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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
, Presidente PULIATTI GIOVANNI
, Relatore D'AMELIO RA
, Giudice MANCINI ADELMO
in data 31/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 222/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Pers. Del L.r. Legale Rapp.
1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Grosseto
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F030100684/2023 RITENUTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F030100684/2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F030100684/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F030100684/2023 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 02/01/2026
Ricorrente: Voglia l'Onorevole Corte di Giustizia di primo Grado di Grosseto, in totale accoglimento del presente ricorso: in via preliminare ed istruttoria, avuto riguardo alla particolare complessità e rilevanza delle questioni trattate, ammettere la prova per testi anche nelle modalità di cui all'art. 257 bis cpc così come richiesta ed articolata nel presente ricorso;
in via principale annullare e/o dichiarare nullo e/o inesistente e/o privo di ogni efficacia giuridica l'avviso di accertamento n.T8F030100684/2023 emesso dall' AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO UFFICIO CONTROLLI oggi impugnato, dichiarando comunque non dovute le somme con esso intimate, con ogni consequenziale pronuncia in merito secondo le motivazioni enunciate in diritto ed in fatto;
Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”
Resistente: CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato l'avviso di accertamento ini epigrafe con il quale l'Ufficio, all'esito dell'istruttoria svolta, ha contestato alla ricorrente l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla ditta individuale "Società_1 " per l'anno
2017. La contestazione si fondava sull'assunto che la ditta fornitrice fosse una mera
"cartiera", istituita al solo scopo di consentire alla ricorrente l'abbattimento del reddito d'impresa tramite costi fittizi, la detrazione indebita di IVA e l'evasione di ritenute su compensi ai dipendenti.
A sostegno del ricorso, la società ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di accertamento poiché in contrasto con il provvedimento di archiviazione n. 18/3588 emesso dal GIP del Tribunale di Grosseto in data 08/03/2024, avente efficacia vincolante. Sosteneva in particolare o che l'insussistenza dell'elemento materiale del reato accertata in sede penale, dovesse travolgere la pretesa fiscale.
Nel merito, la ricorrente adduceva l'effettività delle operazioni contestate che erano documentato da pagamenti tracciabili e dalle dichiarazioni spontanee di cinque operai che avevano svolto attività lavorativa per conto della ditta Società_1 presso i cantieri della
Ricorrente_1. L'AGENZIA DELLE ENTRATE si è costituita in giudizio contestando i motivi di ricorso chiedendone l'integrale rigetto Deduceva che il provvedimento di archiviazione non aveva efficacia di giudicato nel processo tributario, essendo riferibile a soggetti diversi e non essendo equiparabile a una sentenza di assoluzione con formula piena. Sussistevano inoltre gravi indizi di inesistenza delle operazioni suddette, desumibili dal fatto che la ditta
Società_1 era priva di struttura organizzativa, non aveva dipendenti dichiarati ed era irreperibile. Le indagini finanziarie avevano inoltre evidenziato che le somme pagate dalla
Ricorrente_1 tornavano, tramite bonifici, a soggetti che risultavano essere dipendenti della stessa Ricorrente_1 srl.
A seguito di discussione orale la causa veniva trattenuta in riserva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa la prospettazione della parte ricorrente, la quale invoca l'efficacia vincolante del decreto di archiviazione emesso in sede penale, quale elemento idoneo a determinare l'insussistenza del presupposto impositivo o, comunque, degli elementi costitutivi della fattispecie astratta rilevante ai fini tributari.
Il provvedimento di archiviazione di cui all'art. 408 c.p.c., che conclude la fase delle indagini preliminari senza pervenire ad una statuizione di merito sulla colpevolezza o innocenza dell'indagato, è sprovvisto di quell'autorità di cosa giudicata sostanziale che il Legislatore ha inteso attribuire esclusivamente alle sentenze penali irrevocabili, secondo le previsioni degli articoli 651, 652, 653 e, segnatamente, 654 del medesimo codice di rito.
Detto decreto, infatti, si limita a constatare l'insussistenza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, senza che venga svolto un compiuto accertamento del fatto storico, la cui definitività rappresenta il presupposto indefettibile per l'efficacia riflessa del giudicato penale su altri settori dell'ordinamento.
Ne consegue che il giudice tributario, nell'esercizio della propria giurisdizione, conserva l'integrale potere di apprezzamento e valutazione dei medesimi fatti, anche se già considerati in sede penale, ai fini della corretta applicazione della normativa fiscale, non essendo vincolato dalla pronuncia di archiviazione che, per sua natura, non costituisce giudicato idoneo a precludere una diversa ricostruzione della realtà fattuale e la conseguente emersione del debito d'imposta.
È altresì dirimente evidenziare che la presente fattispecie non può essere ricondotta nell'alveo della disciplina di recente introduzione di cui all'articolo 21-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, come novellato dal decreto legislativo 29 marzo 2024, n.
87. La citata previsione legislativa, che costituisce una deroga al tradizionale principio dell'autonomia delle giurisdizioni, statuisce l'efficacia vincolante, o più precisamente l'efficacia di giudicato esterno preclusivo, nel processo tributario, esclusivamente per la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento. Tale pronuncia deve essere intervenuta all'esito di un compiuto accertamento dibattimentale e deve fondarsi sulle specifiche formule assolutorie “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”.
Ne consegue che il decreto di archiviazione, in quanto provvedimento che non implica un accertamento dibattimentale né un giudizio di merito sulla responsabilità penale, e che non adotta le predette formule assolutorie tipiche, si colloca al di fuori dell'ambito applicativo della previsione dell'art. 21-bis D.Lgs. 74/2000. La sua natura e la sua portata restano, pertanto, distinte e non idonee a generare un vincolo preclusivo per il giudice tributario, il quale mantiene la propria piena autonomia di valutazione e di decisione ai fini dell'applicazione della normativa fiscale.
Nel caso di specie, si è peraltro in presenza di una archiviazione in fase di indagini riferibile a fatti e soggetti (Nominativo 1 e Nominativo 2 che non coincidono pienamente con perimetro soggettivo del presente contenzioso.
Quanto al merito della pretesa impositiva si osserva che le argomentazioni dell'Ufficio sono supportate da indizi gravi, precisi e concordanti. In particolare, il meccanismo fraudolento posto a fondamento della pretesa fiscale può evincersi dalle molteplici circostanze evidenziate dalla resistente ed in particolare dal fatto che la ditta fornitrice, pur dichiarando centinaia di addetti in alcuni periodi, non avesse i modelli 770, né effettuato versamenti previdenziali o ritenute, risultando del tutto priva di una reale organizzazione d'impresa.
Altra circostanza di significativo rilievo emerge dalle indagini bancarie che hanno ricostruito un meccanismo di restituzione dei flussi finanziari: per cui i pagamenti effettuati dalla
Ricorrente_1 srl alla Società_1 venivano in gran parte girati tramite bonifici a soggetti che erano già alle dipendenze della stessa Ricorrente_1 srl. Tale circostanza rende priva di valore la documentazione contabile e i pagamenti tracciabili prodotti dalla ricorrente. A ciò si aggiunge la considerazione che le dichiarazioni dei lavoratori prodotte dalla difesa sono rimaste prive di riscontri documentali e appaiono inconciliabili con l'evidenza dei flussi finanziari sopra richiamati.
Le considerazioni svolte portano a ritenere l'accertamento dell'Ufficio pienamente legittimo.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività prestata, vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014.
P.Q.M.
Sciolta la riserva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto definitivamente pronunciano::
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate, che liquida in complessivi Euro 6.219,00, oltre accessori di legge.
