Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 16/04/2026, n. 6904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6904 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06904/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00461/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 461 del 2026, proposto da
NE IC FF, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Coppola, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 7078/2024, pubblicata il 17 giugno 2024, resa all’esito del giudizio iscritto al R.G.N. 4823/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa EL NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
Con il presente gravame parte ricorrente agiva per ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe nella parte in cui il Tribunale Civile di Roma aveva “ accerta (to ) il diritto della ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 della Carta elettronica del docente di cui all’art.1, comma 121, L. 107/2015 … per l’effetto, condanna (ndo) il Ministero dell’Istruzione ad attribuire alla ricorrente il beneficio economico tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura di € 3000,00, oltre accessori ”.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per quanto formalmente evocato in giudizio, non si costituiva.
Successivamente parte ricorrente, con nota versata in atti il 23 marzo 2026 dichiarava la cessata materia del contendere, in relazione all’essere stata “ la richiesta della ricorrente … integralmente soddisfatta ”, atteso che “ come da comunicazione recentemente pervenuta (13.03.2026) …, il Ministero dell’istruzione e del merito ha provveduto medio tempore ad accreditare nel “Borsellino elettronico ” della docente ricorrente, l’intero importo stabilito nella sentenza del Tribunale di Roma della quale è stata chiesta l’ottemperanza ”.
Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Il Collegio, stante la soddisfazione della pretesa di parte ricorrente, deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 34, comma 5, cod. proc. amm., cessata la materia del contendere tra la ricorrente ed il Ministero.
In applicazione del criterio della soccombenza virtuale e considerato che l’amministrazione intimata ha dato esecuzione alla sentenza successivamente all’instaurazione del presente giudizio, quest’ultima deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri attinenti alle procedure esecutive mobiliari (cfr., Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 1247/2016; Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 4029/2025), con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ZZ, Presidente
EL NI, Consigliere, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| EL NI | EL ZZ |
IL SEGRETARIO