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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2757/2025 r.g. Prev., vertente
TRA
, nata il [...] ad [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Saverio Manfredi;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Gaetano Amato;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.04.2025, ai sensi dell'art. 445bis, 6° comma, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. - con il quale aveva agito per vedersi riconoscere l'indennità di accompagnamento e i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/92
a seguito di domanda amministrativa del 23.11.2023 - ha tempestivamente proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP e deducendo la sussistenza del requisito sanitario sin dalla data della domanda amministrativa.
Costituendosi in giudizio l' ha chiesto di rigettare il ricorso. CP_1
Nel merito, ritenuto che le censure sollevate dalla parte ricorrente sono state specificamente e tempestivamente prospettate e, pertanto, che l'opposizione è ammissibile, in data 18.09.2025 si è proceduto a chiedere un supplemento di perizia al
CTU nominato in fase di ATP, dott. – anche a fronte della nuova Per_1
documentazione prodotta dalla parte ricorrente- e in data odierna, atteso il deposito della perizia, la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con il supplemento di perizia depositato nel presente giudizio il CTU, condividendo, quantomeno parzialmente, le censure di parte ricorrente, alla luce della documentazione medica prodotta, si è in parte discostato dalle risultanze del primo elaborato peritale, accertando la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il solo riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 31.10.2024.
Più specificamente, l'esame della documentazione esibita nel giudizio di opposizione, successiva alla data delle operazioni peritali, ha consentito al CTU di ricondurre la patologia “Carcinoma infiltrante recidivo della mammella destra in trattamento chemioterapico con QA ed ST Neoplasia mieloproliferativa cronica JAK-
2 mutata tipo Policitemia vera. MGUS IgG/k Artrosi polidistrettuale Vasculopatia cerebrale cronica e Ipertensione arteriosa” al carcinoma della mammella destra recidivo in trattamento chemioterapico.
Al riguardo, il c.t.u. ha precisato che “le infermità riscontrate hanno ciascuna un caratteristico decorso clinico evolutivo e sono retrodatabili nel tempo”. Inoltre, ha affermato che: “per quanto riguarda il Carcinoma infiltrante recidivo della mammella destra in trattamento chemioterapico con QA ed ST la prima notazione da fare è che è insorto circa 19 anni a distanza dell'intervento di QUART del
2005. In relazione allo stadio della patologia oncologica e tenuto conto delle condizioni generali della paziente, i Sanitari della an ” CP_2 Controparte_3 CP_4
di Salerno che l'hanno in cura hanno optato per chemioterapia. La possibilità che si possa
[...] avere una recidiva dopo 19 anni dal primo intervento è remota, ma possibile, come nel caso di specie. La perizianda è sottoposta attualmente a cicli di chemioterapia. Per quanto riguarda la Neoplasia mieloproliferativa cronica JAK-2 mutata tipo Policitemia veraMGUS IgG/k in terapia con ON (citostatico)…nel caso di specie vi è una mutazione del gene
JAK-2. La prognosi non è molto favorevole, trattandosi della variante tipo Policitemia vera. Per quanto attiene alla “Artrosi polidistrettuale” si può affermare che è una delle patologie più frequenti in assoluto, insieme alle patologie cardiovascolari e respiratorie. L'osteoartrosi è da considerarsi come una vera malattia, caratterizzata da fenomeni degenerativi della cartilagine articolare precoci ed intensi, a cui si associano processi flogistici della sinovia e delle altre strutture anatomiche periarticolari. La diagnosi di artrosi scaturisce da un insieme di dati anamnestici, obiettivi
(clinici), di laboratorio e strumentali. Nel caso di specie risultano, allo stato, manifestazioni cliniche algiche con discreto impegno funzionale del rachide e medio impegno delle articolazioni coxofemorali bilateralmente, di quelle delle ginocchia e delle caviglie. Una notazione a parte per i crolli vertebrali certificati in data 12/10/2017, 17/6/2022, 20/5/2024.
Una RM del tratto lombo-sacrale dell'11/7/2024 mostra chiaramente “non crolli vertebrali”.
Si può affermare, quindi, che l'artrosi polidistrettuale non determina l'impossibilità alla deambulazione autonoma. Per la “Vasculopatia cerebrale cronica” …Nel caso di specie pur presente un declino cognitivo, E privo di riverberi sulle attività quotidiane. Inoltre, la parte non produce alcun test relativo al grado disabilità (ADL, IADL, MMSE). Per l'Ipertensione arteriosa…Nel caso di specie il trattamento ha portato ad buon compenso senza danno d'organo e inquadrabile in classe funzionale
NHYA 1, priva di controindicazioni di particolare rilievo il cui danno cardiovascolare è caratterizzato soprattutto da un lieve aumento della pressione arteriosa. In definitiva detta patologia non ha raggiunto nel caso in esame i caratteri di cronicità e irreversibilità con ripercussioni limitate sulle ordinarie attività quotidiane”.
Dunque, Secondo il dott. , nella fattispecie in esame: “per la Signora Per_1 Pt_1
, avuto riguardo a quanto emerso dagli esiti dei presenti accertamenti clinici e medico-legali in
[...]
uno con la documentazione in atti, è possibile affermare motivatamente che…allo stato attuale presenta
i requisiti sanitari utili, in particolare secondari alla patologia neoplastica, al riconoscimento dell'Indennità di Accompagnamento retrodatando il riconoscimento del beneficio al 31.10.2024, epoca in cui venne formulata la diagnosi della sussistenza della descritta neoplasia a prognosi severa”.
Con riguardo, invece, ai benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, anch'essi richiesti con la presente opposizione, il c.t.u. ha precisato quanto segue: “In relazione alla storia clinica della ricorrente è da far presente che si è di fronte ad un soggetto affetto da un quadro clinico con caratteri di “permanenza”, ingravescente, di certo non modificabile da interventi iatrogeni per quanto riguarda le patologie croniche descritte in diagnosi, di converso la recidiva della conclamata neoplasia mammaria allo stato attuale è caratterizzata da una prognosi severa che ha imposto una prolungata terapia chemioterapica ed un programmato intervento per il 28.10.2025, di cui, lo ripetiamo, sconosciamo gli esiti. Di conseguenza il beneficio invocato, allo stato attuale, è privo del requisito della necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale della sfera individuale e in quella di relazione…In sostanza, alla luce di tali criteri e delle considerazioni medico-legali che precedono, valutiamo la ricorrente «Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, c. 1, L. 5.2.1992, n.
104»”.
Orbene, la CTU, così come integrata con supplemento di perizia, risulta congruamente motivata ed immune da vizi logici e/o argomentativi, per cui va condivisa, anche in assenza di specifiche contestazione delle parti. Può essere condivisa anche la valutazione della decorrenza, retrodatata al 31.10.2024, quando è stata formulata la diagnosi della sussistenza della descritta neoplasia a prognosi severa.
Va, pertanto, dichiarato che sussistono le condizioni sanitarie legittimanti il diritto della parte ricorrente a beneficiare dell'indennità di accompagnamento (100%) a decorrere dal 31.10.2024 e confermato il giudizio, già espresso nella prima fase, secondo cui la ricorrente è portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/92.
Le spese di lite, in virtù della parziale fondatezza della domanda e del riconoscimento del requisito sanitario da data successiva a quella della domanda amministrativa, vanno integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, avuto riguardo all'esito della controversia, sono poste a carico dell'
e liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto della parte ricorrente all'indennità di accompagnamento (invalidità al 100%) a decorrere dal
31.10.2024;
2) compensa le spese tra le parti;
3) pone le spese di CTU a carico dell' CP_1
Salerno, 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2757/2025 r.g. Prev., vertente
TRA
, nata il [...] ad [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Saverio Manfredi;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Gaetano Amato;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.04.2025, ai sensi dell'art. 445bis, 6° comma, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. - con il quale aveva agito per vedersi riconoscere l'indennità di accompagnamento e i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/92
a seguito di domanda amministrativa del 23.11.2023 - ha tempestivamente proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP e deducendo la sussistenza del requisito sanitario sin dalla data della domanda amministrativa.
Costituendosi in giudizio l' ha chiesto di rigettare il ricorso. CP_1
Nel merito, ritenuto che le censure sollevate dalla parte ricorrente sono state specificamente e tempestivamente prospettate e, pertanto, che l'opposizione è ammissibile, in data 18.09.2025 si è proceduto a chiedere un supplemento di perizia al
CTU nominato in fase di ATP, dott. – anche a fronte della nuova Per_1
documentazione prodotta dalla parte ricorrente- e in data odierna, atteso il deposito della perizia, la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con il supplemento di perizia depositato nel presente giudizio il CTU, condividendo, quantomeno parzialmente, le censure di parte ricorrente, alla luce della documentazione medica prodotta, si è in parte discostato dalle risultanze del primo elaborato peritale, accertando la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il solo riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 31.10.2024.
Più specificamente, l'esame della documentazione esibita nel giudizio di opposizione, successiva alla data delle operazioni peritali, ha consentito al CTU di ricondurre la patologia “Carcinoma infiltrante recidivo della mammella destra in trattamento chemioterapico con QA ed ST Neoplasia mieloproliferativa cronica JAK-
2 mutata tipo Policitemia vera. MGUS IgG/k Artrosi polidistrettuale Vasculopatia cerebrale cronica e Ipertensione arteriosa” al carcinoma della mammella destra recidivo in trattamento chemioterapico.
Al riguardo, il c.t.u. ha precisato che “le infermità riscontrate hanno ciascuna un caratteristico decorso clinico evolutivo e sono retrodatabili nel tempo”. Inoltre, ha affermato che: “per quanto riguarda il Carcinoma infiltrante recidivo della mammella destra in trattamento chemioterapico con QA ed ST la prima notazione da fare è che è insorto circa 19 anni a distanza dell'intervento di QUART del
2005. In relazione allo stadio della patologia oncologica e tenuto conto delle condizioni generali della paziente, i Sanitari della an ” CP_2 Controparte_3 CP_4
di Salerno che l'hanno in cura hanno optato per chemioterapia. La possibilità che si possa
[...] avere una recidiva dopo 19 anni dal primo intervento è remota, ma possibile, come nel caso di specie. La perizianda è sottoposta attualmente a cicli di chemioterapia. Per quanto riguarda la Neoplasia mieloproliferativa cronica JAK-2 mutata tipo Policitemia veraMGUS IgG/k in terapia con ON (citostatico)…nel caso di specie vi è una mutazione del gene
JAK-2. La prognosi non è molto favorevole, trattandosi della variante tipo Policitemia vera. Per quanto attiene alla “Artrosi polidistrettuale” si può affermare che è una delle patologie più frequenti in assoluto, insieme alle patologie cardiovascolari e respiratorie. L'osteoartrosi è da considerarsi come una vera malattia, caratterizzata da fenomeni degenerativi della cartilagine articolare precoci ed intensi, a cui si associano processi flogistici della sinovia e delle altre strutture anatomiche periarticolari. La diagnosi di artrosi scaturisce da un insieme di dati anamnestici, obiettivi
(clinici), di laboratorio e strumentali. Nel caso di specie risultano, allo stato, manifestazioni cliniche algiche con discreto impegno funzionale del rachide e medio impegno delle articolazioni coxofemorali bilateralmente, di quelle delle ginocchia e delle caviglie. Una notazione a parte per i crolli vertebrali certificati in data 12/10/2017, 17/6/2022, 20/5/2024.
Una RM del tratto lombo-sacrale dell'11/7/2024 mostra chiaramente “non crolli vertebrali”.
Si può affermare, quindi, che l'artrosi polidistrettuale non determina l'impossibilità alla deambulazione autonoma. Per la “Vasculopatia cerebrale cronica” …Nel caso di specie pur presente un declino cognitivo, E privo di riverberi sulle attività quotidiane. Inoltre, la parte non produce alcun test relativo al grado disabilità (ADL, IADL, MMSE). Per l'Ipertensione arteriosa…Nel caso di specie il trattamento ha portato ad buon compenso senza danno d'organo e inquadrabile in classe funzionale
NHYA 1, priva di controindicazioni di particolare rilievo il cui danno cardiovascolare è caratterizzato soprattutto da un lieve aumento della pressione arteriosa. In definitiva detta patologia non ha raggiunto nel caso in esame i caratteri di cronicità e irreversibilità con ripercussioni limitate sulle ordinarie attività quotidiane”.
Dunque, Secondo il dott. , nella fattispecie in esame: “per la Signora Per_1 Pt_1
, avuto riguardo a quanto emerso dagli esiti dei presenti accertamenti clinici e medico-legali in
[...]
uno con la documentazione in atti, è possibile affermare motivatamente che…allo stato attuale presenta
i requisiti sanitari utili, in particolare secondari alla patologia neoplastica, al riconoscimento dell'Indennità di Accompagnamento retrodatando il riconoscimento del beneficio al 31.10.2024, epoca in cui venne formulata la diagnosi della sussistenza della descritta neoplasia a prognosi severa”.
Con riguardo, invece, ai benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, anch'essi richiesti con la presente opposizione, il c.t.u. ha precisato quanto segue: “In relazione alla storia clinica della ricorrente è da far presente che si è di fronte ad un soggetto affetto da un quadro clinico con caratteri di “permanenza”, ingravescente, di certo non modificabile da interventi iatrogeni per quanto riguarda le patologie croniche descritte in diagnosi, di converso la recidiva della conclamata neoplasia mammaria allo stato attuale è caratterizzata da una prognosi severa che ha imposto una prolungata terapia chemioterapica ed un programmato intervento per il 28.10.2025, di cui, lo ripetiamo, sconosciamo gli esiti. Di conseguenza il beneficio invocato, allo stato attuale, è privo del requisito della necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale della sfera individuale e in quella di relazione…In sostanza, alla luce di tali criteri e delle considerazioni medico-legali che precedono, valutiamo la ricorrente «Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, c. 1, L. 5.2.1992, n.
104»”.
Orbene, la CTU, così come integrata con supplemento di perizia, risulta congruamente motivata ed immune da vizi logici e/o argomentativi, per cui va condivisa, anche in assenza di specifiche contestazione delle parti. Può essere condivisa anche la valutazione della decorrenza, retrodatata al 31.10.2024, quando è stata formulata la diagnosi della sussistenza della descritta neoplasia a prognosi severa.
Va, pertanto, dichiarato che sussistono le condizioni sanitarie legittimanti il diritto della parte ricorrente a beneficiare dell'indennità di accompagnamento (100%) a decorrere dal 31.10.2024 e confermato il giudizio, già espresso nella prima fase, secondo cui la ricorrente è portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/92.
Le spese di lite, in virtù della parziale fondatezza della domanda e del riconoscimento del requisito sanitario da data successiva a quella della domanda amministrativa, vanno integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, avuto riguardo all'esito della controversia, sono poste a carico dell'
e liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto della parte ricorrente all'indennità di accompagnamento (invalidità al 100%) a decorrere dal
31.10.2024;
2) compensa le spese tra le parti;
3) pone le spese di CTU a carico dell' CP_1
Salerno, 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca D'Antonio