TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/12/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1435/25 R.G. introdotta da
, elett.te dom.to in Barile presso lo studio Parte_1 dell'avv. Carmela Di Tolve che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo;
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 elett.te dom.ti in Rapolla presso lo studio dell'avv. Vania Lapolla che li rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrenti con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni della separazione.
Conclusioni: le parti private come da ricorso introduttivo;
il P.M. come da parere espresso. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 09.07.2025 , , Parte_1 Controparte_1
e hanno chiesto Controparte_2 Controparte_3 congiuntamente la modifica delle condizioni della separazione consensuale dei coniugi e , come Parte_1 Controparte_1 omologata da questo Tribunale con decreto n. 103/14 del
15.07.2014.
Hanno dedotto di voler ridurre il contributo di mantenimento ordinario a carico del padre per i figli e , maggiorenni CP_2 Per_1 non economicamente autosufficienti, già stabilito in complessivi €
600,00 mensili, con la conferma della assegnazione della casa coniugale alla moglie, che vi abita con i due figli.
Hanno inoltre stabilito che:
“- Entrambi i coniugi sopporteranno nella misura del 50% il pagamento delle seguenti spese dei figli: Spese straordinarie quali: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante/ di base ad eccezione dei farmaci comuni da banco ( es tachipirina, antinfiammatori, integratori etc); - spese mediche non comprese nell'elenco di cui sopra (da concordare) spese scolastiche
(da concordare); - I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti”.
Hanno concluso affinché il Tribunale “Voglia ridurre l'obbligo di mantenimento di nei confronti dei due figli da €. Parte_1
600,00 mensili ad €. 300,00 mensili, da corrispondere nella misura di €. 150,00 mensili, ciascuno, ad entrambi i figli, entro il giorno 5 di ogni mese disponendo l'attribuzione dell'assegno di mantenimento direttamente in favore dei figli e Controparte_2 CP_3 mediante bonifico alle coordinate bancarie o postali che
[...] saranno tempestivamente indicate. Spese straordinarie come regolamentate in narrativa”.
Disposta la comunicazione degli atti al P.M., questi ha comunicato di nulla opporre all'accoglimento del ricorso.
Preso atto dell'età dei figli, della congiunta deduzione del mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte degli stessi, delle condizioni economiche come dedotte e documentate, del persistente godimento della casa coniugale da parte della coniuge e dei due figli, osserva il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative, sicché il ricorso va accolto e le condizioni della separazione vanno modificate come richiesto dai ricorrenti.
Nulla per le spese, attesa la congiunta proposizione della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
con ricorso del 09.07.2025, così provvede: Controparte_3
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, omologa l'accordo di modifica delle condizioni della separazione coniugale di e , come integralmente Parte_1 Controparte_1 riportato in motivazione;
b) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio del 09.12.2025
La Presidente est.