Art. 5.
Gli assistenti e gli aiuti degli Istituti ospedalieri contemplati dal comma secondo dell'articolo 34 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , sono iscritti obbligatoriamente alla Cassa per le pensioni ai sanitari a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.
La riduzione ad un terzo del contributo di riscatto prevista dall'ultimo comma del citato articolo 34 e' estesa ai servizi resi dal 1 giugno 1955 al 31 dicembre dell'anno di pubblicazione della presente legge in qualita' di medico assistente ed aiuto degli Istituti ospedalieri.
Gli assistenti e gli aiuti degli Istituti ospedalieri contemplati dal comma secondo dell'articolo 34 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , sono iscritti obbligatoriamente alla Cassa per le pensioni ai sanitari a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.
La riduzione ad un terzo del contributo di riscatto prevista dall'ultimo comma del citato articolo 34 e' estesa ai servizi resi dal 1 giugno 1955 al 31 dicembre dell'anno di pubblicazione della presente legge in qualita' di medico assistente ed aiuto degli Istituti ospedalieri.