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Sentenza 2 agosto 2021
Sentenza 2 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/08/2021, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2021 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 7073 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c., all'udienza del 23.03.2021 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 procura in atti, dall'avv. Emanuele Ceccano e Antonio Tanzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Latina Via Cicerone n. 44,
PARTE ATTRICE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in Controparte_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Benedetto Gargani ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma,
Viale di Villa Grazioli n. 15,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione nullità, accertamento e ripetizione indebito interessi ultralegali, interessi anatocistici, spese, interessi usurari e commissioni massimo scoperto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, Parte_2 dinanzi all'intestato Tribunale, la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, deducendo di essere intestataria di rapporto di conto corrente (n. 1000/138, già 27/1937) in essere presso la convenuta e diversi conti collegati. CP_2
Esponeva che gli addebiti effettuati non erano mai stati oggetto di pattuizione tra la parti e che la banca convenuta, per tutta la durata del rapporto, aveva illegittimamente applicato la capitalizzazione trimestrale per gli interessi debitori e per altri accessori, commissioni di massimo scoperto non pattuite, competenze e tassi non dovuti con espressa violazione del disposto dell'art. 1283 c.c. e illegittime antergazioni e postergazioni delle valute.
Deduceva, ancora, l'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti.
Richiedeva dunque, la restituzione delle somme indebitamente addebitate.
Chiedeva, quindi, al Tribunale “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: 1) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 14182 c.c., nonché dell'art. 8 della legge n. 64 del 1986, dell'art. 7, comma 3, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto n.
1000/138 (già c/c n. 27/1937) intestato alla società Controparte_3
(già ed intrattenuto con (già
[...] Controparte_4 Controparte_1
nonché dei conti secondari confluenti (c/c n. Controparte_5
08/23; c/c n. 08//47; finanziamento n. 69/60; 69/164; 69/218; 69/292; 69/326; 69/356; 69/356;
69/379; 69/393; 69/398; 69/406; 69/413; 69/416; 69/422; 69/436; 69/444; 69/448; 69/450; 69/458;
69/462; 69/481; 69000481), oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle
Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
2)
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e
14182 c.c., dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. 1000/138 (già c/c n. 27/1937) intestato alla società Controparte_3
(già ed intrattenuto con
[...] Controparte_4 Controparte_1
(già nonché dei conti secondari confluenti
[...] Controparte_5 Controparte_5
(c/c n. 08/23; c/c n. 08//47; finanziamento n. 69/60; 69/164; 69/218; 69/292; 69/326; 69/356;
69/356; 69/379; 69/393; 69/398; 69/406; 69/413; 69/416; 69/422; 69/436; 69/444; 69/448; 69/450;
69/458; 69/462; 69/481; 69000481), oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto a carico del correntista e, per l'effetto, DICHIARARE l'inefficacia della capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;
3) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi, comunque prive di causa negoziale;
4) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 14182 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
5) ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
6) DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario;
7) ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo
Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 2 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
8)
DETERMINARE e CONDANNARE la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e maggior danno
(derivante dalla mancata utilizzazione del maggior credito cfr. SSUU sentenza 16 luglio 2008, n.
19499), in favore dell'odierna istante dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo, calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione annuale;
9) CONDANNARE la banca a rettificare l'illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la
a motivo dell'esposizione falsamente qualificata e quantificata, riservando domanda Org_1 per il risarcimento dei danni all'esito dell'accoglimento della presente domanda;
10)
CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale CP_2
eccepiva preliminarmente la prescrizione per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 n. 4
c.c., e, in ogni caso, decennale di cui all'art. 2649 c.c., ritenendo coperti da prescrizione tutti gli addebiti, asseritamente nulli o invalidi, risalenti per il rapporto di c/c in oggetto del presente giudizio.
Richiamava la sentenza delle Sezioni Unite n. 24418/10 sull'onere della prova delle rimesse solutorie prescritte, per cui il termine di prescrizione - decennale - per la ripetizione di somme
“illegittimamente” addebitate nell'ambito di un rapporto di conto corrente decorrerebbe dalla chiusura del conto, in ipotesi di conto assistito da apertura di credito che non abbia mai presentato sconfinamenti;
dalla data del pagamento delle somme “illegittimamente” addebitate, in ipotesi di conto corrente non assistito da apertura di credito (cd. versamento solutorio); dalla data del pagamento delle somme “illegittimamente” addebitate, in ipotesi di conto corrente assistito da apertura di credito, pagamento che riporta lo scoperto entro il limite dell'affidamento (cd. versamento solutorio).
Fermo quanto precede, per quanto riguarda il contrastato tema della individuazione delle rimesse c.d. “solutorie” o “ripristinatorie” ultradecennali, rilevava che nelle azioni di ripetizione di indebito, la prova circa la sussistenza di un'apertura di credito incombe, per regola generale (ex art. 2697
c.c.), su chi agisce in giudizio.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca investiva tutti i conti secondari collegati al rapporto n. 1000/138, in quanto tutti estinti prima del decennio anteriore alla proposizione della domanda di mediazione avversaria, anticipatrice dell'introduzione del presente giudizio, in mancanza di atti idonei ad interrompere la prescrizione.
Eccepiva, poi, la soluti retentio.
Evidenziava l'onere, incombente sul correntista/attore in ripetizione, di depositare i contratti bancari oggetto di contestazione.
Deduceva, in ogni caso, la genericità della domanda avversaria e che a norma dell'art. 118 e dell'art. 119 del D. Lgs. n. 385/93, i tassi debitori applicati (e le variazioni degli stessi) erano stati tutti regolarmente comunicati alla società correntista tramite l'invio degli estratti conto, nonché di comunicazioni periodiche ad hoc, che, non essendo mai stati contestati, erano da considerare tacitamente approvati, ai sensi dell'art. 1832 c.c., nonché l'identica periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno
2000, Parte Seconda, n. 150 e che anche le spese applicate risultavano essere riportate negli estratti conto periodici.
Quanto alle valute, osservava che la questione relativa alla antergazione ed alla postergazione dei giorni di valuta non era più attuale, quanto meno successivamente al D.lgs. Tremonti ter del 25 giugno 2009 (con effetto dal 1° novembre 2009), a mente del quale la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente (a seconda dei casi), uno, due, tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento.
Eccepiva, poi, la erroneità e la irrilevanza probatoria della CTP avversaria e il carattere esplorativo delle istanze istruttorie descritte in citazione.
Evidenziava, poi, la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto.
Chiedeva, quindi: “Salvo ampliare ed illustrare, allo stato, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previa ogni opportuna declaratoria del caso: - dichiarare inammissibili e/o, comunque, rigettare tutte le domande attrici, anche in quanto completamente prescritte e comunque infondate e non provate, in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Istruita la causa mediante consulenza tecnica contabile, affidata al dott. essa veniva Per_1 trattenuta in decisione all'udienza del 23.03.2021 con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 15.11.2018, vista la richiesta stragiudiziale rivolta alla
Banca convenuta, veniva ordinato alla stessa di esibire in giudizio, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.,
l'originale dei contratti di apertura di credito e di conto corrente, nonché le successive eventuali modifiche di essi con riferimento ai rapporti indicati nell'atto di citazione, nonchè gli originali integrali, con riferimento agli stessi rapporti, dal momento dell'apertura del conto fino alla sua chiusura o, in difetto, fino alla data odierna, di tutti gli estratti conto integrali.
Con ordinanza del 17.01.2019, rilevato che i documenti in oggetto non erano stati depositati;
ritenuto di dover trarre argomenti di prova in ordine al mancato deposito nel termine indicato dei contratti e delle eventuali comunicazioni di modifiche successive, quanto, invece, al restante ordine di esibizione, veniva disposto che la convenuta, la quale non aveva ottemperato nel termine CP_2
disposto a quanto indicato dal Giudice, ritenuta la documentazione in oggetto necessaria ai fini dell'accertamento peritale richiesto, provvedesse, entro il termine del 1.4.2019, al deposito integrale di tutti gli originali degli estratti conto integrali (e non scalari) relativi ai contratti di apertura di credito e di conto corrente indicati nell'atto di citazione e di tutti quelli ad essi collegati relativi al rapporto bancario intercorso con parte attrice.
Con ordinanza depositata il 12 aprile 2019, così disponeva, rilevato che la ha Parte_3 richiesto di ordinare a l'esibizione dell'originale dei contratti di Controparte_1
apertura di credito e di conto corrente, nonché le successive eventuali modifiche, nonché degli originali di tutti gli estratti conto o documento equipollente e delle c.d. schede della visto il CP_2 combinato disposto degli artt. 210 comma c.p.c. con l'art. 119 TUB, rilevato che i documenti indicati non erano stati depositati, ad eccezione di tre estratti conto, ritenuta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento peritale richiesto, veniva ordinato nuovamente alla di CP_2
provvedere, entro il termine del 1.4.2019, al deposito integrale di tutti gli originali degli estratti conto integrali (e non scalari) relativi ai contratti di apertura di credito e di conto corrente indicati nell'atto di citazione e di tutti quelli ad essi collegati relativi al rapporto bancario alla successiva udienza, rilevato che la convenuta aveva ancora una volta omesso di depositare quanto CP_2 indicato nell'ordinanza di esibizione, ritenuto che l'ordinamento non potesse tollerare l'inerzia e l'inottemperanza a un provvedimento che costituisce esplicazione di poteri del Giudice e che è grave violazione processualmente rilevante disattendere un ordine giudiziale senza fornire alcuna giustificazione o causa non imputabile, anzi contestando il provvedimento reso dal Magistrato e affermando, in sostanza, di non voler ottemperare ad esso, rilevato che l'art. 118 c.p.c. permette al
Giudice di ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa e visto che rientrano nel novero delle “cose” anche i documenti (Cass. 3260/1997), visto che l'esame degli estratti conto era indispensabile ai fini di verificare l'andamento del rapporto, veniva ordinato a Controparte_1 di consentire al Consulente designato l'ispezione degli estratti conto con riferimento ai
[...]
rapporti bancari indicati nell'atto di citazione e riferibili a parte attrice.
Con ordinanza del 12.04.19 veniva disposta TU, nei seguenti termini: “presa visione della documentazione in atti, il consulente tecnico provveda al computo del rapporto dare-avere tra le parti secondo i seguenti criteri: 1) scomputare le commissioni di massimo scoperto;
2) applicare, ai fini della rideterminazione del saldo, al posto dei tassi calcolati dalla gli interessi legali CP_2
dalla data di apertura del conto corrente fino alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio
1992, n. 154 e per il periodo successivo fare riferimento ai criteri previsti dall'art. 117, comma 7 lett. a) del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385”; 3) al fine della rideterminazione del saldo, proceda ad eseguire conteggio mediante applicazione degli interessi debitori senza alcuna capitalizzazione, neppure annuale;
4) verifichi se il tasso di interesse si sia mantenuto al di sotto dei tassi-soglia normativamente previsti;
5) ove si accertino interessi usurari, sia pure per periodi limitati di tempo, scomputare, con riferimento a tali periodi, gli interessi in oggetto e qualsiasi tipo di interesse”; 6) verifichi la sussistenza delle illegittimità fatte valere da parte attrice in ordine alla deroga al principio della valuta effettiva, ovvero della base di calcolo degli interessi passivi e attivi
e provveda al ricalcolo considerando la data dell'effettiva operazione, 7) calcoli e valuti
l'ammontare delle spese e degli altri addebiti applicati dall'istituto, scomputandoli;
8) valuti e verifichi se le rimesse effettuate hanno natura solutoria o ripristinatoria ed effettui il doppio conteggio”.
Ciò premesso non è in contestazione che è intestataria del conto corrente e dei Parte_1
rapporti collegati indicati nell'atto di citazione instaurati con la banca convenuta.
Parte attrice ha instaurato il presente giudizio al fine di accertare il credito, in favore della CP_2
convenuta, derivante dal contratto di conto corrente con apertura di credito predetto e per la condanna della stessa alla rifusione, in suo favore, di tutte le somme indebitamente percepite.
La presente controversia verte, dunque, essenzialmente sulla legittimità o meno dell'applicazione degli interessi anatocistici trimestralmente per quelli debitori, nonché sulla legittimità dell'applicazione degli interessi ultralegali non pattuiti e, infine, dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, delle spese e degli altri addebiti a carico di parte attrice, nonché sulla verifica della usurarietà dei tassi.
Così chiariti i termini della presente controversia, il Tribunale osserva, in primo luogo, che alcun regolare contratto scritto è stato depositato dalla convenuta attestante la stipulazione formale CP_2
delle condizioni di regolazione del rapporto o la loro comunicazione.
Ne deriva che, essendo stata depositata da parte attrice istanza stragiudiziale ex art. 119 TUB per l'ottenimento dei contratti e degli estratti conto intrattenuti con la convenuta e non avendo la CP_2
stessa ottemperato, è stato emanato ordine di esibizione ex art. 210 cpc, non rispettato nei termini indicati dal GI, cui conseguiva, quindi, l'ordine di ispezione tramite TU con acquisizione presso l'istituto di credito degli estratti conto relativi all'andamento del rapporto.
È fin troppo evidente, infatti, che la mancata ottemperanza della parte convenuta alla richiesta, legittimamente formulata da parte attrice in via stragiudiziale, non poteva determinare il rigetto della domanda per assenza di prova e andare a scapito del correntista.
Peraltro, la mancanza di alcuni estratti conto non rende inattendibile la ricostruzione del rapporto bancario e l'espletamento della consulenza econometrica, che è stata svolta, ponendo solo un problema di esatta quantificazione della pretesa attorea, ma non nel senso di comportare l'azzeramento della prova degli indebiti versamenti.
È vero, poi, che l'esibizione a norma dell'art. 210 cod. proc. civ. non può essere ordinata allorché
l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione, acquisendone copia e producendola in causa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19475 del 06/10/2005; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 149 del 10/01/2003: fattispecie in cui la Cassazione ha ritenuto non censurabile poi il mancato accoglimento dell'istanza attrice di esibizione da rivolgersi agli istituti di credito interessati;
Cass. n. 9514 del 1999), ma che, nel caso di specie la parte si era attivata già prima dell'introduzione del giudizio, senza esito.
È, poi, sempre legittima la richiesta di esibizione della documentazione bancaria da parte del cliente, anche in pendenza di giudizio (Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, nell'ordinanza del 4 dicembre 2019, n. 31650).
D'altronde, il deposito del contratto con le condizioni pattuite veniva effettuato da parte convenuta oltre ogni termine concesso e disposto dal Giudice e scaduti i termini ex art. 183 cpc, per cui veniva dichiarato inammissibile.
Ne deriva che non sussiste alcuna prova della pattuizione di interessi ultralegali, spese, addebiti, commissioni di massimo scoperto e interessi anatocistici, nei limiti in cui sono ammessi per legge.
È stato, pertanto, dato incarico al TU di epurare i rapporti da tali addebiti. Tanto detto, in ordine all'eccezione preliminare sollevata dalla relativamente alla soluti CP_2
retentio, va rilevato che il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale costituisce adempimento di una obbligazione naturale e determina l'irripetibilità ex art. 2034 c.c. delle somme pagate a tale titolo a condizione che consegua ad una pattuizione che determini anche la misura degli stessi, dovendosi altrimenti escludere che possa configurarsi un dovere morale e sociale che ne giustifichi l'adempimento. Devono, di conseguenza, essere ritenuti ripetibili gli interessi ultralegali addebitati da una banca sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza alcuna autorizzazione da parte del cliente medesimo (Corte di Cassazione, Sezione 1 civile,
Ordinanza 14 dicembre 2017, n. 30114).
Ne deriva che l'azione di ripetizione è ammissibile.
Essa, inoltre, è stata proposta quando i rapporti erano cessati, per cui non si pongono, neppure sotto tale profilo, problemi di ammissibilità.
Tanto premesso, in primo luogo va affrontata l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta.
All'uopo si osserva che l'eccezione in oggetto, poiché eccezione sostanziale in senso stretto, deve essere sollevata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 c.p.c., nella comparsa di costituzione e risposta con costituzione almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione.
L'eccezione appare tempestivamente e ritualmente formulata.
Essa è, quindi, ammissibile.
Sul punto, va detto che alcun atto interruttivo della prescrizione indirizzato alla convenuta, CP_2 ad eccezione della mediazione intervenuta prima dell'introduzione del giudizio è stato prodotto da parte attrice.
Ebbene, occorre richiamare il principio di cui alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite secondo la quale “se, dopo la conclusione del contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cassazione civile, Sezioni
Unite, 2.12.2010, n. 24418).
Ciò premesso, vale la pena di osservare che chi eccepisce la prescrizione è tenuto a dimostrarne pienamente il relativo fatto costitutivo, nell'ambito del quale rientra anche il profilo riguardante la prova certa e giuridicamente idonea dell'individuazione del “dies a quo” relativo alla decorrenza effettiva per la maturazione del relativo termine prescrizionale (cfr. Cass. n. 11843 del 2007 e Cass.
n. 16326 del 2009, secondo la quale, in generale, “l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice, con la conseguenza che il debitore (la banca ndr), ove eccepisca la prescrizione del credito (del correntista ndr), ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini” (Cass. Civ. n. 3465 del 12 febbraio 2013).
L'eccezione è infondata, in quanto, dalla data di chiusura del conto, il termine di prescrizione è stato interrotto per effetto dell'introduzione del presente giudizio e non vi è prova della natura solutoria delle rimesse, per cui il dies a quo decorre dalla data dell'estinzione del rapporto.
Come dedotto da parte attrice, dagli estratti conto e dall'andamento del rapporto, risulta che il conto era affidato.
A titolo esemplificativo, nell'estratto conto scalare del primo trimestre 1989, ove sono esplicitate le condizioni a debito del correntista, è riscontrabile che la banca ha applicato tassi differenziati su diversi massimali di esposizione e/o affidamento, applicando il tasso del 14.50% fino alla esposizione massima di L.300.000.000 e il tasso del 17,50% oltre tale limite.
Dalla lettura, poi, della , pervenuta a parte attrice, nonostante Organizzazione_2 richiesta reiterata in tal senso, solo successivamente all'introduzione del giudizio e, quindi, a fatto a lei non imputabile, per cui il documento è ammissibile, emerge che il c/c era affidato quantomeno dal 1989, con la conseguenza che tutte le rimesse sono da considerarsi ripristinatorie e non solutorie.
D'altronde, il contratto di apertura di credito non necessita di alcuna forma scritta, visto che solo con legge n. 154/1992 ed il D.lgs 385/1993 ( è stata sancita l'obbligatorietà della forma CP_6
scritta ad substantiam per i contratti bancari.
Il TU ha, poi, esposto nella relazione integrativa, confermando, in sostanza, quanto dedotto da parte attrice, quanto segue: “In relazione a quanto dedotto da parte attrice, si conferma che gli scalari degli estratti conto riportano, come nell'esempio indicato, la comunicazione periodica dei tassi a debito differenziati per scaglioni di importo”.
Parte attrice aveva, infatti, controdedotto alla TU che avrebbe dovuto rilevare l'affidamento concesso dalla banca non solo dalla CR della (in atti dal Dicembre 1995 in poi), ma Org_1
anche dagli scalari, sempre in atti, dal primo trimestre del 1989 sino alla chiusura conto e che per mero esempio, nell'estratto conto scalare del primo trimestre 1989, ove erano esplicitate le condizioni a debito del correntista, era facilmente riscontrabile che la banca aveva applicato tassi differenziati su diversi massimali di esposizione e/o affidamento, applicando il tasso del 14.50% fino alla esposizione massima di L.300.000.000 e il tasso del 17,50% oltre tale limite, segno evidente che il conto era affidato almeno dal 1989.
Tali importi, sono stati quindi rilevati nei vari trimestri e assunti dal TU quali importi di affidamento concessi dalla al correntista. CP_2
Non può, poi, l'integrazione peritale essere subordinata alla proposizione di controdeduzioni alla
TU, in quanto il quesito integrativo attiene alla correttezza dell'operato del TU e del metodo di calcolo utilizzato, che deve essere posto alla base della decisione dell'autorità giudiziaria.
Ne deriva che le pretese attoree non possono essere considerate prescritte.
Tanto detto, quanto alla dedotta nullità delle commissioni di massimo scoperto per mancanza della causa giustificatrice e di previsione, si rileva che le stesse hanno una funzione economica ben precisa, rappresentando, infatti, un elemento retributivo per la banca, aggiuntivo agli interessi praticati, che non ha fonte legale e che, quindi, richiede la necessità di specifica pattuizione.
Le stesse, in particolare, sono rappresentate da un costo, legittimamente concordabile nell'ambito della autonomia privata delle parti, connesso all'elargizione da parte della Banca ed alla disponibilità da parte del correntista del credito bancario oggetto del fido, con funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo.
Ebbene, se la natura della commissione di massimo scoperto è assimilabile a quella degli interessi passivi, le clausole anatocistiche, pattuite nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge
154/1992, sono nulle secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, come già evidenziato, se, invece, esse hanno natura di corrispettivo autonomo dagli interessi, non è ad esse estensibile la disciplina dell'anatocismo, prevista dall'art. 1283 cod. civ. espressamente per gli interessi scaduti
(cfr. in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11772 del 6.8.2002).
Nella specie manca totalmente la prova della avvenuta pattuizione di un tale costo del credito.
Ne deriva che devono, come correttamente ha fatto il c.t.u. e come richiesto da parte attrice, scomputarsi gli importi a tale titolo addebitato dalla banca convenuta.
In merito, invece, al dedotto anatocismo, occorre prima di esaminare il caso concreto posto all'attenzione di questo Giudice, ripercorrere l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale della materia.
Deve procedersi partendo dal mutamento della giurisprudenza avvenuto nel 1999, per poi dare atto del recente intervento della Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 21095 del 4.11.2004), concernente l'ambito temporale di applicabilità della dichiarazione di nullità delle clausole di anatocismo bancario.
Secondo la disposizione normativa di cui all'art. 1283 c.c., gli interessi scaduti, in mancanza di usi contrari, possono, a loro volta, produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi;
di conseguenza, in assenza di usi normativi, sono vietate pattuizioni anteriori alla scadenza degli interessi ed interessi infrasemestrali.
Deve chiarirsi anche che la sussistenza di un uso normativo (cui fa riferimento l'art. 8 delle disposizioni sulla legge in generale) va valutata sia sotto il profilo oggettivo, consistente nell'uniforme e costante ripetizione di un dato comportamento, sia sotto quello soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza così agendo ad una norma giuridica.
A parere di questo Giudice ed in adesione all'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia e conseguente ad un vero e proprio revirement giurisprudenziale (Cass. civ. 11 novembre 1999, n.
12507, Cass. civ. 18 marzo 1999, n. 2374, Cass. 13 giugno 2002, n. 8442 e Cass. 28 marzo 2002, n.
4490), la clausola, contenuta nei contratti di conto corrente predisposti dalla banca, di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi deve ritenersi nulla, per difetto dell'esistenza di un uso normativo legittimante la deroga prevista dall'art. 1283 c.c.
Va, tuttavia, evidenziato come in precedenza, la Suprema Corte avesse, invece, considerato pienamente valida e, quindi, efficace la clausola in argomento (Cass. 15 dicembre 1981, n. 6631, secondo la quale “gli usi che consentono l'anatocismo, richiamati dall'art. 1283 c.c., si identificano in comportamenti tenuti dalla generalità degli interessati con il convincimento di adempiere ad un precetto di diritto, estremi, questi, ravvisabili, nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare e avere, ove l'anatocismo trova generale applicazione, in quanto sia le banche, sia i clienti chiedono e riconoscono come legittima la pretesa di calcolo di nuovi interessi sugli interessi scaduti, indipendentemente dai requisiti richiesti dall'art. 1283 citato”, Cass., 6 giugno 1988, n. 3804; Cass. 1 settembre 1995, n. 9227 e Cass. 18 dicembre 1998,
n. 12675).
Tali orientamenti giurisprudenziali sono stati, tuttavia, interamente rivisitati con le suddette pronunce del 1999, cui ha aderito anche la giurisprudenza intervenuta successivamente sul tema.
In primo luogo, deve, infatti, condividersi quanto ritenuto da tali pronunce, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore del codice civile del 1942, non vi fossero a livello nazionale usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente di un istituto di credito. Il punto ora illustrato appare, già di per sé, decisivo, in quanto, atteso il carattere imperativo della disposizione di cui all'art. 1283 c.c., non sarebbe comunque legittima la nascita di un uso normativo successivo all'entrata in vigore del codice civile. Tale norma, infatti, risulta del tutto incompatibile e, quindi, ostativa alla realizzazione delle condizioni di fatto idonee alla produzione di un uso di natura normativo (Cass.20 febbraio 2003, n. 2593), cosicchè l'eventuale venuta ad esistenza di questi in epoca successiva al codice civile non potrebbe che qualificarsi contra legem.
Gli accertamenti di usi anatocistici nelle raccolte locali risultano essere tutti posteriori al 1952, data di comparsa della clausola di capitalizzazione trimestrale nelle Norme Bancarie Uniformi di conto corrente di corrispondenza. Va precisato che tali norme, infatti, hanno natura pattizia, atteso che si tratta di proposte di condizioni generali di contratto indirizzate dalla ABI alle banche associate, e ciò esclude che possa essere attribuita alla clausola in esse contenute, in vigore dal 1952, una funzione probatoria o ricognitiva di usi locali preesistenti.
Infine, nella prassi bancaria di anatocismo manca quella spontanea adesione ad un precetto giuridico in cui sostanzialmente consiste l'opinio iuris ac necessitatis, in quanto l'inserimento delle clausole in oggetto viene acconsentito dai clienti solo perché esse sono ricomprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituisce presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari.
Esclusa, quindi, l'esistenza di un uso normativo bancario, deve dichiararsi la nullità della clausola
(preventiva) di anatocismo trimestrale prevista nelle condizioni generali di contratto, perché in violazione delle prescrizioni imperative di cui all'art. 1283 c.c. stante la sua contrarietà sia al termine semestrale minimo di capitalizzazione sia alla prescrizione che subordina la produzione degli interessi ad una domanda giudiziale ovvero ad una convenzione posteriore alla scadenza della relativa obbligazione.
A fronte del nuovo orientamento della Suprema Corte è stato emanato il D.lgs. 4 agosto 1999 n.
342, pubblicato nella G.U. del 4 ottobre 1999 n. 233 (il cui art. 25 e il comma 3 dell'art. 120 del TU in materia bancaria, prevede: “le clausole relative alla produzione degli interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera del
CICR, da emanare entro 120 gg. dall'entrata in vigore del decreto delegato- di cui al comma 2, sono valide ed efficaci sino a tale data…”.
Ebbene, la delibera del CICR è stata poi effettivamente emanata il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000, con previsione di nuove articolate disposizioni, in punto di produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, cui avrebbero dovuto adeguarsi, entro il 30 giugno 2000, secondo le modalità ivi stabilite, i contratti stipulati anteriormente per risolvere la situazione venutasi a creare con il revirement della Corte di
Cassazione del 1999. Detta disposizione, ovvero l'art. 25 comma 3° D.lgs. 342/1999 è stata però dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 425 del 9-17 ottobre 2000 della Corte Costituzionale, sotto il profilo dell'eccesso di delega rispetto alla legge 128/1998.
Peraltro il d.lgs. 342/1999 ha anche sancito, all'art. 25 comma 2, a modifica dell'art. 120 D.lsg. 1 settembre 1993, n. 385 che nelle operazioni di conto corrente deve essere “assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”, ma ciò solo con riferimento al periodo successivo.
Per completezza di esposizione, deve segnalarsi che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità contrario all'anatocismo è andato via via consolidandosi, specificandosi in alcune sentenze (Cass., 13 dicembre 2002, n. 17813) che il relativo divieto è applicabile anche allorché il pagamento di interessi moratori anatocistici sia stato pattuito in forma di clausola penale (nella fattispecie, nell'ambito di una scrittura privata di riconoscimento di debito e, quindi, in materia non bancaria).
Nonostante il detto consolidamento l'orientamento della Suprema Corte non è, tuttavia, stato condiviso da una parte della giurisprudenza di merito. In particolare, secondo alcune sentenze di merito (Trib. Roma 26 maggio 1999, Trib. Roma 14 aprile 1999, Trib. Vercelli 9 febbraio 2001) la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari prescinderebbe dall'art. 1283 c.c., in quanto costituisce la naturale conseguenza delle periodiche chiusure del conto corrente convenute nei contratti o negli usi;
inoltre, l'art. 1831 c.c., inserito nell'ambito del conto corrente ordinario (che detta il meccanismo della chiusura del conto, con la liquidazione del saldo, alle scadenze previste dal contratto o dagli usi o in mancanza ogni sei mesi), sarebbe applicabile pur in assenza di specifico richiamo ad opera dell'art. 1957 c.c. al conto corrente bancario.
Tale orientamento non appare condivisibile, per la decisività delle obiezioni cui va incontro. In particolare, appare illegittimo trasporre automaticamente le norme previste in materia di conto corrente ordinario al conto corrente bancario e ciò a causa delle differenze strutturali dei due contratti (nel c/c bancario le rimesse sono effettuate solo dal cliente, le partite di dare/avere si compensano progressivamente, il correntista può disporre in ogni momento delle somme risultanti a suo credito, ogni parte può recedere in ogni momento se il contratto è a tempo indeterminato;
nel c/c ordinario le rimesse sono bilaterali, il saldo attivo è inesigibile dal creditore sino alla scadenza del termine e la chiusura periodica del conto è necessaria per rendere esigibile detto saldo e consentire il recesso unilaterale) ed, inoltre, l'effetto della pattuizione relativa alla chiusura del conto ogni tre mesi è comunque quello di eludere (almeno per il divieto di capitalizzazione infrasemestrale) l'applicazione della norma imperativa di cui all'art.1283 c.c.
Confutato l'orientamento contrario, ai fini della completezza dell'esposizione, deve anche evidenziarsi come l'orientamento cui questo giudice ritiene di dover aderire è stato espressamente ribadito e valorizzato dalla Corte di Cassazione a Sezione Unite (sent. 4 novembre 2004, n. 21095),
i cui esiti appare opportuno richiamare, anche in ragione della circostanza che essa ha affrontato un problema di particolare interesse nella presente causa.
È stata, infatti, rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la questione concernente se - ferma restando l'illegittimità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi successivamente al 1999 e, dunque, successivamente al mutare della giurisprudenza in materia- fosse possibile rinvenire, antecedentemente a quella data, un uso normativo legittimante tale pratica.
In altre parole, si è sostenuta l'esistenza di un uso normativo, ai sensi dell'art. 1283 c.c., che imponeva agli utenti tale pratica, uso normativo poi estinto per desuetudine in seguito al mutare della giurisprudenza, in quanto sarebbe venuta meno la opinio iuris del comportamento sottostante.
Affrontando l'accennata problematica, le Sezioni Unite, con motivazione pienamente condivisibile, hanno ribadito l'illegittimità della clausola prevedente l'anatocismo, chiarendo che anche per il periodo di tempo in cui l'orientamento prevalente nella giurisprudenza era quello favorevole alla capitalizzazione trimestrale, non può comunque parlarsi di esistenza di un uso normativo, in quanto detta pratica non poteva dirsi percepita dagli utenti come conforme a diritto, sulla base di una convinzione da loro accettata, solo a cagione di un'assoluta mancanza di reali alternative nel mercato dei prodotti bancari. In particolare, poi, la Corte di cassazione ha notato che “né è in contrario sostenibile che la “fondazione” di un uso normativo, relativo alla capitalizzazione degli interessi dovuti alla banca, sia in qualche modo riconducibile alla stessa giurisprudenza del ventennio antecedente al revirement del 1999. Anche in materia di usi normativi, così come con riguardo a norme di condotta poste da fonti-atto di rango primario, la funzione assolta dalla giurisprudenza, nel contesto di sillogismi decisori, non può essere altra che quella ricognitiva, dell'esistenza e dell'effettiva portata, e non dunque anche una funzione creativa, della regola stessa”.
All'uopo occorre, comunque, considerare che, sul tema e con riferimento alle ipotesi di nullità delle singole clausole contrattuali di capitalizzazione trimestrale degli interessi, si è creato un contrasto giurisprudenziale.
Un primo orientamento della giurisprudenza di merito era orientato alla negazione di qualsiasi diritto della banca anche all'anatocismo annuale (Corte App. Torino sent. n. 64 del 21 gennaio
2002, Trib. Brindisi sent. 13 maggio 2002, Corte App. Lecce 22 ottobre 2001), con la conseguenza che gli interessi dovuti sugli importi capitali a debito potranno quindi produrre interessi solo a far tempo dalla domanda giudiziale: l'assunto è fondato sulla impossibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità e “non essendo l'anatocismo previsto ma soltanto permesso dalla legge a determinate condizioni ed in mancanza di valida pattuizione tra le parti, esso rimane non pattuito tra le stesse” (Corte App. Milano sent. n.
1142/2003).
Altro orientamento, invece, preferisce la soluzione della capitalizzazione annuale (Trib. Milano 4 luglio 2002, Trib. Roma 8 novembre 2002 e Trib. Torino 14 novembre 2002; Trib. Roma 28 novembre 2002 e Trib. Reggio Calabria 28 giugno 2002; Trib. Torino 16 dicembre 2002).
Tale interpretazione si fonda sul ricorso al meccanismo di integrazione ex lege della clausola nulla di cui all'art. 1374 c.c. (“il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e
l'equità”), per cui le clausole contrattuali contrarie a norme imperative sono colpite da nullità e vengono di diritto automaticamente sostituite da queste.
A favore della capitalizzazione annuale è stato, poi, sostenuto il tenore testuale dell'art. 1284 c.c. che fisserebbe la regola non solo per la quantificazione degli interessi, ma anche per l'individuazione della scadenza (annuale) alla quale essi sono dovuti.
Ciò posto, sono sul tema intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 24418/2010, dalla quale questo Tribunale non intende discostarsi, secondo cui, qualora, nell'ambito del contratto di conto corrente bancario, venga dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'articolo 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna (Cass. civ. Sez. Unite, 02/12/2010, n. 24418).
Premesso ciò il ctu ha, quindi, omesso, correttamente, di applicare alcuna capitalizzazione.
Non essendovi alcun contratto scritto tra la Banca e il cliente, il TU ha provveduto ad epurare il conto anche da eventuali addebiti per interessi ultralegali, spese di tenuta conto e altre spese periodiche.
Ha, poi, scomputato per tutto il periodo del rapporto le commissioni di massimo scoperto e calcolato gli interessi considerando la data dell'operazione tenendo conto delle illegittimità fatte valere da parte attrice in ordine alla deroga al principio della valuta effettiva e dall'apertura del conto fino al 31.12.93 applicando i tassi degli interessi legali, mentre dall'01.01.94 alla chiusura del conto applicando i tassi di sostituzione secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 7 lett. a) del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385”, mentre nei trimestri in cui ha rilevato il superamento dei tassi soglia (solo nel IV trimestre 2012), ai sensi dell'art. 1815, co. 2 c.c., ha applicato il tasso zero.
Ha, poi, proceduto alla rielaborazione del saldo in duplice versione considerando o meno la ripetizioni degli indebiti in relazione alla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse.
Per completezza di esposizione, giova evidenziare come, al fine di contestare le conclusioni testè raggiunte la convenuta non potrebbe comunque rilevare che gli estratti conti riepilogativi dei CP_2 movimenti contabili sono stati periodicamente e correttamente inviati dalla e che i debitori CP_2
non hanno mai mosso contestazioni di alcun genere, nei termini di decadenza normativamente previsti.
Invero, non solo non vi è prova dell'invio di tali estratti, ma, secondo la giurisprudenza che questo
Giudice ritiene condivisibile, la mancata contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli addebiti e gli accrediti solo sotto il profilo meramente contabile ma non sotto quello della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nei conti derivano (così testualmente, Cass., 11 marzo 1996, n. 1978, ma si vedano anche Cass., 24 maggio 1991, n. 5876; Cass., 24 luglio 1986, n. 4735) con la conseguenza che la sopravvenuta incontestabilità delle risultanze dell'estratto di conto corrente, derivante dall'art. 1832 c.c., riguarda le partite a debito ed a credito annotate in conto solamente sul piano della loro realtà materiale e non anche sul piano giuridico sostanziale, in relazione alla validità dell'atto e del contratto da cui esse derivano.
In ultimo va rappresentato che il complesso rapporto di c/c n. 1000/138 (già c/c n. 27/1937), intrattenuto dalla società con Controparte_3 [...]
un rapporto unitario, come si evince dalla documentazione bancaria versata in atti, CP_1 in cui l'originario rapporto di apertura credito n. 27/1937 risulta aperto nel 1985 con il
[...]
e, dopo successive rimunerazioni, viene indicato come c/c n. Controparte_5
1000/138 tenuto da Organizzazione_3
Su detto conto sono state poi addebitate tempo per tempo le competenze calcolate sui seguenti conti secondari collegati: c/c n. 08/23; c/c n. 08//47; finanziamento n. 69/60; 69/164; 69/218; 69/292;
69/326; 69/356; 69/356; 69/379; 69/393; 69/398; 69/406; 69/413; 69/416; 69/422; 69/436; 69/444;
69/448; 69/450; 69/458; 69/462; 69/481; 69000481.
Pertanto, alla luce dell'unitarietà del rapporto oggetto del giudizio, è infondata l'eccezione di intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione con riferimento ai conti secondari e, dunque, per cui il ricalcolo dell'esatto dare-avere tra le parti ha riguardato il complesso ed unitario rapporto bancario.
Dunque, applicando i criteri predetti, il TU ha evidenziato che la somma a credito del correntista ammonta a € 638.607,15 a favore del correntista considerando la ripetibilità' di tutti gli addebiti illegittimi e di € 132.321,50 considerando la irripetibilità per intervenuta prescrizione degli addebiti illegittimi regolati attraverso rimesse solutorie.
La somma, quindi, definitiva derivante a credito di parte attrice nei confronti della è pari alla CP_2 sottrazione di tale ultima somma ai calcoli precedenti e, quindi, a € 638.607,15. Deve, quindi, per i motivi indicati, in accoglimento della domanda attorea, accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto e delle clausole del contratto di apertura di credito e di conto n. 1000/138 (già
c/c n. 27/1937) intestato alla società (già CP_3 Controparte_3
ed intrattenuto con (già Controparte_4 Controparte_1 [...]
nonché dei conti secondari confluenti (c/c n. 08/23; c/c n. CP_5 Controparte_5
08//47; finanziamento n. 69/60; 69/164; 69/218; 69/292; 69/326; 69/356; 69/356; 69/379; 69/393;
69/398; 69/406; 69/413; 69/416; 69/422; 69/436; 69/444; 69/448; 69/450; 69/458; 69/462; 69/481;
69000481), oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, dichiararsi l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali, degli interessi anatocistici, commissioni sul massimo scoperto, delle competenze, spese ed oneri, errata antergazione e postergazione delle valute, come indicato dal TU, applicati nel corso dell'intero rapporto a carico del correntista e, per l'effetto, condannarsi la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo in favore dell'odierna istante.
Infine, non può dichiararsi l'illegittima della segnalazione alla Centrale rischi presso la
[...]
, in quanto risulta iscrizione per altri debiti, per cui non può ordinarsi la cancellazione di Org_1
essa.
Le spese processuali sono poste a carico di parte convenuta.
Le spese di TU, liquidate in corso di causa, vanno, parimenti, poste a carico della CP_2
convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, accertata e dichiarata l'illegittimità di Parte_1
quanto esposto in parte in motiva e accertato il credito della nei suoi confronti, Deve, quindi, CP_2
per i motivi indicati, in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara la nullità del contratto e delle clausole del contratto di apertura di credito e di conto n. 1000/138 (già c/c n.
27/1937) intestato alla società (già Controparte_3
ed intrattenuto con (già Controparte_4 Controparte_1 [...]
nonché dei conti secondari confluenti (c/c n. 08/23; c/c n. CP_5 Controparte_5
08//47; finanziamento n. 69/60; 69/164; 69/218; 69/292; 69/326; 69/356; 69/356; 69/379; 69/393;
69/398; 69/406; 69/413; 69/416; 69/422; 69/436; 69/444; 69/448; 69/450; 69/458; 69/462; 69/481;
69000481), oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali, degli interessi anatocistici, commissioni sul massimo scoperto, delle competenze, spese ed oneri, errata antergazione e postergazione delle valute, come indicato dal TU, applicati nel corso dell'intero rapporto a carico del correntista e, per l'effetto, condanna la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse pari a € 638.607,15, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo in favore dell'odierna istante,
- rigetta la domanda di cancellazione dell'iscrizione presso la , Organizzazione_2
- condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in € 600,00 per spese, € 3.000,00 Parte_1 per la fase di studio, € 2.000,00 per la fase introduttiva, € 6.000,00 per la fase istruttoria e €
5.000,00 per la fase decisoria, oltre a Iva, spese generali e CPA,
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di TU liquidate in corso di causa.
Latina, 30.07.2021
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)