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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16758 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 74930/22 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma - Sezione Fallimentare, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giorgio Jachia Presidente
Dott.ssa Angela Coluccio Giudice
Dott.ssa Caterina Bordo Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 74930 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: insinuazione tardiva al passivo ex artt. 209 e 101 l.f., vertente tra in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore (C.F. ), rappresentata e difesa in P.IVA_1
virtù di procura in calce al ricorso dagli avv.ti Anna Maria ON
CC, TA ON e IM CH, tutti elettivamente domiciliati in Roma alla Via Attilio Regolo n. 12/d presso lo studio dell'ultima, attrice e in persona del Controparte_1
Commissario Liquidatore pro tempore (C.F. ), elettivamente P.IVA_2
domiciliata in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 287 presso lo studio dell'avv. Luigi Rinaldi Ferri che la rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta nonchè
pagina 1 C n persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. CP_2
), elettivamente domiciliata in Bologna alla Via Santa n. 7 P.IVA_3
presso lo studio dell'avv. Gianguido Roversi che la rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di intervento, terza intervenuta
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “ammettere nuova Parte_1
denominazione di al passivo della Controparte_3 [...]
in L.C.A. … in via Controparte_4
privilegiata con priorità sulle riserve tecniche per € 425.404,78 a titolo di surroga ex artt. 30 e 78 d. lgs. n. 175/1995 e artt. 283 n. 5 e 258 del Codice delle Assicurazioni”. Con vittoria di spese.
Per la parte convenuta: “dichiarare inammissibile e comunque integralmente rigettare, in quanto prescritta, la domanda”. Spese refuse.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 9/11/2022 ex artt. 209 e 101 l.f. Parte_1
chiede l'ammissione al passivo della Liquidazione
[...] [...]
“in via privilegiata Controparte_4 Controparte_5
con priorità sulle riserve tecniche per € 425.404,78 a titolo di surroga ex artt. 30 e 78 d. lgs. n. 175/1995 e artt. 283 n. 5 e 258 del Codice delle
Assicurazioni”. Al riguardo espone che Parte_1
“con decreto del … Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, la e poi diventata CP_6 Controparte_7
[...] oggi sono state Controparte_8 Parte_1
designate dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada … ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 L. 24.12.1969 n 990”; che “in tale … qualità, data la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di Controparte_4
sono state condannate al pagamento del risarcimento dei danni nelle
[...]
seguenti posizioni: a) … € 33.403,00 a favore di come Parte_2
risulta da sentenza n. 516/2010 del 11/11/2010 … del Tribunale di Catania
…; b)… € 228.141,70, … € 11.112,72 e € 2.035,08 … come risulta da sentenza n. 523/2011 del 18/02 - 21/04/2011 della Corte di Appello di
Bologna …; c) … € 150.712,28 a favore di … come risulta Controparte_9
da sentenza 1365/2010 del 7/12/2010 della Corte di Appello di Catania”; che “a norma dell'art. 29, comma 2 L. n. 990/69 la Compagnia designata dal F.G.V.S. che ha risarcito il danno, è surrogata per l'importo pagato nei diritti sia dell'assicurato che del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa”; che “pertanto … [essa] ad oggi risulta creditrice di € 425.404,78”; che “a norma del combinato disposto degli artt.
30 e 78 d. lgs. n. 175/1995 e artt. 283 n. 5 e 258 del Codice delle
Assicurazioni tale credito …ha natura privilegiata con priorità sulle riserve tecniche”.
Con atto del 29/3/2023 il Commissario Liquidatore ha espresso “parere negativo alla richiesta di ammissione di al passivo” “per Parte_3
prescrizione del diritto”.
Istruita la causa a norma degli artt. 175 e ss. c.p.c. secondo la previsione dell'art. 101, co. 3 l.f. testo previgente applicabile ratione temporis, costituitasi la l.c.a. ed eccepita dalla Controparte_10
CP_11 stessa la prescrizione del diritto, prodotta documentazione e precisate le conclusioni all'udienza del 27/5/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e lo scambio delle memorie di replica.
Deve anzitutto osservarsi che la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione mediante scambio di memorie ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sicché il termine per la decisione va fatto decorrere non già dalla data dell'udienza del 27/5/2025 ma dalla comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, avvenuto nel caso di specie il 25/7/2025.
