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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - FA GI GIOVANBATTISTA TONA NZ TI AO VA SENTENZA FU JO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/03/2024 del TRIBUNALE di Mantova udita la relazione del Consigliere Vincenzo Galati lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori che ha chiesto l’annullamento con rinvio RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell’8 marzo 2024 il Tribunale di Mantova, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto l’istanza di riconoscimento della continuazione presentata nell’interesse di JO FU relativamente alle seguenti sentenze del Tribunale di Mantova aventi ad oggetto reati commessi nella stessa città: 1) 30 novembre 2021, irrevocabile il 2 aprile 2022, per il delitto di furto aggravato del 13 marzo 2020; 2) 11 marzo 2021, definitiva il 17 maggio 2022, per il delitto di cui all’art. 646 cod. pen. del 2 maggio 2020; 3) 8 giugno 2021, riformata dalla Corte di appello di Milano in data 20 dicembre 2021, irrevocabile il 6 marzo 2024, per i delitti di furto del 27 e del 28 giugno 2018; 4) 29 marzo 2022, definitiva il 12 luglio 2022, per il delitto di truffa dell’8 agosto 2018; 5) 23 febbraio 2022, irrevocabile l’8 novembre 2023, per il delitto di cui all’art. 612bis cod. pen. protrattosi fino al 18 aprile 2019. Il vincolo è stato riconosciuto per le prime quattro sentenze ed escluso per la quinta. Nella quantificazione della pena finale e dei singoli aumenti, il giudice dell’esecuzione ha tenuto conto della recidiva reiterata riconosciuta all’imputato nelle sentenze sub nn. 1), 3) e 4), unitamente alla recidiva specifica per le sentenze di cui ai nn. 1) e 3) e, dunque, ha applicato la previsione di cui all’art. 81, comma quarto, cod. pen. La pena finale è stata determinata nella misura di due anni, undici mesi di reclusione e 1.883 euro di multa. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione JO FU, a mezzo del proprio Penale Sent. Sez. 1 Num. 1056 Anno 2025 Presidente: OF CE Relatore: TI NZ Data Udienza: 25/10/2024 difensore Avv. Gianfranco Manuali, articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge con riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen e 81, comma quarto, cod. pen. A causa del riconoscimento della recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen. in alcune delle sentenze relative ai reati unificati, il giudice dell’esecuzione ha disposto aumenti, per ciascun reato satellite, in misura non inferiore a un terzo. Nel compiere tale operazione, tuttavia, il Tribunale avrebbe dovuto individuare i singoli aumenti a titolo di continuazione, verificando, in seguito, se la loro somma rispettasse il minimo del terzo di cui all’art. 81 cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito la violazione del divieto di reformatio in peius riferito agli aumenti per i reati giudicati con la sentenza sub n. 3). La sentenza è stata riformata in appello con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio in quello di quattro mesi di reclusione, oltre pena pecuniaria per il furto del 27 giugno 2018 e di venti giorni di reclusione, oltre pena pecuniaria, per il tentato furto del 28 giugno 2018. Pertanto, gli aumenti, rispettivamente di sei mesi di reclusione e 250 euro di multa e un mese di reclusione e 300 euro di multa, sarebbero stati operati in violazione del divieto di reformatio in peius. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio, in accoglimento del secondo motivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento. 2. E’ fondato il primo motivo. Nell’effettuare l’operazione di ricalcolo della pena per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione, il giudice dell’esecuzione non ha applicato correttamente quanto previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen. La disposizione prevede che «fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave». Il Tribunale di Mantova, ha applicato la disposizione determinando la pena, per ciascun reato per il quale era stata riconosciuta la recidiva in sede di cognizione, nella misura non inferiore ad un terzo per il reato più grave. Si tratta delle pene fissate per le sentenze di cui ai punti 3) e 4) emesse in procedimenti nei quali è stata ritenuta sussistente la predetta aggravante. Il reato di cui alla sentenza sub 1) è stato, anch’esso, ritenuto aggravato dalla recidiva reiterata ma si tratta del reato più grave la cui sanzione è stata assunta come pena base sulla quale operare gli aumenti. Nel procedere con tale modalità, il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto del principio di diritto secondo il quale «il limite minimo di aumento della pena che, in caso di più reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per la violazione più grave, va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo» (Sez. 2, n. 18092 del 12/04/2016, Lovreglio, Rv. 266850; Sez. 1, n. 5478 del 13/01/2010, Motta, Rv. 246116; Sez. F, n. 37482 del 4/09/2008, Rocco, Rv. 241809). Pertanto, il giudice non deve procedere, per ciascun reato satellite, a un aumento di almeno un 2 terzo, ma deve tenere conto che il complesso degli aumenti stabiliti per tutti i reati satellite, a prescindere dal loro numero, non può essere inferiore a un terzo della pena irrogata per il reato più grave. L'aumento massimo, risulta sempre individuabile, ai sensi dell’art. 81, comma primo, cod. pen., nel triplo della pena inflitta per il reato ritenuto più grave. 3. Conseguenza della predetta violazione è, quindi, la violazione del divieto di reformatio in peius di cui al secondo motivo di ricorso. In luogo della pena fissata in sede di cognizione per i due delitti di cui alla sentenza sub 3) nella misura di quattro mesi e venti giorni di reclusione e 400 euro di multa, il giudice dell’esecuzione ha fissato la pena in sette mesi di reclusione e 550 euro di multa (previa scissione del vincolo e determinazione autonoma della pena per ciascuno dei due delitti, a loro volta, unificati in continuazione con la predetta sentenza). Si tratta di operazione che viola il principio in base al quale «il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna» (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735). 4. Da quanto esposto, consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente alla quantificazione della pena a titolo di continuazione, con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013), perché proceda a nuovo giudizio che tenga conto, nella più ampia autonomia decisionale, dei principi di diritto sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente alla misura dell'aumento di pena a titolo di continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di mantova. Così è deciso, 25/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente NZ TI CE OF 3
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge con riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen e 81, comma quarto, cod. pen. A causa del riconoscimento della recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen. in alcune delle sentenze relative ai reati unificati, il giudice dell’esecuzione ha disposto aumenti, per ciascun reato satellite, in misura non inferiore a un terzo. Nel compiere tale operazione, tuttavia, il Tribunale avrebbe dovuto individuare i singoli aumenti a titolo di continuazione, verificando, in seguito, se la loro somma rispettasse il minimo del terzo di cui all’art. 81 cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito la violazione del divieto di reformatio in peius riferito agli aumenti per i reati giudicati con la sentenza sub n. 3). La sentenza è stata riformata in appello con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio in quello di quattro mesi di reclusione, oltre pena pecuniaria per il furto del 27 giugno 2018 e di venti giorni di reclusione, oltre pena pecuniaria, per il tentato furto del 28 giugno 2018. Pertanto, gli aumenti, rispettivamente di sei mesi di reclusione e 250 euro di multa e un mese di reclusione e 300 euro di multa, sarebbero stati operati in violazione del divieto di reformatio in peius. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio, in accoglimento del secondo motivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento. 2. E’ fondato il primo motivo. Nell’effettuare l’operazione di ricalcolo della pena per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione, il giudice dell’esecuzione non ha applicato correttamente quanto previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen. La disposizione prevede che «fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave». Il Tribunale di Mantova, ha applicato la disposizione determinando la pena, per ciascun reato per il quale era stata riconosciuta la recidiva in sede di cognizione, nella misura non inferiore ad un terzo per il reato più grave. Si tratta delle pene fissate per le sentenze di cui ai punti 3) e 4) emesse in procedimenti nei quali è stata ritenuta sussistente la predetta aggravante. Il reato di cui alla sentenza sub 1) è stato, anch’esso, ritenuto aggravato dalla recidiva reiterata ma si tratta del reato più grave la cui sanzione è stata assunta come pena base sulla quale operare gli aumenti. Nel procedere con tale modalità, il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto del principio di diritto secondo il quale «il limite minimo di aumento della pena che, in caso di più reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per la violazione più grave, va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo» (Sez. 2, n. 18092 del 12/04/2016, Lovreglio, Rv. 266850; Sez. 1, n. 5478 del 13/01/2010, Motta, Rv. 246116; Sez. F, n. 37482 del 4/09/2008, Rocco, Rv. 241809). Pertanto, il giudice non deve procedere, per ciascun reato satellite, a un aumento di almeno un 2 terzo, ma deve tenere conto che il complesso degli aumenti stabiliti per tutti i reati satellite, a prescindere dal loro numero, non può essere inferiore a un terzo della pena irrogata per il reato più grave. L'aumento massimo, risulta sempre individuabile, ai sensi dell’art. 81, comma primo, cod. pen., nel triplo della pena inflitta per il reato ritenuto più grave. 3. Conseguenza della predetta violazione è, quindi, la violazione del divieto di reformatio in peius di cui al secondo motivo di ricorso. In luogo della pena fissata in sede di cognizione per i due delitti di cui alla sentenza sub 3) nella misura di quattro mesi e venti giorni di reclusione e 400 euro di multa, il giudice dell’esecuzione ha fissato la pena in sette mesi di reclusione e 550 euro di multa (previa scissione del vincolo e determinazione autonoma della pena per ciascuno dei due delitti, a loro volta, unificati in continuazione con la predetta sentenza). Si tratta di operazione che viola il principio in base al quale «il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna» (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735). 4. Da quanto esposto, consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente alla quantificazione della pena a titolo di continuazione, con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013), perché proceda a nuovo giudizio che tenga conto, nella più ampia autonomia decisionale, dei principi di diritto sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente alla misura dell'aumento di pena a titolo di continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di mantova. Così è deciso, 25/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente NZ TI CE OF 3