Ordinanza cautelare 29 ottobre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/12/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00610/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00485/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 485 del 2025, proposto dalla Hill - Rom s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B4E0B4295A, rappresentata e difesa dagli avvocati LE Bracci, Patrizio Giordano e Vincenzina Dima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’AR - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Renzo Ristuccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della JO Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Elio Leonetti, Riccardo Esposito e Chiara Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’esclusione della ricorrente dalla procedura “ID 24APB015 - gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n.36/2023, per la stipula di un accordo quadro per l'affidamento della fornitura di sollevatori pazienti e verticalizzatori manuali per le aziende del SSR FVG ”, lotto 1- “ Sollevatori pazienti mobili di tipo passivo ”;
- della determinazione dell'AR n. 535 del giorno 11 agosto 2025 e dei relativi allegati;
- del verbale n. 7 della seduta di gara del 29 maggio 2025, allegato alla suddetta determina di aggiudicazione;
- del verbale n. 2 del 13 giugno 2025 con il quale la RUP ha rilevato e fatto propria l'esclusione della ricorrente;
- dei punti 1.2 e 1.4 dell'art. 4 del capitolato;
- del differimento all'accesso ai verbali recanti la motivazione di detta esclusione disposto in data 26 giugno 2025;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo;
nonché per la dichiarazione di invalidità/inefficacia dell'accordo quadro e dei contratti attuativi eventualmente stipulati con l'operatore economico aggiudicatario, con disponibilità a subentrare;
e per la conseguente condanna dell’AR a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla JO Italia s.p.a. il 21 ottobre 2025:
per l’annullamento
- della predetta determinazione dell’AR n. 535 dell’11 agosto 2025 e dei relativi allegati, limitatamente alle parti in cui l’offerta presentata dalla ricorrente è stata ritenuta conforme alle caratteristiche tecniche minime previste dall’art. 4 del capitolato;
- in parte qua , di tutti i verbali di gara, ivi inclusi il verbale n. 7 del 29 maggio 2025 ed il verbale n. 2 del 13 giugno 2025;
- della richiesta di chiarimenti trasmessa dall’AR alla ricorrente il 4 aprile 2025;
- di ogni altro atto collegato, presupposto, conseguenziale e/o connesso;
- in via subordinata, del disciplinare di gara e del capitolato speciale, nonché dei relativi allegati, e dell’ulteriore documentazione di gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della JO Italia s.p.a. (d’ora innanzi solo JO) e dell’AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. LE US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 30 settembre 2025 e depositato il successivo giorno 6 ottobre la ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale l’AR l’ha esclusa dal lotto 1 della procedura aperta, ai sensi dell’articolo 71 del d.lgs. n. 36/2023, finalizzata alla stipula di un accordo quadro con tre aggiudicatari per la fornitura di sollevatori pazienti mobili di tipo passivo.
La Commissione e, indi, il RUP hanno rilevato la mancata equivalenza fra l’apparecchiatura offerta e quanto richiesto nel capitolato speciale , “poiché il sollevatore è privo del basculamento elettrico richiesto (requisito minimo 1.4 del Capitolato ‘tutte le movimentazioni devono essere elettriche’), obbligando l’operatore ad eseguire alcune manovre manuali di adattamento della postura del paziente, con conseguente sforzo da parte dell’operatore, in contrasto con quanto previsto quale requisito minimo al punto 1.2 del Capitolato, secondo cui ‘Il sistema dovrà garantire i trasferimenti dal letto alla poltrona e/o carrozzina e viceversa, con passaggio da supino a seduto e viceversa, permettendo il cambio posturale del paziente in modo tale che lo sforzo complessivo dell’operazione non sia a carico dell’operatore’ .” (cfr. il verbale del 29 maggio 2025).
La ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. L’Amministrazione e la JO, aggiudicataria del lotto per cui è causa, si sono costituite in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Con atto notificato il 21 ottobre 2025 e depositato il giorno stesso la JO ha proposto ricorso incidentale. Ha impugnato gli atti di gara nella parte in cui l’AR non ha rilevato ulteriori non conformità dell’offerta della ricorrente alle caratteristiche tecniche minime previste dall’art. 4 del capitolato speciale e ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
4. Le parti hanno presentato memorie e repliche.
5. All’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
6. Il ricorso è infondato nel merito, il che consente di prescindere dall’esame dell’eccezione di irricevibilità formulata dalla ricorrente incidentale e ribadita all’odierna discussione dalla sua difesa. Il ricorso incidentale è conseguentemente improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
7. Col primo motivo la ricorrente principale ha dedotto, in estrema sintesi:
a) che il capitolato richiede movimentazioni elettriche, ma non menziona esplicitamente il “ basculamento elettrico ” come requisito obbligatorio e perciò sarebbe stato male interpretato;
b) che l’interpretazione accolta dall’AR, interpretando la lex specialis in modo restrittivo, violerebbe il principio di favor partecipationis ;
c) che, stando all’opposta lettura “inclusiva” proposta, il sollevatore offerto dalla ricorrente ha componenti elettriche per trasferimenti e cambio postura e sarebbe perciò conforme al capitolato.
