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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/09/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7740/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7740/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
), (C.F. C.F._1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. C.F._3 Parte_4
), (C.F. C.F._4 Parte_5
), elettivamente domiciliati in Verona presso C.F._5 lo studio dell'Avv. PERRINO PATRIZIA che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale CP P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa in qualità di procuratrice e mandataria (C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA DEL CAUCASO N. 49 00100 ROMA presso lo studio dell'Avv. FEDERICI PIERLUIGI che la rappresenta e pagina 1 di 7 difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, e per essa in qualità di procuratrice e mandataria (C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
VIA DEL CAUCASO N. 49 00100 ROMA presso lo studio dell'Avv.
FEDERICI PIERLUIGI che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di intervento;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 13.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2522/22 emesso dal
Tribunale di Verona, articolata dai sig.ri con Parte_1
l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, che qui si intende richiamato per relationem, è infondata e va rigettata, alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte.
Sussiste, innanzitutto, la titolarità attiva del credito in capo ad cui è subentrata, in corso di causa, la cessionaria CP
intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. Controparte_3
A questo proposito, deve essere preliminarmente rilevato come gli opponenti deducano non tanto l'assenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria, bensì la mancanza di prova di tale titolarità, per non avere dimostrato che il credito per cui è causa CP fosse compreso tra quelli oggetto di cessione (cfr. l'esposizione del primo motivo di opposizione).
Ora, è pacifico che la pubblicazione dell'avviso di cessione ex art. 58 TUB svolge una funzione meramente pubblicitaria, ai fini pagina 2 di 7 dell'opponibilità al debitore ceduto, e che, pertanto, non è idonea a costituire prova del contratto di cessione intercorso tra le parti.
Cionondimeno, alla luce degli orientamenti della Corte di
Legittimità, va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al pagina 3 di 7 di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo) (cfr. sul punto, di recente, Cass. 17944/23; Cass.,
9412/2023).
Ebbene, nel caso di specie, parte convenuta opposta ha fornito adeguata prova della titolarità dei crediti per cui è causa, sorti da rapporti originariamente intercorsi con Unicredit S.p.a. (docc. 4 – 7 di parte opposta), producendo: a) la prova della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte II n. 92 del 6 agosto 2020 (cfr. doc. 03 del fascicolo monitorio) della cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi dell'art. 58 del testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1° settembre
1993 n. 385), con cui ha acquistato pro soluto da CP
Unicredit S.p.a., con effetto dal 20.7.2020, taluni crediti deteriorati, con caratteristiche proprie di quelli oggetto di causa;
b) la dichiarazione della cedente in relazione all'avvenuto trasferimento dei crediti per cui è causa ad (doc. 1 di CP parte opposta allegato alla memoria 183 c.p.c. n. 2) (per la rilevanza di detta dichiarazione cfr. Cass. 10200/2021); c) la lista pagina 4 di 7 delle posizioni cedute (doc. 3 allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
L'intervenuta ha, da ultimo, dimesso l'avviso CP_3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte
II n. 78 del 4 luglio 2024 – (doc. 4) e la successiva integrazione pubblicata in G.U., parte II n. 86 del 23 luglio 2024 (doc. 5), dai quali emerge l'acquisto dei crediti oggetto di causa da CP
Le eccezioni di difetto di titolarità attiva del credito devono, pertanto, essere rigettate.
Ciò detto, l'ulteriore eccezione di assenza delle autorizzazioni legislative di e della sua procuratrice e mandataria CP
(già , ai sensi dell'art. 2 della Legge Controparte_4 CP_2
130/1999 - “Legge sulla Cartolarizzazione” – all'attività di riscossione del credito cartolarizzato nei confronti degli attori in opposizione è stata sollevata dagli opponenti soltanto nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed è, pertanto, tardiva.
Venendo a considerare i motivi di opposizione articolati subb 2 e 3 dell'atto di citazione, i medesimi non meritano accoglimento alla luce dei rilievi che seguono.
Sebbene con ordinanza del 31.8.2023 sia stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo sulla base della non condivisibilità della tesi di parte opposta e della ritenuta necessità che il creditore agisca giudizialmente nei confronti del debitore principale entro il termine di decadenza, appare invece preferibile – come questo Giudice ha rilevato in altre successive pronunce – dare seguito all'interpretazione, consolidatasi negli ultimi mesi in seno alla Corte di Legittimità, secondo cui, laddove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta scritta”, detta previsione può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'istanza può essere proposta, sicché l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può considerarsi essere stato soddisfatto pagina 5 di 7 (anche) mediante una richiesta stragiudiziale di pagamento diretta ai fideiussori (cfr. Cass. 33470/24; Cass. 25344/24; Cass.
835/25; cfr. App. Firenze 1163/2024; App. Venezia 1726/2024).
Ora, nel caso di specie, è documentale la previsione di un obbligo dei fideiussori di pagare “a semplice richiesta scritta” (cfr. art. 6 doc. 7 di parte opposta) e sono gli stessi opponenti a dare atto che, contestualmente al recesso dai rapporti intercorrenti con la e alla revoca degli affidamenti concessi, Controparte_5
Unicredit S.p.a. (originaria titolare del credito) ha intimato stragiudizialmente il pagamento di quanto dovuto ai fideiussori
(cfr. doc. 3 di parte opponente). Tale richiesta, in virtù del già menzionato orientamento giurisprudenziale, ha evitato il verificarsi della decadenza ex art. 1957 c.c., e ciò sia che si reputi valida la deroga al termine semestrale ivi previsto, sia che la clausola di deroga venga ritenuta nulla per violazione della disciplina antitrust, sicché la relativa questione (motivo 3 di opposizione) va dichiarata assorbita.
Parimenti infondato va giudicato il motivo di opposizione sub 4, in quanto – secondo un orientamento consolidato, che questo Giudice ritiene di condividere – perché il negozio possa essere qualificato come contratto autonomo di garanzia è necessario che nel contratto di fideiussione sia stata inserita non soltanto la clausola di pagamento "a prima richiesta”, ma anche
“senza eccezioni", essendo tale ultima previsione incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale
(Cass. 27619/20).
Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dai fideiussori – al di là del fatto che le questioni sollevate sono identiche, per petitum e causa petendi a quelle articolate nel giudizio 2229/14 e oggetto di pronuncia passata in giudicato (cfr. docc.
7-9 di parte opposta) –
pagina 6 di 7 la stessa non può essere vagliata nel merito, essendo CP priva di legittimazione passiva in ordine alle pretese di ricalcolo dei rapporti dare-avere, poiché non è consentito al debitore ceduto proporre, nei confronti del cessionario, eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente, nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso
(Cass. 13735/22).
Il rigetto dell'opposizione comporta la condanna degli opponenti alla rifusione, in favore di parte opposta e di parte intervenuta, delle spese di lite, che si liquidano (complessivamente per entrambe, stante l'identità di difesa) come in dispositivo, ai sensi dei valori medi di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (diminuite per la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Rigetta le domande riconvenzionali svolte da parte opponente;
Condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta e a parte intervenuta le spese di lite, che si liquidano complessivamente per entrambe in € 29.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 29 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7740/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
), (C.F. C.F._1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. C.F._3 Parte_4
), (C.F. C.F._4 Parte_5
), elettivamente domiciliati in Verona presso C.F._5 lo studio dell'Avv. PERRINO PATRIZIA che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale CP P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa in qualità di procuratrice e mandataria (C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA DEL CAUCASO N. 49 00100 ROMA presso lo studio dell'Avv. FEDERICI PIERLUIGI che la rappresenta e pagina 1 di 7 difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, e per essa in qualità di procuratrice e mandataria (C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
VIA DEL CAUCASO N. 49 00100 ROMA presso lo studio dell'Avv.
FEDERICI PIERLUIGI che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di intervento;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 13.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2522/22 emesso dal
Tribunale di Verona, articolata dai sig.ri con Parte_1
l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, che qui si intende richiamato per relationem, è infondata e va rigettata, alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte.
Sussiste, innanzitutto, la titolarità attiva del credito in capo ad cui è subentrata, in corso di causa, la cessionaria CP
intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. Controparte_3
A questo proposito, deve essere preliminarmente rilevato come gli opponenti deducano non tanto l'assenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria, bensì la mancanza di prova di tale titolarità, per non avere dimostrato che il credito per cui è causa CP fosse compreso tra quelli oggetto di cessione (cfr. l'esposizione del primo motivo di opposizione).
Ora, è pacifico che la pubblicazione dell'avviso di cessione ex art. 58 TUB svolge una funzione meramente pubblicitaria, ai fini pagina 2 di 7 dell'opponibilità al debitore ceduto, e che, pertanto, non è idonea a costituire prova del contratto di cessione intercorso tra le parti.
Cionondimeno, alla luce degli orientamenti della Corte di
Legittimità, va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al pagina 3 di 7 di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo) (cfr. sul punto, di recente, Cass. 17944/23; Cass.,
9412/2023).
Ebbene, nel caso di specie, parte convenuta opposta ha fornito adeguata prova della titolarità dei crediti per cui è causa, sorti da rapporti originariamente intercorsi con Unicredit S.p.a. (docc. 4 – 7 di parte opposta), producendo: a) la prova della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte II n. 92 del 6 agosto 2020 (cfr. doc. 03 del fascicolo monitorio) della cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi dell'art. 58 del testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1° settembre
1993 n. 385), con cui ha acquistato pro soluto da CP
Unicredit S.p.a., con effetto dal 20.7.2020, taluni crediti deteriorati, con caratteristiche proprie di quelli oggetto di causa;
b) la dichiarazione della cedente in relazione all'avvenuto trasferimento dei crediti per cui è causa ad (doc. 1 di CP parte opposta allegato alla memoria 183 c.p.c. n. 2) (per la rilevanza di detta dichiarazione cfr. Cass. 10200/2021); c) la lista pagina 4 di 7 delle posizioni cedute (doc. 3 allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
L'intervenuta ha, da ultimo, dimesso l'avviso CP_3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte
II n. 78 del 4 luglio 2024 – (doc. 4) e la successiva integrazione pubblicata in G.U., parte II n. 86 del 23 luglio 2024 (doc. 5), dai quali emerge l'acquisto dei crediti oggetto di causa da CP
Le eccezioni di difetto di titolarità attiva del credito devono, pertanto, essere rigettate.
Ciò detto, l'ulteriore eccezione di assenza delle autorizzazioni legislative di e della sua procuratrice e mandataria CP
(già , ai sensi dell'art. 2 della Legge Controparte_4 CP_2
130/1999 - “Legge sulla Cartolarizzazione” – all'attività di riscossione del credito cartolarizzato nei confronti degli attori in opposizione è stata sollevata dagli opponenti soltanto nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed è, pertanto, tardiva.
Venendo a considerare i motivi di opposizione articolati subb 2 e 3 dell'atto di citazione, i medesimi non meritano accoglimento alla luce dei rilievi che seguono.
Sebbene con ordinanza del 31.8.2023 sia stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo sulla base della non condivisibilità della tesi di parte opposta e della ritenuta necessità che il creditore agisca giudizialmente nei confronti del debitore principale entro il termine di decadenza, appare invece preferibile – come questo Giudice ha rilevato in altre successive pronunce – dare seguito all'interpretazione, consolidatasi negli ultimi mesi in seno alla Corte di Legittimità, secondo cui, laddove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta scritta”, detta previsione può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'istanza può essere proposta, sicché l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può considerarsi essere stato soddisfatto pagina 5 di 7 (anche) mediante una richiesta stragiudiziale di pagamento diretta ai fideiussori (cfr. Cass. 33470/24; Cass. 25344/24; Cass.
835/25; cfr. App. Firenze 1163/2024; App. Venezia 1726/2024).
Ora, nel caso di specie, è documentale la previsione di un obbligo dei fideiussori di pagare “a semplice richiesta scritta” (cfr. art. 6 doc. 7 di parte opposta) e sono gli stessi opponenti a dare atto che, contestualmente al recesso dai rapporti intercorrenti con la e alla revoca degli affidamenti concessi, Controparte_5
Unicredit S.p.a. (originaria titolare del credito) ha intimato stragiudizialmente il pagamento di quanto dovuto ai fideiussori
(cfr. doc. 3 di parte opponente). Tale richiesta, in virtù del già menzionato orientamento giurisprudenziale, ha evitato il verificarsi della decadenza ex art. 1957 c.c., e ciò sia che si reputi valida la deroga al termine semestrale ivi previsto, sia che la clausola di deroga venga ritenuta nulla per violazione della disciplina antitrust, sicché la relativa questione (motivo 3 di opposizione) va dichiarata assorbita.
Parimenti infondato va giudicato il motivo di opposizione sub 4, in quanto – secondo un orientamento consolidato, che questo Giudice ritiene di condividere – perché il negozio possa essere qualificato come contratto autonomo di garanzia è necessario che nel contratto di fideiussione sia stata inserita non soltanto la clausola di pagamento "a prima richiesta”, ma anche
“senza eccezioni", essendo tale ultima previsione incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale
(Cass. 27619/20).
Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dai fideiussori – al di là del fatto che le questioni sollevate sono identiche, per petitum e causa petendi a quelle articolate nel giudizio 2229/14 e oggetto di pronuncia passata in giudicato (cfr. docc.
7-9 di parte opposta) –
pagina 6 di 7 la stessa non può essere vagliata nel merito, essendo CP priva di legittimazione passiva in ordine alle pretese di ricalcolo dei rapporti dare-avere, poiché non è consentito al debitore ceduto proporre, nei confronti del cessionario, eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente, nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso
(Cass. 13735/22).
Il rigetto dell'opposizione comporta la condanna degli opponenti alla rifusione, in favore di parte opposta e di parte intervenuta, delle spese di lite, che si liquidano (complessivamente per entrambe, stante l'identità di difesa) come in dispositivo, ai sensi dei valori medi di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (diminuite per la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Rigetta le domande riconvenzionali svolte da parte opponente;
Condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta e a parte intervenuta le spese di lite, che si liquidano complessivamente per entrambe in € 29.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 29 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
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