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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DE MARTIN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1021/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - IB Valentia
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250001311073000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 09/01/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto notificato a mezzo pec ad Agenzia delle Entrate riscossione ed a Regione Calabria in data 13 giugno 2025 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n.
13920250001311073000 relativa al pagamento della tassa automobilistica annualità 2022 notificatagli in data 28 maggio 2025 di importo complessivo pari a € 460,71. comprensivo di interessi e sanzioni. Eccepiva
l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente nullità dell'atto successivo. Rassegnava le seguenti conclusioni: <
n. 13920250001311073000 ed ogni atto prodromico e successivo per tutte le motivazioni addotte nel presente ricorso. >>
Si costituiva in data 15 settembre 2025 la Regione Calabria per evidenziare che la cartella afferiva a due annualità: <
La annualità “2022” che è stata notificata adesso per la PRIMA volta con questa cartella notificata entro il
31/12/2025>>; eccepiva che il ricorrente, in maniera inammissibile: < ma chiede l'annullamento TOTALE dell'atto e non già il ricalcolo>>. Con riguardo all'annualità 2022 chiedeva il rigetto del ricorso significando di aver omesso l'invio del prodromico avviso sulla scorta delle disposizioni normative di cui alla legge regionale 56/2023, che aveva ammesso la Regione ad accorpare la contestazione in seno alla cartella, purché la cartella medesima venisse notificata entro il terzo anno successivo. Sosteneva che tali requisiti sussistevano con riguardo alla fattispecie in esame essendo l'annualità 2022 “accertabile
“entro il 31.12.2025. A pagina 2 contestava l'eccezione di prescrizione ed a pagina 3 si dilungava - per <
i due giudici vibonesi che intravedono retroattività>>- a chiarire che non sussisteva alcuna applicazione retroattiva. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< infondato;
2) Condannare alle spese di soccombenza nel merito.>>
Si costituiva in data 6 ottobre 2025 ADER per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al motivo afferente all'omessa notifica del prodromico avviso, trattandosi di attività rimessa all'Ente impositore.
Contestava i motivi di ricorso e rassegnava le seguenti conclusioni:<< Che l'ill.ma CORTE DI Giustizia
Tributaria adita voglia: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE - accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della SC e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
nel merito - respingere tutte le domande formulate nei confronti di Agenzia delle Entrate – SC in quanto infondate. CONCLUSIONI Voglia
l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, contrariis reiectis, per tutti i motivi in atti: rigettare l'istanza di sospensione, per insussistenza dei presupposti di legge estromettere Agenzia delle Entrate – SC dal giudizio accertandone e dichiarandone la carenza di legittimazione passiva in relazione alle domande avversarie relative al merito della pretesa creditoria;
in via principale e nel merito: - respingere tutte le domande formulate nei confronti di Agenzia delle Entrate –
SC in quanto infondate. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre spese generali e accessori di legge da porre a carico di parte soccombente.>>
All'odierna udienza monocratica del giorno 8 gennaio 2026 presente il solo difensore di parte ricorrente questi dichiarava di rinunciare al ricorso;
su invito della Corte evidenziava di non aver notificato alcun atto di rinuncia alle parti resistenti essendo la dichiarazione resa in udienza. La causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pronunciata ai sensi dell'art. 44 D. Lgs 546/1992 l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Invero, il ricorrente con dichiarazione resa all'odierna udienza ha rinunciato al ricorso.
In ipotesi di rinuncia al ricorso le spese vanno poste a carico del rinunciante, a mente del comma secondo del suddetto articolo, salvo diverso accordo tra le parti.
Orbene, nel caso in esame le spese di lite vanno poste a carico della parte ricorrente-rinunciante stante la mancata accettazione delle parti resistenti alla richiesta di compensazione delle spese di lite non essendo esse presenti alla pubblica udienza e non avendo il difensore di parte ricorrente notificato loro preventivamente la dichiarazione di rinuncia.
Esse vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore di causa (fino a € 1.100,00).
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica 1) dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso;
2) condanna Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti che liquida in € 250,00 per compensi ciascuna, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di IB Valentia, in composizione monocratica
Sezione Seconda del giorno 8 gennaio 2026. Il giudice monocratico (Claudia De Martin)
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DE MARTIN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1021/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - IB Valentia
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250001311073000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 09/01/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto notificato a mezzo pec ad Agenzia delle Entrate riscossione ed a Regione Calabria in data 13 giugno 2025 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n.
