Art. 14.
L'Istituto e' dotato di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Il governo amministrativo dell'istituto e' affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:
due rappresentanti dei Ministero della pubblica Istruzione;
un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
un rappresentante del Comune;
un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;
il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
La nomina dei Consiglio di amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresi', tra i consiglieri il presidente.
Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti del diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello Istituto.
L'Istituto e' dotato di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Il governo amministrativo dell'istituto e' affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:
due rappresentanti dei Ministero della pubblica Istruzione;
un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
un rappresentante del Comune;
un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;
il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
La nomina dei Consiglio di amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresi', tra i consiglieri il presidente.
Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti del diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello Istituto.