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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 11/11/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 980/2024 RG
promossa da
(CF: ), in qualità di amministratore di sostegno Parte_1 C.F._1 d a e difesa dall'avv. Giancarlo GIORDANO Controparte_1 presso il al corso Raimondo n.53 è eletto domicilio
– parte attrice –
contro
1) (CF: ), contumace CP_2 C.F._2
2) F: ), contumace CP_3 C.F._3
3) (P na del legale rappresentante pro-tempore, CP_4 P.IVA_1 rap a dall' ONTANA presso il cui studio in Genova alla via Fieschi n. 3/17 è eletto domicilio
–parti convenute –
Ragioni della decisione (1) Abstract. quale amministratrice di sostegno del figlio Parte_1 [...]
(giusto decreto di nomina del 24.02.2021 e autorizzazione a proporre il CP_1 el 16.4.2021), premesso che, il 27.02.2004, in Sanremo, mentre si trovava all'interno del cortile di casa, veniva investito da un'auto, che stava facendo retromarcia Controparte_1 all'in mestico, di proprietà di e condotta da CP_2
riportando una frattura/lussazione epifisaria distale del femore destro CP_3 ella diafasi distale del femore e distacco del nucleo di accrescimento che imponeva molteplici interventi chirurgici e l'allungamento dell'arto, lamentato che, in dipendenza del sinistro, il minore aveva riportato lesioni personali con esiti invalidanti temporanei e permanenti nonché danni patrimoniali, allegato di aver ricevuto dalla compagnia di assicurazione del veicolo (allora Controparte_5 oggi ) la somma di € 25.000,00, trattenuta a titolo di Controparte_6 acconto sul maggior danno, attesa la situazione clinica non stabilizzata, dedotta le esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro, con atto di CP_3 citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio CP_2 CP_3
e la , in persona del legale rappresentante pro–tempore, e la società
[...] CP_4
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_7
1 dott. Pasquale LONGARINI tempore, per sentirli condannare al pagamento, in solido tra loro, in suo favore, al risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non, patiti in esito al sinistro, con vittoria di spese e competenze professionali anche della fas di negoziazione assistita. 1.1) Si costituiva in giudizio la società , in persona del legale rappresentante CP_4 pro-tempore, che, eccepita la prescrizione del diritto al risarcimento del danno riconducibile al sinistro stradale rivendicato da parte attrice, contestate le domande attoree in punto an, essendo responsabili della causazione del sinistro i titolari della potestà genitoriale sul minore per omessa sorveglianza/vigilanza/custodia, e in punto quantum, essendo insufficiente la documentazione offerta in prova, instava, per il rigetto delle domande attoree, in via subordinata, per il contenimento del risarcimento in ragione di un concorso di colpa dei genitori del danneggiato, con vittoria di spese e competenze di giudizio 1.2) Nella contumacia di e assunta la prova orale CP_3 CP_2
(interpello di e audizione teste , licenziata CTU CP_3 Testimone_1 medico–legal di 'acquisizione e/o Controparte_1
l'esibizione ai sensi degli artt. 210 e ss. c.p.c. dei fascicoli relativi al signor CP_1
a e/o e/o a terzi che avessero riconosciuto allo stesso ristori per
[...] CP_8 CP_9 si 20 24, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 11.11.2025, come da separato verbale.
(2) sul merito della domanda attorea. Premesso che, in ragione della documentata presenza di atti interruttivi nel periodo 2019/2021 e nel periodo 2021/2024 e del disposto di cui all'art. 2947, co,3. Cc che prevede un maggior termine prescrizionale nell'ipotesi in cui il fatto costituisce reato (nella specie lesioni colpose gravi/gravissime), l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno riconducibile al sinistro stradale del 27.02.2004 è infondata, la domanda attorea è, invece, fondata e, pertanto, deve essere accolta. 2.1) Il primo comma dell'art. 2054 Cc stabilisce che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Presupposti di operatività della norma sono: (i) la derivazione del danno da un veicolo senza guida di rotaie;
(ii) la riconducibilità dell'evento dannoso ad una condotta correlata alla circolazione stradale;
(iii) la circolazione del veicolo su strada pubblica o su strada privata ad uso pubblico o comunque in area in cui il traffico veicolare e pedonale sia paragonabile a quello stradale. 2.2) Tanto premesso, nel caso di specie, in persona del suo Controparte_1 amministratore di sostegno ha offerto la prova di essere stato investito, Parte_1 mentre si trovava nel cortile di casa, nel mentre di una manovra di retromarcia all'interno del piazzale domestico, dall'auto di proprietà di condotta CP_2 da ed assicurata con , oggi . CP_3 Controparte_10 CP_4
Su i e perentorie son CP_3 denuncia di sinistro del 11.03.2024 (doc. 1 di parte attrice), laddove si assumeva la totale responsabilità dell'incidente, riconosciute in sede di interpello, allorchè, alla domanda Per_
“ la denuncia di sinistro a mia firma depositata presso in data Controparte_5
11.03.2004 che mi viene rammostrata?”, rispondeva: «si è vero», ed ivi ribadite allorchè, alla domanda “Vero che, in data 27.02.2004, in Sanremo, il signor Controparte_1 mentre si trovava nel cortile di casa, veniva investito da un'auto che stava facendo retromarcia all'interno dello stesso piazzale e condotta dalla signora ”, CP_3 rispondeva: «si, è vero», e confermate dal teste laddove, alla Testimone_1 domanda “Vero che, in data 27.02.2004, in Sanremo, il signor mentre Controparte_1
2 dott. Pasquale LONGARINI si trovava nel cortile di casa, veniva investito da un'auto che stava facendo retromarcia all'interno dello stesso piazzale e condotta dalla signora ”, dichiarava «io CP_3 ero presente. Io e mio fratello eravamo in giardino, davanti a casa, a giocare insieme. Mia zia CP_3
è passata davanti al giardino chiedendo se avessimo visto il suo cane. Dopodichè siamo usciti
[...] insieme al cane. Non avendolo trovato, mia zia ha preso la macchina e in retromarcia ha investito mio fratello. Il giardino era davanti casa, mia madre ci controllava dalla finestra avanti alla cucina. La distanza del giardino dal parcheggio era circa 5/6 metri. Al piazzale si accede tramite un cancello che lo divide dal giardino. Mio fratello era molto piccolo, la macchina lo ha preso per intero. Al momento dell'urto, io ero poco distante da mio fratello». 2.3) L'amministrato, peraltro già affetto da Sindrome di Williams («L'evento traumatico e le sue conseguenze, sono intervenute in soggetto affetto da sindrome di Williams, una rara condizione genetica diagnosticata durante il percorso di cure, causata da una micro delezione del cromosoma 7 nella regione q11, usualmente caratterizzata da presenza di cardiopatie, ritardo psicomotorio, dismorfismi facciali, specifico profilo cognitivo e comportamentale», CTU, pag. 34), ha, altresì, dimostrato la sussistenza del nesso causale tra l'investimento ad opera della CP_3
e la frattura/lussazione epifisaria distale del femore destro con lussazio
[...] diafasi distale del femore e distacco del nucleo di accrescimento, diagnosticata al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo, ove veniva trasportato nell'immediatezza del fatto (doc. n.3 di parte attrice), confermata dall'Istituto GASLINI di Genova, ove veniva trasferito d'urgenza (doc. n. 10 di parte attrice), certificata dal CTU, laddove, alle pagine 32/33 dell'elaborato testualmente si legge «la vicenda riguarda gli esiti di una frattura di lussazione dell'epifisi distale del femore destro destra riportata il riportata il 27 febbraio 2004; una sofferenza compatibile con la dinamica descritta in atti e confermata alla visita, investimento con arrotamento da parte di auto», la cui riduzione e riabilitazione imponeva numerosi interventi chirurgici, anche di allungamento dell'arto (docc. da n. 11 a n.69 di parte attrice), come rilevato in sede di CTU «La frattura con lussazione del femore, di per sé già grave, è stata complicata dalla contemporanea sofferenza del nucleo di accrescimento epifisario, contiguo al tratto osseo fratturato. Si tratta di quella porzione della cartilagine che assicura in età pediatrica la produzione di quel tessuto cartilagineo necessario per l'allungamento osseo e quindi la crescita staturale dell'individuo. Le conseguenze di una sofferenza di questa struttura sono variabili, in questo caso deve registrarsi una riduzione ed una asimmetria dell'accrescimento del segmento osseo, con una deviazione dell'asse del femore e conseguente atteggiamento in valgo. L'accorciamento e la deviazione del femore hanno determinato nel tempo vari interventi di correzione, necessari a ripristinare l'asse ed allungare l'arto inferiore per consentire una efficace deambulazione» (CTU, pag. 33). 2.4) Purtuttavia, l'accertamento dell'intervenuta violazione, da parte dell'automobilista, che era ben consapevole della presenza del minore («Mia zia è passata CP_3 davanti al giardino chiedendo se avessimo visto il suo cane. Dopodichè siamo usciti insieme al cane. Non avendolo trovato, mia zia ha preso la macchina e in retromarcia ha investito mio fratello», deposizione , per non essersi avveduto della presenza del minore Testimone_1 nello spazio del piazzale domestico interessato dalla manovra di retromarcia, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dei genitori del piccolo , CP_1 potendo l'eventuale, e lamentata, inosservanza del dovere di custodia/vigilanza, comportare l'affermazione di una colpa concorrente. 2.4.1) Il primo comma dell'art. 2054 Cc stabilisce che il conducente di un veicolo senza guida rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La disciplina dell'art. 2054 Cc costituisce, invero, un'applicazione della regola generale posta dall'art. 2050 Cc, nel senso che la circolazione dei veicoli è stata considerata dal
3 dott. Pasquale LONGARINI legislatore un caso particolare di attività pericolosa. In sostanza, l'art. 120 del CdS è stato sostanzialmente trasposto nell'art. 2054 cc e nel contempo se ne è ricavata una norma generale, l'art. 2050 cc, con la conseguenza che la circolazione dei veicoli concreta una species rispetto al genus delle attività pericolose, come è confermato dall'identità della prova liberatoria per il superamento della presunzione di responsabilità, prevista rispettivamente dall'art. 2050 cc (che richiede la dimostrazione di “avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”) e dall'art. 2054 cc, comma 1 (che prevede la dimostrazione che il conducente ha fatto “tutto il possibile per evitare il danno”). L'art. 2054, co.1, cc introduce, dunque, una presunzione di colpa nella guida a carico del conducente che, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Quanto al contenuto di tale prova liberatoria, spetta al conducente di dimostrare di avere fatto ricorso alle manovre di fortuna che si presentavano più opportune ed efficaci nel caso concreto e di averle attuate con perizia e diligenza, o viceversa l'impossibilità di fare alcunchè per le circostanze del caso specifico, assumendo come parametro di valutazione la prevedibilità di una persona di normale avvedutezza. Detta prova potrebbe anche non essere data in modo diretto dimostrando di aver tenuto un comportamento esente da colpa, bensì risultante dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'incidente o comunque concorrente. Occorre, dunque, verificare se, nella specie, il comportamento dei genitori del minore sia stato un fattore causale concorrente dell'incidente causativo del danno di cui si chiede il risarcimento. Occorre, quindi, accertare l'asserita imprudenza/negligenza dei genitori del danneggiato e, una volta accertata, se la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227, co.1, cc, ed in quale misura, con quella accertata, del conducente della vettura, che svolgeva una manovra di retromarcia senza prima verificare la presenza del nipotino, che con lei era entrato nell'area di parcheggio, assicurato con la compagnia assicuratrice costituita, prevista dall'art. 2054, co.1, cc. 2.4.2) Ebbene, nella specie, il teste oculare (le dichiarazioni di un Testimone_1 solo testimone sono fonti di convincimento del giudice ogni qualvolta abbiano ad oggetto fatti di diretta cognizione e che siano specificatamente indicati e che risultino intrinsecamente attendibili), alla domanda “Vero che, in data 27.02.2004, in Sanremo, il signor mentre si trovava nel cortile di casa, veniva investito da Controparte_1 un'auto che stava facendo retromarcia all'interno dello stesso piazzale e condotta dalla signora ”, rispondeva «io ero presente. Io e mio fratello eravamo in giardino, CP_3 davanti a casa, a giocare insieme. Mia zia è passata davanti al giardino chiedendo se CP_3 avessimo visto il suo cane. Dopodichè siamo usciti insieme al cane. Non avendolo trovato, mia zia ha preso la macchina e in retromarcia ha investito mio fratello. Il giardino era davanti casa, mia madre ci controllava dalla finestra avanti alla cucina. La distanza del giardino dal parcheggio era circa 5/6 metri. Al piazzale si accede tramite un cancello che lo divide dal giardino. Mio fratello era molto piccolo, la macchina lo ha preso per intero. Al momento dell'urto, io ero poco distante da mio fratello». 2.4.3) Nella specie, il comportamento della madre del piccolo , unico genitore CP_2 presente al momento del fatto, non è stato un fattore concorrente dell'incidente, atteso che: il cortile adibito a parcheggio non era autonomamente accessibile dal minore data la presenza di un cancello che lo divideva dal cortile;
il minore ed il fratello erano usciti dal giardino, unitamente alla zia, che, in ragione della sua qualità, per CP_3 contatto sociale, né aveva assunto anche l'obbligo di vigilanza e custodia. 2.5) Sussiste, dunque, la esclusiva responsabilità di nella causazione CP_3 dell'incidente occorso a CP_2
2.6) In adesione agli esiti della CTU medico–legale svolta in corso di causa, in ragione della circostanza che l' ha riferito di non aver mai erogato prestazioni in favore CP_9
4 dott. Pasquale LONGARINI del REBORE in relazione al fatto che ci occupa mentre l ha erogato prestazioni CP_8 esclusivamente in dipendenza della Sindrome di Williams e, dunque, non in dipendenza del sinistro oggetto di contesa, la somma da liquidare a titolo di danno non patrimoniale, con personalizzazione massima, in ragione della riconosciuta «sofferenza psicofisica nella misura massima pari a cinque» (CTU, pag. 35), atteso che «In questa lunga convalescenza, caratterizzata da ricovero ospedalieri, plurimi interventi chirurgici e necessità di riabilitazione, sono state precluse, o gravemente limitate, attività di vita di relazione con coetanei, attività sportive proprie dell'età, la frequenza scolastica ed allo stesso tempo incrementate le necessità di accudimento da parte dei genitori .. Alle menomazioni conseguenze del trauma, così come alle cure ed ai ricoveri, devono essere attribuite anche gravi limitazioni che hanno portato a forzose rinunce in minore che, per tutto il periodo, non ha potuto frequentare alla pari la scuola ed i coetanei, con conseguenti riflessi negativi sulle attività ricreative e sulla capacità di crescita, anche correlata alla condizione morbosa indipendenti da questo trauma, sindrome di Williams, che pur tuttavia avrebbe potuto avere migliori benefici da una vita di relazione completa, come si sarebbe potuta realizzare in assenza del trauma» (CTU, pagg. 35/36), è pari ad € 436.547,00 [di cui € 291.383,00 a titolo di invalidità permanente (35%) con personalizzazione massima del 25% del danno biologico pari ad e 194.255,00, ed € 96.600,00 a titolo di invalidità temporanea (gg. 90 al 100%, per € 10.350,00; gg. 900 al 75%, per € 77.625,00; gg. 150 al 50% per € 8.625,00)], alla cui somma va detratta quella di € 25.000,00, versata dalla compagnia di assicurazione e trattenuta, in attesa della stabilizzazione della situazione clinica, a titolo di acconto sul maggior danno subito. 2.7) Conclusivamente, a titolo di danno non patrimoniale, va liquidata a
[...]
, in persona del suo amministratore di sostegno la somma CP_1 Parte_1 complessiva di € 411.547,00. Pertanto, , in persona del legale rappresentante CP_4 pro-tempore, e vanno condannati al pagamento, in CP_3 CP_2 solido tra loro, in favore di nella qualità di amministratore di sostegno di Parte_1
della somma pari ad € 411.547,00 a titolo di integrale ristoro del Controparte_1 residuo danno non patrimoniale dal subito all'esito dell'incidente Controparte_1 del 27.02.2004.
