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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
GAROFALO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1566/2024 depositato il 28/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - AR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001946349000 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: vedi verbale in atti.
Resistente: vedi verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in segreteria in data 28 aprile 2024, il sig. Ricorrente_1 - c.f. CF_Ricorrente_1 - residente in [...]di AR ed elettivamente domiciliato in Indirizzo_2 di AR, presso lo studio dell'avv. Difensore_1 - c.f. CF_Difensore_1)
- che lo rappresenta e difende in giudizio, agendo sia nei riguardi di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del suo legale rappresentante, con sede in Indirizzo_3, che
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE di CATANZARO, in persona del suo legale rappresentante, con sede in Indirizzo_3
, anch'essa in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 030-2024-90019463-49-000, notificata in data 5 aprile 2024 dall'ente della SI, mediante la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 9.562,56, con cartella relativa a presunte omissioni contributive Irpef di competenza della Corte di Giustizia Tributaria di
AR, nella specie la n. 030-2017-00110833-32-000 Irpef 2005 € 9.562,56, l'unica nella specie riguardante pretesa di natura tributaria impugnabile in questa sede;
deduceva l'omessa notifica della detta cartella esattoriale, per averne il contribuente avuto conoscenza solo con l'intimazione oggi impugnata;
eccepiva -in via gradata - anche la pretesa decadenza dei termini di riscossione ex art. 43, D.P.R. n. 600/73 ed ex art. 57 D.P.R. n. 633/72 (Irpef, Irap e Iva), atteso che - ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/73 (Irpef ed Irap) e dell'art. 57 del D.P.R. n. 633/72 (Iva) - l'avviso di accertamento relativo doveva essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nei casi di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/73 (accertamento automatico o formale) si applica invece il disposto di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/73.
Ai sensi dell'art. 25 D.P.R. n. 602/73, così come riscritto all'esito dell'intervento della Corte Costituzionale:
“1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio”, con conseguente radicale nullità dell'atto per i motivi in oggetto;
nullità da estendersi anche agli stessi accessori del credito e concludeva - pertanto - nei termini di cui in premessa, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la sola Direzione Provinciale - mentre l'ente della riscossione rimaneva invce contumace - e chiedeva il rigetto del ricorso,con vittoria delle spese di lite.
La causa, sulle conclusioni delle parti costituite di cui in premessa, veniva decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 14 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e dunque senza dubbio rigettato.
La Direzione Provinciale, costituendosi in giudizio, evidenziava l'inammissibilità della detta impugnazione, precisando che la cartella esattoriale impugnata - la n. 030 2017 0011083332000, così come pacificamente anche la successiva intimazione n. 030 2024900194634900000 in parte qua - a differenza di quanto ex adverso sostenuto - era stata in realtà tempestivamente notificata a controparte, per la precisione a mani di parente convivente - sorella (vedi referto in atti).
A parte ciò, occorre poi evidenziare che - per i crediti aventi natura erariale, gli stessi pacificamente si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente, con la conseguenza che - a fronte della dimostrata notifica della cartella in data 26 marzo 2018 e dei successivi attti interruttivi della prescrizione - atto n. 030
2017 0011083332000 02/11/2018 Pignoramenti presso terzi -la prescrizione del credito erariale giammai potrà ritenersi prescritto.
Al rigetto del ricorco consegue la conferma dell'atto impugnato.
Spese compensate, in ragione del carattere parziale dell'impugnazione dei crediti di cui alla detta intimazione.
P.Q.M.
La Corte, sez. III, nella persona dello scrivente Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA il ricorso e, per l'effetto, CONFERMA l'atto impugnato;
2) SPESE compensate.
AR, 14 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
(dott. Giovanni GAROFALO)
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
GAROFALO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1566/2024 depositato il 28/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - AR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001946349000 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: vedi verbale in atti.
Resistente: vedi verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in segreteria in data 28 aprile 2024, il sig. Ricorrente_1 - c.f. CF_Ricorrente_1 - residente in [...]di AR ed elettivamente domiciliato in Indirizzo_2 di AR, presso lo studio dell'avv. Difensore_1 - c.f. CF_Difensore_1)
- che lo rappresenta e difende in giudizio, agendo sia nei riguardi di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del suo legale rappresentante, con sede in Indirizzo_3, che
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE di CATANZARO, in persona del suo legale rappresentante, con sede in Indirizzo_3
, anch'essa in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 030-2024-90019463-49-000, notificata in data 5 aprile 2024 dall'ente della SI, mediante la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 9.562,56, con cartella relativa a presunte omissioni contributive Irpef di competenza della Corte di Giustizia Tributaria di
AR, nella specie la n. 030-2017-00110833-32-000 Irpef 2005 € 9.562,56, l'unica nella specie riguardante pretesa di natura tributaria impugnabile in questa sede;
deduceva l'omessa notifica della detta cartella esattoriale, per averne il contribuente avuto conoscenza solo con l'intimazione oggi impugnata;
eccepiva -in via gradata - anche la pretesa decadenza dei termini di riscossione ex art. 43, D.P.R. n. 600/73 ed ex art. 57 D.P.R. n. 633/72 (Irpef, Irap e Iva), atteso che - ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/73 (Irpef ed Irap) e dell'art. 57 del D.P.R. n. 633/72 (Iva) - l'avviso di accertamento relativo doveva essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nei casi di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/73 (accertamento automatico o formale) si applica invece il disposto di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/73.
Ai sensi dell'art. 25 D.P.R. n. 602/73, così come riscritto all'esito dell'intervento della Corte Costituzionale:
“1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio”, con conseguente radicale nullità dell'atto per i motivi in oggetto;
nullità da estendersi anche agli stessi accessori del credito e concludeva - pertanto - nei termini di cui in premessa, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la sola Direzione Provinciale - mentre l'ente della riscossione rimaneva invce contumace - e chiedeva il rigetto del ricorso,con vittoria delle spese di lite.
La causa, sulle conclusioni delle parti costituite di cui in premessa, veniva decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 14 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e dunque senza dubbio rigettato.
La Direzione Provinciale, costituendosi in giudizio, evidenziava l'inammissibilità della detta impugnazione, precisando che la cartella esattoriale impugnata - la n. 030 2017 0011083332000, così come pacificamente anche la successiva intimazione n. 030 2024900194634900000 in parte qua - a differenza di quanto ex adverso sostenuto - era stata in realtà tempestivamente notificata a controparte, per la precisione a mani di parente convivente - sorella (vedi referto in atti).
A parte ciò, occorre poi evidenziare che - per i crediti aventi natura erariale, gli stessi pacificamente si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente, con la conseguenza che - a fronte della dimostrata notifica della cartella in data 26 marzo 2018 e dei successivi attti interruttivi della prescrizione - atto n. 030
2017 0011083332000 02/11/2018 Pignoramenti presso terzi -la prescrizione del credito erariale giammai potrà ritenersi prescritto.
Al rigetto del ricorco consegue la conferma dell'atto impugnato.
Spese compensate, in ragione del carattere parziale dell'impugnazione dei crediti di cui alla detta intimazione.
P.Q.M.
La Corte, sez. III, nella persona dello scrivente Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA il ricorso e, per l'effetto, CONFERMA l'atto impugnato;
2) SPESE compensate.
AR, 14 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
(dott. Giovanni GAROFALO)