CASS
Sentenza 8 maggio 2023
Sentenza 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2023, n. 19386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19386 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AR OR nato a [...] il [...] IN TE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, PERLA LORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza di condanna di primo grado nei confronti dei ricorrenti, riducendo il solo trattamento sanzionatorio del AR. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Milano gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto a firma del Penale Sent. Sez. 5 Num. 19386 Anno 2023 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 21/04/2023 u:f t11,(±2 difensore di fiducia avv. 'S-errii-u-e-l-a-Fr-i-g-ed, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ex art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in quanto, in violazione dell'art. 63, comma 2, cod.proc.pen., l'individuazione delle cause del dissesto delle società A&A General Contract s.r.l. e Galbiati s.r.l. sarebbe avvenuta in forza di stralci di dichiarazioni da loro rese alla Guardia di finanza e al Curatore fallimentare. 2.2. Mediante il secondo motivo gli imputati assumono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevanti le deduzioni difensive quanto alla responsabilità del loro consulente fiscale, accertate anche dall'ordine professionale di riferimento in sede disciplinare, per il fallimento di entrambe le società. 2.3. Con il terzo motivo è dedotta omessa motivazione per violazione dell'art. 545 cod.proc.pen. in relazione alla posizione dell'imputata IN quanto al trattamento sanzionatorio ingiustificatamente ridotto dalla Corte d'appello solo per il AR nonostante il ruolo secondario o al massimo paritario della prima rispetto al coimputato nella vicenda criminosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate. 1.1. Occorre innanzi tutto evidenziare, rispetto al processo verbale della Guardia di finanza, che dallo stesso non sono stati tratti elementi correlati alle dichiarazioni degli imputati ma solo dati afferenti le oggettive violazioni riscontrate in sede di accertamento rispetto agli obblighi fiscali. Peraltro, anche volendo prescindere da tale rilievo, occorre considerare che la sentenza impugnata si fonda su plurime emergenze istruttorie rispetto alle quali non appare decisiva la considerazione del processo verbale della Guardia di finanza del quale i ricorrenti contestano l'utilizzabilità, senza tuttavia chiarire perché lo stesso avrebbe rivestito una valenza decisiva per la loro condanna, con conseguente genericità del motivo (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01). 1.2.Quanto alle dichiarazioni rese dagli imputati al Curatore, occorre ribadire che le stesse non sono assoggettate alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod.proc.pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di 2 vigilanza (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 272664; Sez. 5, n. 46422 del 25/09/2013, Rv. 257584; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Rv. 255062). 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché reiterativo di un motivo di gravame che è stato disatteso dalla Corte territoriale con una motivazione che non presenta alcun manifesto vizio di logicità. La sentenza impugnata ha invero evidenziato che il commercialista BA è stato coinvolto nelle vicende societarie solo nell'anno 2011 quando i fatti posti in essere dagli imputati che hanno in seguito condotto al fallimento delle società si erano già realizzati. In realtà, con il motivo in esame, i ricorrenti chiedono a questa Corte - peraltro non precisando in quali parti la motivazione sarebbe contraddittoria, in quali illogica e in quali assente, ciò che potrebbe già determinare ex se una declaratoria di inammissibilità del motivo - una complessiva rivalutazione del compendio probatorio, peraltro a fronte di una doppia conforme sotto tale profilo, che comporta che le motivazioni delle due decisioni di merito si saldino l'una con l'altra, dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615 - 01). E' incontroverso, infatti, che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 - 01; Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482 - 01; Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Rv. 233780 - 01). 3. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, atteso che la Corte d'Appello ha argomentato in maniera congrua sulle ragioni per le quali ha ritenuto adeguata la commisurazione della pena operata dal giudice di primo grado ad entrambi gli imputati rispetto agli indici ex art. 133 cod.pen., specie con riguardo alla gravità delle condotte reiterate nel tempo. La riduzione della pena operata in sede di gravame per il solo imputato Baruffini è peraltro avvenuta per l'accoglimento di un motivo di appello che riguardava specificamente lo stesso, ossia per l'esclusione della recidiva, che invece era stata considerata ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio in primo grado. 3 Il Consigliere Estensore Il Presidente 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 aprile 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, PERLA LORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza di condanna di primo grado nei confronti dei ricorrenti, riducendo il solo trattamento sanzionatorio del AR. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Milano gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto a firma del Penale Sent. Sez. 5 Num. 19386 Anno 2023 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 21/04/2023 u:f t11,(±2 difensore di fiducia avv. 'S-errii-u-e-l-a-Fr-i-g-ed, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ex art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in quanto, in violazione dell'art. 63, comma 2, cod.proc.pen., l'individuazione delle cause del dissesto delle società A&A General Contract s.r.l. e Galbiati s.r.l. sarebbe avvenuta in forza di stralci di dichiarazioni da loro rese alla Guardia di finanza e al Curatore fallimentare. 2.2. Mediante il secondo motivo gli imputati assumono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevanti le deduzioni difensive quanto alla responsabilità del loro consulente fiscale, accertate anche dall'ordine professionale di riferimento in sede disciplinare, per il fallimento di entrambe le società. 2.3. Con il terzo motivo è dedotta omessa motivazione per violazione dell'art. 545 cod.proc.pen. in relazione alla posizione dell'imputata IN quanto al trattamento sanzionatorio ingiustificatamente ridotto dalla Corte d'appello solo per il AR nonostante il ruolo secondario o al massimo paritario della prima rispetto al coimputato nella vicenda criminosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate. 1.1. Occorre innanzi tutto evidenziare, rispetto al processo verbale della Guardia di finanza, che dallo stesso non sono stati tratti elementi correlati alle dichiarazioni degli imputati ma solo dati afferenti le oggettive violazioni riscontrate in sede di accertamento rispetto agli obblighi fiscali. Peraltro, anche volendo prescindere da tale rilievo, occorre considerare che la sentenza impugnata si fonda su plurime emergenze istruttorie rispetto alle quali non appare decisiva la considerazione del processo verbale della Guardia di finanza del quale i ricorrenti contestano l'utilizzabilità, senza tuttavia chiarire perché lo stesso avrebbe rivestito una valenza decisiva per la loro condanna, con conseguente genericità del motivo (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01). 1.2.Quanto alle dichiarazioni rese dagli imputati al Curatore, occorre ribadire che le stesse non sono assoggettate alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod.proc.pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di 2 vigilanza (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 272664; Sez. 5, n. 46422 del 25/09/2013, Rv. 257584; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Rv. 255062). 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché reiterativo di un motivo di gravame che è stato disatteso dalla Corte territoriale con una motivazione che non presenta alcun manifesto vizio di logicità. La sentenza impugnata ha invero evidenziato che il commercialista BA è stato coinvolto nelle vicende societarie solo nell'anno 2011 quando i fatti posti in essere dagli imputati che hanno in seguito condotto al fallimento delle società si erano già realizzati. In realtà, con il motivo in esame, i ricorrenti chiedono a questa Corte - peraltro non precisando in quali parti la motivazione sarebbe contraddittoria, in quali illogica e in quali assente, ciò che potrebbe già determinare ex se una declaratoria di inammissibilità del motivo - una complessiva rivalutazione del compendio probatorio, peraltro a fronte di una doppia conforme sotto tale profilo, che comporta che le motivazioni delle due decisioni di merito si saldino l'una con l'altra, dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615 - 01). E' incontroverso, infatti, che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 - 01; Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482 - 01; Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Rv. 233780 - 01). 3. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, atteso che la Corte d'Appello ha argomentato in maniera congrua sulle ragioni per le quali ha ritenuto adeguata la commisurazione della pena operata dal giudice di primo grado ad entrambi gli imputati rispetto agli indici ex art. 133 cod.pen., specie con riguardo alla gravità delle condotte reiterate nel tempo. La riduzione della pena operata in sede di gravame per il solo imputato Baruffini è peraltro avvenuta per l'accoglimento di un motivo di appello che riguardava specificamente lo stesso, ossia per l'esclusione della recidiva, che invece era stata considerata ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio in primo grado. 3 Il Consigliere Estensore Il Presidente 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 aprile 2023