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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1099/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
RU RO FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 560/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pontecagnano Faiano - Via M.alfani,52 84098 Pontecagnano Faiano SA
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2506/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 11/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 200/2023 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno Ricorrente_1, generalizzato e difeso come in atti, si opponeva all'avviso di accertamento di cui in epigrafe relativo ad Imu anno 2018 per complessivi euro 3.002,54.
Eccepiva, in particolare, che l'esistenza del carattere di ruralità dell'immobile, necessario ai fini dell'ottenimento dell'esenzione, è attestata dal classamento dello stesso nella categoria D/10 o dall'apposizione della relativa specifica annotazione, senza che possa richiedersi, in sede regolamentare, alcun requisito soggettivo inerente alla persona del soggetto passivo (come la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale).
Costituitosi in giudizio il Comune di Pontecagnano Faiano si opponeva all'accoglimento del ricorso.
La Corte di giustizia di tributaria di primo grado, ritenendo infondata l'eccezione del contribuente, rigettava il ricorso con compensazione delle spese.
Ha interposto appello il Ricorrente_1 evidenziando, l'emissione, per lo stesso immobile e per annualità diverse, di due sentenze di primo grado, divenute irrevocabili (sentenza n. 3826 del 14.12.2022 IMU 2016 e sentenza 1126/24 dell'11.03.2024 IMU 2017) e reiterando, per il resto, le precedenti argomentazioni.
Si è costituito il comune ribadendo, conseguentemente, le precedenti difese.
All'odierna udienza il Collegio, letti di atti ed udito relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, per le ragioni di seguito indicate, va accolto.
Parte ricorrente lamenta l'assoggettamento ad IMU per l'anno 2018 per le unità immobiliari indicate nell'avviso suddetto – scuderie - in quanto fabbricato strumentale ad attività rurale.
Come su esposto per gli anni 2017 e 2018 la CGT di primo grado di Salerno ha annullato, con sentenze irrevocabili in quanto non impugnate nei termini, gli avvisi di accertamento ai fini Imu per le medesime unità immobiliari relativamente alle annualità 2016 e 2017.
La S.C., con laordinanza n. 11328 depositata il 7 aprile 2022, ha ribadito che “…qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituitolo scopo ed il petitum del primo. Ha aggiunto che tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente. In applicazione di tali principi è stato chiarito che, in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera nei (soli) casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta,
o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (cfr. AS .
13 dicembre 2018, n. 32254; AS. 7 settembre 2018, n. 21824; AS . 11 marzo 2015, n. 4832)..”.
Le spese, per la natura peculiare delle questioni trattate, vano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
RU RO FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 560/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pontecagnano Faiano - Via M.alfani,52 84098 Pontecagnano Faiano SA
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2506/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 11/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 200/2023 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno Ricorrente_1, generalizzato e difeso come in atti, si opponeva all'avviso di accertamento di cui in epigrafe relativo ad Imu anno 2018 per complessivi euro 3.002,54.
Eccepiva, in particolare, che l'esistenza del carattere di ruralità dell'immobile, necessario ai fini dell'ottenimento dell'esenzione, è attestata dal classamento dello stesso nella categoria D/10 o dall'apposizione della relativa specifica annotazione, senza che possa richiedersi, in sede regolamentare, alcun requisito soggettivo inerente alla persona del soggetto passivo (come la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale).
Costituitosi in giudizio il Comune di Pontecagnano Faiano si opponeva all'accoglimento del ricorso.
La Corte di giustizia di tributaria di primo grado, ritenendo infondata l'eccezione del contribuente, rigettava il ricorso con compensazione delle spese.
Ha interposto appello il Ricorrente_1 evidenziando, l'emissione, per lo stesso immobile e per annualità diverse, di due sentenze di primo grado, divenute irrevocabili (sentenza n. 3826 del 14.12.2022 IMU 2016 e sentenza 1126/24 dell'11.03.2024 IMU 2017) e reiterando, per il resto, le precedenti argomentazioni.
Si è costituito il comune ribadendo, conseguentemente, le precedenti difese.
All'odierna udienza il Collegio, letti di atti ed udito relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, per le ragioni di seguito indicate, va accolto.
Parte ricorrente lamenta l'assoggettamento ad IMU per l'anno 2018 per le unità immobiliari indicate nell'avviso suddetto – scuderie - in quanto fabbricato strumentale ad attività rurale.
Come su esposto per gli anni 2017 e 2018 la CGT di primo grado di Salerno ha annullato, con sentenze irrevocabili in quanto non impugnate nei termini, gli avvisi di accertamento ai fini Imu per le medesime unità immobiliari relativamente alle annualità 2016 e 2017.
La S.C., con laordinanza n. 11328 depositata il 7 aprile 2022, ha ribadito che “…qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituitolo scopo ed il petitum del primo. Ha aggiunto che tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente. In applicazione di tali principi è stato chiarito che, in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera nei (soli) casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta,
o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (cfr. AS .
13 dicembre 2018, n. 32254; AS. 7 settembre 2018, n. 21824; AS . 11 marzo 2015, n. 4832)..”.
Le spese, per la natura peculiare delle questioni trattate, vano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese.