CASS
Sentenza 18 gennaio 2021
Sentenza 18 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2021, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di BE JO nato il [...] avverso la sentenza del 15/11/2019 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria GI ON, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Brescia, disapplicata la recidiva, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di JO BE in relazione al reato di evasione commesso il 28 giugno 2010, in quanto estinto per prescrizione. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 1876 Anno 2021 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: BASSI ALESSANDRA Data Udienza: 22/10/2020 1.1. A sostegno della decisione, il Giudice di merito ha premesso come il procedimento sia stato sospeso per un lungo periodo per assenza di JO BE, a norma dell'art. 420-quater cod. proc. pen., a partire dal 3 ottobre 2014 sino al rintraccio dell'imputato in data 14 giugno 2018; come, in ossequio al disposto dell'art. 159, ultimo comma, cod. pen. - interpretato secondo canoni lato sensu sistemici ed in conformità al principio del giusto processo e di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma secondo, Cost. -, detta sospensione non possa superare i termini previsti dal comma secondo dell'art. 161 cod. pen. e, quindi, tenendo conto della cornice edittale per il reato di evasione e della disapplicazione della recidiva, di un anno e sei mesi. Il Tribunale ha quindi rilevato come, nonostante l'aggiunta a tale periodo di sospensione dei due periodi di sospensione per i rinvii delle udienze del 18 gennaio e del 17 maggio 2019 per legittimo impedimento del difensore (per complessivi ulteriori 122 giorni), risulti ormai maturato il termine di prescrizione del reato. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia ricorre avverso la sentenza e ne chiede l'annullamento eccependo la violazione di legge penale in relazione agli artt. 159, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. con riferimento all'art. 420-quater cod. proc. pen. Nel denunciare l'erroneità della lettura del combinato disposto di tali norme da parte del Tribunale, la parte pubblica ricorrente evidenzia come, sulla scorta del testo di dette disposizioni, il periodo di sospensione della prescrizione in relazione all'art. 420-quater debba ritenersi essere pari, non ad un quarto del tempo necessario a prescrivere come reputato dal primo giudice, bensì a tutto il periodo della sospensione ordinaria più un quarto - id est pari, nella specie, a sette anni e sei mesi, essendo il reato sub iudice punito con una pena non superiore a sei anni -; come la lettura seguita dal Tribunale sia del tutto irragionevole sul piano sistematico, tenuto conto della previsione dell'art. 420-quinquies cod. proc. pen., a norma del quale il giudice deve disporre nuove ricerche alla scadenza di un anno dalla sospensione del procedimento, ricerche che non sarebbe mai possibile espletare in caso di contravvenzioni, atteso che in tale caso il termine di sospensione della prescrizione - se si ritenesse pari ad un solo quarto del tempo necessario a prescrivere - sarebbe pari a poco più di un anno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere disatteso. 2 2. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia censura l'ermeneusi del disposto degli artt. 159 e 161 cod. pen. e 420-quater cod. proc. pen. posta a base del provvedimento impugnato e rileva che - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - durante il periodo di sospensione del procedimento per assenza dell'imputato, la prescrizione debba rimanere sospesa per l'intero periodo di cui all'art. 161, comma secondo, cod. pen., cioè per il tempo necessario a prescrivere previsto dall'art. 157 cod. pen. più un quarto (nella specie, per sette anni e sei mesi, trattandosi di reato punito con una pena non superiore a sei anni). 3. Giudica di contro il Collegio che il Tribunale di Brescia abbia ineccepibilmente computato il periodo di sospensione della prescrizione conseguente dalla sospensione del procedimento a seguito della dichiarazione di assenza dell'imputato. 3.1. In via preliminare, mette conto di precisare che, con l'art. 420-quater cod. proc. pen. (introdotto con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, e poi modificato con la legge 28 aprile 2014, n. 67), il legislatore ha previsto la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente e, con la già citata legge n. 67 del 2014, ha introdotto una specifica causa di sospensione del corso della prescrizione in caso in cui il processo sia appunto sospeso per assenza dell'imputato. In particolare, all'ultimo comma dell'art. 159 cod. pen. si è previsto che "nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice". La richiamata disposizione di cui all'art. 161, comma secondo, cod. pen. prevede che, salvo che non si proceda per i reati previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. "in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere". 3.2. Ricostruita l'intelaiatura normativa dell'istituto che viene in rilievo nella specie, si tratta adesso di chiarire quale sia la durata massima del periodo di sospensione della prescrizione in caso di sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Orbene, avendo riguardo al dato testuale del combinato disposto degli artt. 159, settimo comma, e 161, comma secondo, cod. pen. - letti alla luce del criterio dell'interpretazione letterale di cui all'art. 12 delle Preleggi al codice civile -, "la durata della sospensione della prescrizione del reato" in caso di sospensione del procedimento ex art. 420-quater non può comportare un "aumento" "del tempo necessario a prescrivere" superiore ad "un quarto" di detto tempo. In altre parole, in caso di sospensione del procedimento ex art. 420-quater cod. proc. pen., il 3 segmento temporale di sospensione della prescrizione - da aggiungere al periodo ordinario ex art. 157 cod. pen. - non può essere maggiore di "un quarto de/tempo necessario a prescrivere". 3.3. La soluzione ermeneutica suggerita dal Procuratore generale di Brescia - secondo cui, in caso di sospensione ex art. 420-quater cod. proc. pen., il termine ordinario di prescrizione dovrebbe essere aumentato di un ulteriore periodo ordinario di prescrizione più un quarto - risulta priva di un qualunque addentellato nel dato normativo. D'altronde, in assenza di chiare indicazioni di segno diverso nei Lavori Preparatori alla legge n. 67 del 2014, non può non essere prescelta l'interpretazione del dato normativo più favorevole all'imputato, in ossequio al principio generale del favor rei. 3.4. Né pare dirimente l'argomento di natura sistematica suggerito dal ricorrente, secondo cui la lettura seguita dal Giudice a quo - condivisa da questa Corte - sarebbe irragionevole dal momento che, in caso di procedimento per una contravvenzione, non consentirebbe di coprire l'intervallo temporale previsto dall'art. 420-quinquies cod. proc. pen. ai fini dell'espletamento di "nuove ricerche dell'imputato" assente. A tale proposito, deve invero essere rilevato, da un lato, come, quand'anche la sospensione del processo per assenza dell'imputato fosse disposta in relazione ad una contravvenzione - dunque per le ipotesi di reato per le quali il termine di prescrizione è più breve - la sospensione della prescrizione (pari ad "un quarto del tempo necessario a prescrivere" calcolato a norma dell'art. 157, comma primo, cod. pen.) sarebbe comunque pari ad un anno e tre mesi e, dunque, tale da coprire l'intervallo previsto dall'art. 420-quinquies. Dall'altro lato, come questa stessa ultima disposizione preveda che detto intervallo di un anno prima di poter disporre nuove ricerche possa essere abbreviato quando il giudice "ne ravvisi l'urgenza", situazione alla quale è pacificamente riconducibile l'imminente scadenza dei termini di prescrizione (Sez. 3, n. 10040 del 29/09/1997, Fagiano R, Rv. 20948301). Ad ogni buon conto, non può non essere rimarcato come eventuali aporie e difetti di coordinamento della disciplina normativa non possano ricadere sull'imputato e non consentano, pertanto, di legittimare forzature interpretative del dato normativo. 3.5. Va infine notato come, nel senso privilegiato dal Collegio, si sia già pronunciata questa Corte, sia pure in un obiter dictum, là dove, nel calcolare il tempo di prescrizione del reato oggetto della decisione impugnata, si è evidenziato come all'"aumento" del termine ordinario di prescrizione dovuto alla presenza di atti interruttivi, "deve essere sommato il periodo di sospensione ex art. 420-quater 4 Il consigliere estensore Il Prèsidente cod. proc. pen., in misura non superiore, anche in questo caso, al quarto del termine ordinario, vale a dire, nel caso in esame, non superiore a due anni" (procedendosi, nella specie, per il reato di ricettazione, punito con la pena massima di otto anni di reclusione) (v. in motivazione di Sez. 2 n. 12413 del 13/02/2020, P.G. in proc. Erhabor, non massimata). 3.6. Conclusivamente, deve essere affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di calcolo della prescrizione, in caso di sospensione del procedimento nei confronti dell'imputato assente ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc., l'aumento della durata della sospensione della prescrizione del reato ai sensi del combinato disposto degli artt. 159, settimo comma, e 161, comma secondo, cod. pen., non può superare un quarto del termine ordinario di prescrizione di cui al primo comma dell'art. 157 cod. pen., aumento che può essere sommato agli ulteriori aumenti del tempo di prescrizione conseguenti da eventuali fatti interruttivi, ai sensi degli artt. 160 e 161, comma secondo, cod. pen., ed agli eventuali periodi di sospensione della prescrizione, ai sensi dell'art. 159 cod. pen. 4. A tale regula iuris si armonizza perfettamente la decisione in rassegna, là dove il Tribunale, trattandosi di procedimento per il reato di evasione, previa esclusione della recidiva contestata, nel calcolare il tempo complessivo di prescrizione, ha correttamente aggiunto al periodo di prescrizione aumentato in ragione degli atti interruttivi ex artt. 160 e 161 cod. pen. e dei periodi di sospensione per i rinvii per impedimento del difensore ex art. 159, comma primo n. 3, cod. pen. (pari a 120 giorni, anziché a 122 giorni come calcolato dal Tribunale), il periodo di un anno e sei mesi, pari ad "un quarto del tempo necessario a prescrivere" ai sensi del combinato disposto degli artt. 420-quater cod. proc. pen. e 159, comma settimo, e 161, comma secondo, cod. pen. Ineccepibilmente ha dunque dichiarato l'estinzione del reato, essendo la prescrizione maturata alla data di pronuncia della decisione in rassegna.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 22 ottobre 2020
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria GI ON, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Brescia, disapplicata la recidiva, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di JO BE in relazione al reato di evasione commesso il 28 giugno 2010, in quanto estinto per prescrizione. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 1876 Anno 2021 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: BASSI ALESSANDRA Data Udienza: 22/10/2020 1.1. A sostegno della decisione, il Giudice di merito ha premesso come il procedimento sia stato sospeso per un lungo periodo per assenza di JO BE, a norma dell'art. 420-quater cod. proc. pen., a partire dal 3 ottobre 2014 sino al rintraccio dell'imputato in data 14 giugno 2018; come, in ossequio al disposto dell'art. 159, ultimo comma, cod. pen. - interpretato secondo canoni lato sensu sistemici ed in conformità al principio del giusto processo e di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma secondo, Cost. -, detta sospensione non possa superare i termini previsti dal comma secondo dell'art. 161 cod. pen. e, quindi, tenendo conto della cornice edittale per il reato di evasione e della disapplicazione della recidiva, di un anno e sei mesi. Il Tribunale ha quindi rilevato come, nonostante l'aggiunta a tale periodo di sospensione dei due periodi di sospensione per i rinvii delle udienze del 18 gennaio e del 17 maggio 2019 per legittimo impedimento del difensore (per complessivi ulteriori 122 giorni), risulti ormai maturato il termine di prescrizione del reato. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia ricorre avverso la sentenza e ne chiede l'annullamento eccependo la violazione di legge penale in relazione agli artt. 159, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. con riferimento all'art. 420-quater cod. proc. pen. Nel denunciare l'erroneità della lettura del combinato disposto di tali norme da parte del Tribunale, la parte pubblica ricorrente evidenzia come, sulla scorta del testo di dette disposizioni, il periodo di sospensione della prescrizione in relazione all'art. 420-quater debba ritenersi essere pari, non ad un quarto del tempo necessario a prescrivere come reputato dal primo giudice, bensì a tutto il periodo della sospensione ordinaria più un quarto - id est pari, nella specie, a sette anni e sei mesi, essendo il reato sub iudice punito con una pena non superiore a sei anni -; come la lettura seguita dal Tribunale sia del tutto irragionevole sul piano sistematico, tenuto conto della previsione dell'art. 420-quinquies cod. proc. pen., a norma del quale il giudice deve disporre nuove ricerche alla scadenza di un anno dalla sospensione del procedimento, ricerche che non sarebbe mai possibile espletare in caso di contravvenzioni, atteso che in tale caso il termine di sospensione della prescrizione - se si ritenesse pari ad un solo quarto del tempo necessario a prescrivere - sarebbe pari a poco più di un anno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere disatteso. 2 2. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia censura l'ermeneusi del disposto degli artt. 159 e 161 cod. pen. e 420-quater cod. proc. pen. posta a base del provvedimento impugnato e rileva che - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - durante il periodo di sospensione del procedimento per assenza dell'imputato, la prescrizione debba rimanere sospesa per l'intero periodo di cui all'art. 161, comma secondo, cod. pen., cioè per il tempo necessario a prescrivere previsto dall'art. 157 cod. pen. più un quarto (nella specie, per sette anni e sei mesi, trattandosi di reato punito con una pena non superiore a sei anni). 3. Giudica di contro il Collegio che il Tribunale di Brescia abbia ineccepibilmente computato il periodo di sospensione della prescrizione conseguente dalla sospensione del procedimento a seguito della dichiarazione di assenza dell'imputato. 3.1. In via preliminare, mette conto di precisare che, con l'art. 420-quater cod. proc. pen. (introdotto con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, e poi modificato con la legge 28 aprile 2014, n. 67), il legislatore ha previsto la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente e, con la già citata legge n. 67 del 2014, ha introdotto una specifica causa di sospensione del corso della prescrizione in caso in cui il processo sia appunto sospeso per assenza dell'imputato. In particolare, all'ultimo comma dell'art. 159 cod. pen. si è previsto che "nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice". La richiamata disposizione di cui all'art. 161, comma secondo, cod. pen. prevede che, salvo che non si proceda per i reati previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. "in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere". 3.2. Ricostruita l'intelaiatura normativa dell'istituto che viene in rilievo nella specie, si tratta adesso di chiarire quale sia la durata massima del periodo di sospensione della prescrizione in caso di sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Orbene, avendo riguardo al dato testuale del combinato disposto degli artt. 159, settimo comma, e 161, comma secondo, cod. pen. - letti alla luce del criterio dell'interpretazione letterale di cui all'art. 12 delle Preleggi al codice civile -, "la durata della sospensione della prescrizione del reato" in caso di sospensione del procedimento ex art. 420-quater non può comportare un "aumento" "del tempo necessario a prescrivere" superiore ad "un quarto" di detto tempo. In altre parole, in caso di sospensione del procedimento ex art. 420-quater cod. proc. pen., il 3 segmento temporale di sospensione della prescrizione - da aggiungere al periodo ordinario ex art. 157 cod. pen. - non può essere maggiore di "un quarto de/tempo necessario a prescrivere". 3.3. La soluzione ermeneutica suggerita dal Procuratore generale di Brescia - secondo cui, in caso di sospensione ex art. 420-quater cod. proc. pen., il termine ordinario di prescrizione dovrebbe essere aumentato di un ulteriore periodo ordinario di prescrizione più un quarto - risulta priva di un qualunque addentellato nel dato normativo. D'altronde, in assenza di chiare indicazioni di segno diverso nei Lavori Preparatori alla legge n. 67 del 2014, non può non essere prescelta l'interpretazione del dato normativo più favorevole all'imputato, in ossequio al principio generale del favor rei. 3.4. Né pare dirimente l'argomento di natura sistematica suggerito dal ricorrente, secondo cui la lettura seguita dal Giudice a quo - condivisa da questa Corte - sarebbe irragionevole dal momento che, in caso di procedimento per una contravvenzione, non consentirebbe di coprire l'intervallo temporale previsto dall'art. 420-quinquies cod. proc. pen. ai fini dell'espletamento di "nuove ricerche dell'imputato" assente. A tale proposito, deve invero essere rilevato, da un lato, come, quand'anche la sospensione del processo per assenza dell'imputato fosse disposta in relazione ad una contravvenzione - dunque per le ipotesi di reato per le quali il termine di prescrizione è più breve - la sospensione della prescrizione (pari ad "un quarto del tempo necessario a prescrivere" calcolato a norma dell'art. 157, comma primo, cod. pen.) sarebbe comunque pari ad un anno e tre mesi e, dunque, tale da coprire l'intervallo previsto dall'art. 420-quinquies. Dall'altro lato, come questa stessa ultima disposizione preveda che detto intervallo di un anno prima di poter disporre nuove ricerche possa essere abbreviato quando il giudice "ne ravvisi l'urgenza", situazione alla quale è pacificamente riconducibile l'imminente scadenza dei termini di prescrizione (Sez. 3, n. 10040 del 29/09/1997, Fagiano R, Rv. 20948301). Ad ogni buon conto, non può non essere rimarcato come eventuali aporie e difetti di coordinamento della disciplina normativa non possano ricadere sull'imputato e non consentano, pertanto, di legittimare forzature interpretative del dato normativo. 3.5. Va infine notato come, nel senso privilegiato dal Collegio, si sia già pronunciata questa Corte, sia pure in un obiter dictum, là dove, nel calcolare il tempo di prescrizione del reato oggetto della decisione impugnata, si è evidenziato come all'"aumento" del termine ordinario di prescrizione dovuto alla presenza di atti interruttivi, "deve essere sommato il periodo di sospensione ex art. 420-quater 4 Il consigliere estensore Il Prèsidente cod. proc. pen., in misura non superiore, anche in questo caso, al quarto del termine ordinario, vale a dire, nel caso in esame, non superiore a due anni" (procedendosi, nella specie, per il reato di ricettazione, punito con la pena massima di otto anni di reclusione) (v. in motivazione di Sez. 2 n. 12413 del 13/02/2020, P.G. in proc. Erhabor, non massimata). 3.6. Conclusivamente, deve essere affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di calcolo della prescrizione, in caso di sospensione del procedimento nei confronti dell'imputato assente ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc., l'aumento della durata della sospensione della prescrizione del reato ai sensi del combinato disposto degli artt. 159, settimo comma, e 161, comma secondo, cod. pen., non può superare un quarto del termine ordinario di prescrizione di cui al primo comma dell'art. 157 cod. pen., aumento che può essere sommato agli ulteriori aumenti del tempo di prescrizione conseguenti da eventuali fatti interruttivi, ai sensi degli artt. 160 e 161, comma secondo, cod. pen., ed agli eventuali periodi di sospensione della prescrizione, ai sensi dell'art. 159 cod. pen. 4. A tale regula iuris si armonizza perfettamente la decisione in rassegna, là dove il Tribunale, trattandosi di procedimento per il reato di evasione, previa esclusione della recidiva contestata, nel calcolare il tempo complessivo di prescrizione, ha correttamente aggiunto al periodo di prescrizione aumentato in ragione degli atti interruttivi ex artt. 160 e 161 cod. pen. e dei periodi di sospensione per i rinvii per impedimento del difensore ex art. 159, comma primo n. 3, cod. pen. (pari a 120 giorni, anziché a 122 giorni come calcolato dal Tribunale), il periodo di un anno e sei mesi, pari ad "un quarto del tempo necessario a prescrivere" ai sensi del combinato disposto degli artt. 420-quater cod. proc. pen. e 159, comma settimo, e 161, comma secondo, cod. pen. Ineccepibilmente ha dunque dichiarato l'estinzione del reato, essendo la prescrizione maturata alla data di pronuncia della decisione in rassegna.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 22 ottobre 2020