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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 5119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5119 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa BA LL, nella causa iscritte al n. 1145/2022 RGL, vertente
TRA
nato a [...] il [...], ed ivi residente nella via Parte_1
Cataldo Parisio n. 60, CF , domiciliato elettivamente in CodiceFiscale_1
Palermo, nella via Giovanni Bonanno n. 100 presso lo Studio dell'Avv. Riccardo
Vinciguerra che lo rappresenta e difende per procura in atti
Ricorrente
CONTRO
( ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in Palermo nella via Gen. Laurana 59 presso l'Avvocatura Distrettuale
INPS, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
Resistenti
Oggetto: opposizione AVA
All'udienza del 25.11.2025 ha dato lettura – ai sensi dell'art. 429 cpc - della seguente
SENTENZA
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Accoglie parzialmente il ricorso e condanna l'opponente al pagamento in favore dell' della somma di € 1.441,43, oltre accessori come per legge;
CP_1
compensa tra le parti le spese di lite. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.02.2022 propose opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 596 2021 00012807 92 000 con il quale era stato chiesto il pagamento della complessiva somma di € € 26.227,89 per contributi e somme aggiuntive relativi al periodo 08/0214 - 12/2019, quale lavoratore artigiano.
Preliminarmente chiese la sospensione dell'avviso impugnato e, nel merito, di accertare che nel periodo in contestazione lo stesso aveva svolto lavoro subordinato presso le ditte “Coop. Taxi Trinacria ARL” (09/08/2014 – 09/09/2014, 21/12/2015
– 31/12/2015, 01/01/2016 – 31/01/2016), Soc. Controparte_2
(13/08/2017 – 23/08/2017), “D LO AV (01/08/2018 –
[...]
31/08/2018, 09/12/2019 – 31/12/2019, 27/03/2020 – 25/04/2020).
Produsse alcune buste paga nonché certificazione di non iscrizione alla CCIAA.
CP_ L' si costituì i giudizi e chiese il rigetto dell'opposizione.
Inaudita altera parte venne sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso opposto.
CP_ In corso di causa l' produsse provvedimento con il quale, in autotutela, venne emesso provvedimento di cancellazione dalla gestione artigiani per il periodo andante da settembre 2014 a dicembre 2015 e da febbraio 2016 in poi con relativo annullamento degli atti impositivi successivi.
All'esito dell'avvenuta cancellazione, i contributivi dovuti vennero quantificati in
€ 1.441,43.
La causa venne più volte rinviata al fine di una soluzione stragiudiziale della controversia.
All'udienza di oggi, ritenuto il mancato pagamento delle somme per contributi previdenziali come rideterminati all'esito del parziale sgravio, ritenuta la causa matura per la decisione, viene resa la presente sentenza.
***
Preliminarmente occorre dare atto che l' , avendo verificato che non vi è CP_1
richiesta di iscrizione del ricorrente alla gestione artigiani, né risulta aperta alcuna posizione camerale e che dal 2017 risultano flussi uniemens relativi ai rapporti di lavoro dipendente part time presso: e IT LU CP_2
ID ha provveduto alla cancellazione del ricorrente dalla gestione artigiani per il periodo andante da settembre 2014 a dicembre 2015 e da febbraio 2016.
Ha conseguentemente annullato i contributi alla gestione artigiani per il periodo corrispondente sicchè ha rideterminato il debito in € 1.441.43.
Ciò posto, vanno richiamate le numerose sentenze rese da questo Tribunale, in diverse composizioni, che quasi unanimemente, hanno escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dei taxisti e la Soc. Coop. Taxi Trinacria.
L'avviso n. 59620210001280792000 deriva da un accertamento ispettivo concluso con il verbale n. 000651199/DDL del 29.7.2016 con il quale gli Ispettori hanno disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Cooperativa
Taxi Trinacria attese le modalità di svolgimento del lavoro.
Essi hanno ritenuto, dopo avere sentito i lavoratori che il rapporto non fosse di natura subordinata, difettandone gli elementi su cui si basa l'attività del dipendente.
Prioritariamente si rende necessario distinguere il lavoro autonomo da quello dipendente.
A tal proposito la Suprema Corte ha affermato che “l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa” (Cass. Ord. 24 agosto 2021 n. 23324).
Già in precedenza la Corte di Cassazione aveva, a tal proposito, ritenuto che “ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione”
(Cass. N. 7796/1993; n. 13858/2009; n. 4484/2018).
Quanto agli indici di subordinazione essi sono stati individuati dalla Cassazione in
“retribuzione fissa mensile in relazione alla sinallagmaticità con la prestazione lavorativa;
orario di lavoro fisso e continuativo;
continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali, vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere direttivo organizzativo e disciplinare del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua autonomia, inserimento nell'organizzazione aziendale” (così Cass. Sent. N.
7024/2015).
Ciò posto occorre verificare se, sulla scorta delle prove acquisite, il rapporto di lavoro tra e la fosse di natura subordinata. Parte_1 CP_2
Dall'esame del verbale degli Ispettori e dalle dichiarazioni di colleghi del Parte_1
(cfr: produzione ) non è consentito delineare un quadro chiaro della natura del CP_1
rapporto di lavoro subordinato, avendo tutti coloro che formalmente erano lavoratori subordinati della cooperativa svolto la loro attività in autonomia, senza prendere direttive da nessuno, scegliendo quante ore al giorno lavorare, essendo libero di assentarsi a piacimento, di non usufruire di ferie, di essere proprietari del mezzo, di essere titolari di licenza, di provvedere alla manutenzione del veicolo, di lavorare secondo le proprie esigenze scegliendo il luogo ove sostare, di incassare personalmente il costo del servizio reso.
Atteso che “i verbali di accertamento degli organi effettivi fanno piena prova fino
a querela di falso con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale alle dichiarazioni delle parti mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante nei fatti di cui pubblici ufficiali hanno avuto notizie da altre persone ovvero ai fatti della cui verità ci sono convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche pur tuttavia detti verbali con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata costituiscono comunque l'elemento di prova che il giudice deve valutare in concorso con altri elementi che può disattendere solo in caso di motivata intrinseche inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio”
(Cass. Ord. n. 36573/2022, Cass. Sent. N. 23800/2014; Cass. Sent. n. 4006/2022), questo Giudice, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai tassisti facenti parte della
Cooperativa Taxi Trinacria agli Ispettori, non smentite da prova contraria, ritiene che il rapporto tra i soci e la cooperativa lungi dall'essere connotato dalla subordinazione e dal vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, invero si è caratterizzato per l'assoluta autonomia,
e la cooperativa è stata creata con lo scopo mutualistico che la connota.
Ne deriva che la ricostruzione operata dagli appare la più aderente alla CP_3
reale situazione fattuale e giuridica e pertanto la pretesa contributiva avanzata dall' e confluita nell'avviso di addebito è corretta. CP_1
Tuttavia deve darsi atto che l' ha riconosciuto che per il periodo che va da CP_1
settembre 2014 a dicembre 2015 e dal mese di febbraio 2016 in avanti il ricorrente ha svolto attività di lavoro subordinato e così ha provveduto in autotutela alla cancellazione dello stesso dalla gestione artigiani nonché allo sgravio parziale dell'avviso di addebito.
Per quanto dedotto, l'opposizione va parzialmente accolta ed il ricorrente va
CP_ condannato al pagamento in favore dell' della minore somma di € 1.441,43, oltre accessori come per legge.
Sussistono giustificati motivi, atteso l'accoglimento parziale del ricorso, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 25.11.2025 Il Giudice onorario
BA LL
Firmato digitalmente