Sempre in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità dell'intervento del terzo in quanto avvenuto in data 19/9/2025 ovvero Controparte_12
successivamente all'udienza del 27/5/2025 di rimessione della causa in decisione (e del provvedimento del 24/7/2025 assunto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) e come tale tardivo ai sensi dell'art. 268 c.p.c..
Nel merito la domanda è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
Ed invero, per come espressamente indicato nel “ricorso per ammissione di credito ex artt. 101 e 209 l.f.” e per come chiaramente desumibile dal contenuto del medesimo atto, ha inteso far Parte_1
valere il suo “credito” ai sensi dell'art. 283, co. 1 lett. c) e 5 primo periodo
D. Lgs. n. 209/05 secondo il quale il “Fondo di garanzia per le vittime della strada … risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: … c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di
PAGINA 4 liquidazione coatta o vi venga posta successivamente” ed “è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a)”.
Il diritto fatto valere nella presente sede da è Parte_1
dunque un “diritto … di surroga” così come previsto dall'art. 292, co. 2 D.
Lgs. n. 209/05 che “[n]el caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettera c)” sancisce espressamente la “surrog[a]” per l'appunto dell'“impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno …, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi”.
Orbene al riguardo deve rammentarsi che secondo l'insegnamento delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione la surrogazione legale prevista dall'art. 292, co. 2 L. n. 990/69 dà luogo ad una vicenda di tipo “lato sensu”successorio, riconducibile all'art. 1203 n. 5, c.c., in virtù della quale l'impresa designata ai sensi dell'art. 20 della medesima legge, che abbia provveduto al risarcimento in favore del danneggiato o al pagamento dell'indennità in favore dell'assicurato, subentra nei diritti vantati da questi ultimi nei confronti dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa;
pertanto, nel caso in cui il pagamento abbia avuto luogo a seguito del pacifico riconoscimento dei diritti del danneggiato o dell'assicurato, l'impresa designata ha l'onere di far valere la propria pretesa nei confronti di quella in liquidazione coatta entro il termine breve di prescrizione previsto, rispettivamente, per l'esercizio dei diritti risarcitori
PAGINA 5 o di quelli derivanti dal contratto di assicurazione;
nel caso in cui il pagamento abbia avuto invece luogo a seguito di un giudizio definito con sentenza di condanna, la prescrizione, soggetta al termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., rimane interrotta per tutto il corso del giudizio, ai sensi dell'art. 2945, co. 2 c.c., e riprende a decorrere soltanto per effetto del passaggio in giudicato della sentenza, la quale, accertando definitivamente il credito in contraddittorio con il commissario liquidatore, legittima l'impresa designata ad insinuarsi al passivo della liquidazione coatta (cfr.
Cass. civile, sez. un., n. 8085/07).
Alla luce delle superiori considerazioni il diritto di surroga azionato con il
“ricorso per ammissione di credito ex artt. 101 e 209 l.f.” del 9/11/2022 deve dunque ritenersi prescritto, atteso che - a fronte delle sentenze pronunciate il 11/11/2010, 21/4/2011 e 17/12/2010 e dei pagamenti intervenuti rispettivamente il 1/2/2011, 7/7/2011 e 21/2/2011 a titolo di
“transazione e quietanza” (cfr. documenti nn. 3, 4 e 5 di cui al fascicolo di parte attrice) con conseguente passaggio in giudicato dei provvedimenti giurisdizionali emessi - nessun atto interruttivo risulta prodotto dalla parte attrice che al contrario ha sostenuto l'“imprescrittibil[ità]” della
“insinuazione al passivo dell'impresa designata”, non prevista da alcuna norma (ed invero i casi di imprescrittibilità sono l'eccezione rispetto alla regola della prescrittibilità dei diritti in ambito civile, prevista al fine rendere maggiormente certi i rapporti giuridici, e non sono pertanto suscettibili di applicazione analogica).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
PAGINA 6 il Tribunale di Roma - Sezione Fallimentare, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta ex artt. 209 e 101 l.f. da Parte_1
così provvede:
[...]
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del giudizio che si Parte_4
liquidano in complessivi € 8.147,00, di cui € 1.772,00 per la fase di studio,
€ 1.169,00 per la fase introduttiva ed € 5.260,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2
D.M. n. 55/14 ed IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 25/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 CP_8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma - Sezione Fallimentare, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giorgio Jachia Presidente
Dott.ssa Angela Coluccio Giudice
Dott.ssa Caterina Bordo Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 74930 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: insinuazione tardiva al passivo ex artt. 209 e 101 l.f., vertente tra in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore (C.F. ), rappresentata e difesa in P.IVA_1
virtù di procura in calce al ricorso dagli avv.ti Anna Maria ON
CC, TA ON e IM CH, tutti elettivamente domiciliati in Roma alla Via Attilio Regolo n. 12/d presso lo studio dell'ultima, attrice e in persona del Controparte_1
Commissario Liquidatore pro tempore (C.F. ), elettivamente P.IVA_2
domiciliata in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 287 presso lo studio dell'avv. Luigi Rinaldi Ferri che la rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta nonchè
pagina 1 C n persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. CP_2
), elettivamente domiciliata in Bologna alla Via Santa n. 7 P.IVA_3
presso lo studio dell'avv. Gianguido Roversi che la rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di intervento, terza intervenuta
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “ammettere nuova Parte_1
denominazione di al passivo della Controparte_3 [...]
in L.C.A. … in via Controparte_4
privilegiata con priorità sulle riserve tecniche per € 425.404,78 a titolo di surroga ex artt. 30 e 78 d. lgs. n. 175/1995 e artt. 283 n. 5 e 258 del Codice delle Assicurazioni”. Con vittoria di spese.
Per la parte convenuta: “dichiarare inammissibile e comunque integralmente rigettare, in quanto prescritta, la domanda”. Spese refuse.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 9/11/2022 ex artt. 209 e 101 l.f. Parte_1
chiede l'ammissione al passivo della Liquidazione
[...] [...]
“in via privilegiata Controparte_4 Controparte_5
con priorità sulle riserve tecniche per € 425.404,78 a titolo di surroga ex artt. 30 e 78 d. lgs. n. 175/1995 e artt. 283 n. 5 e 258 del Codice delle
Assicurazioni”. Al riguardo espone che Parte_1
“con decreto del … Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, la e poi diventata CP_6 Controparte_7
[...] oggi sono state Controparte_8 Parte_1
designate dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada … ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 L. 24.12.1969 n 990”; che “in tale … qualità, data la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di Controparte_4
sono state condannate al pagamento del risarcimento dei danni nelle
[...]
seguenti posizioni: a) … € 33.403,00 a favore di come Parte_2
risulta da sentenza n. 516/2010 del 11/11/2010 … del Tribunale di Catania
…; b)… € 228.141,70, … € 11.112,72 e € 2.035,08 … come risulta da sentenza n. 523/2011 del 18/02 - 21/04/2011 della Corte di Appello di
Bologna …; c) … € 150.712,28 a favore di … come risulta Controparte_9
da sentenza 1365/2010 del 7/12/2010 della Corte di Appello di Catania”; che “a norma dell'art. 29, comma 2 L. n. 990/69 la Compagnia designata dal F.G.V.S. che ha risarcito il danno, è surrogata per l'importo pagato nei diritti sia dell'assicurato che del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa”; che “pertanto … [essa] ad oggi risulta creditrice di € 425.404,78”; che “a norma del combinato disposto degli artt.
30 e 78 d. lgs. n. 175/1995 e artt. 283 n. 5 e 258 del Codice delle
Assicurazioni tale credito …ha natura privilegiata con priorità sulle riserve tecniche”.
Con atto del 29/3/2023 il Commissario Liquidatore ha espresso “parere negativo alla richiesta di ammissione di al passivo” “per Parte_3
prescrizione del diritto”.
Istruita la causa a norma degli artt. 175 e ss. c.p.c. secondo la previsione dell'art. 101, co. 3 l.f. testo previgente applicabile ratione temporis, costituitasi la l.c.a. ed eccepita dalla Controparte_10
CP_11 stessa la prescrizione del diritto, prodotta documentazione e precisate le conclusioni all'udienza del 27/5/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e lo scambio delle memorie di replica.
Deve anzitutto osservarsi che la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione mediante scambio di memorie ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sicché il termine per la decisione va fatto decorrere non già dalla data dell'udienza del 27/5/2025 ma dalla comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, avvenuto nel caso di specie il 25/7/2025.
Sempre in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità dell'intervento del terzo in quanto avvenuto in data 19/9/2025 ovvero Controparte_12
successivamente all'udienza del 27/5/2025 di rimessione della causa in decisione (e del provvedimento del 24/7/2025 assunto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) e come tale tardivo ai sensi dell'art. 268 c.p.c..
Nel merito la domanda è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
Ed invero, per come espressamente indicato nel “ricorso per ammissione di credito ex artt. 101 e 209 l.f.” e per come chiaramente desumibile dal contenuto del medesimo atto, ha inteso far Parte_1
valere il suo “credito” ai sensi dell'art. 283, co. 1 lett. c) e 5 primo periodo
D. Lgs. n. 209/05 secondo il quale il “Fondo di garanzia per le vittime della strada … risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: … c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di
PAGINA 4 liquidazione coatta o vi venga posta successivamente” ed “è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a)”.
Il diritto fatto valere nella presente sede da è Parte_1
dunque un “diritto … di surroga” così come previsto dall'art. 292, co. 2 D.
Lgs. n. 209/05 che “[n]el caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettera c)” sancisce espressamente la “surrog[a]” per l'appunto dell'“impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno …, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi”.
Orbene al riguardo deve rammentarsi che secondo l'insegnamento delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione la surrogazione legale prevista dall'art. 292, co. 2 L. n. 990/69 dà luogo ad una vicenda di tipo “lato sensu”successorio, riconducibile all'art. 1203 n. 5, c.c., in virtù della quale l'impresa designata ai sensi dell'art. 20 della medesima legge, che abbia provveduto al risarcimento in favore del danneggiato o al pagamento dell'indennità in favore dell'assicurato, subentra nei diritti vantati da questi ultimi nei confronti dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa;
pertanto, nel caso in cui il pagamento abbia avuto luogo a seguito del pacifico riconoscimento dei diritti del danneggiato o dell'assicurato, l'impresa designata ha l'onere di far valere la propria pretesa nei confronti di quella in liquidazione coatta entro il termine breve di prescrizione previsto, rispettivamente, per l'esercizio dei diritti risarcitori
PAGINA 5 o di quelli derivanti dal contratto di assicurazione;
nel caso in cui il pagamento abbia avuto invece luogo a seguito di un giudizio definito con sentenza di condanna, la prescrizione, soggetta al termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., rimane interrotta per tutto il corso del giudizio, ai sensi dell'art. 2945, co. 2 c.c., e riprende a decorrere soltanto per effetto del passaggio in giudicato della sentenza, la quale, accertando definitivamente il credito in contraddittorio con il commissario liquidatore, legittima l'impresa designata ad insinuarsi al passivo della liquidazione coatta (cfr.
Cass. civile, sez. un., n. 8085/07).
Alla luce delle superiori considerazioni il diritto di surroga azionato con il
“ricorso per ammissione di credito ex artt. 101 e 209 l.f.” del 9/11/2022 deve dunque ritenersi prescritto, atteso che - a fronte delle sentenze pronunciate il 11/11/2010, 21/4/2011 e 17/12/2010 e dei pagamenti intervenuti rispettivamente il 1/2/2011, 7/7/2011 e 21/2/2011 a titolo di
“transazione e quietanza” (cfr. documenti nn. 3, 4 e 5 di cui al fascicolo di parte attrice) con conseguente passaggio in giudicato dei provvedimenti giurisdizionali emessi - nessun atto interruttivo risulta prodotto dalla parte attrice che al contrario ha sostenuto l'“imprescrittibil[ità]” della
“insinuazione al passivo dell'impresa designata”, non prevista da alcuna norma (ed invero i casi di imprescrittibilità sono l'eccezione rispetto alla regola della prescrittibilità dei diritti in ambito civile, prevista al fine rendere maggiormente certi i rapporti giuridici, e non sono pertanto suscettibili di applicazione analogica).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
PAGINA 6 il Tribunale di Roma - Sezione Fallimentare, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta ex artt. 209 e 101 l.f. da Parte_1
così provvede:
[...]
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del giudizio che si Parte_4
liquidano in complessivi € 8.147,00, di cui € 1.772,00 per la fase di studio,
€ 1.169,00 per la fase introduttiva ed € 5.260,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2
D.M. n. 55/14 ed IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 25/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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