Sentenza 4 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 04/03/2026, n. 4099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4099 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04099/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03568/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3568 del 2025, proposto da
UG NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola e Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
DO GN, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
(i) della nota prot. n. 3434 del 16 gennaio 2025 con la quale la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Ministero dell’Interno ha ammesso la mobilità presso il Centro di Aviazione di Ciampino quale sede posta a bando spostandovi – tuttavia – il solo Sig. DO GN, peraltro in posizione poziore rispetto all’odierno Ricorrente nella graduatoria finale degli aventi titolo al trasferimento dalla medesima approvata con le note del 30 gennaio 2024, prot. n. 64171 – e del 21 ottobre 2024, prot. n. 69557;
(ii) ove occorra del parere prot. n. 46485 del 20 novembre 2024, nonché del chiarimento di cui alla nota prot. n. 48705 dell’11 dicembre 2024, della Direzione Centrale per l’Emergenza del Ministero dell’Interno, laddove comunque interpretati – alla luce della precitata nota del 16 gennaio 2025 – in malam partem nel senso ostativo allo spostamento del ricorrente presso il Centro di Aviazione di Ciampino;
(iii) di ogni atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso, che sia lesivo dell’interesse del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. NO IU FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Premesso che, con l’atto introduttivo del giudizio, il sig. UG NI ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando – in sintesi – che, all’esito della procedura di mobilità avviata con avviso del 9 settembre 2024, n. 58047, l’amministrazione resistente non aveva disposto il suo immediato trasferimento presso il Centro di Aviazione di Ciampino, nonostante lo stesso si fosse collocato nella graduatoria della procedura in posizione utile per ottenere il predetto trasferimento (mentre invece la stessa p.a. aveva già disposto il trasferimento di altri partecipanti alla medesima procedura);
2. Premesso altresì che l’amministrazione resistente – costituitasi in giudizio – ha sottolineato la correttezza del proprio operato, osservando che il trasferimento del ricorrente non era stato disposto immediatamente (a differenza di altri) per ragioni organizzative legate al migliore impiego delle risorse umane al fine di assicurare la piena operatività dei reparti di volo;
3. Osservato che in data 5 novembre 2025 il ricorrente:
- ha versato in atto il provvedimento del 9 ottobre 2025 con cui l’amministrazione – acquisito il parere favorevole della Direzione centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’anticendio boschivo – ha provveduto a trasferirlo (insieme ad altri partecipanti alla procedura di mobilità) con decorrenza immediata presso la sede del Centro Aviazione di Ciampino;
- ha evidenziato che l’adozione del suindicato provvedimento da parte dell’amministrazione era idonea a determinare il soddisfacimento del suo interesse e la cessazione della materia del contendere;
4. Osservato che – seppur il sopravvenuto trasferimento del ricorrente disposto dalla p.a. in data 9 ottobre 2025 non appaia di per sé idoneo a supportare una pronuncia di cessazione della materia del contendere (atteso che il giudizio è stato instaurato dal ricorrente al fine di far valere il suo interesse sostanziale al trasferimento immediato, ovvero per contestare proprio il differimento del suo trasferimento disposto dalla p.a.) – quanto dichiarato da parte ricorrente in data 5 novembre 2025 appare idoneo a dimostrare senz’altro la sopravvenuta carenza del sig. NI alla decisione del merito del presente ricorso in ragione del trasferimento medio tempore ottenuto, a pieno titolo, con decorrenza 9 ottobre 2025;
5. Ritenuto, pertanto, che – avuto riguardo alla previsione dell’art. 84, comma 4, c.p.a secondo cui « il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa » – sussistano i presupposti per dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
6. Ritenuto, infine, che avuto riguardo a tutte le circostanze del caso di specie, sussistano adeguate ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO IB, Presidente
NO IU FA, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO IU FA | IO IB |
IL SEGRETARIO