Quello del risarcimento del danno per equivalente, consistente nella dazione di 2.7.1)
una somma di danaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto, costituisce tipico debito di valore (cass. n.12288/2016), è oggetto di un'obbligazione di valore, cioè di un debito che fin dal momento in cui sorge è per sua natura non quantificabile né monetizzabile con criteri oggettivi. Scopo dell'obbligazione risarcitoria è quello di reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, consentendo di pervenire ad una condizione patrimoniale analoga a quella che vi sarebbe stata se il danno non si fosse verificato. Qualora il danno consista nella perdita di un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino di tale condizione avverrà surrogando la perdita con un importo monetario pari al controvalore del bene perso. Controvalore che dev'essere espresso non avendo riguardo al momento in cui si è verificato il danno ma a quello in cui avviene la liquidazione, con la conseguenza che qualora questa non avvenga con valori monetari correnti sarà necessario attualizzare il valore che il bene aveva all'epoca del danno (cass. n. 15856/2019; cass. n.21764/19; cass. n.9631/2005; cass. n.3125/1990; cass. n. 2830/1986). La rivalutazione del credito risarcitorio, tuttavia, non è il solo passaggio in cui si articola l'operazione di liquidazione del danno. Qualora la liquidazione avvenga a distanza di tempo dal sinistro, al danneggiato, oltre al capitale rivalutato, può spettare infatti anche un ulteriore risarcimento: quello per l'ulteriore pregiudizio subito a causa del ritardato pagamento del credito. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che tale ritardo nell'adempimento causa al creditore un
5 dott. Pasquale LONGARINI danno ulteriore e diverso rispetto a quello primario, identificabile nell'impossibilità di investire la somma dovutagli e di ricavarne un lucro ulteriore. In difetto di specifici criteri la liquidazione di tale voce di danno avverrà necessariamente in via equitativa, anche se la forma più diffusa è indubbiamente il ricorso ad un tasso d'interesse. Il giudice chiamato ad operare in concreto tale liquidazione, procederà di regola in base a tre parametri: periodicità, saggio e base di calcolo, i cui criteri di individuazione sono stati stabiliti dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, ove si legge che: la periodicità è sempre annuale;
il saggio è determinato in via equitativa dal giudice in base alle circostanze concrete, dando particolare rilevo all'entità del capitale (in rapporto di proporzionalità diretta tra importo del credito e lucro finanziario perso dal creditore); la base di calcolo può essere determinata o applicando il saggio sul capitale dell'anno in corso, previa devalutazione, per ogni anno di mora, oppure su un valore medio. Tanto premesso, la liquidazione dell'obbligazione
“di valore” va effettuata, secondo la giurisprudenza prevalente, attraverso una triplice operazione (cass. n.11899/16; cass. n.9950/2017): (a) la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva all'epoca in cui è sorta l'obbligazione stessa (cd. estimatio); (b) la successiva rivalutazione di detto importo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione (cass. n.13225/2016), attraverso l'applicazione degli indici ISTAT di variazione del costo della vita (cd. taxatio); (c) la liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione, nell'ottenimento della prestazione: cd interessi compensativi. Questi ultimi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della prestazione via via rivalutata (cass. UU, n.1712/1995). Va, dunque, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, previa devalutazione alla data del fatto (27.02.2024) della somma espressa in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente. 2.8) A titolo di danno patrimoniale, vanno liquidate la seguenti somme: € 52,00 (unica ricevuta di spesa prodotta, 06 aprile 2004, Istituto Gianna Gaslini) e € 3.416,00 (fattura relazione medico legale, del 20 ottobre 2022, prof. , in quanto spese Persona_2 congrue e necessarie per cure agli esiti del trauma e p le prospettive del danno biologico risarcibile (CTU, pag. 36); € 1.370,00 oltre IVA e CPA per spese stragiudiziali (attivazione negoziazione assistita), oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione in giudizio all'effettivo soddisfo.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo
6 dott. Pasquale LONGARINI stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, , in persona del legale rappresentante pro- CP_4 tempore, e devono essere dichiarati tenuti e CP_3 CP_2 condannati a rimborsare a in persona del suo amministratore di Controparte_1 sostegno in solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio, così come Parte_1 liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 260.000,00 ad euro 520.000,00 _ per la fase introduttiva, € 3.544,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 2.338,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 10.411,00 _ per la fase decisionale, € 6.164,00 per un compenso tabellare pari ad € 22.457,00 oltre € 3.368,55 a titolo di spese generali al 15%, € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge.
(4) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese delle CTU vanno poste definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_4 CP_3 e mento, in solido tra loro, in favore di CP_2 Controparte_1 p inistratore di sostegno : (i) € Parte_1 411.547,00 oltre interessi al tasso legale an rsi sulla predetta somma, devalutata al 27.02.2004 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione e oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo, a titolo di integrale ristoro del residuo danno non patrimoniale dallo stessa subito all'esito dell'incidente del 27.02.2024; (ii) delle somme di € 52,00, € 3.416,00 ed € 1.370,00 oltre IVA e CPA, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione in giudizio all'effettivo soddisfo, a titolo di danno patrimoniale
7 dott. Pasquale LONGARINI 2) condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_4 CP_3 e ento, in solido tra loro, in favore di CP_2 Controparte_1 p inistratore di sostegno del he Parte_1 liquida in € 22.457,00 oltre € 3.368,55 a ti nerali al 15%, € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Così deciso in Imperia, 11.11.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
8 dott. Pasquale LONGARINI
Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 980/2024 RG
promossa da
(CF: ), in qualità di amministratore di sostegno Parte_1 C.F._1 d a e difesa dall'avv. Giancarlo GIORDANO Controparte_1 presso il al corso Raimondo n.53 è eletto domicilio
– parte attrice –
contro
1) (CF: ), contumace CP_2 C.F._2
2) F: ), contumace CP_3 C.F._3
3) (P na del legale rappresentante pro-tempore, CP_4 P.IVA_1 rap a dall' ONTANA presso il cui studio in Genova alla via Fieschi n. 3/17 è eletto domicilio
–parti convenute –
Ragioni della decisione (1) Abstract. quale amministratrice di sostegno del figlio Parte_1 [...]
(giusto decreto di nomina del 24.02.2021 e autorizzazione a proporre il CP_1 el 16.4.2021), premesso che, il 27.02.2004, in Sanremo, mentre si trovava all'interno del cortile di casa, veniva investito da un'auto, che stava facendo retromarcia Controparte_1 all'in mestico, di proprietà di e condotta da CP_2
riportando una frattura/lussazione epifisaria distale del femore destro CP_3 ella diafasi distale del femore e distacco del nucleo di accrescimento che imponeva molteplici interventi chirurgici e l'allungamento dell'arto, lamentato che, in dipendenza del sinistro, il minore aveva riportato lesioni personali con esiti invalidanti temporanei e permanenti nonché danni patrimoniali, allegato di aver ricevuto dalla compagnia di assicurazione del veicolo (allora Controparte_5 oggi ) la somma di € 25.000,00, trattenuta a titolo di Controparte_6 acconto sul maggior danno, attesa la situazione clinica non stabilizzata, dedotta le esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro, con atto di CP_3 citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio CP_2 CP_3
e la , in persona del legale rappresentante pro–tempore, e la società
[...] CP_4
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_7
1 dott. Pasquale LONGARINI tempore, per sentirli condannare al pagamento, in solido tra loro, in suo favore, al risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non, patiti in esito al sinistro, con vittoria di spese e competenze professionali anche della fas di negoziazione assistita. 1.1) Si costituiva in giudizio la società , in persona del legale rappresentante CP_4 pro-tempore, che, eccepita la prescrizione del diritto al risarcimento del danno riconducibile al sinistro stradale rivendicato da parte attrice, contestate le domande attoree in punto an, essendo responsabili della causazione del sinistro i titolari della potestà genitoriale sul minore per omessa sorveglianza/vigilanza/custodia, e in punto quantum, essendo insufficiente la documentazione offerta in prova, instava, per il rigetto delle domande attoree, in via subordinata, per il contenimento del risarcimento in ragione di un concorso di colpa dei genitori del danneggiato, con vittoria di spese e competenze di giudizio 1.2) Nella contumacia di e assunta la prova orale CP_3 CP_2
(interpello di e audizione teste , licenziata CTU CP_3 Testimone_1 medico–legal di 'acquisizione e/o Controparte_1
l'esibizione ai sensi degli artt. 210 e ss. c.p.c. dei fascicoli relativi al signor CP_1
a e/o e/o a terzi che avessero riconosciuto allo stesso ristori per
[...] CP_8 CP_9 si 20 24, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 11.11.2025, come da separato verbale.
(2) sul merito della domanda attorea. Premesso che, in ragione della documentata presenza di atti interruttivi nel periodo 2019/2021 e nel periodo 2021/2024 e del disposto di cui all'art. 2947, co,3. Cc che prevede un maggior termine prescrizionale nell'ipotesi in cui il fatto costituisce reato (nella specie lesioni colpose gravi/gravissime), l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno riconducibile al sinistro stradale del 27.02.2004 è infondata, la domanda attorea è, invece, fondata e, pertanto, deve essere accolta. 2.1) Il primo comma dell'art. 2054 Cc stabilisce che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Presupposti di operatività della norma sono: (i) la derivazione del danno da un veicolo senza guida di rotaie;
(ii) la riconducibilità dell'evento dannoso ad una condotta correlata alla circolazione stradale;
(iii) la circolazione del veicolo su strada pubblica o su strada privata ad uso pubblico o comunque in area in cui il traffico veicolare e pedonale sia paragonabile a quello stradale. 2.2) Tanto premesso, nel caso di specie, in persona del suo Controparte_1 amministratore di sostegno ha offerto la prova di essere stato investito, Parte_1 mentre si trovava nel cortile di casa, nel mentre di una manovra di retromarcia all'interno del piazzale domestico, dall'auto di proprietà di condotta CP_2 da ed assicurata con , oggi . CP_3 Controparte_10 CP_4
Su i e perentorie son CP_3 denuncia di sinistro del 11.03.2024 (doc. 1 di parte attrice), laddove si assumeva la totale responsabilità dell'incidente, riconosciute in sede di interpello, allorchè, alla domanda Per_
“ la denuncia di sinistro a mia firma depositata presso in data Controparte_5
11.03.2004 che mi viene rammostrata?”, rispondeva: «si è vero», ed ivi ribadite allorchè, alla domanda “Vero che, in data 27.02.2004, in Sanremo, il signor Controparte_1 mentre si trovava nel cortile di casa, veniva investito da un'auto che stava facendo retromarcia all'interno dello stesso piazzale e condotta dalla signora ”, CP_3 rispondeva: «si, è vero», e confermate dal teste laddove, alla Testimone_1 domanda “Vero che, in data 27.02.2004, in Sanremo, il signor mentre Controparte_1
2 dott. Pasquale LONGARINI si trovava nel cortile di casa, veniva investito da un'auto che stava facendo retromarcia all'interno dello stesso piazzale e condotta dalla signora ”, dichiarava «io CP_3 ero presente. Io e mio fratello eravamo in giardino, davanti a casa, a giocare insieme. Mia zia CP_3
è passata davanti al giardino chiedendo se avessimo visto il suo cane. Dopodichè siamo usciti
[...] insieme al cane. Non avendolo trovato, mia zia ha preso la macchina e in retromarcia ha investito mio fratello. Il giardino era davanti casa, mia madre ci controllava dalla finestra avanti alla cucina. La distanza del giardino dal parcheggio era circa 5/6 metri. Al piazzale si accede tramite un cancello che lo divide dal giardino. Mio fratello era molto piccolo, la macchina lo ha preso per intero. Al momento dell'urto, io ero poco distante da mio fratello». 2.3) L'amministrato, peraltro già affetto da Sindrome di Williams («L'evento traumatico e le sue conseguenze, sono intervenute in soggetto affetto da sindrome di Williams, una rara condizione genetica diagnosticata durante il percorso di cure, causata da una micro delezione del cromosoma 7 nella regione q11, usualmente caratterizzata da presenza di cardiopatie, ritardo psicomotorio, dismorfismi facciali, specifico profilo cognitivo e comportamentale», CTU, pag. 34), ha, altresì, dimostrato la sussistenza del nesso causale tra l'investimento ad opera della CP_3
e la frattura/lussazione epifisaria distale del femore destro con lussazio
[...] diafasi distale del femore e distacco del nucleo di accrescimento, diagnosticata al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo, ove veniva trasportato nell'immediatezza del fatto (doc. n.3 di parte attrice), confermata dall'Istituto GASLINI di Genova, ove veniva trasferito d'urgenza (doc. n. 10 di parte attrice), certificata dal CTU, laddove, alle pagine 32/33 dell'elaborato testualmente si legge «la vicenda riguarda gli esiti di una frattura di lussazione dell'epifisi distale del femore destro destra riportata il riportata il 27 febbraio 2004; una sofferenza compatibile con la dinamica descritta in atti e confermata alla visita, investimento con arrotamento da parte di auto», la cui riduzione e riabilitazione imponeva numerosi interventi chirurgici, anche di allungamento dell'arto (docc. da n. 11 a n.69 di parte attrice), come rilevato in sede di CTU «La frattura con lussazione del femore, di per sé già grave, è stata complicata dalla contemporanea sofferenza del nucleo di accrescimento epifisario, contiguo al tratto osseo fratturato. Si tratta di quella porzione della cartilagine che assicura in età pediatrica la produzione di quel tessuto cartilagineo necessario per l'allungamento osseo e quindi la crescita staturale dell'individuo. Le conseguenze di una sofferenza di questa struttura sono variabili, in questo caso deve registrarsi una riduzione ed una asimmetria dell'accrescimento del segmento osseo, con una deviazione dell'asse del femore e conseguente atteggiamento in valgo. L'accorciamento e la deviazione del femore hanno determinato nel tempo vari interventi di correzione, necessari a ripristinare l'asse ed allungare l'arto inferiore per consentire una efficace deambulazione» (CTU, pag. 33). 2.4) Purtuttavia, l'accertamento dell'intervenuta violazione, da parte dell'automobilista, che era ben consapevole della presenza del minore («Mia zia è passata CP_3 davanti al giardino chiedendo se avessimo visto il suo cane. Dopodichè siamo usciti insieme al cane. Non avendolo trovato, mia zia ha preso la macchina e in retromarcia ha investito mio fratello», deposizione , per non essersi avveduto della presenza del minore Testimone_1 nello spazio del piazzale domestico interessato dalla manovra di retromarcia, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dei genitori del piccolo , CP_1 potendo l'eventuale, e lamentata, inosservanza del dovere di custodia/vigilanza, comportare l'affermazione di una colpa concorrente. 2.4.1) Il primo comma dell'art. 2054 Cc stabilisce che il conducente di un veicolo senza guida rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La disciplina dell'art. 2054 Cc costituisce, invero, un'applicazione della regola generale posta dall'art. 2050 Cc, nel senso che la circolazione dei veicoli è stata considerata dal
3 dott. Pasquale LONGARINI legislatore un caso particolare di attività pericolosa. In sostanza, l'art. 120 del CdS è stato sostanzialmente trasposto nell'art. 2054 cc e nel contempo se ne è ricavata una norma generale, l'art. 2050 cc, con la conseguenza che la circolazione dei veicoli concreta una species rispetto al genus delle attività pericolose, come è confermato dall'identità della prova liberatoria per il superamento della presunzione di responsabilità, prevista rispettivamente dall'art. 2050 cc (che richiede la dimostrazione di “avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”) e dall'art. 2054 cc, comma 1 (che prevede la dimostrazione che il conducente ha fatto “tutto il possibile per evitare il danno”). L'art. 2054, co.1, cc introduce, dunque, una presunzione di colpa nella guida a carico del conducente che, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Quanto al contenuto di tale prova liberatoria, spetta al conducente di dimostrare di avere fatto ricorso alle manovre di fortuna che si presentavano più opportune ed efficaci nel caso concreto e di averle attuate con perizia e diligenza, o viceversa l'impossibilità di fare alcunchè per le circostanze del caso specifico, assumendo come parametro di valutazione la prevedibilità di una persona di normale avvedutezza. Detta prova potrebbe anche non essere data in modo diretto dimostrando di aver tenuto un comportamento esente da colpa, bensì risultante dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'incidente o comunque concorrente. Occorre, dunque, verificare se, nella specie, il comportamento dei genitori del minore sia stato un fattore causale concorrente dell'incidente causativo del danno di cui si chiede il risarcimento. Occorre, quindi, accertare l'asserita imprudenza/negligenza dei genitori del danneggiato e, una volta accertata, se la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227, co.1, cc, ed in quale misura, con quella accertata, del conducente della vettura, che svolgeva una manovra di retromarcia senza prima verificare la presenza del nipotino, che con lei era entrato nell'area di parcheggio, assicurato con la compagnia assicuratrice costituita, prevista dall'art. 2054, co.1, cc. 2.4.2) Ebbene, nella specie, il teste oculare (le dichiarazioni di un Testimone_1 solo testimone sono fonti di convincimento del giudice ogni qualvolta abbiano ad oggetto fatti di diretta cognizione e che siano specificatamente indicati e che risultino intrinsecamente attendibili), alla domanda “Vero che, in data 27.02.2004, in Sanremo, il signor mentre si trovava nel cortile di casa, veniva investito da Controparte_1 un'auto che stava facendo retromarcia all'interno dello stesso piazzale e condotta dalla signora ”, rispondeva «io ero presente. Io e mio fratello eravamo in giardino, CP_3 davanti a casa, a giocare insieme. Mia zia è passata davanti al giardino chiedendo se CP_3 avessimo visto il suo cane. Dopodichè siamo usciti insieme al cane. Non avendolo trovato, mia zia ha preso la macchina e in retromarcia ha investito mio fratello. Il giardino era davanti casa, mia madre ci controllava dalla finestra avanti alla cucina. La distanza del giardino dal parcheggio era circa 5/6 metri. Al piazzale si accede tramite un cancello che lo divide dal giardino. Mio fratello era molto piccolo, la macchina lo ha preso per intero. Al momento dell'urto, io ero poco distante da mio fratello». 2.4.3) Nella specie, il comportamento della madre del piccolo , unico genitore CP_2 presente al momento del fatto, non è stato un fattore concorrente dell'incidente, atteso che: il cortile adibito a parcheggio non era autonomamente accessibile dal minore data la presenza di un cancello che lo divideva dal cortile;
il minore ed il fratello erano usciti dal giardino, unitamente alla zia, che, in ragione della sua qualità, per CP_3 contatto sociale, né aveva assunto anche l'obbligo di vigilanza e custodia. 2.5) Sussiste, dunque, la esclusiva responsabilità di nella causazione CP_3 dell'incidente occorso a CP_2
2.6) In adesione agli esiti della CTU medico–legale svolta in corso di causa, in ragione della circostanza che l' ha riferito di non aver mai erogato prestazioni in favore CP_9
4 dott. Pasquale LONGARINI del REBORE in relazione al fatto che ci occupa mentre l ha erogato prestazioni CP_8 esclusivamente in dipendenza della Sindrome di Williams e, dunque, non in dipendenza del sinistro oggetto di contesa, la somma da liquidare a titolo di danno non patrimoniale, con personalizzazione massima, in ragione della riconosciuta «sofferenza psicofisica nella misura massima pari a cinque» (CTU, pag. 35), atteso che «In questa lunga convalescenza, caratterizzata da ricovero ospedalieri, plurimi interventi chirurgici e necessità di riabilitazione, sono state precluse, o gravemente limitate, attività di vita di relazione con coetanei, attività sportive proprie dell'età, la frequenza scolastica ed allo stesso tempo incrementate le necessità di accudimento da parte dei genitori .. Alle menomazioni conseguenze del trauma, così come alle cure ed ai ricoveri, devono essere attribuite anche gravi limitazioni che hanno portato a forzose rinunce in minore che, per tutto il periodo, non ha potuto frequentare alla pari la scuola ed i coetanei, con conseguenti riflessi negativi sulle attività ricreative e sulla capacità di crescita, anche correlata alla condizione morbosa indipendenti da questo trauma, sindrome di Williams, che pur tuttavia avrebbe potuto avere migliori benefici da una vita di relazione completa, come si sarebbe potuta realizzare in assenza del trauma» (CTU, pagg. 35/36), è pari ad € 436.547,00 [di cui € 291.383,00 a titolo di invalidità permanente (35%) con personalizzazione massima del 25% del danno biologico pari ad e 194.255,00, ed € 96.600,00 a titolo di invalidità temporanea (gg. 90 al 100%, per € 10.350,00; gg. 900 al 75%, per € 77.625,00; gg. 150 al 50% per € 8.625,00)], alla cui somma va detratta quella di € 25.000,00, versata dalla compagnia di assicurazione e trattenuta, in attesa della stabilizzazione della situazione clinica, a titolo di acconto sul maggior danno subito. 2.7) Conclusivamente, a titolo di danno non patrimoniale, va liquidata a
[...]
, in persona del suo amministratore di sostegno la somma CP_1 Parte_1 complessiva di € 411.547,00. Pertanto, , in persona del legale rappresentante CP_4 pro-tempore, e vanno condannati al pagamento, in CP_3 CP_2 solido tra loro, in favore di nella qualità di amministratore di sostegno di Parte_1
della somma pari ad € 411.547,00 a titolo di integrale ristoro del Controparte_1 residuo danno non patrimoniale dal subito all'esito dell'incidente Controparte_1 del 27.02.2004.
Quello del risarcimento del danno per equivalente, consistente nella dazione di 2.7.1)
una somma di danaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto, costituisce tipico debito di valore (cass. n.12288/2016), è oggetto di un'obbligazione di valore, cioè di un debito che fin dal momento in cui sorge è per sua natura non quantificabile né monetizzabile con criteri oggettivi. Scopo dell'obbligazione risarcitoria è quello di reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, consentendo di pervenire ad una condizione patrimoniale analoga a quella che vi sarebbe stata se il danno non si fosse verificato. Qualora il danno consista nella perdita di un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino di tale condizione avverrà surrogando la perdita con un importo monetario pari al controvalore del bene perso. Controvalore che dev'essere espresso non avendo riguardo al momento in cui si è verificato il danno ma a quello in cui avviene la liquidazione, con la conseguenza che qualora questa non avvenga con valori monetari correnti sarà necessario attualizzare il valore che il bene aveva all'epoca del danno (cass. n. 15856/2019; cass. n.21764/19; cass. n.9631/2005; cass. n.3125/1990; cass. n. 2830/1986). La rivalutazione del credito risarcitorio, tuttavia, non è il solo passaggio in cui si articola l'operazione di liquidazione del danno. Qualora la liquidazione avvenga a distanza di tempo dal sinistro, al danneggiato, oltre al capitale rivalutato, può spettare infatti anche un ulteriore risarcimento: quello per l'ulteriore pregiudizio subito a causa del ritardato pagamento del credito. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che tale ritardo nell'adempimento causa al creditore un
5 dott. Pasquale LONGARINI danno ulteriore e diverso rispetto a quello primario, identificabile nell'impossibilità di investire la somma dovutagli e di ricavarne un lucro ulteriore. In difetto di specifici criteri la liquidazione di tale voce di danno avverrà necessariamente in via equitativa, anche se la forma più diffusa è indubbiamente il ricorso ad un tasso d'interesse. Il giudice chiamato ad operare in concreto tale liquidazione, procederà di regola in base a tre parametri: periodicità, saggio e base di calcolo, i cui criteri di individuazione sono stati stabiliti dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, ove si legge che: la periodicità è sempre annuale;
il saggio è determinato in via equitativa dal giudice in base alle circostanze concrete, dando particolare rilevo all'entità del capitale (in rapporto di proporzionalità diretta tra importo del credito e lucro finanziario perso dal creditore); la base di calcolo può essere determinata o applicando il saggio sul capitale dell'anno in corso, previa devalutazione, per ogni anno di mora, oppure su un valore medio. Tanto premesso, la liquidazione dell'obbligazione
“di valore” va effettuata, secondo la giurisprudenza prevalente, attraverso una triplice operazione (cass. n.11899/16; cass. n.9950/2017): (a) la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva all'epoca in cui è sorta l'obbligazione stessa (cd. estimatio); (b) la successiva rivalutazione di detto importo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione (cass. n.13225/2016), attraverso l'applicazione degli indici ISTAT di variazione del costo della vita (cd. taxatio); (c) la liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione, nell'ottenimento della prestazione: cd interessi compensativi. Questi ultimi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della prestazione via via rivalutata (cass. UU, n.1712/1995). Va, dunque, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, previa devalutazione alla data del fatto (27.02.2024) della somma espressa in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente. 2.8) A titolo di danno patrimoniale, vanno liquidate la seguenti somme: € 52,00 (unica ricevuta di spesa prodotta, 06 aprile 2004, Istituto Gianna Gaslini) e € 3.416,00 (fattura relazione medico legale, del 20 ottobre 2022, prof. , in quanto spese Persona_2 congrue e necessarie per cure agli esiti del trauma e p le prospettive del danno biologico risarcibile (CTU, pag. 36); € 1.370,00 oltre IVA e CPA per spese stragiudiziali (attivazione negoziazione assistita), oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione in giudizio all'effettivo soddisfo.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo
6 dott. Pasquale LONGARINI stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, , in persona del legale rappresentante pro- CP_4 tempore, e devono essere dichiarati tenuti e CP_3 CP_2 condannati a rimborsare a in persona del suo amministratore di Controparte_1 sostegno in solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio, così come Parte_1 liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 260.000,00 ad euro 520.000,00 _ per la fase introduttiva, € 3.544,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 2.338,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 10.411,00 _ per la fase decisionale, € 6.164,00 per un compenso tabellare pari ad € 22.457,00 oltre € 3.368,55 a titolo di spese generali al 15%, € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge.
(4) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese delle CTU vanno poste definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_4 CP_3 e mento, in solido tra loro, in favore di CP_2 Controparte_1 p inistratore di sostegno : (i) € Parte_1 411.547,00 oltre interessi al tasso legale an rsi sulla predetta somma, devalutata al 27.02.2004 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione e oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo, a titolo di integrale ristoro del residuo danno non patrimoniale dallo stessa subito all'esito dell'incidente del 27.02.2024; (ii) delle somme di € 52,00, € 3.416,00 ed € 1.370,00 oltre IVA e CPA, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione in giudizio all'effettivo soddisfo, a titolo di danno patrimoniale
7 dott. Pasquale LONGARINI 2) condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_4 CP_3 e ento, in solido tra loro, in favore di CP_2 Controparte_1 p inistratore di sostegno del he Parte_1 liquida in € 22.457,00 oltre € 3.368,55 a ti nerali al 15%, € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Così deciso in Imperia, 11.11.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
8 dott. Pasquale LONGARINI