Il Giudice Relatore
Dr.ssa Laura D'Amelio
Il Presidente
Dr. Giovanni Puliatti
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
, Presidente PULIATTI GIOVANNI
, Relatore D'AMELIO RA
, Giudice MANCINI ADELMO
in data 31/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 222/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Pers. Del L.r. Legale Rapp.
1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Grosseto
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F030100684/2023 RITENUTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F030100684/2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F030100684/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F030100684/2023 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 02/01/2026
Ricorrente: Voglia l'Onorevole Corte di Giustizia di primo Grado di Grosseto, in totale accoglimento del presente ricorso: in via preliminare ed istruttoria, avuto riguardo alla particolare complessità e rilevanza delle questioni trattate, ammettere la prova per testi anche nelle modalità di cui all'art. 257 bis cpc così come richiesta ed articolata nel presente ricorso;
in via principale annullare e/o dichiarare nullo e/o inesistente e/o privo di ogni efficacia giuridica l'avviso di accertamento n.T8F030100684/2023 emesso dall' AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO UFFICIO CONTROLLI oggi impugnato, dichiarando comunque non dovute le somme con esso intimate, con ogni consequenziale pronuncia in merito secondo le motivazioni enunciate in diritto ed in fatto;
Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”
Resistente: CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato l'avviso di accertamento ini epigrafe con il quale l'Ufficio, all'esito dell'istruttoria svolta, ha contestato alla ricorrente l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla ditta individuale "Società_1 " per l'anno
2017. La contestazione si fondava sull'assunto che la ditta fornitrice fosse una mera
"cartiera", istituita al solo scopo di consentire alla ricorrente l'abbattimento del reddito d'impresa tramite costi fittizi, la detrazione indebita di IVA e l'evasione di ritenute su compensi ai dipendenti.
A sostegno del ricorso, la società ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di accertamento poiché in contrasto con il provvedimento di archiviazione n. 18/3588 emesso dal GIP del Tribunale di Grosseto in data 08/03/2024, avente efficacia vincolante. Sosteneva in particolare o che l'insussistenza dell'elemento materiale del reato accertata in sede penale, dovesse travolgere la pretesa fiscale.
Nel merito, la ricorrente adduceva l'effettività delle operazioni contestate che erano documentato da pagamenti tracciabili e dalle dichiarazioni spontanee di cinque operai che avevano svolto attività lavorativa per conto della ditta Società_1 presso i cantieri della
Ricorrente_1. L'AGENZIA DELLE ENTRATE si è costituita in giudizio contestando i motivi di ricorso chiedendone l'integrale rigetto Deduceva che il provvedimento di archiviazione non aveva efficacia di giudicato nel processo tributario, essendo riferibile a soggetti diversi e non essendo equiparabile a una sentenza di assoluzione con formula piena. Sussistevano inoltre gravi indizi di inesistenza delle operazioni suddette, desumibili dal fatto che la ditta
Società_1 era priva di struttura organizzativa, non aveva dipendenti dichiarati ed era irreperibile. Le indagini finanziarie avevano inoltre evidenziato che le somme pagate dalla
Ricorrente_1 tornavano, tramite bonifici, a soggetti che risultavano essere dipendenti della stessa Ricorrente_1 srl.
A seguito di discussione orale la causa veniva trattenuta in riserva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa la prospettazione della parte ricorrente, la quale invoca l'efficacia vincolante del decreto di archiviazione emesso in sede penale, quale elemento idoneo a determinare l'insussistenza del presupposto impositivo o, comunque, degli elementi costitutivi della fattispecie astratta rilevante ai fini tributari.
Il provvedimento di archiviazione di cui all'art. 408 c.p.c., che conclude la fase delle indagini preliminari senza pervenire ad una statuizione di merito sulla colpevolezza o innocenza dell'indagato, è sprovvisto di quell'autorità di cosa giudicata sostanziale che il Legislatore ha inteso attribuire esclusivamente alle sentenze penali irrevocabili, secondo le previsioni degli articoli 651, 652, 653 e, segnatamente, 654 del medesimo codice di rito.
Detto decreto, infatti, si limita a constatare l'insussistenza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, senza che venga svolto un compiuto accertamento del fatto storico, la cui definitività rappresenta il presupposto indefettibile per l'efficacia riflessa del giudicato penale su altri settori dell'ordinamento.
Ne consegue che il giudice tributario, nell'esercizio della propria giurisdizione, conserva l'integrale potere di apprezzamento e valutazione dei medesimi fatti, anche se già considerati in sede penale, ai fini della corretta applicazione della normativa fiscale, non essendo vincolato dalla pronuncia di archiviazione che, per sua natura, non costituisce giudicato idoneo a precludere una diversa ricostruzione della realtà fattuale e la conseguente emersione del debito d'imposta.
È altresì dirimente evidenziare che la presente fattispecie non può essere ricondotta nell'alveo della disciplina di recente introduzione di cui all'articolo 21-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, come novellato dal decreto legislativo 29 marzo 2024, n.
87. La citata previsione legislativa, che costituisce una deroga al tradizionale principio dell'autonomia delle giurisdizioni, statuisce l'efficacia vincolante, o più precisamente l'efficacia di giudicato esterno preclusivo, nel processo tributario, esclusivamente per la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento. Tale pronuncia deve essere intervenuta all'esito di un compiuto accertamento dibattimentale e deve fondarsi sulle specifiche formule assolutorie “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”.
Ne consegue che il decreto di archiviazione, in quanto provvedimento che non implica un accertamento dibattimentale né un giudizio di merito sulla responsabilità penale, e che non adotta le predette formule assolutorie tipiche, si colloca al di fuori dell'ambito applicativo della previsione dell'art. 21-bis D.Lgs. 74/2000. La sua natura e la sua portata restano, pertanto, distinte e non idonee a generare un vincolo preclusivo per il giudice tributario, il quale mantiene la propria piena autonomia di valutazione e di decisione ai fini dell'applicazione della normativa fiscale.
Nel caso di specie, si è peraltro in presenza di una archiviazione in fase di indagini riferibile a fatti e soggetti (Nominativo 1 e Nominativo 2 che non coincidono pienamente con perimetro soggettivo del presente contenzioso.
Quanto al merito della pretesa impositiva si osserva che le argomentazioni dell'Ufficio sono supportate da indizi gravi, precisi e concordanti. In particolare, il meccanismo fraudolento posto a fondamento della pretesa fiscale può evincersi dalle molteplici circostanze evidenziate dalla resistente ed in particolare dal fatto che la ditta fornitrice, pur dichiarando centinaia di addetti in alcuni periodi, non avesse i modelli 770, né effettuato versamenti previdenziali o ritenute, risultando del tutto priva di una reale organizzazione d'impresa.
Altra circostanza di significativo rilievo emerge dalle indagini bancarie che hanno ricostruito un meccanismo di restituzione dei flussi finanziari: per cui i pagamenti effettuati dalla
Ricorrente_1 srl alla Società_1 venivano in gran parte girati tramite bonifici a soggetti che erano già alle dipendenze della stessa Ricorrente_1 srl. Tale circostanza rende priva di valore la documentazione contabile e i pagamenti tracciabili prodotti dalla ricorrente. A ciò si aggiunge la considerazione che le dichiarazioni dei lavoratori prodotte dalla difesa sono rimaste prive di riscontri documentali e appaiono inconciliabili con l'evidenza dei flussi finanziari sopra richiamati.
Le considerazioni svolte portano a ritenere l'accertamento dell'Ufficio pienamente legittimo.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività prestata, vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014.
P.Q.M.
Sciolta la riserva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto definitivamente pronunciano::
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate, che liquida in complessivi Euro 6.219,00, oltre accessori di legge.
Il Giudice Relatore
Dr.ssa Laura D'Amelio
Il Presidente
Dr. Giovanni Puliatti