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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/11/2025, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11725/2022 RGVG
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Prima Sezione Civile composto da
RG AN Presidente rel.
EF PA GI
Veronica Zanin GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 10/11/2022 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
18/11/2025 tra
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RU LA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso introduttivo,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) rappresentato e difeso dagli Avv. BERTI CP_1 C.F._2
AT e LO DO, presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla si oppone.
PER LE PARTI: come da proposta conciliativa formulata a verbale dell'udienza del 25/09/2025, con le integrazioni di cui al verbale di udienza del 18/11/2025.
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, genitori di hanno posto fine al loro rapporto affettivo e Persona_1 intendono nel presente procedimento addivenire ad una regolamentazione della genitorialità.
Accettando la proposta conciliativa formulata dalla GI a verbale dell'udienza del
25/09/2025, con le integrazioni di cui al verbale del 18/11/2025, hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare.
Il collegio prende atto degli accordi raggiunti tra le parti.
Le spese di lite, viste le conclusioni congiunte delle parti, vengono integralmente compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così dispone:
1. Affido esclusivo della minore alla madre con collocamento presso la stessa.
2. Diritto di visita del padre in forma protetta tramite i Servizi sociali con relazioni di aggiornamento semestrali da depositarsi presso il GI tutelare e deposito della prima relazione entro il 31.3.2026.
3. Euro 300,00 mensili, rivalutabili Istat, omnicomprensivi a carico del padre, con la sola esclusione delle spese mediche straordinarie per la minore, da versarsi con decorrenza dal mese di ottobre 2025 entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre al 50% delle spese del Grest estivo e al 50% delle spese scolastiche a partire dalle scuole medie.
4. Assegno unico universale per la figlia in capo alla sola madre.
5. Sostegno genitoriale individuale per ciascuna delle parti con relazioni di aggiornamento semestrali da depositarsi presso il GI tutelare e deposito della prima relazione entro il
31.3.2026.
6. Apertura di un procedimento di vigilanza ex art. 337 cc davanti al GI Tutelare.
7. Spese compensate.
8. Spese di CTU in capo ad entrambe le parti in solido tra di loro.
Dispone la comunicazione del presente provvedimento ai Servizi sociali e al GI Tutelare per l'apertura del procedimento di vigilanza
2
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 18.11.2025
La Presidente rel.
RG AN
3
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Prima Sezione Civile composto da
RG AN Presidente rel.
EF PA GI
Veronica Zanin GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 10/11/2022 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
18/11/2025 tra
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RU LA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso introduttivo,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) rappresentato e difeso dagli Avv. BERTI CP_1 C.F._2
AT e LO DO, presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla si oppone.
PER LE PARTI: come da proposta conciliativa formulata a verbale dell'udienza del 25/09/2025, con le integrazioni di cui al verbale di udienza del 18/11/2025.
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, genitori di hanno posto fine al loro rapporto affettivo e Persona_1 intendono nel presente procedimento addivenire ad una regolamentazione della genitorialità.
Accettando la proposta conciliativa formulata dalla GI a verbale dell'udienza del
25/09/2025, con le integrazioni di cui al verbale del 18/11/2025, hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare.
Il collegio prende atto degli accordi raggiunti tra le parti.
Le spese di lite, viste le conclusioni congiunte delle parti, vengono integralmente compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così dispone:
1. Affido esclusivo della minore alla madre con collocamento presso la stessa.
2. Diritto di visita del padre in forma protetta tramite i Servizi sociali con relazioni di aggiornamento semestrali da depositarsi presso il GI tutelare e deposito della prima relazione entro il 31.3.2026.
3. Euro 300,00 mensili, rivalutabili Istat, omnicomprensivi a carico del padre, con la sola esclusione delle spese mediche straordinarie per la minore, da versarsi con decorrenza dal mese di ottobre 2025 entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre al 50% delle spese del Grest estivo e al 50% delle spese scolastiche a partire dalle scuole medie.
4. Assegno unico universale per la figlia in capo alla sola madre.
5. Sostegno genitoriale individuale per ciascuna delle parti con relazioni di aggiornamento semestrali da depositarsi presso il GI tutelare e deposito della prima relazione entro il
31.3.2026.
6. Apertura di un procedimento di vigilanza ex art. 337 cc davanti al GI Tutelare.
7. Spese compensate.
8. Spese di CTU in capo ad entrambe le parti in solido tra di loro.
Dispone la comunicazione del presente provvedimento ai Servizi sociali e al GI Tutelare per l'apertura del procedimento di vigilanza
2
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 18.11.2025
La Presidente rel.
RG AN
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