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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/05/2025, n. 18638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18638 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CO EZ HA UE nato il [...] GA AR IR nato il [...] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta LIDIA GIORGIO, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità di ricorsi;
lette, altresì, le conclusioni dell'avv. Alberto Rubecchi, per Vargas Carreras IS, il quale, contestato quanto ex adverso dedotto e richiesto, si è riportato al ricorso e ai motivi, insistendo per il suo accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18638 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EUEE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 15/04/2025 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di La Spezia, con la quale CO EZ HA MA e GA AR IS erano stati condannati, in concorso con altri soggetti separatamente giudicati, per detenzione a fini di spaccio di farmaci oppioidi [n. 252 compresse sequestrate il 10/07/2017, acquistate mediante utilizzo di false ricette e ulteriori 392 compresse di cui ad altre false ricette (in La Spezia il 10/07/2027)]; per formazione delle false prescrizioni mediche indicate in rubrica (in Arezzo, Seravezza, Massa e Carrara dal 23/06/2017 al 06/07/2017); per furto pluriaggravato delle ricette in bianco ai danni di due medici;
per appropriazione delle ricette in bianco dal ricettario di uno dei due sanitari (in Arezzo da data prossima al 15/07/2017 e sino al 23/06/2017); infine, per truffa ai danni del Servizio sanitario (in Arezzo, Seravezza, Massa e Carrara dal 23/06/2017 al 06/07/2017). 2. I giudici del gravame hanno richiamato la sentenza del primo giudice che aveva ritenuto dimostrata l'ipotesi accusatoria, secondo la quale gli imputati, attraverso la GA, segretaria dello studio medico, avevano sottratto numerose ricette in bianco, formando falsamente prescrizioni mediche di farmaci contenenti sostanze psicoattive (Oxicodone e Oxicontin), così traendo in inganno numerosi farmacisti, procurandosi detti farmaci al fine di farne commercio, verso l'estero, detenendone altra parte oggetto di sequestro in La Spezia il 10/07/2017. Gli elementi probatori condensati nella CNR della Guardia di Finanza di La Spezia e nei successivi atti d'indagine trasfusi nell'informativa conclusiva del 15/08/2018, avevano consentito, secondo i giudici del merito, di operare il sequestro ai danni di CA SQ, coimputato separatamente giudicato, di 252 compresse e di tre ricette, episodio dal quale prendeva il via l'indagine. Nel corso di essa, erano stati intercettati telefonate e messaggi, il cui contenuto aveva consentito di accertare la falsa formazione delle ricette e la loro provenienza furtiva, nonché l'individuazione dei soggetti coinvolti nella vicenda, ricostruita dettagliatamente dalla pag. 4 della sentenza impugnata. In tale contesto, erano stati rilevati i frequenti contatti del CO con il CA, soggetto sequestratario delle 252 compresse a base di oxicodone cloridrato, nel corso dei quali era stato proprio il primo a dare ordini e disposizioni al secondo, sul suo telefono essendo stata trovata anche IA foto del farmaco sequestrato e di ricette a firma dei due medici che avevano subito l'illecita sottrazione delle ricette, egli avendo pure promesso a terzi la consegna di numerose pastiglie di oxicodone come quelle in sequestro, esigendone il pagamento. Quanto, invece, alla GA AR, pur in difetto di riferimenti alla donna nel corso delle comunicazioni intercettate, i giudici territoriali hanno rilevato che la stessa era dipendente dello studio medico, nel quale non erano avvenuti nel periodo 2 4 d'interesse furti da parte di terzi, forzature delle porte di accesso, manomissioni di cassetti o accessi abusivi al computer. Inoltre, la GA si occupava delle ricette dei pazienti, lavorando sia in cartaceo che con un software con passwords note solo al medico e alla predetta, le ricette e i timbri di uno dei medici essendo riposti in un cassetto non chiuso della sua stessa postazione di lavoro. In conclusione, secondo la Corte del gravame, oltre ai due medici, la GA era la sola persona a conoscere la password di accesso, perdendo rilievo le critiche difensive di una asserita carenza delle indagini quanto a terzi soggetti che avrebbero potuto perpetrare la sottrazione. Peraltro, dal punto di vista della prova dell'elemento soggettivo, la Corte territoriale ha rilevato che il sistema organizzato da alcuni appartenenti alla comunità dominicana del nord Italia escludeva la non consapevolezza della donna sulla finalità della sua condotta che non era stata occasionale, ma continuativa per tutto il periodo considerato, ai danni di ben due medici e avente a oggetto la stessa tipologia di farmaco psicoattivo. 3. L'avv. Andrea Saloni ,per CO EZ, ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di contraddittorietà della motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, non avendo i giudici del merito debitamente considerato due aspetti della vicenda, vale a dire la mancanza di analisi tossícologiche sulle pastiglie in sequestro e la solo parziale ricostruzione delle conversazioni tra il CO e il CA. Quanto al primo punto, ha ritenuto insufficiente la mera dichiarazione da parte della casa farmaceutica, limitatasi ad attestare l'integrità dei blisters e la loro originalità sulla base di una riproduzione fotografica, laddove la capacità drogante era stata ricavata solo sulla base delle indicazioni sul principio attivo contenute nella confezione (c.d. bugiardino). Quanto, invece, al secondo profilo, la difesa ha rilevato che la Corte territoriale avrebbe attribuito all'imputato un ruolo direttivo delle operazioni non emergente dalle evidenze probatorie, egli non avendo fornito alcun contributo concorsuale materiale o morale, causalmente rilevante secondo una valutazione ex ante, non essendo stati neppure specificati i rapporti tra l'imputato e la GA, né raggiunta la prova che il primo fosse a conoscenza di concorrere alla realizzazione dei reati contestati. Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto alla mancata derubricazione in ipotesi di tentativo del reato di detenzione a finì di spaccio delle pastiglie, da circoscriversi, peraltro, a quelle oggetto di sequestro, quanto alle 392 ulteriori rilevandosene il mancato ritrovamento, le stesse essendo state individuate solo in base a un calcolo deduttivo emergente dalla verifica effettuata dalla Guardia di Finanza con le rimanenti ricette, versandosi, pertanto, rispetto a esse, in una situazione di c.d. droga parlata. 3 4. L'avv. Alberto Rubecchi per GA AR ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, quanto all'affermazione della penale responsabilità, rilevando che, nella specie, si sarebbe inammissibilmente posto a carico dell'imputata l'onere della prova, sebbene fossero del tutto assenti riferimenti alla stessa nelle conversazioni intercettate o contatti tra la donna e gli altri coimputati, non essendo stata effettuata alcuna perquisizione ai suoi danni, né una verifica dei suoi conti correnti. Sotto altro profilo, poi, il deducente ha rilevato la mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo dei reati, la condanna essendosi fondata unicamente sulla circostanza che la stessa sarebbe stata l'unica persona, oltre ai medici, a poter accedere alle ricette cartacee e ai timbri e a poter scaricare i flles-ricetta dal computer, rilevando che i timbri e le ricette erano incautamente custoditi in cassetti non chiusi ,:4;:lesposti, pertanto, a rischio di furto, che la condotta contestata alla GA avrebbe destato i sospetti dei due professionisti, che le firme apposte sulle ricette erano differenti, che sarebbe stato inutile inventare il nominativo del paziente, l'imputata conoscendo quelli reali unitamente ai loro codici fiscali, che la ricetta a favore della paziente "Koval Karolina" era stata redatta a firma del dott. Del Guasta, laddove la stessa era paziente del dott. Martinelli, circostanza ben nota alla GA, infine, che non era emerso alcun profitto della GA conseguente alla condotta di concorso contestatale. Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi, anche questo difensore avendo censurato la mancata riqualificazione del reato sub A) dell'imputazione quale ipotesi tentata e circoscritta alle sole pastiglie sequestrate, quanto alle rimanenti osservando che esse sarebbero state conteggiate in maniera solo deduttiva e, quanto alle prime, rilevando il mancato esperimento di analisi tossicologiche per confermarne l'entità quantitativa e qualitativa, precisando infine che, versandosi in ipotesi di c.d. droga parlata, in difetto di verifiche tossicologiche, si potrebbe al più configurare l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 5. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Lidia Giorgio, ha depositato memoria scritta, con la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 6. Il difensore dell'imputata GA ha depositato conclusioni scritte, con le quali, contestate le deduzioni del Procuratore generale, si è riportato al ricorso, insistendo nel suo accoglimento. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi. 4 2. Le difese hanno omesso di considerare che, nella specie, si versa in ipotesi di conformità delle sentenze di merito, rilevandosi peraltro che, nonostante le prospettate violazioni di legge, le censure sono essenzialmente intese a contestare il ragionamento probatorio, proponendo a questo giudice di legittimità una diversa lettura degli elementi, ritenuta più corretta, senza evidenziare contraddizioni del ragionamento esplicativo o illogicità manifeste idonee a viziarlo nei termini di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Il tema introduce anche quello della natura del controllo sulla motivazione devoluto a questa Corte di legittimità, in caso di sentenze conformi di merito, ipotesi ravvisabile i allorquando la struttura giustificativa della sentenza di appello si saldà con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo i giudici del gravame, come nella specie, concordato nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico— giuridici della prima sentenza (Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv., 257595 - 01; Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). Ciò, a maggior ragione allorché i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi,5, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3 n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). In ogni caso, l'esame degli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attiene interamente al merito e può essere valutato dalla Corte di cassazione solo nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio da parte del giudice di legittimità al quale, tuttavia, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01; n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01), non potendo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). La cognizione della Corte di cassazione, infatti, è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione con il senso comune e i limiti di un apprezzamento plausibile, ma non a stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né a condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01). Ancora, il tenore di alcuni rilievi, con i quali si è sostanzialmente lamentato un asserito "silenzio" motivazionale in ordine a specifiche osservazioni difensive, impone di precisare che - in sede di legittimità - non è censurabile una sentenza per il silenzio su una specifica deduzione, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1 n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 - 01; Sez. 5 n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 - 01). 5 Alla stregua di tali principi, pertanto, il primo motivo formulato nell'interesse di entrambi gli imputati è manifestamente infondato. Quanto alla GA, i giudici del merito hanno congruamente motivato in ordine al suo coinvolgimento nella vicenda all'esame, ritenendo le spiegazioni alternative sul procacciamento delle ricette cartacee e digitali del tutto astratte e smentite da elementi fattuali pregnanti quali la conoscenza della password solo in capo alla stessa (oltre al sanitario cui erano riferibili le ricette stesse), elemento dirimente con il quale la difesa non ha operato un effettivo confronto. Quanto al CO, la difesa ha introdotto temi che rassegnano a questa Corte questioni reiterative e in fatto, sottratte allo scrutinio di legittimità, avendo i giudici territoriali dato conto del contenuto incriminante dei dialoghi, rispetto al quale va ribadito che la lettura di tali dati è questione di mero fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 — 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 -01; n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). 3. Anche il secondo motivo formulato nell'interesse di entrambi gli imputati, quanto alla mancata riqualificazione del reato sub A) della rubrica in tentativo, è manifestamente infondato, oltre che generico. Le censure non tengono in alcuna considerazione la circostanza che la sola detenzione, finalizzata al successivo spaccio, integra il reato per il quale si procede, secondo il chiaro disposto di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990. Quanto, poi, alla prova della detenzione delle pastiglie non oggetto di sequestro, siccome tratta dal contenuto incriminante delle comunicazioni, vale un richiamo ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamati al paragrafo che precede, avendo i giudici del merito dato atto delle conversazioni nel corso delle quali i correi dichiaravano la disponibilità di tali ulteriori pastiglie. Anche la tesi difensiva secondo la quale sarebbe stata omessa la verifica della qualità drogante delle pastiglie si pone come censura reiterativa e in fatto, a fronte di un ragionamento probatorio con il quale si è invece valorizzata la originalità e integrità dei farmaci, il cui principio attivo è indicato nelle stesse confezioni di vendita. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 15 aprile 2025
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta LIDIA GIORGIO, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità di ricorsi;
lette, altresì, le conclusioni dell'avv. Alberto Rubecchi, per Vargas Carreras IS, il quale, contestato quanto ex adverso dedotto e richiesto, si è riportato al ricorso e ai motivi, insistendo per il suo accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18638 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EUEE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 15/04/2025 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di La Spezia, con la quale CO EZ HA MA e GA AR IS erano stati condannati, in concorso con altri soggetti separatamente giudicati, per detenzione a fini di spaccio di farmaci oppioidi [n. 252 compresse sequestrate il 10/07/2017, acquistate mediante utilizzo di false ricette e ulteriori 392 compresse di cui ad altre false ricette (in La Spezia il 10/07/2027)]; per formazione delle false prescrizioni mediche indicate in rubrica (in Arezzo, Seravezza, Massa e Carrara dal 23/06/2017 al 06/07/2017); per furto pluriaggravato delle ricette in bianco ai danni di due medici;
per appropriazione delle ricette in bianco dal ricettario di uno dei due sanitari (in Arezzo da data prossima al 15/07/2017 e sino al 23/06/2017); infine, per truffa ai danni del Servizio sanitario (in Arezzo, Seravezza, Massa e Carrara dal 23/06/2017 al 06/07/2017). 2. I giudici del gravame hanno richiamato la sentenza del primo giudice che aveva ritenuto dimostrata l'ipotesi accusatoria, secondo la quale gli imputati, attraverso la GA, segretaria dello studio medico, avevano sottratto numerose ricette in bianco, formando falsamente prescrizioni mediche di farmaci contenenti sostanze psicoattive (Oxicodone e Oxicontin), così traendo in inganno numerosi farmacisti, procurandosi detti farmaci al fine di farne commercio, verso l'estero, detenendone altra parte oggetto di sequestro in La Spezia il 10/07/2017. Gli elementi probatori condensati nella CNR della Guardia di Finanza di La Spezia e nei successivi atti d'indagine trasfusi nell'informativa conclusiva del 15/08/2018, avevano consentito, secondo i giudici del merito, di operare il sequestro ai danni di CA SQ, coimputato separatamente giudicato, di 252 compresse e di tre ricette, episodio dal quale prendeva il via l'indagine. Nel corso di essa, erano stati intercettati telefonate e messaggi, il cui contenuto aveva consentito di accertare la falsa formazione delle ricette e la loro provenienza furtiva, nonché l'individuazione dei soggetti coinvolti nella vicenda, ricostruita dettagliatamente dalla pag. 4 della sentenza impugnata. In tale contesto, erano stati rilevati i frequenti contatti del CO con il CA, soggetto sequestratario delle 252 compresse a base di oxicodone cloridrato, nel corso dei quali era stato proprio il primo a dare ordini e disposizioni al secondo, sul suo telefono essendo stata trovata anche IA foto del farmaco sequestrato e di ricette a firma dei due medici che avevano subito l'illecita sottrazione delle ricette, egli avendo pure promesso a terzi la consegna di numerose pastiglie di oxicodone come quelle in sequestro, esigendone il pagamento. Quanto, invece, alla GA AR, pur in difetto di riferimenti alla donna nel corso delle comunicazioni intercettate, i giudici territoriali hanno rilevato che la stessa era dipendente dello studio medico, nel quale non erano avvenuti nel periodo 2 4 d'interesse furti da parte di terzi, forzature delle porte di accesso, manomissioni di cassetti o accessi abusivi al computer. Inoltre, la GA si occupava delle ricette dei pazienti, lavorando sia in cartaceo che con un software con passwords note solo al medico e alla predetta, le ricette e i timbri di uno dei medici essendo riposti in un cassetto non chiuso della sua stessa postazione di lavoro. In conclusione, secondo la Corte del gravame, oltre ai due medici, la GA era la sola persona a conoscere la password di accesso, perdendo rilievo le critiche difensive di una asserita carenza delle indagini quanto a terzi soggetti che avrebbero potuto perpetrare la sottrazione. Peraltro, dal punto di vista della prova dell'elemento soggettivo, la Corte territoriale ha rilevato che il sistema organizzato da alcuni appartenenti alla comunità dominicana del nord Italia escludeva la non consapevolezza della donna sulla finalità della sua condotta che non era stata occasionale, ma continuativa per tutto il periodo considerato, ai danni di ben due medici e avente a oggetto la stessa tipologia di farmaco psicoattivo. 3. L'avv. Andrea Saloni ,per CO EZ, ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di contraddittorietà della motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, non avendo i giudici del merito debitamente considerato due aspetti della vicenda, vale a dire la mancanza di analisi tossícologiche sulle pastiglie in sequestro e la solo parziale ricostruzione delle conversazioni tra il CO e il CA. Quanto al primo punto, ha ritenuto insufficiente la mera dichiarazione da parte della casa farmaceutica, limitatasi ad attestare l'integrità dei blisters e la loro originalità sulla base di una riproduzione fotografica, laddove la capacità drogante era stata ricavata solo sulla base delle indicazioni sul principio attivo contenute nella confezione (c.d. bugiardino). Quanto, invece, al secondo profilo, la difesa ha rilevato che la Corte territoriale avrebbe attribuito all'imputato un ruolo direttivo delle operazioni non emergente dalle evidenze probatorie, egli non avendo fornito alcun contributo concorsuale materiale o morale, causalmente rilevante secondo una valutazione ex ante, non essendo stati neppure specificati i rapporti tra l'imputato e la GA, né raggiunta la prova che il primo fosse a conoscenza di concorrere alla realizzazione dei reati contestati. Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto alla mancata derubricazione in ipotesi di tentativo del reato di detenzione a finì di spaccio delle pastiglie, da circoscriversi, peraltro, a quelle oggetto di sequestro, quanto alle 392 ulteriori rilevandosene il mancato ritrovamento, le stesse essendo state individuate solo in base a un calcolo deduttivo emergente dalla verifica effettuata dalla Guardia di Finanza con le rimanenti ricette, versandosi, pertanto, rispetto a esse, in una situazione di c.d. droga parlata. 3 4. L'avv. Alberto Rubecchi per GA AR ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, quanto all'affermazione della penale responsabilità, rilevando che, nella specie, si sarebbe inammissibilmente posto a carico dell'imputata l'onere della prova, sebbene fossero del tutto assenti riferimenti alla stessa nelle conversazioni intercettate o contatti tra la donna e gli altri coimputati, non essendo stata effettuata alcuna perquisizione ai suoi danni, né una verifica dei suoi conti correnti. Sotto altro profilo, poi, il deducente ha rilevato la mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo dei reati, la condanna essendosi fondata unicamente sulla circostanza che la stessa sarebbe stata l'unica persona, oltre ai medici, a poter accedere alle ricette cartacee e ai timbri e a poter scaricare i flles-ricetta dal computer, rilevando che i timbri e le ricette erano incautamente custoditi in cassetti non chiusi ,:4;:lesposti, pertanto, a rischio di furto, che la condotta contestata alla GA avrebbe destato i sospetti dei due professionisti, che le firme apposte sulle ricette erano differenti, che sarebbe stato inutile inventare il nominativo del paziente, l'imputata conoscendo quelli reali unitamente ai loro codici fiscali, che la ricetta a favore della paziente "Koval Karolina" era stata redatta a firma del dott. Del Guasta, laddove la stessa era paziente del dott. Martinelli, circostanza ben nota alla GA, infine, che non era emerso alcun profitto della GA conseguente alla condotta di concorso contestatale. Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi, anche questo difensore avendo censurato la mancata riqualificazione del reato sub A) dell'imputazione quale ipotesi tentata e circoscritta alle sole pastiglie sequestrate, quanto alle rimanenti osservando che esse sarebbero state conteggiate in maniera solo deduttiva e, quanto alle prime, rilevando il mancato esperimento di analisi tossicologiche per confermarne l'entità quantitativa e qualitativa, precisando infine che, versandosi in ipotesi di c.d. droga parlata, in difetto di verifiche tossicologiche, si potrebbe al più configurare l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 5. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Lidia Giorgio, ha depositato memoria scritta, con la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 6. Il difensore dell'imputata GA ha depositato conclusioni scritte, con le quali, contestate le deduzioni del Procuratore generale, si è riportato al ricorso, insistendo nel suo accoglimento. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi. 4 2. Le difese hanno omesso di considerare che, nella specie, si versa in ipotesi di conformità delle sentenze di merito, rilevandosi peraltro che, nonostante le prospettate violazioni di legge, le censure sono essenzialmente intese a contestare il ragionamento probatorio, proponendo a questo giudice di legittimità una diversa lettura degli elementi, ritenuta più corretta, senza evidenziare contraddizioni del ragionamento esplicativo o illogicità manifeste idonee a viziarlo nei termini di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Il tema introduce anche quello della natura del controllo sulla motivazione devoluto a questa Corte di legittimità, in caso di sentenze conformi di merito, ipotesi ravvisabile i allorquando la struttura giustificativa della sentenza di appello si saldà con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo i giudici del gravame, come nella specie, concordato nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico— giuridici della prima sentenza (Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv., 257595 - 01; Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). Ciò, a maggior ragione allorché i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi,5, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3 n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). In ogni caso, l'esame degli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attiene interamente al merito e può essere valutato dalla Corte di cassazione solo nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio da parte del giudice di legittimità al quale, tuttavia, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01; n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01), non potendo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). La cognizione della Corte di cassazione, infatti, è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione con il senso comune e i limiti di un apprezzamento plausibile, ma non a stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né a condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01). Ancora, il tenore di alcuni rilievi, con i quali si è sostanzialmente lamentato un asserito "silenzio" motivazionale in ordine a specifiche osservazioni difensive, impone di precisare che - in sede di legittimità - non è censurabile una sentenza per il silenzio su una specifica deduzione, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1 n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 - 01; Sez. 5 n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 - 01). 5 Alla stregua di tali principi, pertanto, il primo motivo formulato nell'interesse di entrambi gli imputati è manifestamente infondato. Quanto alla GA, i giudici del merito hanno congruamente motivato in ordine al suo coinvolgimento nella vicenda all'esame, ritenendo le spiegazioni alternative sul procacciamento delle ricette cartacee e digitali del tutto astratte e smentite da elementi fattuali pregnanti quali la conoscenza della password solo in capo alla stessa (oltre al sanitario cui erano riferibili le ricette stesse), elemento dirimente con il quale la difesa non ha operato un effettivo confronto. Quanto al CO, la difesa ha introdotto temi che rassegnano a questa Corte questioni reiterative e in fatto, sottratte allo scrutinio di legittimità, avendo i giudici territoriali dato conto del contenuto incriminante dei dialoghi, rispetto al quale va ribadito che la lettura di tali dati è questione di mero fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 — 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 -01; n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). 3. Anche il secondo motivo formulato nell'interesse di entrambi gli imputati, quanto alla mancata riqualificazione del reato sub A) della rubrica in tentativo, è manifestamente infondato, oltre che generico. Le censure non tengono in alcuna considerazione la circostanza che la sola detenzione, finalizzata al successivo spaccio, integra il reato per il quale si procede, secondo il chiaro disposto di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990. Quanto, poi, alla prova della detenzione delle pastiglie non oggetto di sequestro, siccome tratta dal contenuto incriminante delle comunicazioni, vale un richiamo ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamati al paragrafo che precede, avendo i giudici del merito dato atto delle conversazioni nel corso delle quali i correi dichiaravano la disponibilità di tali ulteriori pastiglie. Anche la tesi difensiva secondo la quale sarebbe stata omessa la verifica della qualità drogante delle pastiglie si pone come censura reiterativa e in fatto, a fronte di un ragionamento probatorio con il quale si è invece valorizzata la originalità e integrità dei farmaci, il cui principio attivo è indicato nelle stesse confezioni di vendita. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 15 aprile 2025