Articolo 165 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 164Articolo 166
Versione
20 settembre 1975
Art. 165.
L' articolo 406 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 406 - Procedimento per la dichiarazione di affiliazione. - Il giudice tutelare, prima di provvedere sulla domanda di affiliazione, raccoglie informazioni sulle condizioni familiari, morali ed economiche del richiedente, sul modo con cui ha provveduto al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione del minore, sulle condizioni fisiche, morali ed intellettuali di questo. Deve inoltre sentire l'istituto presso il quale il minore fu ricoverato, o dal quale fu assistito, i prossimi parenti del medesimo, il minore stesso, nonche' il coniuge del richiedente se questi e' separato.
Il giudice tutelare puo' prescrivere norme per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore.
Il provvedimento che accoglie la domanda di affiliazione e' omologato dal tribunale, sentito il pubblico ministero, ed e' annotato a margine dell'atto di nascita del minore".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente