CASS
Sentenza 13 ottobre 2023
Sentenza 13 ottobre 2023
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto dal testimone. (Fattispecie in cui il testimone ha impugnato, con ricorso per cassazione, il provvedimento del giudice di merito con cui era stato ordinato il suo accompagnamento coattivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/10/2023, n. 46502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46502 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal testimone SU LT nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di 1. EC DI nato a [...] il [...] 2. FF AN nata a [...] il 01/1272969 avverso il decreto del 15/03/2023 del TRIBUNALE di FERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Fermo ha ordinato l'accompagnamento coattivo dell'avvocato Walter Massucci, il quale, ritualmente citato, non si è presentato a rendere testimonianza, inviando una missiva con la quale opponeva il segreto professionale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 46502 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 13/10/2023 1 Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'avvocato Walter Massucci, tramite il difensore, deducendo violazione degli artt. 13, 111, comma 7, Cost., 13, 28, 51 del codice di deontologia professionale e dell'art. 200 cod. pen.. 2.1. Il ricorrente lamenta in sintesi: - di non essersi presentato per ragioni di tutela del segreto professionale, avendo svolto attività professionale giudiziale e stragiudiziale in favore degli imputati;
- di aver comunicato al Tribunale l'esistenza del segreto professionale;
- di aver subito, nonostante ciò, l'ordine di accompagnamento coattivo, adottato senza motivazione e senza neppure disporre gli accertamenti previsti dall'art. 200, comma 2, cod. proc. pen.. Deduce inoltre l'abnormità del provvedimento. Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria scritta con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In via preliminare e dirimente va rilevato il difetto di legittimazione soggettiva all'impugnazione. Invero il principio di tassatività delle impugnazioni, in senso soggettivo, fissato dall'art. 568, comma 3, cod. proc. pen., rende inammissibile l'impugnazione, non essendo il testimone soggetto al quale l'ordinamento riconosce la facoltà d'impugnazione (conf. Sez. 5, n. 27786 del 20/05/2004, Viola, n.m.). 3. Per completezza va aggiunto che le censure del ricorrente sono manifestamene infondate. 3.1. Il Tribunale ha rispettato le norme del codice di rito e l'adozione dell'ordine in rassegna non viola alcuna disposizione di legge. Dalla scansione procedimentale disegnata dagli artt. 132 e 133 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 194 e ss. (dedicati questi ultimi alla testimonianza) risulta quanto segue: - il testimone citato ha l'obbligo di presentarsi dinanzi alla autorità giudiziaria;
- può sottrarsi alla comparizione soltanto adducendo un "legittimo impedimento"; - in quella sede, alla presenza del giudice e delle altre parti, il testimone può opporre il segreto professionale;
g - nel medesimo contesto il giudice può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 200, comma 2 cod. proc. pen.: ordinare al testimone di deporre, se la dichiarazione di astensione risulti infondata, ovvero disporre accertamenti se ha motivo di dubitare che lo sia;
quando, invece, ritenga accoglibile la dichiarazione, esonera il testimone, non dalla comparizione, ma dal rendere la deposizione. Il testimone non può sottrarsi preventivamente alla comparizione, opponendo il segreto professionale, come invece ha fatto il ricorrente. Il rifiuto, ingiustificato, opposto dal ricorrente alla comparizione comporta l'adozione dell'ordine di accompagnamento coattivo. 3.2. La denunciata abnormità è palesemente insussistente, atteso che il tribunale ha esercitato un potere riconosciutogli dall'ordinamento. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 13/10/2023
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Fermo ha ordinato l'accompagnamento coattivo dell'avvocato Walter Massucci, il quale, ritualmente citato, non si è presentato a rendere testimonianza, inviando una missiva con la quale opponeva il segreto professionale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 46502 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 13/10/2023 1 Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'avvocato Walter Massucci, tramite il difensore, deducendo violazione degli artt. 13, 111, comma 7, Cost., 13, 28, 51 del codice di deontologia professionale e dell'art. 200 cod. pen.. 2.1. Il ricorrente lamenta in sintesi: - di non essersi presentato per ragioni di tutela del segreto professionale, avendo svolto attività professionale giudiziale e stragiudiziale in favore degli imputati;
- di aver comunicato al Tribunale l'esistenza del segreto professionale;
- di aver subito, nonostante ciò, l'ordine di accompagnamento coattivo, adottato senza motivazione e senza neppure disporre gli accertamenti previsti dall'art. 200, comma 2, cod. proc. pen.. Deduce inoltre l'abnormità del provvedimento. Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria scritta con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In via preliminare e dirimente va rilevato il difetto di legittimazione soggettiva all'impugnazione. Invero il principio di tassatività delle impugnazioni, in senso soggettivo, fissato dall'art. 568, comma 3, cod. proc. pen., rende inammissibile l'impugnazione, non essendo il testimone soggetto al quale l'ordinamento riconosce la facoltà d'impugnazione (conf. Sez. 5, n. 27786 del 20/05/2004, Viola, n.m.). 3. Per completezza va aggiunto che le censure del ricorrente sono manifestamene infondate. 3.1. Il Tribunale ha rispettato le norme del codice di rito e l'adozione dell'ordine in rassegna non viola alcuna disposizione di legge. Dalla scansione procedimentale disegnata dagli artt. 132 e 133 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 194 e ss. (dedicati questi ultimi alla testimonianza) risulta quanto segue: - il testimone citato ha l'obbligo di presentarsi dinanzi alla autorità giudiziaria;
- può sottrarsi alla comparizione soltanto adducendo un "legittimo impedimento"; - in quella sede, alla presenza del giudice e delle altre parti, il testimone può opporre il segreto professionale;
g - nel medesimo contesto il giudice può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 200, comma 2 cod. proc. pen.: ordinare al testimone di deporre, se la dichiarazione di astensione risulti infondata, ovvero disporre accertamenti se ha motivo di dubitare che lo sia;
quando, invece, ritenga accoglibile la dichiarazione, esonera il testimone, non dalla comparizione, ma dal rendere la deposizione. Il testimone non può sottrarsi preventivamente alla comparizione, opponendo il segreto professionale, come invece ha fatto il ricorrente. Il rifiuto, ingiustificato, opposto dal ricorrente alla comparizione comporta l'adozione dell'ordine di accompagnamento coattivo. 3.2. La denunciata abnormità è palesemente insussistente, atteso che il tribunale ha esercitato un potere riconosciutogli dall'ordinamento. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 13/10/2023