13920250001311073000 relativa al pagamento della tassa automobilistica annualità 2022 notificatagli in data 28 maggio 2025 di importo complessivo pari a € 460,71. comprensivo di interessi e sanzioni. Eccepiva
l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente nullità dell'atto successivo. Rassegnava le seguenti conclusioni: <
n. 13920250001311073000 ed ogni atto prodromico e successivo per tutte le motivazioni addotte nel presente ricorso. >>
Si costituiva in data 15 settembre 2025 la Regione Calabria per evidenziare che la cartella afferiva a due annualità: <
La annualità “2022” che è stata notificata adesso per la PRIMA volta con questa cartella notificata entro il
31/12/2025>>; eccepiva che il ricorrente, in maniera inammissibile: < ma chiede l'annullamento TOTALE dell'atto e non già il ricalcolo>>. Con riguardo all'annualità 2022 chiedeva il rigetto del ricorso significando di aver omesso l'invio del prodromico avviso sulla scorta delle disposizioni normative di cui alla legge regionale 56/2023, che aveva ammesso la Regione ad accorpare la contestazione in seno alla cartella, purché la cartella medesima venisse notificata entro il terzo anno successivo. Sosteneva che tali requisiti sussistevano con riguardo alla fattispecie in esame essendo l'annualità 2022 “accertabile
“entro il 31.12.2025. A pagina 2 contestava l'eccezione di prescrizione ed a pagina 3 si dilungava - per <
i due giudici vibonesi che intravedono retroattività>>- a chiarire che non sussisteva alcuna applicazione retroattiva. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< infondato;
2) Condannare alle spese di soccombenza nel merito.>>
Si costituiva in data 6 ottobre 2025 ADER per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al motivo afferente all'omessa notifica del prodromico avviso, trattandosi di attività rimessa all'Ente impositore.
Contestava i motivi di ricorso e rassegnava le seguenti conclusioni:<< Che l'ill.ma CORTE DI Giustizia
Tributaria adita voglia: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE - accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della SC e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
nel merito - respingere tutte le domande formulate nei confronti di Agenzia delle Entrate – SC in quanto infondate. CONCLUSIONI Voglia
l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, contrariis reiectis, per tutti i motivi in atti: rigettare l'istanza di sospensione, per insussistenza dei presupposti di legge estromettere Agenzia delle Entrate – SC dal giudizio accertandone e dichiarandone la carenza di legittimazione passiva in relazione alle domande avversarie relative al merito della pretesa creditoria;
in via principale e nel merito: - respingere tutte le domande formulate nei confronti di Agenzia delle Entrate –
SC in quanto infondate. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre spese generali e accessori di legge da porre a carico di parte soccombente.>>
All'odierna udienza monocratica del giorno 8 gennaio 2026 presente il solo difensore di parte ricorrente questi dichiarava di rinunciare al ricorso;
su invito della Corte evidenziava di non aver notificato alcun atto di rinuncia alle parti resistenti essendo la dichiarazione resa in udienza. La causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pronunciata ai sensi dell'art. 44 D. Lgs 546/1992 l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Invero, il ricorrente con dichiarazione resa all'odierna udienza ha rinunciato al ricorso.
In ipotesi di rinuncia al ricorso le spese vanno poste a carico del rinunciante, a mente del comma secondo del suddetto articolo, salvo diverso accordo tra le parti.
Orbene, nel caso in esame le spese di lite vanno poste a carico della parte ricorrente-rinunciante stante la mancata accettazione delle parti resistenti alla richiesta di compensazione delle spese di lite non essendo esse presenti alla pubblica udienza e non avendo il difensore di parte ricorrente notificato loro preventivamente la dichiarazione di rinuncia.
Esse vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore di causa (fino a € 1.100,00).
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica 1) dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso;
2) condanna Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti che liquida in € 250,00 per compensi ciascuna, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di IB Valentia, in composizione monocratica
Sezione Seconda del giorno 8 gennaio 2026. Il giudice monocratico (Claudia De Martin)