7.1. Il motivo è infondato.
7.2. Il capitolato speciale prevede, per quanto qui d’interesse, che “ La configurazione e le caratteristiche tecnico-funzionali minime richieste, pena esclusione, sono le seguenti: […]
1.2 Il sistema dovrà garantire i trasferimenti dal letto alla poltrona e/o carrozzina e viceversa, con passaggio da supino a seduto e viceversa, permettendo il cambio posturale del paziente in modo tale che lo sforzo complessivo dell’operazione non sia a carico dell’operatore ; […]
1.4 Tutte le movimentazioni devono essere elettriche” .
7.3. In base al combinato disposto dei punti 1.2. e 1.4. era dunque richiesto, a pena d’esclusione, che fosse offerto un sollevatore mobile di tipo passivo destinato a pazienti non collaboranti in grado di effettuare elettricamente tutte quante le movimentazioni – nessuna esclusa - necessarie al trasferimento dal letto a poltrona/carrozzina (e viceversa) e il passaggio da supino a seduto e viceversa, in modo tale da sgravare di ogni sforzo l’operatore sanitario. Tra queste rientra senz’altro il basculamento che si pone quale “movimentazione intermedia” tra le due posizioni (“estreme”) supina e seduta.
È perciò logicamente evidente che l’obbligo, previsto a pena di esclusione, secondo cui “ tutte le movimentazioni devono essere elettriche ” (punto 1.4), non escluse quelle “intermedie”, si doveva necessariamente intendere come esteso anche alla movimentazione di basculamento/passaggio da supino a seduto.
7.4. La precisa caratteristica individuata nel capitolato della movimentazione completamente elettrica, richiesta a pena di esclusione, risponde peraltro alla specifica esigenza – comunque emergente con chiarezza dalla lex specialis – che all’operatore sia possibile intervenire, senza sforzo da parte sua, sulla postura del paziente in tutte le fasi (“intermedie”) di funzionamento del sollevatore, movimentazione verticale (nella duplice forma di sollevamento/abbassamento) e trasferimento (in sospensione), variando, all’interno di un range di sicurezza, il grado di inclinazione, scegliendo quello più appropriato ovvero adeguandolo alle specifiche esigenze (ad es. pazienti più irrequieti beneficiano di maggior comfort attraverso l’utilizzo di posture più inclinate; nel caso di pazienti obesi una maggior inclinazione consente di scaricare il peso maggiormente sulla schiena riducendo la pressione sulla parte inferiore delle cosce).
7.5. Occorre pure puntualizzare che non giova alla ricorrente il rilievo dell’assenza testuale, nel capitolato, del lemma “ basculamento ” in quanto, si ripete, tale movimentazione, ancorché non espressamente menzionata, è descritta in termini funzionali nel requisito 1.2. (“ passaggio da supino a seduto … permettendo il cambio posturale ”) e la clausola “ tutte le movimentazioni ” di cui al punto 1.4. ha incontestabilmente portata onnicomprensiva, di talché include, tra le altre, il basculamento.
7.6. La previsione del capitolato (punti 1.2 e 1.4) è chiara ed è stata quindi correttamente interpretata dall’AR.
7.7. L’ulteriore questione della violazione del favor partecipationis sul rilievo che solo l’aggiudicataria abbia presentato un prodotto conforme alle richieste del capitolato “è irrilevante, nel senso che questa è proprio la ragione per cui l’appalto è stato così aggiudicato. Dimostrare che il capitolato è stato “confezionato” su misura dell’aggiudicataria postula ben altro ” (Cons. di Stato., n. 4466/2017).
7.8. Dalle considerazioni che precedono discende la corretta esclusione dell’offerta della ricorrente per carenza delle caratteristiche tecniche richieste dal capitolato speciale.
Diversamente dai sistemi completamente elettrici, infatti, quanto proposto dalla ricorrente prevede – per stessa ammissione della ricorrente e come peraltro già riconosciuto in un caso analogo dal T.A.R. Veneto, n. 1030/2016 e dal Cons. di Stato, n. 4466/2017 cit. - un cambio posturale con sistema elettrico soltanto tra due posizioni fisse ed immodificabili:
- trasferimento dal letto: si passa dalla posizione supina (paziente nel letto) a quella seduta (prima in sospensione poi nella sedia);
- trasferimento dalla sedia: si passa dalla posizione seduta (nella sedia e poi in sospensione) a quella supina (nel rilascio sul letto).
E perciò il prodotto offerto dalla ricorrente non consente di effettuare “tutte” le movimentazioni in maniera elettrica, come richiesto dal capitolato, obbligando invece l’operatore sanitario ad eseguire alcune manovre manuali di adattamento della postura del paziente durante le movimentazioni.
Ne consegue la piena legittimità dell’esclusione sul rilievo della non conformità dell’offerta.
8. Col secondo motivo la ricorrente principale ha dedotto che, anche se si ammettesse la necessità del basculamento elettrico, l’offerta proposta è equivalente a quella di JO: l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare l’equivalenza o chiedere chiarimenti, non escludere.
8.1. Il motivo è infondato.
8.2. In primo luogo occorre rilevare che la ricorrente non ha presentato in gara la dichiarazione di equivalenza del proprio prodotto né alcuna documentazione a comprova del possesso della stessa, che erano invece espressamente richieste dalla disciplina di gara (art. 4 del disciplinare di gara, ai punti 4 e 5, pag. 82 “ l’offerta tecnica dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una relazione tecnica che, evidenziando la non conformità, motivi l’equivalenza funzionale, nonché dall’eventuale documentazione scientifica a supporto di quanto dichiarato ”).
8.3. In secondo luogo, dall’esame dei verbali, emerge che la Commissione ha svolto un’approfondita istruttoria, anche disponendo un’apposita prova pratica volta a “ valutare, con la massima perizia possibile l’equivalenza del prodotto offerto rispetto a quanto richiesto dal Capitolato ” proprio in relazione anche alla caratteristica qui in contestazione.
All’esito la stessa Commissione ha restituito un giudizio di natura tecnico-discrezionale pienamente coerente e del tutto plausibile - riconoscendo peraltro l’equivalenza per quanto concerne altri aspetti, comunque contestati dalla ricorrente incidentale - che perciò sfugge al sindacato giurisdizionale ammesso (manifesto travisamento, errori macroscopici, illogicità evidenti).
8.4. Il giudizio negativo di equivalenza resiste alle censure attoree anche e soprattutto per le condividibili considerazioni già svolte nei precedenti specifici citati dalla difesa dell’AR e della JO, e già richiamati nell’esame del primo motivo, T.A.R. Veneto nella sentenza n. 1030/2016 e Cons. di Stato, n. 4466/2017, che qui si devono intendere richiamate.
Occorre solo aggiungere che è la stessa ricorrente ad affermare – confermando la sostanziale assenza di equivalenza - che il basculamento manuale, assicurato dal sollevatore Viking L/XL, avviene attraverso il braccio di sollevamento elettrico, il flexlink e il bilancino con le relative chiusure, risultando invece assente quel componente aggiuntivo qual è, nel sistema offerto dalla JO, la “barra di sollevamento DPS ( dynamic positioning system ) media”, che consente proprio il “basculamento” elettrico in conformità a quanto indicato nella lex specialis .
8.5. Anche il secondo motivo di ricorso è perciò infondato.
9. Col terzo motivo la ricorrente ha dedotto l’incoerenza dell’esclusione con le precedenti aggiudicazioni dell’AR (quando la OM era risultata aggiudicataria in precedenti gare con requisiti simili e il sollevatore era stato valutato positivamente) e altre gare (es. ULSS 5 Polesana) dove lo stesso modello è stato ritenuto conforme. L’esclusione sarebbe perciò contraria al principio di buona fede e tutela dell’affidamento.
9.1. Il motivo è infondato.
9.2. Quanto ai profili relativi all’incoerenza del giudizio rispetto a precedenti aggiudicazioni, la difesa dell’AR ha ben chiarito che, diversamente dalla procedura odierna, la lex specialis della gara precedente del 2018 ammetteva anche l’offerta di attrezzature che non consentissero movimentazioni interamente elettriche. Tant’è vero che in quella gara le modalità con le quali il sollevatore offerto eseguiva il cambio posturale erano oggetto di un requisito a punteggio e non di un requisito di minima, come emerge dalla stessa tabella riportata a pag. 17 del ricorso introduttivo del giudizio.
9.3. Quanto al concorrente profilo della ritenuta conformità del prodotto offerto nella gara indetta dalla ULSS Polesana risulta che, diversamente dall’odierna procedura, la gara richiamata dalla ricorrente non prevedeva a pena di esclusione che il sollevatore mobile dovesse garantire che “tutte” le movimentazioni dovessero essere interamente elettriche. La semplice previsione della gara dell’ULSS Polesana che il cambio postura fosse elettrico non indicava, con la necessaria limpidezza e in tono marcatamente omnicomprensivo, che “tutte” le fasi di movimentazione (ivi compreso il basculamento) fossero elettriche.
10. Col quarto motivo la ricorrente ha dedotto, in via derivata, l’illegittimità dell’aggiudicazione ad JO. Il motivo è infondato perché la censura è proposta in via meramente derivata dall’illegittimità dell’esclusione che, però, è stata correttamente disposta.
11. In conclusione il ricorso principale deve essere respinto perché infondato.
Ne consegue l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza d’interesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando nel giudizio, come in epigrafe proposto, così dispone:
- respinge il ricorso introduttivo del giudizio;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza d’interesse.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’AR e della JO, delle spese di lite che liquida in € 5.000, oltre accessori per ciascuna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
LE US, Primo Referendario, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE US | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO