in esso indicato), condannare al pagamento delle spese di lite in favore della controparte (o, meglio, dei suoi Parte_2 difensori, dichiaratisi antistatari), in base al principio di causalità, sotteso a quello di soccombenza, ex art. 91
c.p.c.
Premessa, effettivamente, la legittimazione di (ossia della parte, anziché dei suoi difensori Parte_1 antistatari) ad impugnare la detta statuizione di compensazione delle spese (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20/10/2016,
n. 21248; Sez. VI - 3, Ord., 11/12/2014, n. 26089), va detto, invero, che, effettivamente, anche in base a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale riconoscimento (equivalente, nella sostanza, si ribadisce, ad una rinuncia al precetto in relazione ad una parte dell'importo nello stesso indicato) comportava, sì, la declaratoria di cessazione della materia del contendere (disposta dal primo giudice), ma con condanna della parte opposta/rinunciante al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, avendo Parte_2 comunque costretto quest'ultimo alla reazione giudiziale avverso tale atto di precetto (cfr., in argomento, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 10/01/2023, n. 351; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, 25/05/1998, n. 5207).
Nel giudizio di opposizione esecutiva l'opponente va considerato vittorioso, invero, anche quando si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento "in parte qua" della opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
29/11/2022, n. 35037; Sez. III, 11/10/2016, n. 20374).
In altri termini tale rinuncia non poteva giustificare la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., non ricorrendo le situazioni disciplinate da tale norma, anche in seguito alla sentenza n.77/2018 della
Corte Costituzionale.
In base a tale sentenza, infatti, la compensazione delle spese di lite deve dirsi ragionevolmente disposta solo ove ricorra soccombenza reciproca e in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o in ipotesi di sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2; quindi, eventualmente, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione a esse data in giurisprudenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 15/03/2025, n.
6901; Sez. III, Ord., 16/07/2024, n. 19534; Sez. lavoro, Ord., 01/07/2024, n. 17966Sez. II, Ord., 23/11/2023, n.
32547; Sez. VI - 2, Ord., 11/03/2022, n. 7992).
E ciò vale anche nel caso – come in quello in esame- di dichiarazione di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/05/2025, n. 13835).
Risulta condivisibile, del resto, l'ordinanza n. 14036/2024 della Suprema Corte, richiamata dall'appellante, con CP_ cui è stato ritenuto (sebbene in tema di riconoscimento di una pretesa previdenziale da parte dell' ), che il riconoscimento dell'avversa pretesa solo in corso di causa non possa costituire una ragione valida per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che la detta compensazione (fondata esclusivamente sul mero fatto di riconoscere l'altrui pretesa) non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione da parte del convenuto nonché della necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino al momento del detto riconoscimento (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 21/05/2024, n. 14036).
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In conseguenza dell'accoglimento dell'appello proposto da va riformata parzialmente la Parte_1 sentenza impugnata, con condanna di al pagamento delle spese di lite del primo grado di Parte_2 giudizio in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, ex art. 93 c.p.c., dell'opponente.
I compensi professionali del primo grado spettanti ai detti difensori vanno liquidati, in particolare, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi
(ossia a quelli medi ridotti del 50%) di cui al D.M. n.55/2014, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025,
n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n.
10206), per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2), con riferimento allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 in considerazione del valore della controversia, ancorato all'importo precettato (ex art. 17
c.p.c.).
Occorre precisare, a tal proposito, che nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. il valore della controversia si determina in base al "credito per cui si procede" a norma dell'art. 17 cod. proc. civ. e, cioè, con riferimento alla somma precettata nella sua interezza, non all'importo (eventualmente diverso ed inferiore) contestato.
In definitiva, il valore della lite da assumere a parametro di individuazione dello scaglione tariffario di riferimento per la liquidazione delle spese di lite va ancorato all'intero importo precettato, non già all'entità delle voci di precetto contestate (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30/04/2025, n. 11371).
Così come non è superfluo precisare che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n.
25664 cit.).
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Anche le spese del secondo grado di giudizio seguono il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti ai difensori dell'appellante vittorioso vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla durata, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) di cui al D.M. n.55/2014, per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664 cit.; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343 cit.; Sez. III, Ord.,
11/11/2024, n. 29077 cit.; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206 cit.) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €. 5.200,01 ad euro 26.000,00 (avendo riguardo all'importo spettante alla parte vittoriosa in relazione alle spese di lite, ossia in relazione all'unico capo che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr., in argomento, Cass. civ., Sez. V, Ord., 18/07/2025, n. 20171; Sez.
I, Ord., 02/08/2022, n. 23982).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando, ai sensi degli artt. 281-sexies, ultimo comma, 350, co. III, ultimo inciso, e 350- bis, c.p.c., nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.
1883/2025 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3932/2024 emessa dal Tribunale di Parte_1
Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 24.10.2024 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore degli avvocati Osvaldo EL e IO Parte_2
EL, quali difensori, dichiaratisi antistatari, di , delle spese del primo grado di giudizio, Parte_1 liquidate complessivamente in euro 7.837,5 (di cui euro 786,00 per esborsi ed euro 7.051,5 per compensi professionali), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) per legge.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore degli avvocati Osvaldo EL e Parte_2
IO EL, quali difensori, dichiaratisi antistatari, di , delle spese del secondo grado di Parte_1 giudizio, liquidate complessivamente in euro 2.365,5 (di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 1.983,00 per compensi professionali), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) per legge.
Napoli, 16.12.2025
Il Presidente
PP De TU
Il Consigliere est.
PP GU NF