Art. 3.
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, investimenti ((, economia dello spazio)) e salute
1. Al fine di allineare i cronoprogrammi procedurali degli interventi ricompresi nei programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al (( Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) )) , di cui all' articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 , ai cronoprogrammi finanziari, gli obiettivi finali individuati nei medesimi cronoprogrammi procedurali sono raggiunti, ((a pena di revoca del finanziamento)) , entro il termine massimo del 31 dicembre 2026, oppure, qualora successiva al medesimo anno, entro il 31 dicembre dell'ultima annualita' di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, all'eventuale aggiornamento degli obiettivi intermedi si provvede con uno o piu' decreti ((adottati)) ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021 .
2. Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo, al fine di rendere maggiormente efficace l'attivita' di miglioramento genetico ((esercitata)) sulle principali specie di interesse zootecnico, e' autorizzata la spesa di 1,9 milioni di euro per l'anno 2025.
3. All'articolo 1, comma 276, lettera a), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , le parole ((:)) «individuate dal Piano programmatico dell'attivita' scientifica pluriennale, in termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di competenza per gli esercizi finanziari 2023 ((e 2024,)) » sono soppresse.
3-bis. ((All'articolo 21, comma 5, della legge 13 giugno 2025, n. 89, le parole: "anche se derivato da dolo dell'operatore o dei" sono sostituite dalle seguenti: "cagionato dall'operatore o dai")) .
4. Al fine di sostenere la transizione nel nuovo ospedale ((dell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo)) , di cui all'Accordo per la coesione 2021-2027 per la Regione Siciliana del 27 maggio 2024, approvato dalla Giunta regionale, da ultimo, il 23 gennaio 2025 ((,)) e alla ((delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 82/2024 del 29 novembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2025)) , all'articolo 1, comma 607, della legge ((23 dicembre 2014, n. 190)) , le parole: «31 dicembre 2025» ((sono sostituite)) dalle seguenti: «31 dicembre 2030».
4-bis. ((Al fine di consentire il completamento del nuovo progetto di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici finalizzato all'introduzione di cure salvavita mediante l'adozione di terapie innovative con ioni di carbonio e altre specie ioniche e di far fronte alle spese per l'ultimazione della struttura edilizia, e' autorizzata la concessione di un contributo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, assegnate alla regione Lombardia, previo parere favorevole della regione medesima. Ai fini della concessione del contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma degli investimenti da effettuare. Il CNAO presenta alla fine di ogni anno il rendiconto dello stato di avanzamento del progetto. L'erogazione dei contributi e' effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori.)) 4-ter. ((Le regioni a statuto ordinario che in ciascuno degli ultimi tre anni hanno registrato un saldo positivo di parte corrente di lettera A2, desunto dal prospetto di verifica degli equilibri del rendiconto della gestione formalmente approvato, hanno conseguito l'equilibrio economico-finanziario del bilancio sanitario e hanno rispettato i livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, dall'anno 2026 possono destinare annualmente alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale risorse finanziarie aggiuntive finalizzate all'assunzione di personale sanitario con contratti di lavoro a tempo determinato o all'incremento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale del comparto per un importo complessivamente non superiore al 35 per cento della media dei saldi positivi di parte corrente di lettera A2 registrati dalla regione negli ultimi tre anni.)) 4-quater. ((Al fine di sostenere la strategia di valorizzazione degli asset pubblici prevista nel Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029 e di favorire la razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere, nell'anno 2025, quote dei fondi istituiti dalla societa' Investimenti immobiliari italiani - societa' di gestione del risparmio (INVIMIT SGR Spa) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un importo massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.)) 4-quinquies. ((Ai fini dell'acquisto di un acceleratore lineare e del relativo bunker finalizzato alla sua installazione, sono destinati, per l'anno 2026, 4 milioni di euro all'azienda sanitaria provinciale di Agrigento per l'ospedale "San Giovanni di Dio". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)) .
5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, investimenti ((, economia dello spazio)) e salute
1. Al fine di allineare i cronoprogrammi procedurali degli interventi ricompresi nei programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al (( Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) )) , di cui all' articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 , ai cronoprogrammi finanziari, gli obiettivi finali individuati nei medesimi cronoprogrammi procedurali sono raggiunti, ((a pena di revoca del finanziamento)) , entro il termine massimo del 31 dicembre 2026, oppure, qualora successiva al medesimo anno, entro il 31 dicembre dell'ultima annualita' di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, all'eventuale aggiornamento degli obiettivi intermedi si provvede con uno o piu' decreti ((adottati)) ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021 .
2. Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo, al fine di rendere maggiormente efficace l'attivita' di miglioramento genetico ((esercitata)) sulle principali specie di interesse zootecnico, e' autorizzata la spesa di 1,9 milioni di euro per l'anno 2025.
3. All'articolo 1, comma 276, lettera a), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , le parole ((:)) «individuate dal Piano programmatico dell'attivita' scientifica pluriennale, in termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di competenza per gli esercizi finanziari 2023 ((e 2024,)) » sono soppresse.
3-bis. ((All'articolo 21, comma 5, della legge 13 giugno 2025, n. 89, le parole: "anche se derivato da dolo dell'operatore o dei" sono sostituite dalle seguenti: "cagionato dall'operatore o dai")) .
4. Al fine di sostenere la transizione nel nuovo ospedale ((dell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo)) , di cui all'Accordo per la coesione 2021-2027 per la Regione Siciliana del 27 maggio 2024, approvato dalla Giunta regionale, da ultimo, il 23 gennaio 2025 ((,)) e alla ((delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 82/2024 del 29 novembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2025)) , all'articolo 1, comma 607, della legge ((23 dicembre 2014, n. 190)) , le parole: «31 dicembre 2025» ((sono sostituite)) dalle seguenti: «31 dicembre 2030».
4-bis. ((Al fine di consentire il completamento del nuovo progetto di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici finalizzato all'introduzione di cure salvavita mediante l'adozione di terapie innovative con ioni di carbonio e altre specie ioniche e di far fronte alle spese per l'ultimazione della struttura edilizia, e' autorizzata la concessione di un contributo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, assegnate alla regione Lombardia, previo parere favorevole della regione medesima. Ai fini della concessione del contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma degli investimenti da effettuare. Il CNAO presenta alla fine di ogni anno il rendiconto dello stato di avanzamento del progetto. L'erogazione dei contributi e' effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori.)) 4-ter. ((Le regioni a statuto ordinario che in ciascuno degli ultimi tre anni hanno registrato un saldo positivo di parte corrente di lettera A2, desunto dal prospetto di verifica degli equilibri del rendiconto della gestione formalmente approvato, hanno conseguito l'equilibrio economico-finanziario del bilancio sanitario e hanno rispettato i livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, dall'anno 2026 possono destinare annualmente alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale risorse finanziarie aggiuntive finalizzate all'assunzione di personale sanitario con contratti di lavoro a tempo determinato o all'incremento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale del comparto per un importo complessivamente non superiore al 35 per cento della media dei saldi positivi di parte corrente di lettera A2 registrati dalla regione negli ultimi tre anni.)) 4-quater. ((Al fine di sostenere la strategia di valorizzazione degli asset pubblici prevista nel Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029 e di favorire la razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere, nell'anno 2025, quote dei fondi istituiti dalla societa' Investimenti immobiliari italiani - societa' di gestione del risparmio (INVIMIT SGR Spa) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un importo massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.)) 4-quinquies. ((Ai fini dell'acquisto di un acceleratore lineare e del relativo bunker finalizzato alla sua installazione, sono destinati, per l'anno 2026, 4 milioni di euro all'azienda sanitaria provinciale di Agrigento per l'ospedale "San Giovanni di Dio". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)) .
5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.