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Sentenza 20 luglio 2023
Sentenza 20 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/07/2023, n. 21805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21805 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 12215 del 2022 proposto da: IE DE ON, rappresentato e difeso in proprio, PEC;
- ricorrente -
contro Banca ON dei Paschi di Siena s.p.a.; - intimata - avverso l’ordinanza n. 31317/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 03/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2023 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, che si riporta alla requisitoria chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
REVOCAZIONE ART. 391-BIS C.P.C. R.G. 12215/2022 Cron. Rep. U.P. 14/6/2023 Civile Sent. Sez. 3 Num. 21805 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 20/07/2023 2 di 8 udito l’avvocato IE DE ON. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di cassazione, con ordinanza 3 novembre 2021, n. 31317, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da IE DE ON avverso la sentenza n. 22928 del 2014 pronunciata dal Giudice di pace di Roma con la quale era stata accolta l’opposizione all’esecuzione proposta dalla Banca ON dei Paschi di Siena s.p.a. nei confronti del medesimo DE ON. Nel rigettare il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 900, oltre euro 200 per spese vive, nonché al pagamento, a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., della somma di euro 10.000. A sostegno della decisione la Corte ha premesso che il ricorso era da ritenere inammissibile ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., in quanto redatto con una tecnica che non consentiva di comprendere in alcun modo quale fosse stato lo svolgimento dei fatti di causa. Una volta concluso l’esame del ricorso, la Corte ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover infliggere al ricorrente la condanna di cui all’art. 96 cit., evidenziando al riguardo tre ragioni. La prima era costituita dalla circostanza per cui la redazione di un ricorso conforme alle regole processuali era da ritenere «una prestazione esigibile e dovuta dall’avvocato cassazionista medio». La seconda era che il ricorrente, di professione avvocato, aveva redatto non meno di 32 ricorsi aventi ad oggetto fattispecie identiche, conclusi tutti con esiti di improcedibilità, inammissibilità o rigetto;
di talché egli aveva continuato a sottoporre ricorsi «con contenuti già reiteratamente reputati infondati», con una condotta che si risolveva «nella mala fede». La terza era che tutti i citati precedenti ricorsi erano animati dallo stesso intento di ottenere dal debitore, in sede di pignoramento di crediti presso terzi, il 3 di 8 pagamento di spese ulteriori, senza dare tempo al debitore di adempiere e facendo quindi crescere la somma richiesta, con un metodo ritenuto «seriale». Quanto all’entità della condanna, la Corte ha rilevato che, trattandosi di una «sanzione privata di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.», la stessa non poteva essere lieve, dovendo assumere una funzione di deterrenza. 2. Avverso l’ordinanza suindicata ha proposto ricorso per revocazione l’avv. IE DE ON, difendendosi in proprio, con atto affidato a quattro motivi. La Banca ON dei Paschi di Siena non ha svolto attività difensiva in questa sede. Fissato il ricorso presso la Sesta Sezione Civile di questa Corte, la stessa ne ha disposto il rinvio alla pubblica udienza, con ordinanza interlocutoria dell’11 gennaio 2023, n. 457. Il ricorrente ha depositato memoria. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 395, n. 4), e 96 cod. proc. civ., per aver richiamato l’ordinanza impugnata giudizi e fatti estranei al giudizio di cassazione. Il ricorrente sostiene che la Corte di cassazione, nel disporre la suindicata condanna di cui all’art. 96 cit., avrebbe erroneamente valutato fatti del tutto estranei al giudizio all’interno del quale la condanna veniva pronunciata (nella specie, la proposizione di altri ricorsi da parte del medesimo ricorrente). La sussistenza della mala fede o della colpa grave, invece, potrebbe essere valutata solo in relazione a fatti avvenuti nello stesso giudizio. 4 di 8 1.1. Il motivo è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni. La prima è che esso pone una censura evidente di violazione di legge, cioè chiede a questa Corte di correggere un ipotetico errore di diritto e non di fatto, errore chiaramente estraneo ai limiti del giudizio di revocazione proposto. La seconda ragione è che il motivo si limita a colpire una sola delle tre argomentazioni che l’ordinanza impugnata, come si è visto, ha dichiarato di utilizzare, riguardo a ciascuna considerandola “indipendente” e, dunque, da sola idonea a giustificare la condanna. La terza ragione di inammissibilità è insita nel fatto che il motivo imputa in modo erroneo all’ordinanza de qua di avere basato la condanna su ragioni estranee alla vicenda processuale;
non considerando, invece, che la Corte ha soltanto utilizzato, per giustificare la condanna, basata sulle oggettive deficienze del ricorso, elementi desunti aliunde – cioè, nella specie, dalla conoscenza della propria giurisprudenza – al solo scopo di attribuire a quelle deficienze carattere rilevante in funzione dell’abuso del processo, che costituisce la ragione della condanna (v. Sezioni Unite, sentenza 20 aprile 2018, n. 9912, che indica come simile condanna sia il frutto di una complessiva valutazione del comportamento processuale della parte). 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 395, n. 4), e 96, terzo comma, cod. proc. civ., per erronea individuazione della norma applicabile. Il ricorrente ritiene che, poiché il giudizio di merito sfociato nel provvedimento impugnato in cassazione era cominciato con la notifica dell’atto di citazione in riassunzione, davanti al Giudice di pace di Roma, in data 16 gennaio 2009, non avrebbe potuto trovare applicazione l’art. 96, terzo comma, cit., bensì, ratione 5 di 8 temporis, l’art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., che consentiva la condanna in una misura non superiore al doppio dei massimi tariffari. L’art. 96 cit., invece, si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009. Ne consegue che, a fronte di una condanna alle spese di euro 900, la Corte non avrebbe potuto condannare al pagamento di ben 10.000 euro a titolo di responsabilità aggravata. 2.1. Il motivo è fondato nei termini che si vanno ad illustrare. È pacifico che la norma dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo applicabile nella fattispecie ratione temporis – cioè prima delle ulteriori modifiche di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – contiene una previsione diversa rispetto a quella dell’art. 385, quarto comma, cod. proc. civ. (abrogato dall’art. 46, comma 20, della legge 18 giugno 2009, n. 69); la condanna prevista dall’art. 96 cit., infatti, è al pagamento «a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata», mentre l’abrogato art. 385, quarto comma, cit. disponeva che l’analoga condanna potesse avere luogo nei limiti di una somma «equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari». Ne consegue che l’applicazione dell’una o dell’altra norma, alla luce dei criteri del diritto intertemporale, rileva ai fini dell’entità della condanna che questa Corte poteva imporre a carico dell’avv. DE ON nel giudizio conclusosi con l’ordinanza qui impugnata. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’abrogazione del quarto comma dell’art. 385 cit., disposta dall’art. 46, comma 20, della legge n. 69 del 2009, è efficace, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della stessa legge soltanto per i ricorsi per cassazione proposti dopo l’entrata in vigore di detta legge contro provvedimenti pronunciati nell’ambito di giudizi introdotti in primo grado dopo di essa. La norma abrogata ha, invece, continuato a disciplinare i ricorsi per cassazione proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a far tempo dal 2 marzo 2006 (art. 27, comma 2, d.lgs. n. 40 del 2006) ed anche dopo l’entrata in vigore 6 di 8 della legge n. 69 del 2009 in giudizi instaurati in primo grado anteriormente a quest’ultima (v. in tal senso la sentenza 11 marzo 2014, n. 5599, e 17 luglio 2015, n. 15030). Ciò premesso, il Collegio osserva che nel caso in esame era pacifico che il giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dalla Banca MPS nei confronti dell’avv. DE ON, poi terminato con l’ordinanza n. 31317 del 2021 di questa Corte, era cominciato prima del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell’art. 96, terzo comma, cit. e della contestuale abrogazione dell’art. 385, quarto comma, cit.; elemento di fatto, questo, che emergeva già dagli atti del precedente ricorso e che trova ulteriore conferma nel ricorso odierno. Deve pertanto riconoscersi che questa Corte, nel pronunciare l’ordinanza oggetto del presente ricorso per revocazione, è caduta evidentemente in un errore percettivo, avendo ritenuto che al giudizio si dovesse applicare la normativa sulla responsabilità processuale aggravata nella versione successiva al 4 luglio 2009; quando, al contrario, il regime applicabile era quello precedente, nel quale operava il limite della condanna sopra ricordato. In questi termini il ricorso è accolto, con le conseguenze di cui tra poco si dirà. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 395, n. 4), e 91 cod. proc. civ., per erroneo riconoscimento delle spese vive alla parte controricorrente. Il ricorrente ricorda che l’ordinanza impugnata l’ha condannato alla rifusione, in favore della Banca ONpaschi, anche della somma di euro 200 a titolo di spese vive. In tale voce, però, rientrano solo il contributo unificato e la marca da bollo, spese che la parte in allora controricorrente certamente non aveva versato;
per cui tale condanna non sarebbe giustificata. 7 di 8 3.1. Il motivo è inammissibile, perché prospetta in modo evidente un errore di diritto. È appena il caso di rilevare, comunque, che l’esborso di euro 200 a titolo di spese vive viene sistematicamente riconosciuto da questa Corte, trattandosi di un onere (modestissimo) volto a compensare il fatto puro e semplice di aver dovuto sostenere comunque spese non ricomprese negli onorari professionali e non documentabili. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 395, n. 4), cod. proc. civ. per errore di fatto nella determinazione dell’inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ricorda che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sanzionato come violazione dell’art. 6 della CEDU un’interpretazione eccessivamente formalistica dei criteri di redazione del ricorso per cassazione. Nel caso di specie, la Corte di cassazione sarebbe stata troppo severa nel giudicare il ricorso inammissibile, mentre nello stesso erano stati esplicitamente indicati e ampiamente argomentati tutti i motivi di ricorso. 4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, non fosse altro che per la sua genericità, e comunque prospetta un ipotetico errore di diritto su di un punto sul quale la Corte si è pronunciata;
per cui si è pacificamente al di fuori dall’ambito dell’errore revocatorio. 5. In conclusione, sono dichiarati inammissibili i motivi primo, terzo e quarto del ricorso, mentre è accolto il secondo. L’ordinanza impugnata è revocata in relazione al motivo accolto. Quanto al giudizio rescissorio, la Corte ritiene che, dovendosi decidere l’originario ricorso nei limiti del motivo rescindente accolto, si debba confermare, a carico dell’avv. DE ON, la condanna per responsabilità processuale aggravata, per tutte le ragioni indicate nell’ordinanza impugnata;
ma tale condanna va irrogata nella misura di euro 1.800 anziché in quella di euro 8 di 8 10.000, attenendosi al limite previsto dall’art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., applicabile nella fattispecie ratione temporis. Va, per il resto, confermata l’ordinanza parzialmente revocata, ivi compresa la condanna dell’avv. DE ON alla rifusione delle spese del precedente ricorso per cassazione, nella misura di cui alla citata ordinanza (cioè euro 900); mentre le spese dell’odierno giudizio di revocazione devono essere integralmente compensate, in considerazione della soccombenza complessiva dell’odierno ricorrente, a favore del quale non possono essere riconosciute le relative spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i motivi primo, terzo e quarto del ricorso e accoglie il secondo;
revoca l’ordinanza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo l’originario ricorso, condanna IE DE ON a pagare alla Banca ON dei Paschi di Siena s.p.a. la somma di euro 1.800 ai sensi dell’art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., con interessi dalla data della presente ordinanza;
conferma, nel resto, l’ordinanza parzialmente revocata;
compensa integralmente le spese dell’odierno giudizio di revocazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
- ricorrente -
contro Banca ON dei Paschi di Siena s.p.a.; - intimata - avverso l’ordinanza n. 31317/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 03/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2023 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, che si riporta alla requisitoria chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
REVOCAZIONE ART. 391-BIS C.P.C. R.G. 12215/2022 Cron. Rep. U.P. 14/6/2023 Civile Sent. Sez. 3 Num. 21805 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 20/07/2023 2 di 8 udito l’avvocato IE DE ON. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di cassazione, con ordinanza 3 novembre 2021, n. 31317, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da IE DE ON avverso la sentenza n. 22928 del 2014 pronunciata dal Giudice di pace di Roma con la quale era stata accolta l’opposizione all’esecuzione proposta dalla Banca ON dei Paschi di Siena s.p.a. nei confronti del medesimo DE ON. Nel rigettare il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 900, oltre euro 200 per spese vive, nonché al pagamento, a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., della somma di euro 10.000. A sostegno della decisione la Corte ha premesso che il ricorso era da ritenere inammissibile ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., in quanto redatto con una tecnica che non consentiva di comprendere in alcun modo quale fosse stato lo svolgimento dei fatti di causa. Una volta concluso l’esame del ricorso, la Corte ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover infliggere al ricorrente la condanna di cui all’art. 96 cit., evidenziando al riguardo tre ragioni. La prima era costituita dalla circostanza per cui la redazione di un ricorso conforme alle regole processuali era da ritenere «una prestazione esigibile e dovuta dall’avvocato cassazionista medio». La seconda era che il ricorrente, di professione avvocato, aveva redatto non meno di 32 ricorsi aventi ad oggetto fattispecie identiche, conclusi tutti con esiti di improcedibilità, inammissibilità o rigetto;
di talché egli aveva continuato a sottoporre ricorsi «con contenuti già reiteratamente reputati infondati», con una condotta che si risolveva «nella mala fede». La terza era che tutti i citati precedenti ricorsi erano animati dallo stesso intento di ottenere dal debitore, in sede di pignoramento di crediti presso terzi, il 3 di 8 pagamento di spese ulteriori, senza dare tempo al debitore di adempiere e facendo quindi crescere la somma richiesta, con un metodo ritenuto «seriale». Quanto all’entità della condanna, la Corte ha rilevato che, trattandosi di una «sanzione privata di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.», la stessa non poteva essere lieve, dovendo assumere una funzione di deterrenza. 2. Avverso l’ordinanza suindicata ha proposto ricorso per revocazione l’avv. IE DE ON, difendendosi in proprio, con atto affidato a quattro motivi. La Banca ON dei Paschi di Siena non ha svolto attività difensiva in questa sede. Fissato il ricorso presso la Sesta Sezione Civile di questa Corte, la stessa ne ha disposto il rinvio alla pubblica udienza, con ordinanza interlocutoria dell’11 gennaio 2023, n. 457. Il ricorrente ha depositato memoria. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 395, n. 4), e 96 cod. proc. civ., per aver richiamato l’ordinanza impugnata giudizi e fatti estranei al giudizio di cassazione. Il ricorrente sostiene che la Corte di cassazione, nel disporre la suindicata condanna di cui all’art. 96 cit., avrebbe erroneamente valutato fatti del tutto estranei al giudizio all’interno del quale la condanna veniva pronunciata (nella specie, la proposizione di altri ricorsi da parte del medesimo ricorrente). La sussistenza della mala fede o della colpa grave, invece, potrebbe essere valutata solo in relazione a fatti avvenuti nello stesso giudizio. 4 di 8 1.1. Il motivo è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni. La prima è che esso pone una censura evidente di violazione di legge, cioè chiede a questa Corte di correggere un ipotetico errore di diritto e non di fatto, errore chiaramente estraneo ai limiti del giudizio di revocazione proposto. La seconda ragione è che il motivo si limita a colpire una sola delle tre argomentazioni che l’ordinanza impugnata, come si è visto, ha dichiarato di utilizzare, riguardo a ciascuna considerandola “indipendente” e, dunque, da sola idonea a giustificare la condanna. La terza ragione di inammissibilità è insita nel fatto che il motivo imputa in modo erroneo all’ordinanza de qua di avere basato la condanna su ragioni estranee alla vicenda processuale;
non considerando, invece, che la Corte ha soltanto utilizzato, per giustificare la condanna, basata sulle oggettive deficienze del ricorso, elementi desunti aliunde – cioè, nella specie, dalla conoscenza della propria giurisprudenza – al solo scopo di attribuire a quelle deficienze carattere rilevante in funzione dell’abuso del processo, che costituisce la ragione della condanna (v. Sezioni Unite, sentenza 20 aprile 2018, n. 9912, che indica come simile condanna sia il frutto di una complessiva valutazione del comportamento processuale della parte). 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 395, n. 4), e 96, terzo comma, cod. proc. civ., per erronea individuazione della norma applicabile. Il ricorrente ritiene che, poiché il giudizio di merito sfociato nel provvedimento impugnato in cassazione era cominciato con la notifica dell’atto di citazione in riassunzione, davanti al Giudice di pace di Roma, in data 16 gennaio 2009, non avrebbe potuto trovare applicazione l’art. 96, terzo comma, cit., bensì, ratione 5 di 8 temporis, l’art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., che consentiva la condanna in una misura non superiore al doppio dei massimi tariffari. L’art. 96 cit., invece, si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009. Ne consegue che, a fronte di una condanna alle spese di euro 900, la Corte non avrebbe potuto condannare al pagamento di ben 10.000 euro a titolo di responsabilità aggravata. 2.1. Il motivo è fondato nei termini che si vanno ad illustrare. È pacifico che la norma dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo applicabile nella fattispecie ratione temporis – cioè prima delle ulteriori modifiche di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – contiene una previsione diversa rispetto a quella dell’art. 385, quarto comma, cod. proc. civ. (abrogato dall’art. 46, comma 20, della legge 18 giugno 2009, n. 69); la condanna prevista dall’art. 96 cit., infatti, è al pagamento «a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata», mentre l’abrogato art. 385, quarto comma, cit. disponeva che l’analoga condanna potesse avere luogo nei limiti di una somma «equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari». Ne consegue che l’applicazione dell’una o dell’altra norma, alla luce dei criteri del diritto intertemporale, rileva ai fini dell’entità della condanna che questa Corte poteva imporre a carico dell’avv. DE ON nel giudizio conclusosi con l’ordinanza qui impugnata. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’abrogazione del quarto comma dell’art. 385 cit., disposta dall’art. 46, comma 20, della legge n. 69 del 2009, è efficace, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della stessa legge soltanto per i ricorsi per cassazione proposti dopo l’entrata in vigore di detta legge contro provvedimenti pronunciati nell’ambito di giudizi introdotti in primo grado dopo di essa. La norma abrogata ha, invece, continuato a disciplinare i ricorsi per cassazione proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a far tempo dal 2 marzo 2006 (art. 27, comma 2, d.lgs. n. 40 del 2006) ed anche dopo l’entrata in vigore 6 di 8 della legge n. 69 del 2009 in giudizi instaurati in primo grado anteriormente a quest’ultima (v. in tal senso la sentenza 11 marzo 2014, n. 5599, e 17 luglio 2015, n. 15030). Ciò premesso, il Collegio osserva che nel caso in esame era pacifico che il giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dalla Banca MPS nei confronti dell’avv. DE ON, poi terminato con l’ordinanza n. 31317 del 2021 di questa Corte, era cominciato prima del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell’art. 96, terzo comma, cit. e della contestuale abrogazione dell’art. 385, quarto comma, cit.; elemento di fatto, questo, che emergeva già dagli atti del precedente ricorso e che trova ulteriore conferma nel ricorso odierno. Deve pertanto riconoscersi che questa Corte, nel pronunciare l’ordinanza oggetto del presente ricorso per revocazione, è caduta evidentemente in un errore percettivo, avendo ritenuto che al giudizio si dovesse applicare la normativa sulla responsabilità processuale aggravata nella versione successiva al 4 luglio 2009; quando, al contrario, il regime applicabile era quello precedente, nel quale operava il limite della condanna sopra ricordato. In questi termini il ricorso è accolto, con le conseguenze di cui tra poco si dirà. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 395, n. 4), e 91 cod. proc. civ., per erroneo riconoscimento delle spese vive alla parte controricorrente. Il ricorrente ricorda che l’ordinanza impugnata l’ha condannato alla rifusione, in favore della Banca ONpaschi, anche della somma di euro 200 a titolo di spese vive. In tale voce, però, rientrano solo il contributo unificato e la marca da bollo, spese che la parte in allora controricorrente certamente non aveva versato;
per cui tale condanna non sarebbe giustificata. 7 di 8 3.1. Il motivo è inammissibile, perché prospetta in modo evidente un errore di diritto. È appena il caso di rilevare, comunque, che l’esborso di euro 200 a titolo di spese vive viene sistematicamente riconosciuto da questa Corte, trattandosi di un onere (modestissimo) volto a compensare il fatto puro e semplice di aver dovuto sostenere comunque spese non ricomprese negli onorari professionali e non documentabili. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 395, n. 4), cod. proc. civ. per errore di fatto nella determinazione dell’inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ricorda che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sanzionato come violazione dell’art. 6 della CEDU un’interpretazione eccessivamente formalistica dei criteri di redazione del ricorso per cassazione. Nel caso di specie, la Corte di cassazione sarebbe stata troppo severa nel giudicare il ricorso inammissibile, mentre nello stesso erano stati esplicitamente indicati e ampiamente argomentati tutti i motivi di ricorso. 4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, non fosse altro che per la sua genericità, e comunque prospetta un ipotetico errore di diritto su di un punto sul quale la Corte si è pronunciata;
per cui si è pacificamente al di fuori dall’ambito dell’errore revocatorio. 5. In conclusione, sono dichiarati inammissibili i motivi primo, terzo e quarto del ricorso, mentre è accolto il secondo. L’ordinanza impugnata è revocata in relazione al motivo accolto. Quanto al giudizio rescissorio, la Corte ritiene che, dovendosi decidere l’originario ricorso nei limiti del motivo rescindente accolto, si debba confermare, a carico dell’avv. DE ON, la condanna per responsabilità processuale aggravata, per tutte le ragioni indicate nell’ordinanza impugnata;
ma tale condanna va irrogata nella misura di euro 1.800 anziché in quella di euro 8 di 8 10.000, attenendosi al limite previsto dall’art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., applicabile nella fattispecie ratione temporis. Va, per il resto, confermata l’ordinanza parzialmente revocata, ivi compresa la condanna dell’avv. DE ON alla rifusione delle spese del precedente ricorso per cassazione, nella misura di cui alla citata ordinanza (cioè euro 900); mentre le spese dell’odierno giudizio di revocazione devono essere integralmente compensate, in considerazione della soccombenza complessiva dell’odierno ricorrente, a favore del quale non possono essere riconosciute le relative spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i motivi primo, terzo e quarto del ricorso e accoglie il secondo;
revoca l’ordinanza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo l’originario ricorso, condanna IE DE ON a pagare alla Banca ON dei Paschi di Siena s.p.a. la somma di euro 1.800 ai sensi dell’art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., con interessi dalla data della presente ordinanza;
conferma, nel resto, l’ordinanza parzialmente revocata;
compensa integralmente le spese dell’odierno giudizio di revocazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza