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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale volontaria giurisdizione sotto il numero d'ordine
3969/2024 R.G. V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Modugno Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Catacchio Controparte_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 17.07.2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 07.07.2016 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Triggiano al n. 39, parte II, serie B, anno 2016; dalla loro unione nascevano, in Bari, i figli: il 26.05.2007 e il 19.11.2015; Per_1 Per_2 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti la prole e quelle inerenti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo. In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 07.07.2016 in
Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Triggiano al n. 39, parte II, serie B, anno 2016 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informatici in data 17.07.2024 iscritto al n. r.g. vg 3969/2024.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 04.02.2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo